Sentenza 6 febbraio 1984
Massime • 1
Per espressa previsione dell'art. 1123 codice civile, il criterio, ivi fissato, di ripartizione delle spese condominiali tra tutti i condomini, in proporzione al possibile uso o alla concreta utilità delle cose o dei servizi cui le spese stesse si riferiscono, è liberamente derogabile per convenzione, pertanto è legittima la deroga al criterio di ripartizione suindicato contenuta in una disposizione del regolamento di condominio contrattuale che esclude i condomini "proprietari dei locali commerciali" dalla partecipazione alle spese relative ai beni e servizi comuni non goduti. ( V 506/75, mass n 373805; ( V 2164/73, mass n 365386).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/1984, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1984 |
Testo completo
Per espressa previsione dell'art. 1123 codice civile, il criterio, ivi fissato, di ripartizione delle spese condominiali tra tutti i condomini, in proporzione al possibile uso o alla concreta utilità delle cose o dei servizi cui le spese stesse si riferiscono, è liberamente derogabile per convenzione, pertanto è legittima la deroga al criterio di ripartizione suindicato contenuta in una disposizione del regolamento di condominio contrattuale che esclude i condomini "proprietari dei locali commerciali" dalla partecipazione alle spese relative ai beni e servizi comuni non goduti. ( V 506/75, mass n 373805; ( V 2164/73, mass n 365386).*