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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/01/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1146/24 Registro generale Appello Lavoro n. 1055/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto VIGNATI Presidente Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3511/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Martini, discussa all'udienza collegiale del 10 dicembre 2024 e promossa
DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , rappresentati e difesi dagli Parte_9 Parte_10 Parte_11
Avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, via Benedetto Marcello n. 48
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
“a) in via principale: in via principale dichiarare, dichiarare l' illegittimità della sospensione dal lavoro notificata a ciascuna della parte appellante non avendo questa violato l'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e conseguentemente disapplicare i provvedimenti impugnati e per l'effetto condannare il c.f. con sede in Roma (RM), Viale Trastevere, Controparte_2 P.IVA_1 76/A, in persona del di , delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce e/o emolumento dovuto in forza di legge e del CCNL vigente;
b) in via subordinata atteso che tutti i test in vitro adottati nel nostro Paese per l'effettuazione del rilevamento del virus SARS-CoV-2 e dalla malattia covid 19 sono illegali perché non riconosciuti da autorità sanitaria come richiesto obbligatoriamente dall'art. 9 DL n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde Covid 19, nonché tutti gli esiti sono falsi per i motivi analiticamente esposti in narrativa,
[1] nonché accertato che sono erronei o comunque incontrovertibilmente errati e più esattamente falsi tutti i dati dei malati di covid 19,chiede, in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in tali eventualità, disporre il rinvio alla Corte Costituzionale affinché: A) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma, come provato, si fondi su dati scientifici epidemiologici, microbiologici statistici, derivanti da esami in vitro svolti esclusivamente da laboratori privati, che agiscono in conflitto di interessi con la effettiva tutela della salute pubblica, non verificati e non controllati da alcuna autorità pubblica, in violazione delle normative speciali, Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 640-691, valutando che dette circostanze erano ignorate dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale. B) scrutini la legittimità dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano effettuati da laboratori privati adottando test in vitro rt-PCR in violazione delle linee guida dell'OMS, dell'ECDC, del e, quindi, delle autorità Controparte_3 sanitarie nazionali ed internazionali preposte all'accertamento dei dati scientifici valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale. C) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano tutti falsi, erronei e comunque, tutti incontrovertibilmente indeterminati valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale. D) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e succ.modifiche, in relazione all'art. 32 Cost., considerando che la citata norma, come provato, è stata approvata in conseguenza della consumazione dei reati di cui C all'art.489 e 656 da parte delle autorità sanitarie preposte alla gestione ed al controllo dei dati clinici-epidemiologi- microbiologici in c rso con terzi, valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale al momento dell'imposizione dell'obbligo vaccinale. E) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e succ.modifiche, in relazione all'art. 32 Cost., considerando che la citata norma, è stata approvata malgrado la prova della violazione dell'art. 9 DL n.52/2021 in quanto i dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19,nonchè i dati di comparazione tra vaccinati e non vaccinati e, quindi, di efficacia dei vaccini, derivino dall'adozione di marche test in vitro RT-PCR ed antigenici non riconosciuti dall'autorità sanitaria e, quindi, di cui sono inutilizzabili gli esiti per qualsivoglia finalità in quanto illegittimi, e, pertanto, che la volontà del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale anti covid 19 sia stata posta in essere erroneamente. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO:
“rigettare l'appello avversario e condannare gli appellanti alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 3511/2024 il Tribunale di Milano (dott.ssa Martini) rigettava integralmente il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti, docenti di ruolo presso vari istituti scolastici pubblici della provincia di Milano, in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 172/21, normativa che ha esteso l'obbligo vaccinale ai lavoratori della scuola a partire dal 15 dicembre 2021, ricevevano dai rispettivi Dirigenti Scolastici la richiesta di adempimento dell'obbligo vaccinale o di esibizione di certificato di esonero o differimento vaccinale e, non adempiendo a tale obbligo, venivano sospesi dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro ma senza l'erogazione della retribuzione e dell'assegno alimentare. Alla luce di tutto ciò convenivano in giudizio il , impugnando il provvedimento Controparte_1 di sospensione adottato ai sensi del d.l. n. 172/2021, al fine di chiedere la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti durante il periodo di sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
la condanna al pagamento del danno non patrimoniale e delle differenze retributive spettanti in ragione del maggior numero di ore lavorate, rispetto a quelle contrattuali, per effetto del ricollocamento disposto dal dirigente scolastico – avvenuto dopo la revoca del decreto di sospensione dei docenti dal servizio – ai
[2] sensi del D.L. 24/2022; nonché, in via subordinata, chiedevano la condanna al pagamento ex art. 82 del DPR n. 3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio. Il , costituitosi regolarmente in giudizio, contestava le avverse difese, CP_1 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione de quo perché adottato quale atto dovuto a fronte dell'inadempimento dei docenti all'obbligo previsto da una legge nazionale, precisando, inoltre, che non fosse previsto in capo al datore di lavoro alcun obbligatorio tentativo di ricollocazione in diverse mansioni. Secondo il giudice di primo grado, sarebbe stata del tutto impraticabile l'applicazione retroattiva della “normativa introdotta dal D.L. 24/2022”, come chiesto dai ricorrenti, la quale ha ribadito la vigenza dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 introdotta con decorrenza dall' 01.04.2022, ciò avrebbe comportato la caducazione di tutti i provvedimenti di sospensione precedentemente adottati ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Tanto è vero che i docenti sospesi sono stati correttamente riammessi in servizio e adibiti a mansioni amministrative con decorrenza dall' 01.04.2022. Rigettando la domanda principale, venivano rigettate tutte le altre domande avanzate dai ricorrenti. Con atto d'appello depositato il 04.10.2024 i docenti hanno impugnato la sentenza di primo grado tramite la formulazione di tre motivi d'appello. 1 ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4-TER.2 DEL D.L. N. 44/2021 E DEL REG. (CE) N. 726/2004. Gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha accertato che i docenti, non essendosi sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19, avrebbero violato l'art. 4 ter DL n. 44/2021. Tale disposizione impone testualmente “l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, obbligo che, secondo gli appellanti, sarebbe ad oggi impossibile da adempiere, atteso che i vaccini in circolazione approvati dall'EMA prima, e dall'AIFA poi, e che sono stati inoculati alla popolazione italiana, e non solo, sarebbero vaccini anti COVID-19. In merito a tale aspetto, la difesa degli appellanti introduce una netta distinzione tra vaccino che previene la diffusione del virus (vaccino anti SARS-CoV-2, tramite cui si impedisce che il soggetto che lo assume si contagi dal virus e contagi terzi), e vaccino che previene la malattia (vaccino anti COVID-19, che impedisce che un soggetto si ammali pur rimanendo ugualmente esposto all'infezione e potendo contagiare terzi soggetti), gli appellanti affermano l'esistenza solo della seconda categoria. In tal senso l'obbligo imposto dal legislatore italiano risulta impossibile da soddisfarsi, con la conseguenza che dovrebbero considerarsi inadempienti rispetto all'art. 4-ter DL 44/2021 tanto coloro che non si sono sottoposti all'inoculazione del vaccino anti COVID-19, quanto coloro che si sono vaccinati. In risposta, in data 19/7/2024, a uno specifico FOIA inviatogli dall'Associazione Arbitrium, (doc. n. 1) ha affermato: "Al riguardo, si rappresenta che, allo stato
[3] attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l'indicazione “prevenzione della trasmissione dell'infezione dall'agente SARS-CoV-2”. Dopo avere ripercorso la normativa in tema di autorizzazione alla produzione e commercializzazione dei vaccini, parte appellante riporta una comunicazione ufficiale dell'AIFA indirizzata all'associazione (che si occupa di pronto CP_5 soccorso giuridico) del 19/07/2024 in cui si dichiarava che "Al riguardo, si rappresenta che, allo stato attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l'indicazione “prevenzione della trasmissione dell'infezione dall'agente SARS-CoV- 2”. Pertanto, alla luce di tale procedura e delle comunicazioni ufficiali rilasciate dall'AIFA, parte appellante conclude che nessun vaccino che svolga la funzione di prevenzione del virus SARS-CoV-2, richiesta da legislatore, è mai stato approvato dal soggetto istituzionale che aveva tale prerogativa. Secondo gli appellanti varie solo le normative violate dalla sentenza di primo grado. Nello specifico:
- l'art. 4 ter DL n. 44/2021 e dell'art. 9 DL n. 52/2021 in sinergia con la violazione del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 e del Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio come modificato dal Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo e del Consiglio,dell'11 dicembre 2018: che contiene la procedura di autorizzazione all'immissione condizionata (CMA) in commercio e quella di autorizzazione definitiva all'immissione in commercio di vaccini.
- L. n. 648/1996, legge 94/1998 sull' uso speciale dei farmaci, del Decreto Ministeriale 18 maggio 2001 del Decreto Ministeriale 8 maggio 2003: L'eventuale utilizzo dei vaccini anti COVID-19 per la funzione anti SARS-CoV-2, non prevista dall'autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea, si definisce nella pratica clinica come "off-label". Quest'ultimo utilizzo è rigorosamente sottoposto nel nostro ordinamento interno al rispetto del principio di riserva di legge: un farmaco e, quindi, un vaccino può essere prescritto e somministrato off label solo se sono rispettate le prescrizioni espresse nelle specifiche normative tali leggi interne vietano l'uso di farmaci per indicazioni diverse da quelle autorizzate se non sono state effettuate, e non siano disponibili, sperimentazioni almeno di fase II. I vaccini anti COVID-19, come provato da vari documenti scientifici non sono mai stati sperimentati, in alcuna fase, per la finalità terapeutica di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Pertanto, se non è stato mai reso disponibile agli appellanti alcun vaccino per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 essi non sono mai stati posti nella condizione di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 9 DL n. 52/2021, in sinergia con l'art. 4 ter DL n. 44/2021. dal DL e non hanno potuto, conseguentemente, violare le predette norme, il loro comportamento, quindi, è stato esattamente uguale a quello dei loro colleghi che si sono vaccinati per la non richiesta prevenzione della malattia: entrambi non si sono sottoposti alla vaccinazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
[4] 2: VIOLAZIONE DELL'ART. 32 IN SINERGIA CON L'ART. 4 DL N. 52 E SUCC. MODIFICHE COSÌ COME INTERPRETATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE. Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 14/2023, afferma la costituzionalità dell'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4 e ss., d.l. 44/2021. Secondo gli appellanti la sentenza presuppone che l'accertamento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia Covid 19 siano stati effettuati con precisione mentre, in realtà, tutti i dati medico-scientifici e statistici del nostro Paese, relativi sia al rilevamento del virus SARS-CoV-2 che alla malattia COVID-19 sono erronei o incontrovertibilmente sbagliati per svariate ragioni inerenti alle modalità di acquisizione degli stessi e che, pertanto, poiché la pandemia di SARS-CoV-2 non si è mai verificata nel nostro Pease ed è solo frutto di una costruzione fraudolenta, la volontà del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale si è basata su dati falsi, risultanti da una serie di reati commessi da diversi soggetti in concorso tra loro. L'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4 e ss., d.l. 44/2021, sarebbe stato, pertanto, una misura inutile per la tutela della salute pubblica, non essendoci mai stato un effettivo pericolo per la stessa: non sarebbe, dunque, invocabile il principio di precauzione, determinando la contrarietà della citata norma all'art. 32 Cost. Gli appellanti, ripercorrendo le tappe normative della gestione della pandemia, fanno riferimento, in primis, all'ordinanza del presidente della Protezione civile n. 640/2020 pubblicata sulla Gazzetta Serie Generale n. 50 del 28/2/2020, che ha assegnato all'Istituto Superiore di Sanità il compito di disciplinare la sorveglianza dell'andamento della situazione sanitaria epidemiologica e microbiologica, inerente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19. Successivamente, due circolari del n. 7922/2020 e n. 9774/2020 hanno Controparte_3 annullato questo tipo di controllo diagnostico di matrice pubblica, abolendo nelle regioni ad asserita sostenuta diffusione del virus, quindi, tutte, l'invio dei campioni Part biologici dai laboratori periferici all' , e, conseguentemente, lo svolgimento dei test di conferma della loro positività da parte del Laboratorio Nazionale. In questo Part modo l' si è dimostrato impossibilitato a svolgere l'attività di sorveglianza. Anche la Protezione Civile in una comunicazione ufficiale del 20 agosto 2024 ha dichiarato espressamente di non avere ha mai svolto alcuna attività di rilevamento del virus SARS-CoV-2. (doc. n. 16 dell'atto d'appello). Parte appellante ritiene che le suddette circolari siano illegali in quanto finalizzate a creare l'apparenza di una inesistente diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19 nel nostro Paese, al fine di far sorgere la necessità, del tutto inesistente, di varare misure eccezionali di contenimento. Altro aspetto fondamentale, secondo gli appellanti, è che i test utilizzati per il monitoraggio del contagio non sono mai stati ufficialmente approvati da alcuna autorità, né nazionale né europea. Infatti, in un documento emesso dalla Commissione Europea (allegato n. 21 dell'atto d'appello) è precisato che “Nell'UE non esiste un sistema centrale di approvazione o autorizzazione per i dispositivi
[5] medico-diagnostici in vitro”. Da tale circostanza deriva l'illegalità del loro utilizzo per l'accertata violazione dell'art. 9 del DL n. 52/2021 essendo sprovvisti dei requisiti tecnici richiesti obbligatoriamente da tale norma secondo cui “la certificazione verde Covid-19 sarebbe stata rilasciata previa esecuzione del: c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT- PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari. Part Pertanto, i dati pubblicati dall' e dal dei positivi al SARS- Controparte_3
CoV-2 e di asseriti contagiati, ricoverati in ospedali deceduti, malati di covid 19, e di rapporto tra vaccinati e non vaccinati in detti contesti, sono, pertanto, secondo la difesa dei docenti, falsi, erronei o incontrovertibilmente errati, proprio per l'assenza del riconoscimento ufficiale dei test tramite cui venivano estrapolati questi dati. Oltre a ciò, gli appellanti sottolineano che in Italia, secondo un documento allegato al ricorso in appello (all. n. 22) siano stati utilizzati circa 52 tipi diversi di test in vitro e da ciò si desume l'erroneità, l'indeterminatezza e la rilevante falsificazione degli stessi. Dopo aver analizzato la procedura di esecuzione ed analisi dei testi in vitro (da pag. 32 a 43), la difesa di parte appellante si occupa dei test antigenici rapidi, altrettanto poco attendibili rispetto ai precedenti, il cui utilizzo è stato introdotto a gennaio del 2021 tramite la circolare del Ministero della Salute n. 705/2021. 3. IN SUBORDINE: LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN VIRTÙ DELLA INCERTEZZA GIURISPRUDENZIALE Con il terzo motivo gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui è disposta la liquidazione delle spese di giudizio a loro sfavore. In merito a questo aspetto il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese ex art. 92 c.p. in ragione della novità della questione trattata. Sempre tramite questo motivo d'appello viene chiesta l'acquisizione dei documenti indicati specificando che non introducono nuove allegazioni e che non è stato possibile produrli tempestivamente in primo grado perché tutti formatisi successivamente al termine di deposito delle note di trattazione del 15 settembre 2023.
Con memoria del 12.11.2024, il convenuto ha contestato quanto ex CP_1 adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, in merito all'illegittimità dei provvedimenti di sospensione, il appellato censura la distinzione tra vaccino anti SARS-CoV-2 e vaccino CP_1 anti COVID-19. Infatti, è prassi, in ambito scientifico, rinominare il vaccino
[6] facendo riferimento ora al virus responsabile della malattia di cui si vuole evitare l'insorgenza, ora alla malattia stessa. Ed è proprio la Corte costituzionale in varie pronunce (ex multis nn. 14/2023, 15/2023, 185/2023, 186/2023) ad affermare la legittimità dell'obbligo vaccinale posto dal d.l. 44/2021, utilizzando in maniera equivalente la dicitura “vaccino anti-COVID-19” e “vaccino anti-SARS-CoV-2”, ritenendo, pertanto, i due tra loro intercambiabili. Conseguentemente, l'impiego dell'una o dell'altra dicitura non altera la sostanza dell'obbligo vaccinale imposto dal legislatore all'art. 4 ter d.l. 44/2021, che consiste proprio nel sottoporsi alla vaccinazione finalizzata a prevenire l'insorgenza della malattia da COVID-19 tramite l'inoculazione del virus SARS-CoV-2. Sul secondo motivo di appello, il richiama le sentenze n. 14 e 15/2023 CP_1 con cui la Consulta si è occupata proprio della legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 44/2021, fra cui la disposizione introduttiva dell'obbligo vaccinale a carico del personale sanitario (art. 4) e la disposizione che ne ha disposto l'estensione anche nei confronti del personale scolastico (art. 4-ter). Tali pronunce sanciscono la legittimità costituzionale delle suddette norme e, dunque, dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS- CoV-2, nonché della conseguente temporanea sospensione del rapporto di lavoro a fronte di mancata ottemperanza dello stesso, tutto ciò “con i contributi elaborati Part dall'AIFA, dall' , dal Segretariato generale del Ministero della salute, dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria”. Conseguentemente, ritenere legittimo l'obbligo vaccinale di cui al d.l. n. 44/2021 implica ritenere legittimi e fondati, a monte e in via prodromica, i dati scientifici e le modalità di raccolta degli stessi sulla base dei quali il legislatore ha compiuto il proprio bilanciamento. Sul terzo motivo di ricorso, secondo il non ci sarebbe nulla di nuovo CP_1 nell'oggetto della causa di primo grado, essendo varie le pronunce provenienti da diverse autorità giudiziarie in merito a tali argomenti, oltre alle citate sentenze della Corte costituzionale, si ricordano Consiglio di Stato n. 7045/2021, n. 216/2022. In merito alle istanze istruttorie, il richiama l'art. 437, comma 2, c.p.c. CP_1 secondo cui, relativamente alle controversie in materia di lavoro, in appello “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”. Sull'istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della normativa sull'obbligo vaccinale. Anche detta istanza sarebbe del tutto pretestuosa e temeraria e pertanto dev'essere rigettata poiché tutte le questioni cui fanno riferimento gli appellanti sono già state oggetto di pronunce da parte della Corte costituzionale. Secondo il Ministero appellato è evidente come l'azione di controparte risulti assolutamente pretestuosa e temeraria poiché gli appellanti hanno comunque reiterato in questa sede eccezioni di legittimità costituzionale nei confronti del d.l. 44/2021 manifestamente infondate in quanto già risolte dalla Consulta, pertanto,
[7] si chiede la condanna alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per tutte le ragioni già illustrate nelle sentenze di questa Corte emesse in analoghe controversie (vedi, ex plurimis, R.G. n. 516/23, rel. Vignati;
985/2023, rel. Dossi). Nel procedere all'esame dei motivi di gravame è opportuno richiamare sinteticamente, per quanto di interesse, il quadro normativo di riferimento. Con l'art. 4 d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2” è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. La disposizione precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”. L'art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l'art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il
“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest'ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, stabilendo che
“l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l'art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l'art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l'art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed
[8] educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che
“l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Così individuate le norme di interesse, il primo motivo di appello dev'essere respinto, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023 (che hanno integralmente respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate), correttamente richiamati ed applicati dal giudice di prime cure. In sintesi, la Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall'OMS, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”. Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1). In particolare, la Consulta ha affermato che “gli stessi dati esposti nei rapporti Part dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
[9] La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il salute Controparte_3 abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Part Come osservato dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV- 2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico- scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. La Corte Costituzionale ha altresì evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2. Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale.
[10] La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). Le disposizioni di legge censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2). Sul punto, la Corte ha ritenuto che “si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017). In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati”. La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine. Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
[11] Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5). Se è vero che le sentenze della Corte costituzionale sono state rese con specifico riguardo agli obblighi vaccinali concernenti il personale sanitario, è altresì vero che esse ricostruiscono puntualmente i principi in materia di obbligo vaccinale e di trattamento sanitario obbligatorio applicabili in via generale ed anche al settore scolastico. Ciò vale anche in relazione ai principi enunciati in tema di proporzionalità dell'obbligo vaccinale, atteso che anche il personale scolastico (come il personale sanitario) è esposto ad un potenziale rischio di contagio e che l'obbligo vaccinale quale condizione di idoneità per l'espletamento dell'attività lavorativa consente di perseguire, oltre allo scopo di tutela della salute della categoria, il duplice scopo di proteggere coloro che entrano in contatto con detto personale e di evitare l'interruzione di un servizio essenziale per la collettività. Il Collegio ritiene pertanto che i richiamati principi enunciati dalla Corte costituzionale forniscano piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati da parte appellante, e confutino efficacemente gli argomenti spesi nel primo motivo di gravame, che deve essere, quindi, respinto. Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto degli ulteriori motivi di appello. Come sopra evidenziato, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, le istituzioni scolastiche hanno ottemperato al disposto dell'art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Contrariamente alla tesi di parte appellante, non costituiva misura di sicurezza esigibile l'imposizione a tutti i lavoratori, indipendentemente dallo stato vaccinale, di presentare prova della propria negatività al virus mediante test diagnostici da effettuarsi con frequenza di 48-72 ore, trattandosi di misura insostenibile dal punto di vista economico ed organizzativo (atteso che la gestione dei tamponi
[12] gravava interamente sul servizio sanitario nazionale) e comunque inidonea a garantire una significativa riduzione dei rischi di contagio, tenuto anche conto che l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione e, pertanto, esso può essere superato da un contagio nel frattempo sopravvenuto, con conseguente rischio della presenza sul luogo di lavoro di soggetti inconsapevolmente contagiati pur se muniti di test negativo al virus. Va respinto anche il secondo motivo. In esso parte appellante sostiene la falsità di tutti i dati divulgati dall'Istituto superiore di sanità a conforto dell'asserita diffusione della pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, del maggior numero di decessi dei non vaccinati, della prevenzione dal rischio di malattia Covid-19 da parte dei vaccini, del favorevole rapporto rischi/benefici dei vaccini. Ne deriverebbe, in ultima analisi, che anche la Corte costituzionale sarebbe incorsa in un “abnorme travisamento dei fatti”, avendo posto a fondamento dei propri pronunciamenti dati medico-scientifici e statistici inattendibili. A fondamento della propria tesi parte appellante non fornisce dati scientifici validati da organismi sanitari nazionali o internazionali, ma si limita ad affermare, in modo peraltro non sempre chiaro ed intellegibile, presunte criticità nella raccolta dei dati medico-scientifico-statistici, che investirebbero una pluralità di profili, dall'utilizzo alterato dei test in vitro diagnostici, al rilevamento del virus Sars-Cov-2 nelle diverse fasi della sua diffusione. Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inattendibilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, in quanto raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità Part sanitarie nazionali e internazionali (tra cui OMS, EMA, , AIFA e Controparte_3
) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e
[...] dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico- scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono
“essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità
[13] istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. Da tutto ciò deriva l'infondatezza del motivo scrutinato. Infine, il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di pagamento delle retribuzioni durante il periodo di sospensione è pienamente conforme al disposto dell'art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, che esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento (“per il periodo di sospensione […] non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”). La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall'art. 4 cit.: l'inosservanza dell'obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è, quindi, dovuto il trattamento retributivo. Ciò a maggior ragione se si considera che, come già evidenziato, la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Infondata è pure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per asserita discriminazione, anch'essa respinta dal giudice di prime cure. L'infondatezza della pretesa deriva innanzitutto dalla legittimità del provvedimento di sospensione, come tale inidoneo a cagionare un danno ingiusto (contra ius). A ciò si aggiunga che le allegazioni in fatto a fondamento della stessa sono del tutto carenti e generiche. La lacunosità del quadro assertivo esclude che da esso possano ricavarsi “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori”, idonei a determinare l'alleggerimento dell'onere della prova a carico del soggetto che lamenta la discriminazione e a porre l'onere della prova dell'insussistenza della discriminazione a carico della controparte, secondo il meccanismo delineato dall'art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. In assenza di qualsivoglia elemento a sostegno della lamentata discriminazione la pretesa risarcitoria si rivela infondata, con conseguente rigetto del motivo esaminato. Va respinto anche il motivo attinente al rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno alimentare. La statuizione di rigetto del primo giudice merita conforma, alla luce del richiamato art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l'erogazione dell'assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, sulla base dei seguenti argomenti: “nel
[14] meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli
[15] procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (sentenza n. 15/2023). Non coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomento speso da parte appellante, secondo cui la locuzione “altro compenso od emolumento comunque denominato” contenuta nell'art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28
[16] maggio 2021 n. 76, non comprenderebbe l'assegno alimentare, in quanto istituto di natura solidaristico-assistenziale. L'ampiezza della previsione normativa induce univocamente a ritenere che essa abbia carattere omnicomprensivo ed includa, pertanto, anche l'assegno alimentare, che costituisce un emolumento erogato in assenza di prestazione lavorativa, senza che a ciò sia di ostacolo la dedotta natura assistenziale dello stesso.
Deve ritenersi infondata la pretesa asserita violazione dell'obbligo di repêchage. Parte appellante ha lamentato in primo grado il mancato ricollocamento nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 (precedentemente esaminato), che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l'art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore. E' pacifico, infatti, che dall'entrata in vigore di detta norma le istituzioni scolastiche abbiano riammesso in servizio gli odierni appellanti corrispondendo loro le retribuzioni e, d'altra parte, il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato cessata la materia del contendere sul punto non è stata impugnata da alcuna delle parti. Quanto al periodo antecedente tuttora oggetto di controversia, ritiene il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, che non possa essere accolta la tesi, sostenuta da parte appellante, dell'efficacia retroattiva del citato art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l'evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull'evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell'intervento normativo: l'art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all'evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Ciò posto, contrariamente a quanto argomentato nel motivo di appello in esame, deve ritenersi che, in assenza di un'espressa previsione di legge, non sia configurabile un obbligo generale di repêchage in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, ricavabile dai principi generali dell'ordinamento o dalle norme in materia di sorveglianza sanitaria. Giova anche a tale proposito richiamare la sentenza n. 15/2023 della Corte costituzionale, in cui si evidenzia, da un lato, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che
[17] non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo” e, dall'altro, che “poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità”. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l'obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall'obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che “la adibizione a mansioni diverse, prescritta […] dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da , facendo così CP_6 salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione” (cfr. Corte cost., sentenza n. 15/2023, paragrafo 13.7). In assenza di un obbligo di repêchage in capo alle amministrazioni scolastiche nel periodo in contestazione, l'esaminato motivo deve essere respinto.
Va respinto, infine, l'ultimo motivo, inerente al regolamento delle spese di lite. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non ricorre nell'odierna controversia un caso di assoluta novità delle questioni trattate, né di mutamento di giurisprudenza. Le questioni in discussione hanno formato oggetto di numerosi pronunciamenti nella giurisprudenza di merito che, già in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio di primo grado, si era espressa in modo largamente prevalente in senso sfavorevole alle tesi di parte appellante. La pronuncia appellata è conforme a tale orientamento, che può dirsi consolidato. Inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle domande anche dopo i pronunciamenti della Corte
[18] costituzionale che hanno fugato i dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario delle norme censurate. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi tipizzate nominativamente dall'art. 92, comma 2, c.p.c., né sono ravvisabili altre circostanze (peraltro neppure indicate da parte appellante) comparabili per gravità ed eccezionalità alle prime e, al pari di queste, idonee a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Va dunque condivisa e confermata la statuizione del primo giudice che, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., ha condannato i ricorrenti a rifondere all'altra parte le spese di lite. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3511/2024 del Tribunale di Milano;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.550,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 10 dicembre 2024
IL PRESIDENTE IL RELATORE
(dott. Roberto Vignati) (dott. Giovanni Casella)
[19]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto VIGNATI Presidente Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. Dott.ssa Laura BERTOLI Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3511/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Martini, discussa all'udienza collegiale del 10 dicembre 2024 e promossa
DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , rappresentati e difesi dagli Parte_9 Parte_10 Parte_11
Avv.ti Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, via Benedetto Marcello n. 48
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
“a) in via principale: in via principale dichiarare, dichiarare l' illegittimità della sospensione dal lavoro notificata a ciascuna della parte appellante non avendo questa violato l'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e conseguentemente disapplicare i provvedimenti impugnati e per l'effetto condannare il c.f. con sede in Roma (RM), Viale Trastevere, Controparte_2 P.IVA_1 76/A, in persona del di , delle retribuzioni maturate dalla data di sospensione alla data di effettiva riammissione in servizio, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce e/o emolumento dovuto in forza di legge e del CCNL vigente;
b) in via subordinata atteso che tutti i test in vitro adottati nel nostro Paese per l'effettuazione del rilevamento del virus SARS-CoV-2 e dalla malattia covid 19 sono illegali perché non riconosciuti da autorità sanitaria come richiesto obbligatoriamente dall'art. 9 DL n. 52/2021 per il rilascio della certificazione verde Covid 19, nonché tutti gli esiti sono falsi per i motivi analiticamente esposti in narrativa,
[1] nonché accertato che sono erronei o comunque incontrovertibilmente errati e più esattamente falsi tutti i dati dei malati di covid 19,chiede, in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale in tali eventualità, disporre il rinvio alla Corte Costituzionale affinché: A) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma, come provato, si fondi su dati scientifici epidemiologici, microbiologici statistici, derivanti da esami in vitro svolti esclusivamente da laboratori privati, che agiscono in conflitto di interessi con la effettiva tutela della salute pubblica, non verificati e non controllati da alcuna autorità pubblica, in violazione delle normative speciali, Ordinanze del Capo della Protezione Civile n. 640-691, valutando che dette circostanze erano ignorate dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale. B) scrutini la legittimità dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano effettuati da laboratori privati adottando test in vitro rt-PCR in violazione delle linee guida dell'OMS, dell'ECDC, del e, quindi, delle autorità Controparte_3 sanitarie nazionali ed internazionali preposte all'accertamento dei dati scientifici valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale. C) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e succ. modifiche in relazione all'art. 32 Cost. qualora la predetta norma si fondi, come provato, su dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19, di comparazione tra vaccinati e non vaccinati che siano tutti falsi, erronei e comunque, tutti incontrovertibilmente indeterminati valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale di imporre l'obbligo vaccinale. D) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e succ.modifiche, in relazione all'art. 32 Cost., considerando che la citata norma, come provato, è stata approvata in conseguenza della consumazione dei reati di cui C all'art.489 e 656 da parte delle autorità sanitarie preposte alla gestione ed al controllo dei dati clinici-epidemiologi- microbiologici in c rso con terzi, valutando che detta circostanza era ignorata dal legislatore che ha, pertanto, dispiegato non correttamente la sua volontà discrezionale al momento dell'imposizione dell'obbligo vaccinale. E) scrutini la legittimità costituzionale dell'art. 4 ter.2 del DL n. 44/2021 e succ.modifiche, in relazione all'art. 32 Cost., considerando che la citata norma, è stata approvata malgrado la prova della violazione dell'art. 9 DL n.52/2021 in quanto i dati scientifici epidemiologici, microbiologici, clinici, statistici di diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19,nonchè i dati di comparazione tra vaccinati e non vaccinati e, quindi, di efficacia dei vaccini, derivino dall'adozione di marche test in vitro RT-PCR ed antigenici non riconosciuti dall'autorità sanitaria e, quindi, di cui sono inutilizzabili gli esiti per qualsivoglia finalità in quanto illegittimi, e, pertanto, che la volontà del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale anti covid 19 sia stata posta in essere erroneamente. In tutte le ipotesi, condannarsi controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, disporre la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO:
“rigettare l'appello avversario e condannare gli appellanti alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 3511/2024 il Tribunale di Milano (dott.ssa Martini) rigettava integralmente il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti, docenti di ruolo presso vari istituti scolastici pubblici della provincia di Milano, in seguito all'entrata in vigore del d.l. n. 172/21, normativa che ha esteso l'obbligo vaccinale ai lavoratori della scuola a partire dal 15 dicembre 2021, ricevevano dai rispettivi Dirigenti Scolastici la richiesta di adempimento dell'obbligo vaccinale o di esibizione di certificato di esonero o differimento vaccinale e, non adempiendo a tale obbligo, venivano sospesi dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro ma senza l'erogazione della retribuzione e dell'assegno alimentare. Alla luce di tutto ciò convenivano in giudizio il , impugnando il provvedimento Controparte_1 di sospensione adottato ai sensi del d.l. n. 172/2021, al fine di chiedere la corresponsione di tutti gli stipendi dovuti durante il periodo di sospensione dal lavoro, comprensivi degli oneri previdenziali e di ogni accessorio dovuto;
la condanna al pagamento del danno non patrimoniale e delle differenze retributive spettanti in ragione del maggior numero di ore lavorate, rispetto a quelle contrattuali, per effetto del ricollocamento disposto dal dirigente scolastico – avvenuto dopo la revoca del decreto di sospensione dei docenti dal servizio – ai
[2] sensi del D.L. 24/2022; nonché, in via subordinata, chiedevano la condanna al pagamento ex art. 82 del DPR n. 3/1957 dell'assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio. Il , costituitosi regolarmente in giudizio, contestava le avverse difese, CP_1 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto legittimo il provvedimento di sospensione de quo perché adottato quale atto dovuto a fronte dell'inadempimento dei docenti all'obbligo previsto da una legge nazionale, precisando, inoltre, che non fosse previsto in capo al datore di lavoro alcun obbligatorio tentativo di ricollocazione in diverse mansioni. Secondo il giudice di primo grado, sarebbe stata del tutto impraticabile l'applicazione retroattiva della “normativa introdotta dal D.L. 24/2022”, come chiesto dai ricorrenti, la quale ha ribadito la vigenza dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 introdotta con decorrenza dall' 01.04.2022, ciò avrebbe comportato la caducazione di tutti i provvedimenti di sospensione precedentemente adottati ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Tanto è vero che i docenti sospesi sono stati correttamente riammessi in servizio e adibiti a mansioni amministrative con decorrenza dall' 01.04.2022. Rigettando la domanda principale, venivano rigettate tutte le altre domande avanzate dai ricorrenti. Con atto d'appello depositato il 04.10.2024 i docenti hanno impugnato la sentenza di primo grado tramite la formulazione di tre motivi d'appello. 1 ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4-TER.2 DEL D.L. N. 44/2021 E DEL REG. (CE) N. 726/2004. Gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui ha accertato che i docenti, non essendosi sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19, avrebbero violato l'art. 4 ter DL n. 44/2021. Tale disposizione impone testualmente “l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, obbligo che, secondo gli appellanti, sarebbe ad oggi impossibile da adempiere, atteso che i vaccini in circolazione approvati dall'EMA prima, e dall'AIFA poi, e che sono stati inoculati alla popolazione italiana, e non solo, sarebbero vaccini anti COVID-19. In merito a tale aspetto, la difesa degli appellanti introduce una netta distinzione tra vaccino che previene la diffusione del virus (vaccino anti SARS-CoV-2, tramite cui si impedisce che il soggetto che lo assume si contagi dal virus e contagi terzi), e vaccino che previene la malattia (vaccino anti COVID-19, che impedisce che un soggetto si ammali pur rimanendo ugualmente esposto all'infezione e potendo contagiare terzi soggetti), gli appellanti affermano l'esistenza solo della seconda categoria. In tal senso l'obbligo imposto dal legislatore italiano risulta impossibile da soddisfarsi, con la conseguenza che dovrebbero considerarsi inadempienti rispetto all'art. 4-ter DL 44/2021 tanto coloro che non si sono sottoposti all'inoculazione del vaccino anti COVID-19, quanto coloro che si sono vaccinati. In risposta, in data 19/7/2024, a uno specifico FOIA inviatogli dall'Associazione Arbitrium, (doc. n. 1) ha affermato: "Al riguardo, si rappresenta che, allo stato
[3] attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l'indicazione “prevenzione della trasmissione dell'infezione dall'agente SARS-CoV-2”. Dopo avere ripercorso la normativa in tema di autorizzazione alla produzione e commercializzazione dei vaccini, parte appellante riporta una comunicazione ufficiale dell'AIFA indirizzata all'associazione (che si occupa di pronto CP_5 soccorso giuridico) del 19/07/2024 in cui si dichiarava che "Al riguardo, si rappresenta che, allo stato attuale, nessun vaccino COVID-19 approvato presenta l'indicazione “prevenzione della trasmissione dell'infezione dall'agente SARS-CoV- 2”. Pertanto, alla luce di tale procedura e delle comunicazioni ufficiali rilasciate dall'AIFA, parte appellante conclude che nessun vaccino che svolga la funzione di prevenzione del virus SARS-CoV-2, richiesta da legislatore, è mai stato approvato dal soggetto istituzionale che aveva tale prerogativa. Secondo gli appellanti varie solo le normative violate dalla sentenza di primo grado. Nello specifico:
- l'art. 4 ter DL n. 44/2021 e dell'art. 9 DL n. 52/2021 in sinergia con la violazione del Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 e del Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio come modificato dal Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento Europeo e del Consiglio,dell'11 dicembre 2018: che contiene la procedura di autorizzazione all'immissione condizionata (CMA) in commercio e quella di autorizzazione definitiva all'immissione in commercio di vaccini.
- L. n. 648/1996, legge 94/1998 sull' uso speciale dei farmaci, del Decreto Ministeriale 18 maggio 2001 del Decreto Ministeriale 8 maggio 2003: L'eventuale utilizzo dei vaccini anti COVID-19 per la funzione anti SARS-CoV-2, non prevista dall'autorizzazione rilasciata dalla Commissione Europea, si definisce nella pratica clinica come "off-label". Quest'ultimo utilizzo è rigorosamente sottoposto nel nostro ordinamento interno al rispetto del principio di riserva di legge: un farmaco e, quindi, un vaccino può essere prescritto e somministrato off label solo se sono rispettate le prescrizioni espresse nelle specifiche normative tali leggi interne vietano l'uso di farmaci per indicazioni diverse da quelle autorizzate se non sono state effettuate, e non siano disponibili, sperimentazioni almeno di fase II. I vaccini anti COVID-19, come provato da vari documenti scientifici non sono mai stati sperimentati, in alcuna fase, per la finalità terapeutica di prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Pertanto, se non è stato mai reso disponibile agli appellanti alcun vaccino per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 essi non sono mai stati posti nella condizione di adempiere all'obbligo previsto dall'art. 9 DL n. 52/2021, in sinergia con l'art. 4 ter DL n. 44/2021. dal DL e non hanno potuto, conseguentemente, violare le predette norme, il loro comportamento, quindi, è stato esattamente uguale a quello dei loro colleghi che si sono vaccinati per la non richiesta prevenzione della malattia: entrambi non si sono sottoposti alla vaccinazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.
[4] 2: VIOLAZIONE DELL'ART. 32 IN SINERGIA CON L'ART. 4 DL N. 52 E SUCC. MODIFICHE COSÌ COME INTERPRETATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE. Con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 14/2023, afferma la costituzionalità dell'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4 e ss., d.l. 44/2021. Secondo gli appellanti la sentenza presuppone che l'accertamento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia Covid 19 siano stati effettuati con precisione mentre, in realtà, tutti i dati medico-scientifici e statistici del nostro Paese, relativi sia al rilevamento del virus SARS-CoV-2 che alla malattia COVID-19 sono erronei o incontrovertibilmente sbagliati per svariate ragioni inerenti alle modalità di acquisizione degli stessi e che, pertanto, poiché la pandemia di SARS-CoV-2 non si è mai verificata nel nostro Pease ed è solo frutto di una costruzione fraudolenta, la volontà del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale si è basata su dati falsi, risultanti da una serie di reati commessi da diversi soggetti in concorso tra loro. L'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4 e ss., d.l. 44/2021, sarebbe stato, pertanto, una misura inutile per la tutela della salute pubblica, non essendoci mai stato un effettivo pericolo per la stessa: non sarebbe, dunque, invocabile il principio di precauzione, determinando la contrarietà della citata norma all'art. 32 Cost. Gli appellanti, ripercorrendo le tappe normative della gestione della pandemia, fanno riferimento, in primis, all'ordinanza del presidente della Protezione civile n. 640/2020 pubblicata sulla Gazzetta Serie Generale n. 50 del 28/2/2020, che ha assegnato all'Istituto Superiore di Sanità il compito di disciplinare la sorveglianza dell'andamento della situazione sanitaria epidemiologica e microbiologica, inerente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19. Successivamente, due circolari del n. 7922/2020 e n. 9774/2020 hanno Controparte_3 annullato questo tipo di controllo diagnostico di matrice pubblica, abolendo nelle regioni ad asserita sostenuta diffusione del virus, quindi, tutte, l'invio dei campioni Part biologici dai laboratori periferici all' , e, conseguentemente, lo svolgimento dei test di conferma della loro positività da parte del Laboratorio Nazionale. In questo Part modo l' si è dimostrato impossibilitato a svolgere l'attività di sorveglianza. Anche la Protezione Civile in una comunicazione ufficiale del 20 agosto 2024 ha dichiarato espressamente di non avere ha mai svolto alcuna attività di rilevamento del virus SARS-CoV-2. (doc. n. 16 dell'atto d'appello). Parte appellante ritiene che le suddette circolari siano illegali in quanto finalizzate a creare l'apparenza di una inesistente diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia covid 19 nel nostro Paese, al fine di far sorgere la necessità, del tutto inesistente, di varare misure eccezionali di contenimento. Altro aspetto fondamentale, secondo gli appellanti, è che i test utilizzati per il monitoraggio del contagio non sono mai stati ufficialmente approvati da alcuna autorità, né nazionale né europea. Infatti, in un documento emesso dalla Commissione Europea (allegato n. 21 dell'atto d'appello) è precisato che “Nell'UE non esiste un sistema centrale di approvazione o autorizzazione per i dispositivi
[5] medico-diagnostici in vitro”. Da tale circostanza deriva l'illegalità del loro utilizzo per l'accertata violazione dell'art. 9 del DL n. 52/2021 essendo sprovvisti dei requisiti tecnici richiesti obbligatoriamente da tale norma secondo cui “la certificazione verde Covid-19 sarebbe stata rilasciata previa esecuzione del: c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT- PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari. Part Pertanto, i dati pubblicati dall' e dal dei positivi al SARS- Controparte_3
CoV-2 e di asseriti contagiati, ricoverati in ospedali deceduti, malati di covid 19, e di rapporto tra vaccinati e non vaccinati in detti contesti, sono, pertanto, secondo la difesa dei docenti, falsi, erronei o incontrovertibilmente errati, proprio per l'assenza del riconoscimento ufficiale dei test tramite cui venivano estrapolati questi dati. Oltre a ciò, gli appellanti sottolineano che in Italia, secondo un documento allegato al ricorso in appello (all. n. 22) siano stati utilizzati circa 52 tipi diversi di test in vitro e da ciò si desume l'erroneità, l'indeterminatezza e la rilevante falsificazione degli stessi. Dopo aver analizzato la procedura di esecuzione ed analisi dei testi in vitro (da pag. 32 a 43), la difesa di parte appellante si occupa dei test antigenici rapidi, altrettanto poco attendibili rispetto ai precedenti, il cui utilizzo è stato introdotto a gennaio del 2021 tramite la circolare del Ministero della Salute n. 705/2021. 3. IN SUBORDINE: LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN VIRTÙ DELLA INCERTEZZA GIURISPRUDENZIALE Con il terzo motivo gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui è disposta la liquidazione delle spese di giudizio a loro sfavore. In merito a questo aspetto il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese ex art. 92 c.p. in ragione della novità della questione trattata. Sempre tramite questo motivo d'appello viene chiesta l'acquisizione dei documenti indicati specificando che non introducono nuove allegazioni e che non è stato possibile produrli tempestivamente in primo grado perché tutti formatisi successivamente al termine di deposito delle note di trattazione del 15 settembre 2023.
Con memoria del 12.11.2024, il convenuto ha contestato quanto ex CP_1 adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, in merito all'illegittimità dei provvedimenti di sospensione, il appellato censura la distinzione tra vaccino anti SARS-CoV-2 e vaccino CP_1 anti COVID-19. Infatti, è prassi, in ambito scientifico, rinominare il vaccino
[6] facendo riferimento ora al virus responsabile della malattia di cui si vuole evitare l'insorgenza, ora alla malattia stessa. Ed è proprio la Corte costituzionale in varie pronunce (ex multis nn. 14/2023, 15/2023, 185/2023, 186/2023) ad affermare la legittimità dell'obbligo vaccinale posto dal d.l. 44/2021, utilizzando in maniera equivalente la dicitura “vaccino anti-COVID-19” e “vaccino anti-SARS-CoV-2”, ritenendo, pertanto, i due tra loro intercambiabili. Conseguentemente, l'impiego dell'una o dell'altra dicitura non altera la sostanza dell'obbligo vaccinale imposto dal legislatore all'art. 4 ter d.l. 44/2021, che consiste proprio nel sottoporsi alla vaccinazione finalizzata a prevenire l'insorgenza della malattia da COVID-19 tramite l'inoculazione del virus SARS-CoV-2. Sul secondo motivo di appello, il richiama le sentenze n. 14 e 15/2023 CP_1 con cui la Consulta si è occupata proprio della legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. n. 44/2021, fra cui la disposizione introduttiva dell'obbligo vaccinale a carico del personale sanitario (art. 4) e la disposizione che ne ha disposto l'estensione anche nei confronti del personale scolastico (art. 4-ter). Tali pronunce sanciscono la legittimità costituzionale delle suddette norme e, dunque, dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS- CoV-2, nonché della conseguente temporanea sospensione del rapporto di lavoro a fronte di mancata ottemperanza dello stesso, tutto ciò “con i contributi elaborati Part dall'AIFA, dall' , dal Segretariato generale del Ministero della salute, dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria”. Conseguentemente, ritenere legittimo l'obbligo vaccinale di cui al d.l. n. 44/2021 implica ritenere legittimi e fondati, a monte e in via prodromica, i dati scientifici e le modalità di raccolta degli stessi sulla base dei quali il legislatore ha compiuto il proprio bilanciamento. Sul terzo motivo di ricorso, secondo il non ci sarebbe nulla di nuovo CP_1 nell'oggetto della causa di primo grado, essendo varie le pronunce provenienti da diverse autorità giudiziarie in merito a tali argomenti, oltre alle citate sentenze della Corte costituzionale, si ricordano Consiglio di Stato n. 7045/2021, n. 216/2022. In merito alle istanze istruttorie, il richiama l'art. 437, comma 2, c.p.c. CP_1 secondo cui, relativamente alle controversie in materia di lavoro, in appello “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”. Sull'istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della normativa sull'obbligo vaccinale. Anche detta istanza sarebbe del tutto pretestuosa e temeraria e pertanto dev'essere rigettata poiché tutte le questioni cui fanno riferimento gli appellanti sono già state oggetto di pronunce da parte della Corte costituzionale. Secondo il Ministero appellato è evidente come l'azione di controparte risulti assolutamente pretestuosa e temeraria poiché gli appellanti hanno comunque reiterato in questa sede eccezioni di legittimità costituzionale nei confronti del d.l. 44/2021 manifestamente infondate in quanto già risolte dalla Consulta, pertanto,
[7] si chiede la condanna alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato per tutte le ragioni già illustrate nelle sentenze di questa Corte emesse in analoghe controversie (vedi, ex plurimis, R.G. n. 516/23, rel. Vignati;
985/2023, rel. Dossi). Nel procedere all'esame dei motivi di gravame è opportuno richiamare sinteticamente, per quanto di interesse, il quadro normativo di riferimento. Con l'art. 4 d.l. 1° aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2” è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. La disposizione precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”. L'art. 2 d.l. 26 novembre 2021 n. 172, convertito in legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l'art. 4 ter che ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2 ad una serie di categorie professionali, tra cui il
“personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”. Il comma 2 del citato art. 4 ter (nel testo vigente ed applicabile ratione temporis alla presente controversia) precisa che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e stabilisce che i dirigenti scolastici, i responsabili delle istituzioni e i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale assicurano il rispetto dell'obbligo in parola. In quest'ottica il successivo comma 3 dispone che “i soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale” e delinea la procedura di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, stabilendo che
“l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. A decorrere dal 25 marzo 2022 l'art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, l'art. 4 ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale non vaccinato, e l'art. 4 ter.2, che ha dettato una specifica disciplina per il personale docente ed
[8] educativo della scuola, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni” e che
“l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.
Così individuate le norme di interesse, il primo motivo di appello dev'essere respinto, alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 14 e 15 del 2023 (che hanno integralmente respinto le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni di legge sopra esaminate), correttamente richiamati ed applicati dal giudice di prime cure. In sintesi, la Corte costituzionale – richiamata la propria giurisprudenza in materia di vaccinazioni obbligatorie e ribadito che il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nella quale si manifesta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente - ha evidenziato innanzitutto che le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, valutata dall'OMS, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come “pandemia”. Ha poi rilevato che l'imposizione dell'obbligo vaccinale, gradualmente introdotta dal legislatore, si è fondata su conoscenze medico-scientifiche ed evidenze sperimentali e che, alla luce dei dati scientifici a disposizione, tale decisione “non può […] reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.1). In particolare, la Consulta ha affermato che “gli stessi dati esposti nei rapporti Part dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
[9] La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini. La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il salute Controparte_3 abbia dichiarato «tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero, l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione, con ricadute tanto più apprezzabili in ambienti o in luoghi destinati ad ospitare persone fragili o, comunque, bisognose di assistenza. Part Come osservato dall' , «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100 per cento (come del resto per tutti gli altri vaccini), l'elevata circolazione del virus SARS CoV- 2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile mediante la somministrazione dei vaccini» (sul punto, e più in generale sui dati medico- scientifici a disposizione del legislatore, si veda anche la sentenza n. 14 del 2023, punti 10 e seguenti). In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. La Corte Costituzionale ha altresì evidenziato come “le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021)” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). La Corte ha escluso che potesse rappresentare idonea alternativa al vaccino la previsione dell'obbligo di sottoporsi, con elevata frequenza, a test diagnostici dell'infezione da Sars-Cov-2. Tale soluzione, infatti, avrebbe avuto, tra l'altro, costi insostenibili e avrebbe comportato uno sforzo difficilmente tollerabile per il sistema sanitario, atteso che la gestione dei tamponi grava interamente sul servizio sanitario nazionale.
[10] La Corte è così giunta alla conclusione che “appare evidente […] in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio” (cfr. sentenza n. 14/2023 paragrafo 11). Le disposizioni di legge censurate, in altri termini, “hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 11.2). Sul punto, la Corte ha ritenuto che “si è trattato di decisione idonea allo scopo che il legislatore si era prefisso, in quanto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha consentito di perseguire, oltre che la tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, «il duplice scopo di proteggere quanti entrano con loro in contatto e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività» (sentenza n. 268 del 2017). In particolare, era necessario assumere iniziative che, nel loro complesso, consentissero di proteggere la salute dei singoli e, ad un tempo, di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione per la mancanza di operatori sanitari. In proposito, è agevole rilevare che il contagio subito dal personale sanitario ha ricadute non solo sulla salute dei singoli, potendo dallo stesso derivare la compromissione del funzionamento del servizio sanitario nazionale in un periodo in cui, come visto, era indispensabile poter su di esso fare affidamento per assicurare cure adeguate ad una imprevedibile quantità di malati”. La decisione del legislatore è stata, inoltre, giudicata non sproporzionata, atteso che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria e si rivela altresì idoneo e necessario a questo stesso fine. Né, ad avviso della Consulta, può ritenersi che il legislatore, nel bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, atteso che “il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 12.2).
[11] Deve altresì considerarsi, a tale riguardo, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto” (cfr. sentenza n. 15/2023 paragrafo 13.5). Se è vero che le sentenze della Corte costituzionale sono state rese con specifico riguardo agli obblighi vaccinali concernenti il personale sanitario, è altresì vero che esse ricostruiscono puntualmente i principi in materia di obbligo vaccinale e di trattamento sanitario obbligatorio applicabili in via generale ed anche al settore scolastico. Ciò vale anche in relazione ai principi enunciati in tema di proporzionalità dell'obbligo vaccinale, atteso che anche il personale scolastico (come il personale sanitario) è esposto ad un potenziale rischio di contagio e che l'obbligo vaccinale quale condizione di idoneità per l'espletamento dell'attività lavorativa consente di perseguire, oltre allo scopo di tutela della salute della categoria, il duplice scopo di proteggere coloro che entrano in contatto con detto personale e di evitare l'interruzione di un servizio essenziale per la collettività. Il Collegio ritiene pertanto che i richiamati principi enunciati dalla Corte costituzionale forniscano piena ed esaustiva risposta ai dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario del complesso normativo in esame, formulati da parte appellante, e confutino efficacemente gli argomenti spesi nel primo motivo di gravame, che deve essere, quindi, respinto. Le argomentazioni che precedono conducono al rigetto degli ulteriori motivi di appello. Come sopra evidenziato, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico, idonea a tutelare la salute dei lavoratori esposti ad un potenziale rischio di contagio. Attraverso tale misura, prevista da una specifica disposizione di rango primario, le istituzioni scolastiche hanno ottemperato al disposto dell'art. 2087 c.c., assolvendo il proprio obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Contrariamente alla tesi di parte appellante, non costituiva misura di sicurezza esigibile l'imposizione a tutti i lavoratori, indipendentemente dallo stato vaccinale, di presentare prova della propria negatività al virus mediante test diagnostici da effettuarsi con frequenza di 48-72 ore, trattandosi di misura insostenibile dal punto di vista economico ed organizzativo (atteso che la gestione dei tamponi
[12] gravava interamente sul servizio sanitario nazionale) e comunque inidonea a garantire una significativa riduzione dei rischi di contagio, tenuto anche conto che l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione e, pertanto, esso può essere superato da un contagio nel frattempo sopravvenuto, con conseguente rischio della presenza sul luogo di lavoro di soggetti inconsapevolmente contagiati pur se muniti di test negativo al virus. Va respinto anche il secondo motivo. In esso parte appellante sostiene la falsità di tutti i dati divulgati dall'Istituto superiore di sanità a conforto dell'asserita diffusione della pandemia, con la conseguenza che sarebbero falsi, a cascata, i dati del numero più elevato di ricoveri dei non vaccinati negli ospedali e nelle terapie intensive, del maggior numero di decessi dei non vaccinati, della prevenzione dal rischio di malattia Covid-19 da parte dei vaccini, del favorevole rapporto rischi/benefici dei vaccini. Ne deriverebbe, in ultima analisi, che anche la Corte costituzionale sarebbe incorsa in un “abnorme travisamento dei fatti”, avendo posto a fondamento dei propri pronunciamenti dati medico-scientifici e statistici inattendibili. A fondamento della propria tesi parte appellante non fornisce dati scientifici validati da organismi sanitari nazionali o internazionali, ma si limita ad affermare, in modo peraltro non sempre chiaro ed intellegibile, presunte criticità nella raccolta dei dati medico-scientifico-statistici, che investirebbero una pluralità di profili, dall'utilizzo alterato dei test in vitro diagnostici, al rilevamento del virus Sars-Cov-2 nelle diverse fasi della sua diffusione. Le criticità denunciate sembrano suggerire, in sintesi, una sostanziale inattendibilità dei dati relativi alla diffusione del virus e della malattia Covid-19, in quanto raccolti da soggetti privati e recepiti acriticamente dagli organismi sanitari pubblici;
esse, tuttavia, non individuano, né dimostrano, elementi specifici e puntuali idonei a falsificare tali dati. Tanto meno le asserite criticità nella raccolta dei dati inficiano le evidenze scientifiche in punto di efficacia e sicurezza dei vaccini, accertata dalle autorità Part sanitarie nazionali e internazionali (tra cui OMS, EMA, , AIFA e Controparte_3
) all'esito di sperimentazioni, di studi validati dalla comunità scientifica e
[...] dell'iter di autorizzazione all'immissione in commercio. Non si vede, pertanto, come le lamentate criticità possano riverberarsi sulla normativa inerente agli obblighi vaccinali, minandone ragionevolezza e legittimità. Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14/2023, ciò che occorre vagliare al riguardo è se “il legislatore – utilizzando il dato medico- scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore – si sia mantenuto in un'area di “attendibilità scientifica” e se abbia assunto una decisione non irragionevole nonché idonea e non sproporzionata rispetto alla finalità perseguita”. I dati scientifici forniti dalle autorità di settore – precisa la Consulta - non possono
“essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore” ed è proprio sui dati forniti dalle autorità di settore “che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità
[13] istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti”. Da tutto ciò deriva l'infondatezza del motivo scrutinato. Infine, il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di pagamento delle retribuzioni durante il periodo di sospensione è pienamente conforme al disposto dell'art. 4, comma 8, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, che esclude espressamente che al lavoratore sospeso spettino la retribuzione o qualsivoglia emolumento (“per il periodo di sospensione […] non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”). La disposizione è coerente con il meccanismo introdotto dall'art. 4 cit.: l'inosservanza dell'obbligo vaccinale determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, sicché, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto e non è, quindi, dovuto il trattamento retributivo. Ciò a maggior ragione se si considera che, come già evidenziato, la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo. Infondata è pure la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per asserita discriminazione, anch'essa respinta dal giudice di prime cure. L'infondatezza della pretesa deriva innanzitutto dalla legittimità del provvedimento di sospensione, come tale inidoneo a cagionare un danno ingiusto (contra ius). A ciò si aggiunga che le allegazioni in fatto a fondamento della stessa sono del tutto carenti e generiche. La lacunosità del quadro assertivo esclude che da esso possano ricavarsi “elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori”, idonei a determinare l'alleggerimento dell'onere della prova a carico del soggetto che lamenta la discriminazione e a porre l'onere della prova dell'insussistenza della discriminazione a carico della controparte, secondo il meccanismo delineato dall'art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150. In assenza di qualsivoglia elemento a sostegno della lamentata discriminazione la pretesa risarcitoria si rivela infondata, con conseguente rigetto del motivo esaminato. Va respinto anche il motivo attinente al rigetto della domanda di corresponsione dell'assegno alimentare. La statuizione di rigetto del primo giudice merita conforma, alla luce del richiamato art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76. La Corte costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di tale norma, nella parte in cui esclude l'erogazione dell'assegno alimentare al personale sospeso dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, sulla base dei seguenti argomenti: “nel
[14] meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta. L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli
[15] procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se, quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile. I rimettenti fanno leva, altrimenti, sull'argomento che l'assegno alimentare, concesso ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o previsto dalla contrattazione collettiva, secondo diffusa interpretazione giurisprudenziale, non ha natura retributiva, ma assistenziale, in quanto non rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta, ma trova fondamento nell'assicurazione delle esigenze di vita di colui che risulta comunque medio tempore dipendente. Avendo l'assegno alimentare lo scopo di fornire una fonte di reddito al dipendente pubblico e alla sua famiglia, di carattere temporaneo, in quanto limitato al periodo di efficacia della sospensione dal servizio, si reputa dai giudici a quibus che la relativa corresponsione spetti ope legis e indipendentemente dalla sua specifica previsione nel provvedimento di sospensione. In tale prospettiva, l'assegno alimentare in favore dell'impiegato sospeso costituirebbe un diritto soggettivo di automatica applicazione, nonostante la temporanea interruzione del termine sinallagmatico dello svolgimento della prestazione da parte del lavoratore. Anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia. Posto cioè che l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta – pur legittima – del prestatore d'opera” (sentenza n. 15/2023). Non coglie nel segno, ad avviso del Collegio, l'argomento speso da parte appellante, secondo cui la locuzione “altro compenso od emolumento comunque denominato” contenuta nell'art. 4 ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28
[16] maggio 2021 n. 76, non comprenderebbe l'assegno alimentare, in quanto istituto di natura solidaristico-assistenziale. L'ampiezza della previsione normativa induce univocamente a ritenere che essa abbia carattere omnicomprensivo ed includa, pertanto, anche l'assegno alimentare, che costituisce un emolumento erogato in assenza di prestazione lavorativa, senza che a ciò sia di ostacolo la dedotta natura assistenziale dello stesso.
Deve ritenersi infondata la pretesa asserita violazione dell'obbligo di repêchage. Parte appellante ha lamentato in primo grado il mancato ricollocamento nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 (precedentemente esaminato), che ha introdotto nel d.l. 1 aprile 2021 n. 44, come convertito, l'art. 4 ter.2, recante una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, che impone al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore. E' pacifico, infatti, che dall'entrata in vigore di detta norma le istituzioni scolastiche abbiano riammesso in servizio gli odierni appellanti corrispondendo loro le retribuzioni e, d'altra parte, il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato cessata la materia del contendere sul punto non è stata impugnata da alcuna delle parti. Quanto al periodo antecedente tuttora oggetto di controversia, ritiene il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, che non possa essere accolta la tesi, sostenuta da parte appellante, dell'efficacia retroattiva del citato art. 8, comma 4, d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52. Il d.l. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, è intervenuto in una fase di regressione della pandemia e, come enunciato espressamente nelle premesse, è stato adottato proprio “considerato l'evolversi della situazione epidemiologica” e in funzione della “esigenza di superare lo stato di emergenza dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria”. Si tratta, dunque, di una disciplina calibrata sull'evoluzione della situazione sanitaria, la cui natura innovativa è connaturata alla ratio dell'intervento normativo: l'art. 8, comma 4, cit. non ha pertanto, all'evidenza, alcuna efficacia retroattiva o valenza interpretativa di precedenti previsioni legislative. Ciò posto, contrariamente a quanto argomentato nel motivo di appello in esame, deve ritenersi che, in assenza di un'espressa previsione di legge, non sia configurabile un obbligo generale di repêchage in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, ricavabile dai principi generali dell'ordinamento o dalle norme in materia di sorveglianza sanitaria. Giova anche a tale proposito richiamare la sentenza n. 15/2023 della Corte costituzionale, in cui si evidenzia, da un lato, che “la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che
[17] non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo” e, dall'altro, che “poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità”. Alla luce di ciò appare del tutto ragionevole e giustificata la scelta legislativa di non prevedere nel settore scolastico, prima del 25 marzo 2022 (ossia prima del profilarsi di una fase di regressione della pandemia, che ha condotto anche alla cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022), l'obbligo di assegnare a mansioni diverse il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale, a differenza di quanto stabilito in favore del personale esonerato dall'obbligo vaccinale per motivi di salute. Le due fattispecie sono, infatti, oggettivamente diverse e merita di essere evidenziato che “la adibizione a mansioni diverse, prescritta […] dall'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da , facendo così CP_6 salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione” (cfr. Corte cost., sentenza n. 15/2023, paragrafo 13.7). In assenza di un obbligo di repêchage in capo alle amministrazioni scolastiche nel periodo in contestazione, l'esaminato motivo deve essere respinto.
Va respinto, infine, l'ultimo motivo, inerente al regolamento delle spese di lite. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non ricorre nell'odierna controversia un caso di assoluta novità delle questioni trattate, né di mutamento di giurisprudenza. Le questioni in discussione hanno formato oggetto di numerosi pronunciamenti nella giurisprudenza di merito che, già in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio di primo grado, si era espressa in modo largamente prevalente in senso sfavorevole alle tesi di parte appellante. La pronuncia appellata è conforme a tale orientamento, che può dirsi consolidato. Inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento delle domande anche dopo i pronunciamenti della Corte
[18] costituzionale che hanno fugato i dubbi di legittimità costituzionale e di contrarietà al diritto eurounitario delle norme censurate. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi tipizzate nominativamente dall'art. 92, comma 2, c.p.c., né sono ravvisabili altre circostanze (peraltro neppure indicate da parte appellante) comparabili per gravità ed eccezionalità alle prime e, al pari di queste, idonee a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Va dunque condivisa e confermata la statuizione del primo giudice che, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., ha condannato i ricorrenti a rifondere all'altra parte le spese di lite. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3511/2024 del Tribunale di Milano;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.550,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 10 dicembre 2024
IL PRESIDENTE IL RELATORE
(dott. Roberto Vignati) (dott. Giovanni Casella)
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