Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1063/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BALUGANI GIULIA, e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MORSELLI GIORGIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 17/03/2025;
- rilevato che è nata a [...] la figlia in data Persona_1
27/06/2022; pagina 1 di 6
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Le parti hanno già interrotto la convivenza e vivono separate continuando a serbarsi reciproco rispetto;
esse potranno stabilire la loro residenza ove riterranno opportuno, in caso di modifica le parti si impegnano a darne tempestivo avviso all'altro genitore e ciò nell'esclusivo interesse della prole minore.
2. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori in modo che la potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente, apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi della minore. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. manterrà la residenza e collocazione prevalente presso la madre, con Per_1 facoltà del padre di vederla quando vorrà, compatibilmente con le eSIenze della bambina, previo avviso alla madre, in ogni caso:
- sino al compimento del terzo anno di età, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tre pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dal nido/scuola materna Per_1 alle ore 16.00 sino alle ore 20.30 e precisamente il lunedì, mercoledì e venerdì e a week end alternati il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 18.30;
- dal compimento del terzo anno di età, due pomeriggi alla settimana (il lunedì ed il mercoledì) e sino al mattino seguente quando il padre la accompagnerà all'asilo
(ossia il martedì ed il giovedì, giornate in cui la madre non riesce ad accompagnarla, iniziando a lavorare alle ore 7,00); nei fine settimana alternati dal sabato mattina e sino alla domenica sera (fin verso le ore 20,30);
pagina 2 di 6 nella settimana in cui la bambina trascorrerà il weekend con la madre, il padre la terrà con sé il venerdì dall'uscita dall'asilo /scuola e sino alle 18.30, quando la madre la andrà a riprendere all'uscita del lavoro.
I genitori, per le festività, regoleranno le visite come segue:
- Vacanze estive: trascorrerà con ciascuno dei due genitori 3 (tre) Per_1 settimane di cui solo due consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- altre festività: trascorrerà con ciascuno dei genitori sei giorni durante le Per_1 vacanze invernali e tre giorni durante le vacanze pasquali (con alternanza dei giorni della Vigilia, Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo); trascorrerà il giorno del compleanno a pranzo o cena con ciascun genitore, ad anni alterni.
Nei periodi di vacanza, il genitore che si allontana dalla normale dimora si obbliga a comunicare prima della partenza, luogo, indirizzo e recapito telefonico ove la figlia sarà reperibile. L'indicazione delle giornate che la figlia trascorrerà con uno o l'altro dei genitori potrà subire variazioni in base a eSIenze lavorative e/o eventuali giorni di riposo e/o permessi che i genitori dovessero eventualmente osservare, e ciò al fine di permettere ad entrambi di avere un concreto e soddisfacente rapporto con nel preminente interesse della stessa. Ogni Per_1 variazione in merito al piano di visite dovrà essere concordata dai genitori tramite sms/whatsapp/email.
4. Il SI. provvederà al mantenimento della figlia, in via indiretta, Parte_1 mediante versamento alla SI.ra dell'importo di Euro 300,00 CP_1 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle già note coordinate, detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dall'anno successivo dell'omologa dei presenti accordi. Le parti danno atto che il SI. ha già versato alla SI.ra , in via anticipata, per il Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 3.000,00, tramite bonifico eseguito in data 27.01.2025 (doc. 7), sicché il Sig. da marzo 2025 a Pt_1 giugno 2026, compresi, verserà un contributo al mantenimento in misura ridotta,
pagina 3 di 6 pari ad € 150,00 mensili, mentre a partire da luglio 2026 verserà € 300,00 mensili.
5. Entrambi i genitori saranno obbligati a concorrere, nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la figlia come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, qui di seguito specificate:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla pagina 4 di 6 data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dalla SI.ra , mentre le detrazioni fiscali saranno suddivise al 50% tra i CP_1 genitori.
7. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di avere già regolato prima d'ora ogni loro questione economica derivante dal rapporto di convivenza pertanto rinunciano, ora e per sempre, a pretendere alcunché l'uno dall'altra.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore. In caso di contrasti le parti si impegnano a coltivare percorsi di mediazione familiare e/o sostegno alla genitorialità, onde ridurre ed eliminare ogni forma di conflitto dovesse insorgere tra loro. I contatti diretti tra i genitori dovranno essere limitati e condizionati ad argomenti/necessità che riguarderanno esclusivamente la figlia.
9. Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ed il passaporto propri e della figlia Persona_1 espletando, a semplice richiesta, ogni incombente a ciò necessario.
10. Le spese legali e processuali si intendono compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
pagina 5 di 6 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] hanno proposto CP_1 domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 05/06/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
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