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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1019/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANO Parte_1 C.F._1
GIUGGIOLI, elettivamente domiciliata presso il difensore in Novara, C.so Cavallotti n. 36
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Giuseppina MOTISI e Gabriella POMPOSO
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: - di avere prestato attività di lavoro Controparte_1 subordinato alle dipendenze della suddetta P.A. in qualità di docente presso diversi istituti scolastici della provincia di Novara e, da ultimo, presso l'IC G. Curioni di Romagnano Sesia;
- che con sentenza n. 118/2017 pronunciata nel giudizio iscritto al n. 820/2015 RG, pubblicata il 04.05.2017, definitiva in quanto non impugnata nei termini di legge, il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del Lavoro dichiarava “il diritto della ricorrente
pagina 1 di 10 a vedersi riconosciuta la medesima progressione professionale retributiva riconosciuta Parte_1 ai docenti assunti a tempo indeterminato, e a vedersi computare, a fini retributivi, l'anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, a far data dall'11.10.2009, nonché a percepire le relative differenze stipendiali maturate in ragione di tale anzianità di servizio, e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore della ricorrente di dette differenze retributive, secondo le previsioni economiche del CCNL vigente nel corso di ciascun rapporto a tempo determinato, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”; - che il procedimento conclusosi con la suddetta sentenza aveva tratto origine da ricorso in allora proposto dalla docente, che lamentava di avere prestato attività lavorativa in forze di una serie di contratti a tempo determinato (precisamente indicati anche nell'atto introduttivo del presente giudizio) compresi fra l'11/10/06 e il 30/06/15 e chiedeva l'accertamento alla progressione professionale retributiva dovutale sulla base dei contratti a tempo determinato sottoscritti fra le parti, con condanna generica alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, da determinarsi con separato giudizio;
- di avere continuato a prestare attività lavorativa in qualità di docente, successivamente all'instaurazione del precedente procedimento, in forza di ulteriori contratti elencati nel ricorso;
- che anche in forza dei suddetti contratti alla ricorrente è stato riconosciuto unicamente il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo;
- di essere stata, infine, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto dal 01.09.2020. CP_1
La docente, dunque, agisce al fine di vedersi corrispondere le differenze retributive in forza dell'anzianità di servizio maturata dall'11.10.2009, sia con riferimento ai contratti di lavoro dedotti nel precedente procedimento, giusta la sentenza del Tribunale di Novara sopra citata, sia in ragione dei contratti successivamente sottoscritti e allegati nel presente giudizio, differenze quantificate, sulla base del conteggio esplicitato nel ricorso, nell'importo lordo di € 8.438,56.
Si è regolarmente costituito il convenuto, esponendo che: - in esecuzione della CP_1 sentenza di cui al punto che precede, l'I.C. Curioni provvedeva ad adottare decreto n. 720 del 02/11/2022 di riconoscimento della progressione retributiva, attribuendo il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 alla data del 29.05.2011, con l'ulteriore riconoscimento di ulteriori 883 giorni alla data del 30.06.2015, utili per il passaggio alla successiva fascia 9- 14, assumendo quale termine finale quello “che sarà desunto dalla domanda introduttiva del ricorso e/o dalla disposizione della sentenza”; - che, apposto visto di regolarità Contr amministrativa e contabile, la provvedeva a liquidare le differenze retributive maturate, riferibili al periodo 29.05.2011/30.06.2015 sul cedolino del mese di dicembre 2022; che solo per svista, dovuta all'elevato numero di contenziosi, il Ministero non si avvedeva che non erano state riconosciute le differenze retributive relative ai contratti successivi, non compresi nel precedente giudizio, non essendo stato contato il periodo tra pagina 2 di 10 l'a.s. 2015/2016 e l'a.s. 2019/2020; che l'I.C. Curioni ha provveduto a computare, ai fini retributivi, l'anzianità di servizio maturata dalla docente a far data dal primo contratto a tempo determinato presente sullo stato matricolare della ricorrente, ossia dal contratto decorrente dal 11.10.2006, senza limitare la valorizzazione dei servizi non di ruolo a quelli successivi all'11.10.2009, come apparentemente avrebbe richiesto il dispositivo della sentenza n. 118/2017, ritenendo trattarsi di evidente errore materiale di redazione del documento;
- che, pertanto, solo strumentalmente, sulla base di tale errore, la docente sostiene nell'odierno ricorso che il gradone 3-8 sia maturato alla data dell'11.10.2009, in quanto il dispositivo da eseguirsi in nessun passaggio riconosce la maturazione dello scaglione 3-8 alla data suddetta, individuando, semmai, in tale data la decorrenza iniziale del computo dell'anzianità; - diversamente, d'altra parte, non si sarebbe potuto fare, in quanto alla data dell'11.10.2009 la ricorrente aveva maturato unicamente 670 giorni di servizio, risultando pertanto ben lontana dai 1.080 giorni (pari a 36 mesi) necessari per la maturazione dello scaglione 3-8.
Il ha altresì opposto che la variazione della partita di spesa e la successiva CP_1 liquidazione, previa loro quantificazione, delle retribuzioni spettanti compete al
[...]
e non al , che Controparte_4 Controparte_1 sarebbe, dunque, privo di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Infine, ha domandato rinvio al fine di consentire all'Amministrazione scolastica di elaborare e produrre in giudizio ulteriore decreto di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato, che, partendo dalla chiusura del decreto di ricostruzione di carriera n. 720/2022 e dal conseguente riconoscimento, alla data del 30.06.2015, di ulteriori 883 giorni di servizio già operato con il decreto medesimo, utili per il passaggio alla fascia stipendiale 9-14, riconosca l'anzianità successiva, quantificabile in n. 1517 giorni.
Assegnato termine alle parti per la verifica reciproca dei rispettivi conteggi, parte ricorrente ha depositato in data 4.11.2024 nota con la quale, preso atto dell'avvenuto pagamento, da parte dell'amministrazione, nel cedolino paga del mese di dicembre 2022, di € 586,53 lordi, ha insistito per il pagamento del residuo credito di € 7.852,03 lordi.
Parte resistente non ha depositato memorie.
Alla successiva udienza le parti, preso reciprocamente atto delle proprie posizioni, hanno chiesto fissarsi udienza di discussione con termine per note conclusive, assegnato dal Tribunale con richiesta, in particolare, al resistente di chiarire i criteri di CP_1 elaborazione dei propri conteggi (in particolare, quelli sottesi al computo contenuto nel documento denominato “lettera invio prospetti differenze per sentenza ”). Pt_1
Il ha prodotto in data 18.12.2024, a chiarimenti, un prospetto contenente CP_1
l'elaborazione dei propri conteggi.
pagina 3 di 10 La ricorrente, nella memoria conclusiva, ha invece dato atto di rivedere il proprio computo (nei termini che saranno di seguito riepilogati) e ha contestato il computo avversario nella parte in cui, a partire dal 1.11.2016, gli importi indicati nella colonna
“retribuzione dovuta” sono rimasti fermi alle tabelle retributive del 2009, indicandosi sempre, sino alla maturazione della fascia 9-14, la retribuzione di € 19.846,30; ciò, sebbene siano intervenuti incrementi stipendiali dal 1.1.2016 (che avrebbero portato, precisamente, la retribuzione dovuta a € 19.921,95 dal 01/01/2016, a € 20.076,75 dal 01/01/2017, a € 20.518,35 dal 01/03/2018 e a € 20.663,28 dal 01/04/2018).
Preso atto dell'avvicinamento delle due posizioni, ma della persistente esistenza di alcuni punti da chiarire, la causa è stata rinviata all'odierna udienza con invito a parte ricorrente a individuare in modo specifico, nella documentazione prodotta, le tabelle retributive da cui derivino gli incrementi stipendiali cui ha fatto riferimento nelle note del 16.1.2015, esplicitando il riferimento alle stesse nei propri conteggi;
e a parte resistente a evidenziare, con specifica disamina delle buste paga del periodo, l'avvenuta applicazione alla ricorrente della fascia stipendiale 0-8, da marzo 2018 sino a marzo 2019.
All'odierna udienza sono stati sentiti il rappresentante sindacale che ha elaborato i conteggi nell'interesse della ricorrente, nonché la funzionaria del che li ha CP_1 elaborati per conto di quest'ultimo.
All'esito la causa è stata discussa dalle parti ed è stata posta in decisione.
***
1.
Preliminarmente va respinta, in quanto infondata, l'eccezione opposta dal CP_1 resistente, da intendersi come avente ad oggetto nella sostanza il difetto di legittimazione passiva dello stesso, per essere competente il Controparte_4 tramite le Ragionerie territoriali dello Stato, alla variazione della partita di spesa e alla successiva liquidazione relativa alla retribuzione della ricorrente. Contro La , articolazione periferica del infatti, è mero Controparte_5 ordinatore secondario di spesa, tenuto ad applicare quanto disposto dall'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, senza alcuna competenza a decidere il trattamento spettante. Datore di lavoro della ricorrente, tenuto al pagamento di retribuzioni correttamente determinate secondo le norme vigenti, rimane, il CP_1 convenuto in giudizio, contro cui, dunque, dovranno essere rese le statuizioni di cui alla presente sentenza.
2.
Nel merito, il resistente non contesta, quanto al periodo di precariato CP_1 successivo a quello oggetto di sentenza pronunciata nel precedente giudizio iscritto al n. 820/2015 RG, il diritto della ricorrente alla progressione retributiva sulla base pagina 4 di 10 dell'anzianità maturata quale docente assunta a tempo determinato, in applicazione dei noti principi già affermati in seguito al primo ricorso.
La discordanza di posizioni verte sul computo delle spettanze, in relazione alla progressione di carriera da attribuirsi sulla base dell'anzianità maturata.
Il (cfr. decreto di ricostruzione di carriera n. 720/2022, emesso per CP_1 adeguamento al disposto della sentenza suddetta), ha attribuito alla ricorrente il passaggio alla seconda posizione stipendiale dal 29/05/2011, data nella quale la ricorrente avrebbe maturato 36 mesi di servizio effettivo.
Va, tuttavia, considerato che, quanto al periodo di servizio precario compreso fra l'11.10.2006 e il 30.6.2015, il diritto alla progressione di carriera trova fondamento nel giudicato e la liquidazione del dovuto, dunque, deve avvenire sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza, senza possibilità, in questa sede, di revisione o modifica da parte di questo giudice.
Il dispositivo della sentenza in questione ha dichiarato espressamente “il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la medesima progressione professionale retributiva Parte_1 riconosciuta ai docenti assunti a tempo indeterminato, e a vedersi computare, a fini retributivi, l'anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, a far data dall'11.10.2009” e ha condannato, pertanto, il al pagamento delle CP_1 differenze computate sulla base di tale statuizione.
Il Ministero ritiene che l'indicazione della decorrenza dall'11.10.2009 abbia costituito un evidente errore materiale, perché a quella data la ricorrente non aveva ancora maturato 36 mesi di lavoro effettivo.
L'errore materiale, peraltro da correggersi con l'apposita procedura prevista dagli artt. 287 ss. c.p.c., è in ogni caso da escludere. Il dispositivo risulta pienamente coerente con quanto argomentato nella motivazione, considerato che il giudice scriveva esplicitamente, nel corpo del provvedimento, che “essendo … il primo incremento stipendiale maturato dopo il primo triennio e quindi in data 11.10.2009, la decorrenza della progressione retributiva deve essere fatta risalire a tale data”.
Il giudice aveva avuto, dunque, ben presente che i contratti partissero dall'a.s. 2006-07 e aveva ritenuto di individuare la data del passaggio alla successiva posizione stipendiale (classe 3-8) dopo il primo triennio, indicando, appunto, come data di decorrenza della nuova posizione quella del primo giorno di servizio prestato nell'anno successivo.
Fermo rimanendo che il chiaro contenuto della sentenza non potrebbe essere superato, né disapplicato neppure se erroneo, nell'ipotesi in cui l'errore fosse concettuale e non materiale, è peraltro noto che la giurisprudenza, compresa la Corte territoriale, ha applicato in passato in favore dei docenti l'art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, secondo pagina 5 di 10 cui il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni.
Solo successivamente è stato affermato il diverso orientamento, abbracciato dalla Corte d'appello di Torino con la pronuncia n. 833/2017 (depositata in data 08/11/2017), secondo cui i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva.
Il dispositivo, come chiarito dal passo della motivazione su richiamato (nonché dall'ulteriore rilievo, contenuto nella motivazione, per cui la docente aveva lavorato “con continuità, salvo i brevi intervalli tra un contratto a termine e l'altro”, dunque certamente oltre i 180 giorni annui), dava chiaramente applicazione al precedente orientamento. Sarebbe stato onere del , pertanto, ritenendolo, impugnare la sentenza al fine di ottenere CP_1
l'applicazione del diverso principio che oggi intenderebbe invocare. In mancanza, non è possibile se non dare applicazione alla sentenza nei termini in cui essa è stata pronunciata.
3.
Si tratta, allora, di stabilire quale somma spetti a titolo di incremento retributivo alla docente, sia per il periodo di precariato per cui è già intervenuta statuizione definitiva generica, sia per il periodo successivo, sino all'immissione in ruolo.
Va dato atto del confronto condotto sul punto fra le parti, tramite successivi passaggi che hanno condotto a un sostanziale avvicinamento delle reciproche posizioni e hanno consentito di individuare gli elementi utili a pervenire alle seguenti conclusioni.
Quanto agli iniziali conteggi prodotti dalla ricorrente, va immediatamente evidenziato che, a decorrere dall'11.10.2009, data nella quale la docente ha maturato la fascia stipendiale 3-8, sono stati computati solo i giorni di lavoro effettivo per ciascuna annualità, moltiplicati per la differenza stipendiale pro die specificamente indicata per ciascun periodo.
Va, poi, rilevato che la ricorrente, con la memoria autorizzata a verbale del 14.11.2024, ha preso atto dell'acconto versato dal per € 586,53 lordi, che ha detratto dal CP_1 dovuto, e ha altresì escluso, ai fini della maturazione della fascia superiore (9-14), l'anno 2013, in conformità all'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità, così che la maturazione della fascia stipendiale superiore (9-14) risulta essere intercorsa a partire da aprile 2019. Una volta provveduto al ricalcolo, la ricorrente ha, dunque, insistito per il pagamento del residuo credito quantificato in € 7.852,03 lordi.
Si rileva, ancora, che le parti, per il periodo sino al 1.1.2016, concordano sull'entità della differenza retributiva per giorno, pari a € 1,57 (nel prospetto del , depositato in CP_1 data 18.12.2024, lo si ricava dividendo la differenza retributiva mensile ivi indicata per il numero dei giorni del mese).
pagina 6 di 10 Sono sostanzialmente, anche se non sempre perfettamente, coincidenti nel computo delle parti i giorni lavorati per ciascuna annualità.
Sino al 31.12.2025, le differenze possono essere calcolate moltiplicando l'importo suddetto per il numero di giorni di cui al prospetto del Ministero (1918 al 31.12.2015 meno 658 all'11.10.2009= 1260), che si ritiene verosimilmente esatto, se non altro perché il prospetto è stato automaticamente elaborato, evitando ogni margine di errore. D'altra parte, il conteggio ministeriale è maggiormente esplicito rispetto a quello della ricorrente, la quale, ritenendolo, avrebbe potuto contestare i giorni indicati per ciascuna singola mensilità di lavoro.
Sino al 31.12.2015, pertanto, le differenze (ancora da detrarsi l'acconto) ammontano a € 1.978,20.
Per gli anni 2016, 2017 e sino a marzo 2018 il , nel proprio prospetto, ha CP_1 quantificato le differenze spettanti indicando lo stipendio dovuto in € 19.846,30, vale a dire il medesimo stipendio indicato per le annualità precedenti sin dal 2009.
Parte ricorrente sostiene, invece, che dovesse tenersi conto degli adeguamenti stipendiali sopravvenuti, previsti a partire dal CCNL 2016-18.
Il ha, in effetti, indicato come percepito uno stipendio via via incrementato, in CP_1 considerazione degli aumenti previsti, fra l'altro, sullo stipendio di prima fascia (nel CCNL 2016-18 indicata in 0-8): per cui risulta percepito prima lo stipendio annuo di € 19.399,87, poi di € 19.554,67 dal 2017, poi, ancora di € 19.554,67 a marzo 2018. Il risultato è che, nel prospetto, sono di fatto diminuite le differenze stipendiali calcolate come dovute.
Il conteggio del è corretto. CP_1
Giova rilevare, quanto alla retribuzione percepita, che, sebbene le buste paga riportino sempre gli stessi valori stipendiali, prima e dopo il 1.1.2016 e anche successivamente al 1.1.2017, è stato prodotto dal un cedolino, straordinario, emesso a maggio CP_1
2018, con cui sono stati corrisposti, appunto, gli arretrati derivanti dagli incrementi previsti (per la fascia base 0-8) dal CCNL 2016-2018 sino ad aprile 2018.
Rispetto alla retribuzione dovuta, parte ricorrente non pare aver tenuto conto del fatto che l'applicazione alla docente della fascia 3/8 – circostanza pacifica fra le parti – ha determinato che alla stessa si continuassero ad applicare le tabelle del CCNL precedentemente vigente (ossia quelle del 2009, non più incrementate). Il CCNL 2016-18, infatti, non prevede la ripartizione 0/3 e 3/8, ma solo l'unico gradone 0/8.
Si rileva, peraltro, che anche nel conteggio originario, allegato al ricorso introduttivo, era indicato il medesimo valore sino al marzo 2018 (si legge “dal 01/05/2018 al 25/04/2018”: vi è un evidente errore materiale, che si chiarisce considerato che il periodo precedente, nel conteggio, giungeva sino al 28.2.2018), senza computo di incremento alcuno.
pagina 7 di 10 Solo all'odierna udienza è stato chiarito che parte ricorrente intenderebbe sostenere che l'assegno ad personam, che le dovrebbe essere corrisposto al fine di adeguare lo stipendio base a quello spettantele sulla base della fascia 3-8, dovrebbe cumularsi agli aumenti contrattuali nelle more intervenuti (insomma, dovrebbe aggiungersi allo stipendio della fascia base, così come incrementato dai successivi CCNL), prospettazione contestata dal resistente. CP_1
Essa, in effetti, non può essere accolta.
Non vi è ragione, in primo luogo, per non ritenere assorbibile dai successivi aumenti contrattuali la differenza in origine esistente fra lo stipendio dell'allora fascia base 0-3 e quello della successiva fascia 3-8: il docente che conservi il diritto all'applicazione della fascia 3-8 ha diritto a mantenere il livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per tale fascia, nella misura in cui esso sia superiore alla fascia 0-3 prevista dalla medesima contrattazione, ma non anche a non veder confluire il trattamento retributivo in quello della prima fascia (0-8) ove esso diventi, nel tempo, ulteriormente migliorativo.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che parte ricorrente si è limitata a quantificare una pretesa differenza retributiva costante di € 1,57 sulla retribuzione percepita dalla docente (via via incrementata, sulla base degli aumenti di cui al CCNL 2016-2018), con ragionamento che non pare condivisibile. L'importo suddetto (€ 1,57 pro die) è, appunto, una differenza come chiarito dal rappresentante sindacale all'odierna udienza: esso deriva dalla sottrazione dalla retribuzione dovuta (sulla base delle tabelle 2009, fascia 3-8) della retribuzione percepita (sulla base delle tabelle 2009, fascia 0-3), rapportando il risultato al giorno. Anche ove si volesse seguire il ragionamento della parte ricorrente, e fermo rimanendo che non lo si condivide, la differenza non potrebbe certo essere quantificata nello stesso importo (ossia, sempre in € 1,57), là dove la retribuzione percepita si sia incrementata: semmai, dovrebbe aggiungersi in tal caso l'assegno spettante alla docente ad personam (quello che corrisponde, in busta paga, all'importo erogato per giungere al livello retributivo di cui alla fascia 3-8) alla retribuzione tabellare incrementata (prevista per la fascia base, ossia 0-8), ma detto conteggio mai è stato proposto, neppure nei suoi passaggi concettuali, né tantomeno numericamente elaborato in corso di causa.
Pertanto, si ritiene corretto riconoscere, secondo le quantificazioni del , una CP_1 maggiore retribuzione di € 369,84 per il 2016 e di € 252,56 per il 2017.
Per il periodo marzo 2018 – marzo 2019, nel prospetto del non sono calcolate CP_1 differenze: ciò perché, secondo parte resistente, il riconoscimento dello stipendio base (come incrementato dal CCNL, che ha previsto il livello retributivo più basso per il gradone 0-8 e lo ha individuato prima in € 19.996,27 – da marzo 2018 – e poi in € 20.141,20 – da aprile 2018) assorbe le differenze retributive dovute (sempre sul presupposto che, applicandosi alla ricorrente la fascia 3-8, con stipendio fermo al 1.1.2009,
pagina 8 di 10 la fascia base vigente sia divenuta addirittura superiore allo stipendio dovuto per la seconda fascia secondo il CCNL 2009).
Il ragionamento è supportato dalle buste paga in atti che, tenendo conto del pagamento degli arretrati su menzionato, attesta l'avvenuto adeguamento tabellare della retribuzione percepita dalla ricorrente in tale periodo.
Le differenze retributive, rispetto alla fascia contrattuale 3-8 dalla stessa rivendicata, sono, pertanto, del tutto assorbite per il periodo in esame, valendo anche in questo caso quanto sopra osservato al riguardo.
Da aprile 2019 la ricorrente ha maturato la fascia 9-14.
Nel prospetto del la retribuzione dovuta è stata correttamente indicata, tenendo CP_1 conto delle tabelle allegate ai CCNL prodotti dalla ricorrente.
Quanto alla retribuzione percepita, invece, il ha indicato valori adeguati agli CP_1 aumenti tabellari intercorsi (sulla prima fascia 0-8) che, tuttavia, non risultano essere stati effettivamente corrisposti alla docente, sulla base delle buste paga in atti. Per tutto il periodo in esame, sino a giugno 2020, la ricorrente ha continuato a percepire, come in precedenza, lo stipendio mensile di € 1.678,44 e, dunque, la retribuzione annua di € 20.141,28.
Ciò nondimeno per il 2019, considerato che le differenze vanno calcolate in (€ 22.550,59 quale retribuzione dovuta – € 20.141,28 quale retribuzione effettivamente percepita come da buste paga =) € 2.409,31 annui ed € 200,78 mensili, si osserva che le differenze sono state comunque correttamente indicate dal nel prospetto in esame, per cui alla CP_1 ricorrente spetta l'importo complessivo, per tale annualità, di € 1699,26.
Infine, le differenze vanno calcolate per il 2020 in (€ 22.725,79 – € 20.141,28 =) € 2.584,51 annui e in € 215,38 mensili, per cui compete alla ricorrente, per le sei mensilità del 2020, la somma di € 1292,28.
Conclusivamente, va riconosciuta, a titolo di differenze retributive per i titoli per cui è causa, la somma complessiva lorda di € 5592,14, da cui va detratto l'acconto lordo di € 586,53, pervenendosi a un residuo dovuto di € 5.005,61.
Detto importo va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Il , pertanto, dovrà rifondere alla ricorrente le spese Controparte_1 del presente giudizio, liquidate, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione pagina 9 di 10 (considerata l'attività svolta al fine di giungere all'esatta determinazione del quantum, compresa l'udienza di comparizione degli ausiliari di cui le parti si sono avvalse per l'elaborazione dei rispettivi conteggi) e decisionale, sulla base del valore di causa (in base a quanto riconosciuto) e tenuto conto dei valori di cui alle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in 2626,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Va disposta la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1019/2023:
1) condanna il , per i titoli di cui in motivazione, Controparte_1
a corrispondere alla parte ricorrente la somma lorda di € 5.005,61, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
2) condanna il a rifondere alla ricorrente le Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in 2626,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU, con distrazione in favore del difensore avv. Giuliano Giuggioli, dichiaratosi antistatario.
Novara, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1019/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANO Parte_1 C.F._1
GIUGGIOLI, elettivamente domiciliata presso il difensore in Novara, C.so Cavallotti n. 36
RICORRENTE contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2 di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate dott.sse Giuseppina MOTISI e Gabriella POMPOSO
- RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, esponendo: - di avere prestato attività di lavoro Controparte_1 subordinato alle dipendenze della suddetta P.A. in qualità di docente presso diversi istituti scolastici della provincia di Novara e, da ultimo, presso l'IC G. Curioni di Romagnano Sesia;
- che con sentenza n. 118/2017 pronunciata nel giudizio iscritto al n. 820/2015 RG, pubblicata il 04.05.2017, definitiva in quanto non impugnata nei termini di legge, il Tribunale di Novara, in funzione di Giudice del Lavoro dichiarava “il diritto della ricorrente
pagina 1 di 10 a vedersi riconosciuta la medesima progressione professionale retributiva riconosciuta Parte_1 ai docenti assunti a tempo indeterminato, e a vedersi computare, a fini retributivi, l'anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, a far data dall'11.10.2009, nonché a percepire le relative differenze stipendiali maturate in ragione di tale anzianità di servizio, e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore della ricorrente di dette differenze retributive, secondo le previsioni economiche del CCNL vigente nel corso di ciascun rapporto a tempo determinato, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo”; - che il procedimento conclusosi con la suddetta sentenza aveva tratto origine da ricorso in allora proposto dalla docente, che lamentava di avere prestato attività lavorativa in forze di una serie di contratti a tempo determinato (precisamente indicati anche nell'atto introduttivo del presente giudizio) compresi fra l'11/10/06 e il 30/06/15 e chiedeva l'accertamento alla progressione professionale retributiva dovutale sulla base dei contratti a tempo determinato sottoscritti fra le parti, con condanna generica alla corresponsione delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo, da determinarsi con separato giudizio;
- di avere continuato a prestare attività lavorativa in qualità di docente, successivamente all'instaurazione del precedente procedimento, in forza di ulteriori contratti elencati nel ricorso;
- che anche in forza dei suddetti contratti alla ricorrente è stato riconosciuto unicamente il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo;
- di essere stata, infine, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del convenuto dal 01.09.2020. CP_1
La docente, dunque, agisce al fine di vedersi corrispondere le differenze retributive in forza dell'anzianità di servizio maturata dall'11.10.2009, sia con riferimento ai contratti di lavoro dedotti nel precedente procedimento, giusta la sentenza del Tribunale di Novara sopra citata, sia in ragione dei contratti successivamente sottoscritti e allegati nel presente giudizio, differenze quantificate, sulla base del conteggio esplicitato nel ricorso, nell'importo lordo di € 8.438,56.
Si è regolarmente costituito il convenuto, esponendo che: - in esecuzione della CP_1 sentenza di cui al punto che precede, l'I.C. Curioni provvedeva ad adottare decreto n. 720 del 02/11/2022 di riconoscimento della progressione retributiva, attribuendo il passaggio alla fascia stipendiale 3-8 alla data del 29.05.2011, con l'ulteriore riconoscimento di ulteriori 883 giorni alla data del 30.06.2015, utili per il passaggio alla successiva fascia 9- 14, assumendo quale termine finale quello “che sarà desunto dalla domanda introduttiva del ricorso e/o dalla disposizione della sentenza”; - che, apposto visto di regolarità Contr amministrativa e contabile, la provvedeva a liquidare le differenze retributive maturate, riferibili al periodo 29.05.2011/30.06.2015 sul cedolino del mese di dicembre 2022; che solo per svista, dovuta all'elevato numero di contenziosi, il Ministero non si avvedeva che non erano state riconosciute le differenze retributive relative ai contratti successivi, non compresi nel precedente giudizio, non essendo stato contato il periodo tra pagina 2 di 10 l'a.s. 2015/2016 e l'a.s. 2019/2020; che l'I.C. Curioni ha provveduto a computare, ai fini retributivi, l'anzianità di servizio maturata dalla docente a far data dal primo contratto a tempo determinato presente sullo stato matricolare della ricorrente, ossia dal contratto decorrente dal 11.10.2006, senza limitare la valorizzazione dei servizi non di ruolo a quelli successivi all'11.10.2009, come apparentemente avrebbe richiesto il dispositivo della sentenza n. 118/2017, ritenendo trattarsi di evidente errore materiale di redazione del documento;
- che, pertanto, solo strumentalmente, sulla base di tale errore, la docente sostiene nell'odierno ricorso che il gradone 3-8 sia maturato alla data dell'11.10.2009, in quanto il dispositivo da eseguirsi in nessun passaggio riconosce la maturazione dello scaglione 3-8 alla data suddetta, individuando, semmai, in tale data la decorrenza iniziale del computo dell'anzianità; - diversamente, d'altra parte, non si sarebbe potuto fare, in quanto alla data dell'11.10.2009 la ricorrente aveva maturato unicamente 670 giorni di servizio, risultando pertanto ben lontana dai 1.080 giorni (pari a 36 mesi) necessari per la maturazione dello scaglione 3-8.
Il ha altresì opposto che la variazione della partita di spesa e la successiva CP_1 liquidazione, previa loro quantificazione, delle retribuzioni spettanti compete al
[...]
e non al , che Controparte_4 Controparte_1 sarebbe, dunque, privo di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Infine, ha domandato rinvio al fine di consentire all'Amministrazione scolastica di elaborare e produrre in giudizio ulteriore decreto di riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato, che, partendo dalla chiusura del decreto di ricostruzione di carriera n. 720/2022 e dal conseguente riconoscimento, alla data del 30.06.2015, di ulteriori 883 giorni di servizio già operato con il decreto medesimo, utili per il passaggio alla fascia stipendiale 9-14, riconosca l'anzianità successiva, quantificabile in n. 1517 giorni.
Assegnato termine alle parti per la verifica reciproca dei rispettivi conteggi, parte ricorrente ha depositato in data 4.11.2024 nota con la quale, preso atto dell'avvenuto pagamento, da parte dell'amministrazione, nel cedolino paga del mese di dicembre 2022, di € 586,53 lordi, ha insistito per il pagamento del residuo credito di € 7.852,03 lordi.
Parte resistente non ha depositato memorie.
Alla successiva udienza le parti, preso reciprocamente atto delle proprie posizioni, hanno chiesto fissarsi udienza di discussione con termine per note conclusive, assegnato dal Tribunale con richiesta, in particolare, al resistente di chiarire i criteri di CP_1 elaborazione dei propri conteggi (in particolare, quelli sottesi al computo contenuto nel documento denominato “lettera invio prospetti differenze per sentenza ”). Pt_1
Il ha prodotto in data 18.12.2024, a chiarimenti, un prospetto contenente CP_1
l'elaborazione dei propri conteggi.
pagina 3 di 10 La ricorrente, nella memoria conclusiva, ha invece dato atto di rivedere il proprio computo (nei termini che saranno di seguito riepilogati) e ha contestato il computo avversario nella parte in cui, a partire dal 1.11.2016, gli importi indicati nella colonna
“retribuzione dovuta” sono rimasti fermi alle tabelle retributive del 2009, indicandosi sempre, sino alla maturazione della fascia 9-14, la retribuzione di € 19.846,30; ciò, sebbene siano intervenuti incrementi stipendiali dal 1.1.2016 (che avrebbero portato, precisamente, la retribuzione dovuta a € 19.921,95 dal 01/01/2016, a € 20.076,75 dal 01/01/2017, a € 20.518,35 dal 01/03/2018 e a € 20.663,28 dal 01/04/2018).
Preso atto dell'avvicinamento delle due posizioni, ma della persistente esistenza di alcuni punti da chiarire, la causa è stata rinviata all'odierna udienza con invito a parte ricorrente a individuare in modo specifico, nella documentazione prodotta, le tabelle retributive da cui derivino gli incrementi stipendiali cui ha fatto riferimento nelle note del 16.1.2015, esplicitando il riferimento alle stesse nei propri conteggi;
e a parte resistente a evidenziare, con specifica disamina delle buste paga del periodo, l'avvenuta applicazione alla ricorrente della fascia stipendiale 0-8, da marzo 2018 sino a marzo 2019.
All'odierna udienza sono stati sentiti il rappresentante sindacale che ha elaborato i conteggi nell'interesse della ricorrente, nonché la funzionaria del che li ha CP_1 elaborati per conto di quest'ultimo.
All'esito la causa è stata discussa dalle parti ed è stata posta in decisione.
***
1.
Preliminarmente va respinta, in quanto infondata, l'eccezione opposta dal CP_1 resistente, da intendersi come avente ad oggetto nella sostanza il difetto di legittimazione passiva dello stesso, per essere competente il Controparte_4 tramite le Ragionerie territoriali dello Stato, alla variazione della partita di spesa e alla successiva liquidazione relativa alla retribuzione della ricorrente. Contro La , articolazione periferica del infatti, è mero Controparte_5 ordinatore secondario di spesa, tenuto ad applicare quanto disposto dall'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, senza alcuna competenza a decidere il trattamento spettante. Datore di lavoro della ricorrente, tenuto al pagamento di retribuzioni correttamente determinate secondo le norme vigenti, rimane, il CP_1 convenuto in giudizio, contro cui, dunque, dovranno essere rese le statuizioni di cui alla presente sentenza.
2.
Nel merito, il resistente non contesta, quanto al periodo di precariato CP_1 successivo a quello oggetto di sentenza pronunciata nel precedente giudizio iscritto al n. 820/2015 RG, il diritto della ricorrente alla progressione retributiva sulla base pagina 4 di 10 dell'anzianità maturata quale docente assunta a tempo determinato, in applicazione dei noti principi già affermati in seguito al primo ricorso.
La discordanza di posizioni verte sul computo delle spettanze, in relazione alla progressione di carriera da attribuirsi sulla base dell'anzianità maturata.
Il (cfr. decreto di ricostruzione di carriera n. 720/2022, emesso per CP_1 adeguamento al disposto della sentenza suddetta), ha attribuito alla ricorrente il passaggio alla seconda posizione stipendiale dal 29/05/2011, data nella quale la ricorrente avrebbe maturato 36 mesi di servizio effettivo.
Va, tuttavia, considerato che, quanto al periodo di servizio precario compreso fra l'11.10.2006 e il 30.6.2015, il diritto alla progressione di carriera trova fondamento nel giudicato e la liquidazione del dovuto, dunque, deve avvenire sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza, senza possibilità, in questa sede, di revisione o modifica da parte di questo giudice.
Il dispositivo della sentenza in questione ha dichiarato espressamente “il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la medesima progressione professionale retributiva Parte_1 riconosciuta ai docenti assunti a tempo indeterminato, e a vedersi computare, a fini retributivi, l'anzianità di servizio maturata in relazione ai contratti a tempo determinato dedotti in giudizio, a far data dall'11.10.2009” e ha condannato, pertanto, il al pagamento delle CP_1 differenze computate sulla base di tale statuizione.
Il Ministero ritiene che l'indicazione della decorrenza dall'11.10.2009 abbia costituito un evidente errore materiale, perché a quella data la ricorrente non aveva ancora maturato 36 mesi di lavoro effettivo.
L'errore materiale, peraltro da correggersi con l'apposita procedura prevista dagli artt. 287 ss. c.p.c., è in ogni caso da escludere. Il dispositivo risulta pienamente coerente con quanto argomentato nella motivazione, considerato che il giudice scriveva esplicitamente, nel corpo del provvedimento, che “essendo … il primo incremento stipendiale maturato dopo il primo triennio e quindi in data 11.10.2009, la decorrenza della progressione retributiva deve essere fatta risalire a tale data”.
Il giudice aveva avuto, dunque, ben presente che i contratti partissero dall'a.s. 2006-07 e aveva ritenuto di individuare la data del passaggio alla successiva posizione stipendiale (classe 3-8) dopo il primo triennio, indicando, appunto, come data di decorrenza della nuova posizione quella del primo giorno di servizio prestato nell'anno successivo.
Fermo rimanendo che il chiaro contenuto della sentenza non potrebbe essere superato, né disapplicato neppure se erroneo, nell'ipotesi in cui l'errore fosse concettuale e non materiale, è peraltro noto che la giurisprudenza, compresa la Corte territoriale, ha applicato in passato in favore dei docenti l'art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, secondo pagina 5 di 10 cui il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni.
Solo successivamente è stato affermato il diverso orientamento, abbracciato dalla Corte d'appello di Torino con la pronuncia n. 833/2017 (depositata in data 08/11/2017), secondo cui i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva.
Il dispositivo, come chiarito dal passo della motivazione su richiamato (nonché dall'ulteriore rilievo, contenuto nella motivazione, per cui la docente aveva lavorato “con continuità, salvo i brevi intervalli tra un contratto a termine e l'altro”, dunque certamente oltre i 180 giorni annui), dava chiaramente applicazione al precedente orientamento. Sarebbe stato onere del , pertanto, ritenendolo, impugnare la sentenza al fine di ottenere CP_1
l'applicazione del diverso principio che oggi intenderebbe invocare. In mancanza, non è possibile se non dare applicazione alla sentenza nei termini in cui essa è stata pronunciata.
3.
Si tratta, allora, di stabilire quale somma spetti a titolo di incremento retributivo alla docente, sia per il periodo di precariato per cui è già intervenuta statuizione definitiva generica, sia per il periodo successivo, sino all'immissione in ruolo.
Va dato atto del confronto condotto sul punto fra le parti, tramite successivi passaggi che hanno condotto a un sostanziale avvicinamento delle reciproche posizioni e hanno consentito di individuare gli elementi utili a pervenire alle seguenti conclusioni.
Quanto agli iniziali conteggi prodotti dalla ricorrente, va immediatamente evidenziato che, a decorrere dall'11.10.2009, data nella quale la docente ha maturato la fascia stipendiale 3-8, sono stati computati solo i giorni di lavoro effettivo per ciascuna annualità, moltiplicati per la differenza stipendiale pro die specificamente indicata per ciascun periodo.
Va, poi, rilevato che la ricorrente, con la memoria autorizzata a verbale del 14.11.2024, ha preso atto dell'acconto versato dal per € 586,53 lordi, che ha detratto dal CP_1 dovuto, e ha altresì escluso, ai fini della maturazione della fascia superiore (9-14), l'anno 2013, in conformità all'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità, così che la maturazione della fascia stipendiale superiore (9-14) risulta essere intercorsa a partire da aprile 2019. Una volta provveduto al ricalcolo, la ricorrente ha, dunque, insistito per il pagamento del residuo credito quantificato in € 7.852,03 lordi.
Si rileva, ancora, che le parti, per il periodo sino al 1.1.2016, concordano sull'entità della differenza retributiva per giorno, pari a € 1,57 (nel prospetto del , depositato in CP_1 data 18.12.2024, lo si ricava dividendo la differenza retributiva mensile ivi indicata per il numero dei giorni del mese).
pagina 6 di 10 Sono sostanzialmente, anche se non sempre perfettamente, coincidenti nel computo delle parti i giorni lavorati per ciascuna annualità.
Sino al 31.12.2025, le differenze possono essere calcolate moltiplicando l'importo suddetto per il numero di giorni di cui al prospetto del Ministero (1918 al 31.12.2015 meno 658 all'11.10.2009= 1260), che si ritiene verosimilmente esatto, se non altro perché il prospetto è stato automaticamente elaborato, evitando ogni margine di errore. D'altra parte, il conteggio ministeriale è maggiormente esplicito rispetto a quello della ricorrente, la quale, ritenendolo, avrebbe potuto contestare i giorni indicati per ciascuna singola mensilità di lavoro.
Sino al 31.12.2015, pertanto, le differenze (ancora da detrarsi l'acconto) ammontano a € 1.978,20.
Per gli anni 2016, 2017 e sino a marzo 2018 il , nel proprio prospetto, ha CP_1 quantificato le differenze spettanti indicando lo stipendio dovuto in € 19.846,30, vale a dire il medesimo stipendio indicato per le annualità precedenti sin dal 2009.
Parte ricorrente sostiene, invece, che dovesse tenersi conto degli adeguamenti stipendiali sopravvenuti, previsti a partire dal CCNL 2016-18.
Il ha, in effetti, indicato come percepito uno stipendio via via incrementato, in CP_1 considerazione degli aumenti previsti, fra l'altro, sullo stipendio di prima fascia (nel CCNL 2016-18 indicata in 0-8): per cui risulta percepito prima lo stipendio annuo di € 19.399,87, poi di € 19.554,67 dal 2017, poi, ancora di € 19.554,67 a marzo 2018. Il risultato è che, nel prospetto, sono di fatto diminuite le differenze stipendiali calcolate come dovute.
Il conteggio del è corretto. CP_1
Giova rilevare, quanto alla retribuzione percepita, che, sebbene le buste paga riportino sempre gli stessi valori stipendiali, prima e dopo il 1.1.2016 e anche successivamente al 1.1.2017, è stato prodotto dal un cedolino, straordinario, emesso a maggio CP_1
2018, con cui sono stati corrisposti, appunto, gli arretrati derivanti dagli incrementi previsti (per la fascia base 0-8) dal CCNL 2016-2018 sino ad aprile 2018.
Rispetto alla retribuzione dovuta, parte ricorrente non pare aver tenuto conto del fatto che l'applicazione alla docente della fascia 3/8 – circostanza pacifica fra le parti – ha determinato che alla stessa si continuassero ad applicare le tabelle del CCNL precedentemente vigente (ossia quelle del 2009, non più incrementate). Il CCNL 2016-18, infatti, non prevede la ripartizione 0/3 e 3/8, ma solo l'unico gradone 0/8.
Si rileva, peraltro, che anche nel conteggio originario, allegato al ricorso introduttivo, era indicato il medesimo valore sino al marzo 2018 (si legge “dal 01/05/2018 al 25/04/2018”: vi è un evidente errore materiale, che si chiarisce considerato che il periodo precedente, nel conteggio, giungeva sino al 28.2.2018), senza computo di incremento alcuno.
pagina 7 di 10 Solo all'odierna udienza è stato chiarito che parte ricorrente intenderebbe sostenere che l'assegno ad personam, che le dovrebbe essere corrisposto al fine di adeguare lo stipendio base a quello spettantele sulla base della fascia 3-8, dovrebbe cumularsi agli aumenti contrattuali nelle more intervenuti (insomma, dovrebbe aggiungersi allo stipendio della fascia base, così come incrementato dai successivi CCNL), prospettazione contestata dal resistente. CP_1
Essa, in effetti, non può essere accolta.
Non vi è ragione, in primo luogo, per non ritenere assorbibile dai successivi aumenti contrattuali la differenza in origine esistente fra lo stipendio dell'allora fascia base 0-3 e quello della successiva fascia 3-8: il docente che conservi il diritto all'applicazione della fascia 3-8 ha diritto a mantenere il livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per tale fascia, nella misura in cui esso sia superiore alla fascia 0-3 prevista dalla medesima contrattazione, ma non anche a non veder confluire il trattamento retributivo in quello della prima fascia (0-8) ove esso diventi, nel tempo, ulteriormente migliorativo.
Deve, in ogni caso, rilevarsi che parte ricorrente si è limitata a quantificare una pretesa differenza retributiva costante di € 1,57 sulla retribuzione percepita dalla docente (via via incrementata, sulla base degli aumenti di cui al CCNL 2016-2018), con ragionamento che non pare condivisibile. L'importo suddetto (€ 1,57 pro die) è, appunto, una differenza come chiarito dal rappresentante sindacale all'odierna udienza: esso deriva dalla sottrazione dalla retribuzione dovuta (sulla base delle tabelle 2009, fascia 3-8) della retribuzione percepita (sulla base delle tabelle 2009, fascia 0-3), rapportando il risultato al giorno. Anche ove si volesse seguire il ragionamento della parte ricorrente, e fermo rimanendo che non lo si condivide, la differenza non potrebbe certo essere quantificata nello stesso importo (ossia, sempre in € 1,57), là dove la retribuzione percepita si sia incrementata: semmai, dovrebbe aggiungersi in tal caso l'assegno spettante alla docente ad personam (quello che corrisponde, in busta paga, all'importo erogato per giungere al livello retributivo di cui alla fascia 3-8) alla retribuzione tabellare incrementata (prevista per la fascia base, ossia 0-8), ma detto conteggio mai è stato proposto, neppure nei suoi passaggi concettuali, né tantomeno numericamente elaborato in corso di causa.
Pertanto, si ritiene corretto riconoscere, secondo le quantificazioni del , una CP_1 maggiore retribuzione di € 369,84 per il 2016 e di € 252,56 per il 2017.
Per il periodo marzo 2018 – marzo 2019, nel prospetto del non sono calcolate CP_1 differenze: ciò perché, secondo parte resistente, il riconoscimento dello stipendio base (come incrementato dal CCNL, che ha previsto il livello retributivo più basso per il gradone 0-8 e lo ha individuato prima in € 19.996,27 – da marzo 2018 – e poi in € 20.141,20 – da aprile 2018) assorbe le differenze retributive dovute (sempre sul presupposto che, applicandosi alla ricorrente la fascia 3-8, con stipendio fermo al 1.1.2009,
pagina 8 di 10 la fascia base vigente sia divenuta addirittura superiore allo stipendio dovuto per la seconda fascia secondo il CCNL 2009).
Il ragionamento è supportato dalle buste paga in atti che, tenendo conto del pagamento degli arretrati su menzionato, attesta l'avvenuto adeguamento tabellare della retribuzione percepita dalla ricorrente in tale periodo.
Le differenze retributive, rispetto alla fascia contrattuale 3-8 dalla stessa rivendicata, sono, pertanto, del tutto assorbite per il periodo in esame, valendo anche in questo caso quanto sopra osservato al riguardo.
Da aprile 2019 la ricorrente ha maturato la fascia 9-14.
Nel prospetto del la retribuzione dovuta è stata correttamente indicata, tenendo CP_1 conto delle tabelle allegate ai CCNL prodotti dalla ricorrente.
Quanto alla retribuzione percepita, invece, il ha indicato valori adeguati agli CP_1 aumenti tabellari intercorsi (sulla prima fascia 0-8) che, tuttavia, non risultano essere stati effettivamente corrisposti alla docente, sulla base delle buste paga in atti. Per tutto il periodo in esame, sino a giugno 2020, la ricorrente ha continuato a percepire, come in precedenza, lo stipendio mensile di € 1.678,44 e, dunque, la retribuzione annua di € 20.141,28.
Ciò nondimeno per il 2019, considerato che le differenze vanno calcolate in (€ 22.550,59 quale retribuzione dovuta – € 20.141,28 quale retribuzione effettivamente percepita come da buste paga =) € 2.409,31 annui ed € 200,78 mensili, si osserva che le differenze sono state comunque correttamente indicate dal nel prospetto in esame, per cui alla CP_1 ricorrente spetta l'importo complessivo, per tale annualità, di € 1699,26.
Infine, le differenze vanno calcolate per il 2020 in (€ 22.725,79 – € 20.141,28 =) € 2.584,51 annui e in € 215,38 mensili, per cui compete alla ricorrente, per le sei mensilità del 2020, la somma di € 1292,28.
Conclusivamente, va riconosciuta, a titolo di differenze retributive per i titoli per cui è causa, la somma complessiva lorda di € 5592,14, da cui va detratto l'acconto lordo di € 586,53, pervenendosi a un residuo dovuto di € 5.005,61.
Detto importo va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Il , pertanto, dovrà rifondere alla ricorrente le spese Controparte_1 del presente giudizio, liquidate, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione pagina 9 di 10 (considerata l'attività svolta al fine di giungere all'esatta determinazione del quantum, compresa l'udienza di comparizione degli ausiliari di cui le parti si sono avvalse per l'elaborazione dei rispettivi conteggi) e decisionale, sulla base del valore di causa (in base a quanto riconosciuto) e tenuto conto dei valori di cui alle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in 2626,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU.
Va disposta la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 1019/2023:
1) condanna il , per i titoli di cui in motivazione, Controparte_1
a corrispondere alla parte ricorrente la somma lorda di € 5.005,61, oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi da portarsi in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria;
2) condanna il a rifondere alla ricorrente le Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in 2626,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15 %, cpa e iva come per legge e oltre rimborso del CU, con distrazione in favore del difensore avv. Giuliano Giuggioli, dichiaratosi antistatario.
Novara, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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