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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48955/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48955/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARCELLO Parte_1 P.IVA_1
PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA SAN VINCENZO, 12 20123 MILANO presso il difensore avv. SCARCELLO PATRIZIA
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENOLDI Controparte_1 C.F._1
MIRELLA e elettivamente domiciliato in VIA VARESE N. 1 20024 GARBAGNATE MILANESE presso lo studio dell'avv. RENOLDI MIRELLA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso il d.i. n. 16515/2022 di Controparte_1
pagamento della somma di euro 45795,78 oltre interessi e spese della procedura monitoria chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare infondata e rigettare la pretesa della convenuta opposta;
in via subordinata, chiedendo di revocare il d.i. opposto e di ridurre il credito vantato da quello di € 45.793,78 a quello determinato dal Giudice secondo le prestazioni provate ed applicando i pagina 1 di 8 parametri di legge e detraendo inoltre dal compenso tutte le fatture già pagate;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e accessori di legge.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 16515/22, emesso dal Tribunale di Milano in data 4 ottobre 2022, depositato il giorno 8 ottobre 2022 e in via principale di dichiarare che per il procedimento innanzi alla Corte di Appello di
Milano di cui al R.G. N. 3349/2012 il , in persona del legale rappresentante Parte_1 protempore, ha corrisposto solo parzialmente il compenso all' avv. LO per la somma di € 5.000, oltre oneri accessori;
di condannare Il , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento dell'importo di Euro 45.793,78, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché le spese legali della procedura monitoria liquidate in Euro 1.400,00 per compensi (da maggiorarsi del
15% per rimborso forfettario spese generali e 4% CPA) e in Euro 286,00 per esborsi;
in via alternativa chiedeva di condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
di condannare il , in via equitativa, al risarcimento del Parte_1
danno determinato dalla richiesta di emissione delle fatture elettroniche nn. 32, 33 e 34 del 22 ottobre
2020 e per aver costretto l'avv. LO a sostenere i costi relativi all'imposta sul valore aggiunto e le imposte sul reddito;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie.
Rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 31 ottobre 2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte convenuta opposta precisava le conclusioni e il giudice, assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
La pretesa azionata in sede monitoria da , in qualità di unica erede dell'avv. Marco Controparte_1
LO (doc. 1 fasc. mon.), ha ad oggetto il pagamento del saldo dei compensi professionali, di cui alle fatture depositate sub doc. 8 fasc. mon., asseritamente spettanti al de cuius per l'attività di difesa svolta nell'interesse dell'ente comunale ed in particolare per il patrocinio prestato nel giudizio r.g. 3338/2006 innanzi al Tribunale di Monza (euro 28.692,98), nel giudizio innanzi alla Corte di Appello r.g.
3349/2012 (euro 11.863,68) e quello innanzi alla Corte dei Conti a Roma r.g. 35320/2009 (euro
5.237,12)
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 17.12.2004 (doc.3 e doc. 21 A fasc. att.) il affidava all'avv. LO l'incarico di esperire “un tentativo di soluzione Parte_1
pagina 2 di 8 stragiudiziale” per il recupero delle somme da e altri”, impegnando un fondo spese di Parte_2
euro 1.515,46 lordi, importo non oggetto di causa.
In data 15 settembre 2015 l'avv. LO trasmetteva una bozza di delibera di giunta per l'affidamento dell'incarico di patrocinio per promuovere il giudizio nei confronti di , Parte_2 Controparte_2
Cont
e per il recupero dell'indebito ed il risarcimento dei danni, in cui indicava di Controparte_3
presumere la spesa di euro 6.120,00 lordi e suggeriva di delegare il responsabile del servizio per l'impegno di spesa (doc. 21 B fasc. att.).
Con determina G.C. n. 173 del 30 settembre 2005 (doc. 4 e doc. 21 C fasc. att.) il Parte_1 conferiva l'incarico di patrocino all'avv. LO e all'avv. Cinzia Sala e "presumeva” la spesa di 5.000 euro oltre oneri: “DELIBERA 1. di procedere in giudizio avanti al Tribunale di Monza a tutela di ogni ragione del per la posizione in premesse;
2. di conferire il patrocinio agli avv. Marco LO Pt_1
del Foro di Milano e Cinzia Sala del Foro di Monza, demandando al Sindaco di rilasciare ai medesimi la prescritta procura;
3. di presumere la spesa in €. 5.000,00 oltre oneri, e quindi complessivamente in CP_
€. 6.120, il cui impegno di spesa viene assunto all'intervento 1.01 .02.03 cap 106. 5”
La delibera approvata veniva ritrasmessa a LO con lettera del comune sottoscritta dal sindaco (doc.
21 B fasc. att.).
Con determina n. 248 del 23.12.2005 (doc. 2 fasc. mon.) il conferiva all'avv. Parte_1
LO il mandato per promuovere il giudizio anche nei confronti della convenuta Controparte_6 prevedendo espressamente la possibilità di una integrazione dell'impegno di spesa ed in data 14 aprile
2006 provvedeva alla liquidazione della 1° notula per i compensi relativi al giudizio innanzi al
Tribunale di Monza (doc. 21 D fasc. att.). All'Avv. LO veniva saldata una fattura di € 4.782 lordi –
3.000 netti (fatt. 87 del 26.5.2006) - e all'Avv. Sala di € 5.878,27, come ammesso dallo stesso LO nella relazione sulla propria attività del 24 febbraio 2021
In data 11 dicembre 2012, a giudizio di primo grado concluso, l'avv. LO inoltrava al Comune una richiesta di rifinanziamento della spesa di cui alla determina 173/2005 secondo notula (doc. 1 fasc. att.) ed allegava notula dell'avv. Sala (non la propria); mentre in data 2.7.2014 l'avv. LO inoltrava al nuovo sollecito di pagamento(doc. 21 E fasc. att.), allegando la notula del 10 dicembre 2012 Pt_1
(doc. 2 fasc. att.), in cui erano esposti onorari per euro 22.000, di cui il rifiutava il pagamento Pt_1
e che è stata trasfusa poi nella prima delle tre fatture azionate in sede monitoria.
Il giudizio r.g. 338/2006 innanzi al Tribunale di Monza, che vedeva riunita anche la causa r.g.
10295/07 di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di aveva un valore di Controparte_7
euro 353.410,28 (oltre al valore del d.i. opposto di poco inferiore ai 4 mila euro), come è possibile apprezzare dagli atti introduttivi e dalle conclusioni precisate, e si concludeva con sentenza del pagina 3 di 8 13.7.2011 (doc. 11 fasc. att.). Parte convenuta opposta ha dato puntuale riscontro documentale all'attività svolta dall'avv. LO producendo sia lo storico del fascicolo delle due cause poi riunite
(doc 2-3-4-5 fasc. conv) ma anche copia di tutti gli scritti difensivi: gli atti di citazione, la memoria ex art. 164 co. 4 c.p.c., le prime precisazione delle conclusioni comparse conclusionali e di replica relative alla statuizione sulla giurisdizione, memoria istruttoria, atto di deposito di copie conformi ed originali, le seconde precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e di replica (doc. da 6 a 16 fasc. conv.).
Parte attrice sostiene che nulla sarebbe dovuto all'erede dell'avv. LO in quanto il avrebbe Pt_1
già corrisposto al difensore il compenso pattuito dal professionista all'atto del conferimento dell'incarico, e non sussisterebbero validi atti negoziali modificativi del contratto originario poiché mancanti di forma scritta richiesta ad substantuiam per i contratti conclusi con la p.a. come ribadito dalla Cassazione “gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum” (Cass.
Ord. 27910/2018).
L'argomento difensivo non è privo di pregio nei termini che seguono.
L'avv. LO aveva presentato per l'approvazione del un preventivo chiaramente “di Pt_1 massima”, atteso che l'importo presunto era così contenuto da apparire ictu oculi ben lontano dai compensi esigibili in relazione all'incarico di patrocinio, in considerazione sia del valore della causa, sia del numero dei convenuti, sia della complessità delle questioni da affrontare e neppure la più sprovveduta delle amministrazioni poteva dunque equivocare sulla natura di mero acconto dell'iniziale quantificazione dei costi del giudizio prospettata dal difensore. La mancanza di una dettagliata preventivazione scritta dei corrispettivi del professionista non può però ritenersi motivo di nullità/invalidità dell'incarico stante la specificità del contratto di patrocinio, in merito al quale la
Suprema Corte ha statuito che: “In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria.” (Cass. Ordinanza n. 21007/2019).
La minore rigidità con cui la affronta il tema del requisito della forma scritta per il contratto di Pt_3
patrocinio, ritenendo sufficiente il rilascio della procura e, dunque, anche in difetto di un preventivo pagina 4 di 8 scritto approvato, è verosimilmente dovuto al fatto che, noto il perimetro dell'incarico giudiziario, il problema della trasparenza dell'azione amministrativa e della verificabilità della necessaria copertura finanziaria è ovviato dall'applicabilità dei parametri ministeriali ai fini della liquidazione degli onorari.
Se da un lato, dunque, è valido un incarico professionale al difensore in mancanza di una espressa pattuizione sui compensi, dall'altro quest'ultima deve comunque essere assunta dagli organi a ciò deputati e rivestire quei caratteri formali prescritti per qualsivoglia negozio concluso da una pubblica amministrazione.
Nella fattispecie l'approvazione del dei preavvisi di parcella e delle corrispondenti Parte_1
fatture per cui è causa non può desumersi dalla pec del 14.4.2020 e la successiva mail del 16.10.2020 doc 7 fasc. monitorio di autorizzazione all'emissione fatture, poiché esse provengono dall'ufficio di segreteria del comune né le determine di assunzione dell'impegno di spesa citate nella mail del
16.10.2020 possono valere come riconoscimento di debito.
Ne consegue che, in mancanza di una valida pattuizione sui compensi, e tenuto conto delle plurime e puntuali contestazioni dell'opponente delle voci del preavviso di parcella del 10.12.2012, la congruità degli importi fatturati deve essere verificata sulla base delle tariffe pro tempore vigenti (quelle di cui al d.m. 8 aprile 2004, poiché il patrocinio della causa di primo grado può ritenersi conclusa con la pubblicazione della sentenza del 2011) ed alla stregua di tali parametri deve essere determinato il saldo ancora spettante alla convenuta per le sole attività che trovano diretto riscontro in atti.
Orbene, da un attento esame della documentazione depositata in atti, risulta che soltanto alcune delle voci di cui alla pro forma di dic. 2012 sono dovute (16.12.04 posizione studio diritti di disamina fascicolo d'ufficio, 5.03.06 redazione atto di citazione scritturazione copia diritti di collazione, fotocopie documenti fascicolazione atti e documenti, 25.01.07 redazione memoria difensiva, 16.05.07 accesso tribunale per assistenza udienza, diritti di vacazione, 20.03.08 redazione comparsa conclusionale scritturazione copia diritti di collazione, 01.04.08 redazione memoria difensiva, scritturazione copia diritti di collazione, 15.12.08 redazione memoria difensiva, scritturazione copia diritti di collazione, 10.0 2.11 redazione comparsa conclusionale scritturazione copia diritti di collazione, zero 1.0 3.11 redazione nota spese, 10. 12.12 redazione di invio parcella) per un totale di
2.003,00 euro per diritti, 424,7 euro per spese ed anticipi e, facendo applicazione degli onorari con tariffa massima soltanto per lo studio, 14.457,00 euro per onorari, importo quest'ultimo assai prossimo all'ammontare degli onorari esposti dallo stesso avvocato LO nella nota spese depositata presso il
Tribunale di Monza (doc. 17 fasc. conv.). E così per un importo che, sommato l'ammontare dovuto per iva e cpa da calcolarsi sui soli diritti e onorari ed ancora detratta la ritenuta d'acconto, è pari ad euro pagina 5 di 8 17.526,33 dovuto per la minor somma di euro 12.744,82, - tenuto conto della somma di € 4.782 lordi già corrisposta dall'amministrazione comunale – in luogo di euro 28.692,98
L'importo di euro 11.863,68 preteso a saldo dei compensi per il patrocinio della causa in Corte
d'Appello è invece integralmente dovuto.
In data 13.6.2012 la Giunta Comunale assumeva la determina n. 44 per la proposizione dell'appello e dell'azione esecutiva (doc 3 mon.): “DELIBERA 1. Per quanto detto in premessa: a) di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2295/ 11, al fine di ottenere il riconoscimento di tutte le proprie richieste ed il risarcimento integrale del danno subito dal b) di inoltrare - in Pt_1
forza della sentenza di 1 ° grado, esecutiva - ai soggetti soccombenti azione esecutiva per il pagamento di tutti gli importi riconosciuti in sentenza;
2. di autorizzare pertanto il Sindaco a resistere in giudizio nella vertenza in parola, in nome e per conto di questo Comune;
3. di incaricare lo studio dell'avv.
Marco LO, con studio in Milano, Via dei Pellegrini n.24, per l'assistenza legale di questo Pt_1
conferendo agli avv. Marco LO del Foro di Milano e Cinzia Sala del Foro di Monza ogni più ampio potere di mandato e di difesa in giudizio, demandando al Sindaco di rilasciare ai medesimi la prescritta procura;
4. di rimettere al Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona
l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al compenso professionale.”
In data 5.7.12 con DETERMINA n. 59 (doc 22C fasc. att.) Responsabile dell'Area Amministrativa e
Servizi alla Persona approvava il preventivo, impegnava l'importo lordo preventivato di 12.584,00, liquidando l'acconto di euro 7.876,00 (incluso rimborso contributo unificato e oneri) e in data
10.7.2012 lo stesso Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona trasmetteva all'avv.
LO il disciplinare/preventivo sottoscritto per accettazione.
La notula dell'avv. LO del 25 giugno 2020 (doc. 22 D fasc. att.) - che detrae l'acconto già percepito
- risulta conforme al preventivo approvato ed agli onorari esposti per voci di attività (studio della posizione e conferenze in studio euro 1.000,00, la citazione in appello euro 2.500,00, per ogni memoria o scritto difensivo da 2.000 a 5.000, per la discussione 500,00), applicando legittimamente il massimo del compenso per comparsa conclusionale e memoria di replica;
attività tutte riscontrate nella documentazione depositata in atti (doc. da 21 a 26 fasc. conv.); di talché è dovuto l'intero importo di cui alla fattura azionata in sede monitoria per il giudizio di appello.
Quanto al giudizio contro la innanzi alla Corte dei Conti, il Controparte_8 Parte_1
con determina G.C. n. 61 del 14.07.2009 (doc. 6 fasc. att), “DELIBERA 1. di presentare
[...]
opposizione nei confronti dell'atto di appello avverso la sentenza n. 73 /2009 la Corte dei Conti, presentato da parte della che chiede la riforma della decisione, come detto Controparte_8
in parte narrativa;
2. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nella vertenza in parola, in nome e
pagina 6 di 8 per conto di questo Comune;
3. di incaricare lo studio dell'avv. Marco LO, con studio in Milano,
Via dei Pellegrini n.24, per l'assistenza legale di questo , conferendo agli avv. Marco LO Pt_1
del Foro di Milano e Cinzia Sala del Foro di Monza ogni più ampio potere di mandato e di difesa in giudizio, demandando al Sindaco di rilasciare ai medesimi la prescritta procura;
4. di rimettere al
Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al compenso professionale.”
Alla determina 112 del 12.11.2009 (doc. 9 fasc. conv.) il Responsabile Dell'area Amministrativa E
Servizi Alla Persona allegava il preventivo del 30.10.2009 presentato dall'avv. LO in cui si parlava di fondo spese e mero acconto di 2.000 euro + accessori (euro 2.448 doc. 23 D att.) e “DETERMINA Di impegnare a favore dello studio dell'avv. Marco LO, con sede in Milano, Via dei Pellegrini n.24, la somma di €. 2.448,00,00 (incluso contributo Cassa prev. Avvocati, e IVA 20%), quale compenso professionale per assistenza legale nell'opposizione ad atto di appello di Controparte_8
avverso la sentenza 73 /2009 della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale Lombardia, conferitagli con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 14.07.2009”.
Parte convenuta opposta ha depositato copia degli atti del processo a riscontro del patrocinio prestato
(comparsa di costituzione di cui al R.G. 35320/2009, copia memoria di motivi aggiunti, copia istanza sollecito fissazione udienza, decreto fissazione udienza di discussione doc. da 28 a 32 fasc. conv.).
Anche in tal caso, in mancanza di un preventivo, è necessario che la congruità del compenso richiesto
(6.217 euro detratta la ritenuta d'acconto euro 5.237,12 come da notula doc. 6 fasc. conv.), sia valutata alla stregua dei parametri ministeriali pro tempore vigenti (la sentenza è del 2016 doc. 27 fasc. conv.).
Poiché facendo applicazione dei valori medi di cui ai parametri 2014/2018 il compenso spettante all'avvocato sarebbe pari ad euro 10.400,00, quello richiesto dall'erede dell'avv. LO deve essere integralmente corrisposto.
Il complessivo saldo dei compensi dovuti è dunque pari ad euro 29.845,62 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo ed il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato. Ne consegue che, laddove l'amministrazione comunale in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dovesse avere già corrisposto l'importo capitale di cui al d.i. di euro € 45.793,78, la vedova
LO sarà tenuta alla restituzione della differenza di euro 15.948,16 (non richiesta nel presente giudizio) oltre a quanto appresso statuito in merito alle spese.
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente è infondata e deve essere rigettata, essendo il professionista ex lege tenuto sia ad emettere fattura, sia al pagamento dell'IVA
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza, rimanendo a carico della convenuta opposta quella della procedura monitoria, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del minore importo riconosciuto dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta, per le ragioni di cui in parte motiva, della somma di euro 29.845,62 oltre interessi ex art. 1284 co. IV c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro
7.254,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48955/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARCELLO Parte_1 P.IVA_1
PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA SAN VINCENZO, 12 20123 MILANO presso il difensore avv. SCARCELLO PATRIZIA
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENOLDI Controparte_1 C.F._1
MIRELLA e elettivamente domiciliato in VIA VARESE N. 1 20024 GARBAGNATE MILANESE presso lo studio dell'avv. RENOLDI MIRELLA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso il d.i. n. 16515/2022 di Controparte_1
pagamento della somma di euro 45795,78 oltre interessi e spese della procedura monitoria chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare infondata e rigettare la pretesa della convenuta opposta;
in via subordinata, chiedendo di revocare il d.i. opposto e di ridurre il credito vantato da quello di € 45.793,78 a quello determinato dal Giudice secondo le prestazioni provate ed applicando i pagina 1 di 8 parametri di legge e detraendo inoltre dal compenso tutte le fatture già pagate;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e accessori di legge.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta chiedeva di confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 16515/22, emesso dal Tribunale di Milano in data 4 ottobre 2022, depositato il giorno 8 ottobre 2022 e in via principale di dichiarare che per il procedimento innanzi alla Corte di Appello di
Milano di cui al R.G. N. 3349/2012 il , in persona del legale rappresentante Parte_1 protempore, ha corrisposto solo parzialmente il compenso all' avv. LO per la somma di € 5.000, oltre oneri accessori;
di condannare Il , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento dell'importo di Euro 45.793,78, oltre interessi dal dovuto al saldo, nonché le spese legali della procedura monitoria liquidate in Euro 1.400,00 per compensi (da maggiorarsi del
15% per rimborso forfettario spese generali e 4% CPA) e in Euro 286,00 per esborsi;
in via alternativa chiedeva di condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento dell'importo ritenuto di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo previa revoca del decreto ingiuntivo opposto;
di condannare il , in via equitativa, al risarcimento del Parte_1
danno determinato dalla richiesta di emissione delle fatture elettroniche nn. 32, 33 e 34 del 22 ottobre
2020 e per aver costretto l'avv. LO a sostenere i costi relativi all'imposta sul valore aggiunto e le imposte sul reddito;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie.
Rigettata la richiesta ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. e produzione documentale, all'udienza del 31 ottobre 2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte convenuta opposta precisava le conclusioni e il giudice, assegnati termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
La pretesa azionata in sede monitoria da , in qualità di unica erede dell'avv. Marco Controparte_1
LO (doc. 1 fasc. mon.), ha ad oggetto il pagamento del saldo dei compensi professionali, di cui alle fatture depositate sub doc. 8 fasc. mon., asseritamente spettanti al de cuius per l'attività di difesa svolta nell'interesse dell'ente comunale ed in particolare per il patrocinio prestato nel giudizio r.g. 3338/2006 innanzi al Tribunale di Monza (euro 28.692,98), nel giudizio innanzi alla Corte di Appello r.g.
3349/2012 (euro 11.863,68) e quello innanzi alla Corte dei Conti a Roma r.g. 35320/2009 (euro
5.237,12)
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 17.12.2004 (doc.3 e doc. 21 A fasc. att.) il affidava all'avv. LO l'incarico di esperire “un tentativo di soluzione Parte_1
pagina 2 di 8 stragiudiziale” per il recupero delle somme da e altri”, impegnando un fondo spese di Parte_2
euro 1.515,46 lordi, importo non oggetto di causa.
In data 15 settembre 2015 l'avv. LO trasmetteva una bozza di delibera di giunta per l'affidamento dell'incarico di patrocinio per promuovere il giudizio nei confronti di , Parte_2 Controparte_2
Cont
e per il recupero dell'indebito ed il risarcimento dei danni, in cui indicava di Controparte_3
presumere la spesa di euro 6.120,00 lordi e suggeriva di delegare il responsabile del servizio per l'impegno di spesa (doc. 21 B fasc. att.).
Con determina G.C. n. 173 del 30 settembre 2005 (doc. 4 e doc. 21 C fasc. att.) il Parte_1 conferiva l'incarico di patrocino all'avv. LO e all'avv. Cinzia Sala e "presumeva” la spesa di 5.000 euro oltre oneri: “DELIBERA 1. di procedere in giudizio avanti al Tribunale di Monza a tutela di ogni ragione del per la posizione in premesse;
2. di conferire il patrocinio agli avv. Marco LO Pt_1
del Foro di Milano e Cinzia Sala del Foro di Monza, demandando al Sindaco di rilasciare ai medesimi la prescritta procura;
3. di presumere la spesa in €. 5.000,00 oltre oneri, e quindi complessivamente in CP_
€. 6.120, il cui impegno di spesa viene assunto all'intervento 1.01 .02.03 cap 106. 5”
La delibera approvata veniva ritrasmessa a LO con lettera del comune sottoscritta dal sindaco (doc.
21 B fasc. att.).
Con determina n. 248 del 23.12.2005 (doc. 2 fasc. mon.) il conferiva all'avv. Parte_1
LO il mandato per promuovere il giudizio anche nei confronti della convenuta Controparte_6 prevedendo espressamente la possibilità di una integrazione dell'impegno di spesa ed in data 14 aprile
2006 provvedeva alla liquidazione della 1° notula per i compensi relativi al giudizio innanzi al
Tribunale di Monza (doc. 21 D fasc. att.). All'Avv. LO veniva saldata una fattura di € 4.782 lordi –
3.000 netti (fatt. 87 del 26.5.2006) - e all'Avv. Sala di € 5.878,27, come ammesso dallo stesso LO nella relazione sulla propria attività del 24 febbraio 2021
In data 11 dicembre 2012, a giudizio di primo grado concluso, l'avv. LO inoltrava al Comune una richiesta di rifinanziamento della spesa di cui alla determina 173/2005 secondo notula (doc. 1 fasc. att.) ed allegava notula dell'avv. Sala (non la propria); mentre in data 2.7.2014 l'avv. LO inoltrava al nuovo sollecito di pagamento(doc. 21 E fasc. att.), allegando la notula del 10 dicembre 2012 Pt_1
(doc. 2 fasc. att.), in cui erano esposti onorari per euro 22.000, di cui il rifiutava il pagamento Pt_1
e che è stata trasfusa poi nella prima delle tre fatture azionate in sede monitoria.
Il giudizio r.g. 338/2006 innanzi al Tribunale di Monza, che vedeva riunita anche la causa r.g.
10295/07 di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di aveva un valore di Controparte_7
euro 353.410,28 (oltre al valore del d.i. opposto di poco inferiore ai 4 mila euro), come è possibile apprezzare dagli atti introduttivi e dalle conclusioni precisate, e si concludeva con sentenza del pagina 3 di 8 13.7.2011 (doc. 11 fasc. att.). Parte convenuta opposta ha dato puntuale riscontro documentale all'attività svolta dall'avv. LO producendo sia lo storico del fascicolo delle due cause poi riunite
(doc 2-3-4-5 fasc. conv) ma anche copia di tutti gli scritti difensivi: gli atti di citazione, la memoria ex art. 164 co. 4 c.p.c., le prime precisazione delle conclusioni comparse conclusionali e di replica relative alla statuizione sulla giurisdizione, memoria istruttoria, atto di deposito di copie conformi ed originali, le seconde precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e di replica (doc. da 6 a 16 fasc. conv.).
Parte attrice sostiene che nulla sarebbe dovuto all'erede dell'avv. LO in quanto il avrebbe Pt_1
già corrisposto al difensore il compenso pattuito dal professionista all'atto del conferimento dell'incarico, e non sussisterebbero validi atti negoziali modificativi del contratto originario poiché mancanti di forma scritta richiesta ad substantuiam per i contratti conclusi con la p.a. come ribadito dalla Cassazione “gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum” (Cass.
Ord. 27910/2018).
L'argomento difensivo non è privo di pregio nei termini che seguono.
L'avv. LO aveva presentato per l'approvazione del un preventivo chiaramente “di Pt_1 massima”, atteso che l'importo presunto era così contenuto da apparire ictu oculi ben lontano dai compensi esigibili in relazione all'incarico di patrocinio, in considerazione sia del valore della causa, sia del numero dei convenuti, sia della complessità delle questioni da affrontare e neppure la più sprovveduta delle amministrazioni poteva dunque equivocare sulla natura di mero acconto dell'iniziale quantificazione dei costi del giudizio prospettata dal difensore. La mancanza di una dettagliata preventivazione scritta dei corrispettivi del professionista non può però ritenersi motivo di nullità/invalidità dell'incarico stante la specificità del contratto di patrocinio, in merito al quale la
Suprema Corte ha statuito che: “In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria.” (Cass. Ordinanza n. 21007/2019).
La minore rigidità con cui la affronta il tema del requisito della forma scritta per il contratto di Pt_3
patrocinio, ritenendo sufficiente il rilascio della procura e, dunque, anche in difetto di un preventivo pagina 4 di 8 scritto approvato, è verosimilmente dovuto al fatto che, noto il perimetro dell'incarico giudiziario, il problema della trasparenza dell'azione amministrativa e della verificabilità della necessaria copertura finanziaria è ovviato dall'applicabilità dei parametri ministeriali ai fini della liquidazione degli onorari.
Se da un lato, dunque, è valido un incarico professionale al difensore in mancanza di una espressa pattuizione sui compensi, dall'altro quest'ultima deve comunque essere assunta dagli organi a ciò deputati e rivestire quei caratteri formali prescritti per qualsivoglia negozio concluso da una pubblica amministrazione.
Nella fattispecie l'approvazione del dei preavvisi di parcella e delle corrispondenti Parte_1
fatture per cui è causa non può desumersi dalla pec del 14.4.2020 e la successiva mail del 16.10.2020 doc 7 fasc. monitorio di autorizzazione all'emissione fatture, poiché esse provengono dall'ufficio di segreteria del comune né le determine di assunzione dell'impegno di spesa citate nella mail del
16.10.2020 possono valere come riconoscimento di debito.
Ne consegue che, in mancanza di una valida pattuizione sui compensi, e tenuto conto delle plurime e puntuali contestazioni dell'opponente delle voci del preavviso di parcella del 10.12.2012, la congruità degli importi fatturati deve essere verificata sulla base delle tariffe pro tempore vigenti (quelle di cui al d.m. 8 aprile 2004, poiché il patrocinio della causa di primo grado può ritenersi conclusa con la pubblicazione della sentenza del 2011) ed alla stregua di tali parametri deve essere determinato il saldo ancora spettante alla convenuta per le sole attività che trovano diretto riscontro in atti.
Orbene, da un attento esame della documentazione depositata in atti, risulta che soltanto alcune delle voci di cui alla pro forma di dic. 2012 sono dovute (16.12.04 posizione studio diritti di disamina fascicolo d'ufficio, 5.03.06 redazione atto di citazione scritturazione copia diritti di collazione, fotocopie documenti fascicolazione atti e documenti, 25.01.07 redazione memoria difensiva, 16.05.07 accesso tribunale per assistenza udienza, diritti di vacazione, 20.03.08 redazione comparsa conclusionale scritturazione copia diritti di collazione, 01.04.08 redazione memoria difensiva, scritturazione copia diritti di collazione, 15.12.08 redazione memoria difensiva, scritturazione copia diritti di collazione, 10.0 2.11 redazione comparsa conclusionale scritturazione copia diritti di collazione, zero 1.0 3.11 redazione nota spese, 10. 12.12 redazione di invio parcella) per un totale di
2.003,00 euro per diritti, 424,7 euro per spese ed anticipi e, facendo applicazione degli onorari con tariffa massima soltanto per lo studio, 14.457,00 euro per onorari, importo quest'ultimo assai prossimo all'ammontare degli onorari esposti dallo stesso avvocato LO nella nota spese depositata presso il
Tribunale di Monza (doc. 17 fasc. conv.). E così per un importo che, sommato l'ammontare dovuto per iva e cpa da calcolarsi sui soli diritti e onorari ed ancora detratta la ritenuta d'acconto, è pari ad euro pagina 5 di 8 17.526,33 dovuto per la minor somma di euro 12.744,82, - tenuto conto della somma di € 4.782 lordi già corrisposta dall'amministrazione comunale – in luogo di euro 28.692,98
L'importo di euro 11.863,68 preteso a saldo dei compensi per il patrocinio della causa in Corte
d'Appello è invece integralmente dovuto.
In data 13.6.2012 la Giunta Comunale assumeva la determina n. 44 per la proposizione dell'appello e dell'azione esecutiva (doc 3 mon.): “DELIBERA 1. Per quanto detto in premessa: a) di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2295/ 11, al fine di ottenere il riconoscimento di tutte le proprie richieste ed il risarcimento integrale del danno subito dal b) di inoltrare - in Pt_1
forza della sentenza di 1 ° grado, esecutiva - ai soggetti soccombenti azione esecutiva per il pagamento di tutti gli importi riconosciuti in sentenza;
2. di autorizzare pertanto il Sindaco a resistere in giudizio nella vertenza in parola, in nome e per conto di questo Comune;
3. di incaricare lo studio dell'avv.
Marco LO, con studio in Milano, Via dei Pellegrini n.24, per l'assistenza legale di questo Pt_1
conferendo agli avv. Marco LO del Foro di Milano e Cinzia Sala del Foro di Monza ogni più ampio potere di mandato e di difesa in giudizio, demandando al Sindaco di rilasciare ai medesimi la prescritta procura;
4. di rimettere al Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona
l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al compenso professionale.”
In data 5.7.12 con DETERMINA n. 59 (doc 22C fasc. att.) Responsabile dell'Area Amministrativa e
Servizi alla Persona approvava il preventivo, impegnava l'importo lordo preventivato di 12.584,00, liquidando l'acconto di euro 7.876,00 (incluso rimborso contributo unificato e oneri) e in data
10.7.2012 lo stesso Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona trasmetteva all'avv.
LO il disciplinare/preventivo sottoscritto per accettazione.
La notula dell'avv. LO del 25 giugno 2020 (doc. 22 D fasc. att.) - che detrae l'acconto già percepito
- risulta conforme al preventivo approvato ed agli onorari esposti per voci di attività (studio della posizione e conferenze in studio euro 1.000,00, la citazione in appello euro 2.500,00, per ogni memoria o scritto difensivo da 2.000 a 5.000, per la discussione 500,00), applicando legittimamente il massimo del compenso per comparsa conclusionale e memoria di replica;
attività tutte riscontrate nella documentazione depositata in atti (doc. da 21 a 26 fasc. conv.); di talché è dovuto l'intero importo di cui alla fattura azionata in sede monitoria per il giudizio di appello.
Quanto al giudizio contro la innanzi alla Corte dei Conti, il Controparte_8 Parte_1
con determina G.C. n. 61 del 14.07.2009 (doc. 6 fasc. att), “DELIBERA 1. di presentare
[...]
opposizione nei confronti dell'atto di appello avverso la sentenza n. 73 /2009 la Corte dei Conti, presentato da parte della che chiede la riforma della decisione, come detto Controparte_8
in parte narrativa;
2. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nella vertenza in parola, in nome e
pagina 6 di 8 per conto di questo Comune;
3. di incaricare lo studio dell'avv. Marco LO, con studio in Milano,
Via dei Pellegrini n.24, per l'assistenza legale di questo , conferendo agli avv. Marco LO Pt_1
del Foro di Milano e Cinzia Sala del Foro di Monza ogni più ampio potere di mandato e di difesa in giudizio, demandando al Sindaco di rilasciare ai medesimi la prescritta procura;
4. di rimettere al
Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona l'assunzione dell'impegno di spesa relativo al compenso professionale.”
Alla determina 112 del 12.11.2009 (doc. 9 fasc. conv.) il Responsabile Dell'area Amministrativa E
Servizi Alla Persona allegava il preventivo del 30.10.2009 presentato dall'avv. LO in cui si parlava di fondo spese e mero acconto di 2.000 euro + accessori (euro 2.448 doc. 23 D att.) e “DETERMINA Di impegnare a favore dello studio dell'avv. Marco LO, con sede in Milano, Via dei Pellegrini n.24, la somma di €. 2.448,00,00 (incluso contributo Cassa prev. Avvocati, e IVA 20%), quale compenso professionale per assistenza legale nell'opposizione ad atto di appello di Controparte_8
avverso la sentenza 73 /2009 della Corte dei Conti - sezione giurisdizionale Lombardia, conferitagli con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 14.07.2009”.
Parte convenuta opposta ha depositato copia degli atti del processo a riscontro del patrocinio prestato
(comparsa di costituzione di cui al R.G. 35320/2009, copia memoria di motivi aggiunti, copia istanza sollecito fissazione udienza, decreto fissazione udienza di discussione doc. da 28 a 32 fasc. conv.).
Anche in tal caso, in mancanza di un preventivo, è necessario che la congruità del compenso richiesto
(6.217 euro detratta la ritenuta d'acconto euro 5.237,12 come da notula doc. 6 fasc. conv.), sia valutata alla stregua dei parametri ministeriali pro tempore vigenti (la sentenza è del 2016 doc. 27 fasc. conv.).
Poiché facendo applicazione dei valori medi di cui ai parametri 2014/2018 il compenso spettante all'avvocato sarebbe pari ad euro 10.400,00, quello richiesto dall'erede dell'avv. LO deve essere integralmente corrisposto.
Il complessivo saldo dei compensi dovuti è dunque pari ad euro 29.845,62 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo effettivo ed il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato. Ne consegue che, laddove l'amministrazione comunale in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto dovesse avere già corrisposto l'importo capitale di cui al d.i. di euro € 45.793,78, la vedova
LO sarà tenuta alla restituzione della differenza di euro 15.948,16 (non richiesta nel presente giudizio) oltre a quanto appresso statuito in merito alle spese.
La domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente è infondata e deve essere rigettata, essendo il professionista ex lege tenuto sia ad emettere fattura, sia al pagamento dell'IVA
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza, rimanendo a carico della convenuta opposta quella della procedura monitoria, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del minore importo riconosciuto dovuto, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta, per le ragioni di cui in parte motiva, della somma di euro 29.845,62 oltre interessi ex art. 1284 co. IV c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro
7.254,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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