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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/09/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/09/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6680 /2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI MARIA DEIANA, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ANGELO BELLAROBA, resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo l'accertamento del proprio CP_ diritto ad ottenere l'intervento del fondo di garanzia e la conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle relative spettanze in relazione al TFR ed alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro con la società JT Service S.r.l.s.
2. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto e documentato di essere stato dipendente della suddetta società dal 13.02.2019 al 28.04.2022; di aver ottenuto in data 24.03.2023, decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1812/2023, R.G. 9285/2023, nei confronti della stessa per l'importo di euro 7.441,21, di cui euro 3.233,21 a titolo di retribuzione lorda per la mensilità aprile 2022 ed euro 4.208,00 netti a titolo di TFR;
di aver notificato il decreto ed atto di precetto il 4.4.2023 a mezzo PEC;
di aver intentato infruttuoso pignoramento presso terzi nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e con notifica del 25.05.2023; che la società datrice è stata posta in Controparte_2 liquidazione e, in data 30.05.2023, cancellata dal registro delle imprese;
di aver presentato in data 4.7.23 domanda di accesso al Fondo di garanzia, rigettata con provvedimento del 1.8.2023 per la seguente motivazione “Respinta in quanto non presente atto di pignoramento mobiliare come indicato in domanda e non presente decreto di reiezione di istanza di fallimento”; di aver proposto ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del per la seguente motivazione: “ai sensi della Circolare 70/2023 l'insufficienza delle CP_1 garanzie patrimoniali del datore di lavoro è dimostrata tramite tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale ed operativa dell'azienda; il pignoramento presso terzi allegato dal ricorrente, pertanto, non è considerato valido a tal fine. In merito alla mancata presentazione della reiezione del fallimento si evidenzia che il bilancio di liquidazione finale non è sufficiente a dimostrate la non fallibilità dell'azienda; inoltre, ai sensi della Circolare 70/2023, la decisione CP_1 sull'apertura della procedura concorsuale, nel caso di un credito inferiore alla soglia, è di competenza del Tribunale
Fallimentare. In riferimento alla cancellazione della società, avvenuta in data 30/05/2023, si evidenzia che tale circostanza non è ostativa alla dichiarazione di fallimento: le aziende cancellate possono essere dichiarate fallite entro un anno dalla data di cancellazione”.
3. Sostiene il ricorrente che il provvedimento sia illegittimo sussistendo sufficiente prova della no fallibilità in concreto e dell'insolvenza datoriale, e chiede quindi la condanna dell'Ente al pagamento delle somme oggetto di domanda, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda stessa.
4. Si è costituito l'Ente, confermando le ragioni del rigetto già espresse in sede amministrativa e chiedendo la reiezione della domanda.
5. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
6. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Sono documentati l'esistenza del credito nei confronti del datore, portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo n. 1812/2023, R.G. 9285/2023) e, quanto alla mensilità di aprile 2022, la riferibilità al periodo di 12 mesi precedente all'instaurazione della procedura esecutiva a norma dell'art. nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo ex art. 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. 80/92, essendo l'esecuzione forzata iniziata in data 4.4.2023.
8. La questione controversa attiene alla sussistenza del diritto alla liquidazione delle somme a carico del Fondo di garanzia, a fronte della documentazione prodotta a sostegno della domanda – oggi come in sede amministrativa – costituita esclusivamente dalla prova del pignoramento presso terzi negativo e dalla prova giudiziale del credito, non anche del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento e del pignoramento immobiliare presso la sede della società.
9. Detta questione va risolta in senso affermativo.
10. Quanto al primo profilo, ossia alla consistenza della prova della non fallibilità in concreto del datore, si osserva quanto segue. CP_ 11. Le disposizioni in materia di Fondo di garanzia dell' di cui all'art. 2 della legge n.
297 del 1982 prevedono l'accesso al fondo per i lavoratori di imprese fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (o analoghi istituti esteri), a seguito di accertamento del loro credito in sede di verifica del passivo, nonché per i lavoratori di imprese “non soggett[e] alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, ponendo come condizione in tal caso che l'inadempimento e l'insolvenza del datore siano provate dall'esito infruttuoso dell'esecuzione forzata.
12. L'inapplicabilità della legge fallimentare, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 8529 del 2012, Cass. n. 15369 del 2014, Cass. n. 24767 del 2017 e, da ultimo, Cass. n. 1887 del 2020), deve essere intesa sia come impossibilità in astratto (per essere il datore appartenente a categoria sottratta dall'applicazione della l.fall.) che come impossibilità in concreto (ad esempio, per aver il datore cessato l'attività da oltre un anno, cfr. Cass. n. 1178/2009 , o per l'eccessiva esiguità del credito del lavoratore ai sensi dell'art. 15 l. fall., cfr. Cass. n. 7585/2011). La richiamata giurisprudenza ha inteso colmare – in casi simili a quello oggi in discussione - la mancanza di tutela per i dipendenti dei datori di lavoro solo astrattamente sottoposti al Regio Decreto n. 267/1942, sussumendo le diverse ipotesi di non fallibilità in concreto nell'art. 2, co. 5, Legge n. 297/1982, interpretato estensivamente secondo una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla Direttiva 80/987/CEE.
13. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, si è in passato espressa nel senso che la verifica da parte del tribunale fallimentare della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, ex art. 15, ult. co., l.fall., costituisce un presupposto necessario, unitamente all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata comprovante l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, per l'accesso alle prestazioni del Fondo ai sensi dell'art. 2, l. 297/1982 (Cass. n. 21734 del 2018, cui ha dato continuità
Cass. n. 3667 del 2019).
14. Più di recente, tuttavia, la stessa Corte è giunta a diversa conclusione, considerando che l'accertamento del presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale. Conseguentemente il giudice che, come nel caso di specie, sia stato adito a tal fine, ben può procedere ai sensi dell'art. 34 c.p.c. all'accertamento incidentale della sussistenza del requisito stesso (non trattandosi di questione da definirsi con efficacia di giudicato, in quanto il giudizio verte tra ente previdenziale e lavoratore, sicché detto accertamento, relativo al datore, non potrebbe far stato nei suoi confronti), e quindi senza la necessità di una pronuncia del tribunale fallimentare (Cass. n. 1887 del 2020).
15. Tale orientamento, pienamente condivisibile ed applicabile al caso di specie, consente l'accertamento in questa sede della fallibilità in concreto. Ciò non è tuttavia sufficiente a dirimere la controversia, essendo in ogni caso necessario verificare la sussistenza del diritto al momento della domanda amministrativa al fine della statuizione circa la decorrenza degli interessi. In altri termini, la questione controversa è se la non fallibilità in concreto – di cui è stato escluso dalla giurisprudenza da ultimo richiamata il necessario accertamento in sede fallimentare – debba necessariamente essere accertata in sede giudiziale o possa essere valutata direttamente dall'amministrazione.
16. A tale riguardo, si ritiene che l'Ente non possa legittimamente rigettare l'istanza del lavoratore corredata da titolo giudiziale del credito e verbale di pignoramento negativo a prova dell'insolvenza datoriale, dovendo al contrario procedere direttamente alla valutazione di tali elementi ai fini della sussistenza del diritto di accesso al fondo di garanzia.
17. Diversamente argomentando, infatti, si avrebbe per i lavoratori di soggetti solo astrattamente sottoponibili a fallimento, ma concretamente non fallibili, una tutela deteriore rispetto a quella dei lavoratori di soggetti già astrattamente non fallibili, posto che il verbale di pignoramento positivo sarebbe requisito sufficiente a dimostrare l'insolvenza di questi ultimi mentre per i primi sarebbe richiesto il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento emesso dal tribunale fallimentare o, comunque, una pronuncia del giudice del lavoro, con aggravio di costi e di tempi per il lavoratore.
18. Ciò contrasterebbe con la ratio della normativa nazionale, così come voluta dalla
Direttiva, ossia assicurare ai lavoratori celere soddisfazione dei propri diritti, stante il carattere primario del credito retributivo.
19. Pretendere il necessario accertamento giurisdizionale della non fallibilità in concreto, del resto, equivale ad una surrettizia introduzione nel testo della norma. L'art. 2, co. 5, l. 297/1982 richiede infatti soltanto la prova dell'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nonché, ai fini dell'applicabilità della norma stessa, la prova del fatto che il datore sia “non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, senza richiedere che detto presupposto risulti da un provvedimento giurisdizionale.
20. La non assoggettabilità a fallimento in concreto implica infatti null'altro che il raffronto di elementi di fatto – nel caso di specie, l'entità del credito del lavoratore – con il parametro normativo di riferimento – nel caso di specie, la soglia di 30.000,00 euro posta dall'art. 15, u.c., l. fall. – raffronto CP_ che ben può, e conseguentemente deve, essere svolto direttamente dall' in sede di esame della domanda amministrativa.
21. L'estrema semplicità di detto accertamento, da svolgersi peraltro sulla base di un titolo esecutivo, rende tanto più ingiustificato il rigetto dell'Ente fondato sulla pretesa necessità di ottenere un decreto di rigetto dell'istanza di fallimento.
22. In tal senso, è doveroso ricordare che il comma 5 dell'art. 2, l. 297/82 disciplina una facoltà prevista dalla Direttiva 80/987/CEE (art. 2, par. 4), sicché l'accertamento obiettivo dei presupposti trova un limite nella diligenza ordinariamente esigibile dal creditore, nelle finalità sociali del fondo di garanzia, nonché nel principio di effettività della tutela. Quanto detto implica che al lavoratore non può chiedersi uno sforzo dimostrativo eccessivo, tale da rendere diseconomica e tardiva la tutela garantita dalla Direttiva.
23. L'inesigibilità da parte del lavoratore dell'esperimento di un procedimento giurisdizionale volto all'accertamento della non fallibilità in concreto, laddove il medesimo accertamento può più celermente essere compiuto in sede amministrativa, può sostenersi anche argomentando a partire dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dell'insolvenza, nel caso di specie comunque rilevante in quanto a sua volta profilo controverso tra le parti.
24. A riguardo, la giurisprudenza ha ben chiarito che l'esperimento della procedura esecutiva non è necessario, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, allorquando ecceda i limiti della diligenza ordinariamente esigibile, ovvero nel momento in cui emergono, nella specificità del caso concreto, elementi tali da ritenere aliunde provata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali debitorie (Cass. n. 1178/09, Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 9108/2007,
Cass. n. 4666/2002), o ancora quando le attività esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in particolar modo quando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Cass. n. 23840/2011, Cass. n. 3511/2001, Cass. n. 14447/2004, Cass. n.
19261/2003, Cass. n. 10953/2003).
25. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato (come già in allegato alla domanda amministrativa) che il tentativo di notifica del ppt effettuata il 25.5.2023 presso la sede della società ha avuto esito negativo a fronte del trasferimento della stessa;
che dal bilancio finale di liquidazione della società risultano immobilizzazioni materiali e immateriali pari a zero;
che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese. Tali elementi sono pienamente idonei a dimostrare l'insolvenza della società stessa, da intendersi alla stregua della nozione valida in sede concorsuale, ossia come impossibilità di adempiere con mezzi normali alle proprie obbligazioni – circostanza già dimostrata con riferimento all'obbligazione retributiva, di natura pecuniaria, dall'assenza di liquidità presso gli istituti di credito terzi pignorati – ovvero, nel caso di società in stato di liquidazione (circostanza che nel caso di specie si è verificata solo in un momento successivo al tentativo di esecuzione) come incapienza dell'attivo liquidabile rispetto al passivo – circostanza pienamente provata dal menzionato bilancio finale di liquidazione versato in atti.
26. Con riferimento alle somme richieste a titolo di retribuzione per il mese di aprile 2022,
l'ente resistente non ha svolto eccezioni in relazione alla misura dell'indennità liquidabile (che pure attengono alla misura del credito previdenziale e quindi possono essere accertate nella presente sede non essendo precluse dalla quantificazione giurisdizionale del credito retributivo vantato nei confronti del datore), a norma dei commi 2 e 4 dell'art. 2 del d.lgs. 80/92. La quantificazione operata in ricorso è quindi incontestata.
27. Sussistono quindi tutti gli elementi costitutivi della pretesa, che deve essere accolta. 28. Tali elementi sussistevano ed avrebbero dovuto essere accertati già in sede amministrativa;
il rigetto dell'originaria domanda della ricorrente era quindi ingiustificato.
29. Alla ricorrente spetta quindi non soltanto il diritto a beneficiare delle prestazioni del
Fondo di garanzia in relazione al credito per TFR e retribuzioni di cui al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n. 1812/2023, R.G. 9285/2023, e quindi per l'importo di euro 3.233,21 a titolo di retribuzione lorda per la mensilità aprile 2022 ed euro 4.208,00 netti a titolo di TFR, ma anche il diritto di ricevere su dette somme gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla domanda del
6.10.2010 a norma dell'art. 2, co. 7, della legge 297/92, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c..
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022, tenuto conto del carattere documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6680 /2023 r.g.:
- accerta il diritto di a beneficiare delle prestazioni del Fondo di garanzia in Parte_1
CP_ relazione al TFR ed alla retribuzione di aprile 2022, e conseguentemente condanna l' a pagare allo stesso la somma di euro 7.441,21, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo;
CP_
- Condanna a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 25/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/09/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6680 /2023 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. GIOVANNI MARIA DEIANA, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ANGELO BELLAROBA, resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo l'accertamento del proprio CP_ diritto ad ottenere l'intervento del fondo di garanzia e la conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle relative spettanze in relazione al TFR ed alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro con la società JT Service S.r.l.s.
2. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto e documentato di essere stato dipendente della suddetta società dal 13.02.2019 al 28.04.2022; di aver ottenuto in data 24.03.2023, decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1812/2023, R.G. 9285/2023, nei confronti della stessa per l'importo di euro 7.441,21, di cui euro 3.233,21 a titolo di retribuzione lorda per la mensilità aprile 2022 ed euro 4.208,00 netti a titolo di TFR;
di aver notificato il decreto ed atto di precetto il 4.4.2023 a mezzo PEC;
di aver intentato infruttuoso pignoramento presso terzi nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e con notifica del 25.05.2023; che la società datrice è stata posta in Controparte_2 liquidazione e, in data 30.05.2023, cancellata dal registro delle imprese;
di aver presentato in data 4.7.23 domanda di accesso al Fondo di garanzia, rigettata con provvedimento del 1.8.2023 per la seguente motivazione “Respinta in quanto non presente atto di pignoramento mobiliare come indicato in domanda e non presente decreto di reiezione di istanza di fallimento”; di aver proposto ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del per la seguente motivazione: “ai sensi della Circolare 70/2023 l'insufficienza delle CP_1 garanzie patrimoniali del datore di lavoro è dimostrata tramite tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale ed operativa dell'azienda; il pignoramento presso terzi allegato dal ricorrente, pertanto, non è considerato valido a tal fine. In merito alla mancata presentazione della reiezione del fallimento si evidenzia che il bilancio di liquidazione finale non è sufficiente a dimostrate la non fallibilità dell'azienda; inoltre, ai sensi della Circolare 70/2023, la decisione CP_1 sull'apertura della procedura concorsuale, nel caso di un credito inferiore alla soglia, è di competenza del Tribunale
Fallimentare. In riferimento alla cancellazione della società, avvenuta in data 30/05/2023, si evidenzia che tale circostanza non è ostativa alla dichiarazione di fallimento: le aziende cancellate possono essere dichiarate fallite entro un anno dalla data di cancellazione”.
3. Sostiene il ricorrente che il provvedimento sia illegittimo sussistendo sufficiente prova della no fallibilità in concreto e dell'insolvenza datoriale, e chiede quindi la condanna dell'Ente al pagamento delle somme oggetto di domanda, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla domanda stessa.
4. Si è costituito l'Ente, confermando le ragioni del rigetto già espresse in sede amministrativa e chiedendo la reiezione della domanda.
5. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
6. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Sono documentati l'esistenza del credito nei confronti del datore, portato da titolo giudiziale (decreto ingiuntivo n. 1812/2023, R.G. 9285/2023) e, quanto alla mensilità di aprile 2022, la riferibilità al periodo di 12 mesi precedente all'instaurazione della procedura esecutiva a norma dell'art. nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo ex art. 2 comma 1 lett. b) del d.lgs. 80/92, essendo l'esecuzione forzata iniziata in data 4.4.2023.
8. La questione controversa attiene alla sussistenza del diritto alla liquidazione delle somme a carico del Fondo di garanzia, a fronte della documentazione prodotta a sostegno della domanda – oggi come in sede amministrativa – costituita esclusivamente dalla prova del pignoramento presso terzi negativo e dalla prova giudiziale del credito, non anche del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento e del pignoramento immobiliare presso la sede della società.
9. Detta questione va risolta in senso affermativo.
10. Quanto al primo profilo, ossia alla consistenza della prova della non fallibilità in concreto del datore, si osserva quanto segue. CP_ 11. Le disposizioni in materia di Fondo di garanzia dell' di cui all'art. 2 della legge n.
297 del 1982 prevedono l'accesso al fondo per i lavoratori di imprese fallite o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (o analoghi istituti esteri), a seguito di accertamento del loro credito in sede di verifica del passivo, nonché per i lavoratori di imprese “non soggett[e] alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, ponendo come condizione in tal caso che l'inadempimento e l'insolvenza del datore siano provate dall'esito infruttuoso dell'esecuzione forzata.
12. L'inapplicabilità della legge fallimentare, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 8529 del 2012, Cass. n. 15369 del 2014, Cass. n. 24767 del 2017 e, da ultimo, Cass. n. 1887 del 2020), deve essere intesa sia come impossibilità in astratto (per essere il datore appartenente a categoria sottratta dall'applicazione della l.fall.) che come impossibilità in concreto (ad esempio, per aver il datore cessato l'attività da oltre un anno, cfr. Cass. n. 1178/2009 , o per l'eccessiva esiguità del credito del lavoratore ai sensi dell'art. 15 l. fall., cfr. Cass. n. 7585/2011). La richiamata giurisprudenza ha inteso colmare – in casi simili a quello oggi in discussione - la mancanza di tutela per i dipendenti dei datori di lavoro solo astrattamente sottoposti al Regio Decreto n. 267/1942, sussumendo le diverse ipotesi di non fallibilità in concreto nell'art. 2, co. 5, Legge n. 297/1982, interpretato estensivamente secondo una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla Direttiva 80/987/CEE.
13. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, si è in passato espressa nel senso che la verifica da parte del tribunale fallimentare della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, ex art. 15, ult. co., l.fall., costituisce un presupposto necessario, unitamente all'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata comprovante l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, per l'accesso alle prestazioni del Fondo ai sensi dell'art. 2, l. 297/1982 (Cass. n. 21734 del 2018, cui ha dato continuità
Cass. n. 3667 del 2019).
14. Più di recente, tuttavia, la stessa Corte è giunta a diversa conclusione, considerando che l'accertamento del presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale. Conseguentemente il giudice che, come nel caso di specie, sia stato adito a tal fine, ben può procedere ai sensi dell'art. 34 c.p.c. all'accertamento incidentale della sussistenza del requisito stesso (non trattandosi di questione da definirsi con efficacia di giudicato, in quanto il giudizio verte tra ente previdenziale e lavoratore, sicché detto accertamento, relativo al datore, non potrebbe far stato nei suoi confronti), e quindi senza la necessità di una pronuncia del tribunale fallimentare (Cass. n. 1887 del 2020).
15. Tale orientamento, pienamente condivisibile ed applicabile al caso di specie, consente l'accertamento in questa sede della fallibilità in concreto. Ciò non è tuttavia sufficiente a dirimere la controversia, essendo in ogni caso necessario verificare la sussistenza del diritto al momento della domanda amministrativa al fine della statuizione circa la decorrenza degli interessi. In altri termini, la questione controversa è se la non fallibilità in concreto – di cui è stato escluso dalla giurisprudenza da ultimo richiamata il necessario accertamento in sede fallimentare – debba necessariamente essere accertata in sede giudiziale o possa essere valutata direttamente dall'amministrazione.
16. A tale riguardo, si ritiene che l'Ente non possa legittimamente rigettare l'istanza del lavoratore corredata da titolo giudiziale del credito e verbale di pignoramento negativo a prova dell'insolvenza datoriale, dovendo al contrario procedere direttamente alla valutazione di tali elementi ai fini della sussistenza del diritto di accesso al fondo di garanzia.
17. Diversamente argomentando, infatti, si avrebbe per i lavoratori di soggetti solo astrattamente sottoponibili a fallimento, ma concretamente non fallibili, una tutela deteriore rispetto a quella dei lavoratori di soggetti già astrattamente non fallibili, posto che il verbale di pignoramento positivo sarebbe requisito sufficiente a dimostrare l'insolvenza di questi ultimi mentre per i primi sarebbe richiesto il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento emesso dal tribunale fallimentare o, comunque, una pronuncia del giudice del lavoro, con aggravio di costi e di tempi per il lavoratore.
18. Ciò contrasterebbe con la ratio della normativa nazionale, così come voluta dalla
Direttiva, ossia assicurare ai lavoratori celere soddisfazione dei propri diritti, stante il carattere primario del credito retributivo.
19. Pretendere il necessario accertamento giurisdizionale della non fallibilità in concreto, del resto, equivale ad una surrettizia introduzione nel testo della norma. L'art. 2, co. 5, l. 297/1982 richiede infatti soltanto la prova dell'infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nonché, ai fini dell'applicabilità della norma stessa, la prova del fatto che il datore sia “non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, senza richiedere che detto presupposto risulti da un provvedimento giurisdizionale.
20. La non assoggettabilità a fallimento in concreto implica infatti null'altro che il raffronto di elementi di fatto – nel caso di specie, l'entità del credito del lavoratore – con il parametro normativo di riferimento – nel caso di specie, la soglia di 30.000,00 euro posta dall'art. 15, u.c., l. fall. – raffronto CP_ che ben può, e conseguentemente deve, essere svolto direttamente dall' in sede di esame della domanda amministrativa.
21. L'estrema semplicità di detto accertamento, da svolgersi peraltro sulla base di un titolo esecutivo, rende tanto più ingiustificato il rigetto dell'Ente fondato sulla pretesa necessità di ottenere un decreto di rigetto dell'istanza di fallimento.
22. In tal senso, è doveroso ricordare che il comma 5 dell'art. 2, l. 297/82 disciplina una facoltà prevista dalla Direttiva 80/987/CEE (art. 2, par. 4), sicché l'accertamento obiettivo dei presupposti trova un limite nella diligenza ordinariamente esigibile dal creditore, nelle finalità sociali del fondo di garanzia, nonché nel principio di effettività della tutela. Quanto detto implica che al lavoratore non può chiedersi uno sforzo dimostrativo eccessivo, tale da rendere diseconomica e tardiva la tutela garantita dalla Direttiva.
23. L'inesigibilità da parte del lavoratore dell'esperimento di un procedimento giurisdizionale volto all'accertamento della non fallibilità in concreto, laddove il medesimo accertamento può più celermente essere compiuto in sede amministrativa, può sostenersi anche argomentando a partire dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dell'insolvenza, nel caso di specie comunque rilevante in quanto a sua volta profilo controverso tra le parti.
24. A riguardo, la giurisprudenza ha ben chiarito che l'esperimento della procedura esecutiva non è necessario, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, allorquando ecceda i limiti della diligenza ordinariamente esigibile, ovvero nel momento in cui emergono, nella specificità del caso concreto, elementi tali da ritenere aliunde provata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali debitorie (Cass. n. 1178/09, Cass. n. 11379/2008, Cass. n. 9108/2007,
Cass. n. 4666/2002), o ancora quando le attività esecutive che appaiano infruttuose o aleatorie, in particolar modo quando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (Cass. n. 23840/2011, Cass. n. 3511/2001, Cass. n. 14447/2004, Cass. n.
19261/2003, Cass. n. 10953/2003).
25. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato (come già in allegato alla domanda amministrativa) che il tentativo di notifica del ppt effettuata il 25.5.2023 presso la sede della società ha avuto esito negativo a fronte del trasferimento della stessa;
che dal bilancio finale di liquidazione della società risultano immobilizzazioni materiali e immateriali pari a zero;
che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese. Tali elementi sono pienamente idonei a dimostrare l'insolvenza della società stessa, da intendersi alla stregua della nozione valida in sede concorsuale, ossia come impossibilità di adempiere con mezzi normali alle proprie obbligazioni – circostanza già dimostrata con riferimento all'obbligazione retributiva, di natura pecuniaria, dall'assenza di liquidità presso gli istituti di credito terzi pignorati – ovvero, nel caso di società in stato di liquidazione (circostanza che nel caso di specie si è verificata solo in un momento successivo al tentativo di esecuzione) come incapienza dell'attivo liquidabile rispetto al passivo – circostanza pienamente provata dal menzionato bilancio finale di liquidazione versato in atti.
26. Con riferimento alle somme richieste a titolo di retribuzione per il mese di aprile 2022,
l'ente resistente non ha svolto eccezioni in relazione alla misura dell'indennità liquidabile (che pure attengono alla misura del credito previdenziale e quindi possono essere accertate nella presente sede non essendo precluse dalla quantificazione giurisdizionale del credito retributivo vantato nei confronti del datore), a norma dei commi 2 e 4 dell'art. 2 del d.lgs. 80/92. La quantificazione operata in ricorso è quindi incontestata.
27. Sussistono quindi tutti gli elementi costitutivi della pretesa, che deve essere accolta. 28. Tali elementi sussistevano ed avrebbero dovuto essere accertati già in sede amministrativa;
il rigetto dell'originaria domanda della ricorrente era quindi ingiustificato.
29. Alla ricorrente spetta quindi non soltanto il diritto a beneficiare delle prestazioni del
Fondo di garanzia in relazione al credito per TFR e retribuzioni di cui al decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma n. 1812/2023, R.G. 9285/2023, e quindi per l'importo di euro 3.233,21 a titolo di retribuzione lorda per la mensilità aprile 2022 ed euro 4.208,00 netti a titolo di TFR, ma anche il diritto di ricevere su dette somme gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla domanda del
6.10.2010 a norma dell'art. 2, co. 7, della legge 297/92, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 429
c.p.c..
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022, tenuto conto del carattere documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6680 /2023 r.g.:
- accerta il diritto di a beneficiare delle prestazioni del Fondo di garanzia in Parte_1
CP_ relazione al TFR ed alla retribuzione di aprile 2022, e conseguentemente condanna l' a pagare allo stesso la somma di euro 7.441,21, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo;
CP_
- Condanna a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 25/09/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni