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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, III Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Sergio
Cassano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 8155, avente ad oggetto: “risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita”,
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Giangregorio, come da mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Edgardo Francesco Leo e Luisa Gatti, come da mandato in atti;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.01.2024.
Ragioni della decisione
Il sig. , dopo il protrarsi della detenzione dell'immobile concesso in locazione alla Controparte_1
sig.ra oltre il termine contrattuale, ha convenuto la in giudizio Parte_1 Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Bari con citazione notificata il 22.11.2017 chiedendo che fosse condannata a titolo di risarcimento dei danni al pagamento della somma di € 4.883,53, comprensiva pagina 1 di 5 dell'indennità dovuta per l'occupazione sine titulo dell'immobile e delle spese sostenute per ottenerne il rilascio forzoso.
Esponeva, a sostegno della domanda, di essere proprietario dell'immobile sito in Bari-Ceglie del
Campo alla via Corticelli n. 30 e di averlo concesso in locazione a e che nelle Parte_1
more delle operazioni di rilascio, intraprese a seguito di convalida di sfratto per finita locazione, la conduttrice non avrebbe versato i canoni di occupazione relativi al periodo Novembre 2015 – Giugno
2016 costringendolo, inoltre, a sostenere numerose spese per rientrare in possesso della suddetta abitazione.
Si costituiva in giudizio eccependo: Parte_1
- l'incompetenza del Giudice di Pace, trattandosi di controversia in materia locatizia;
- l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione ex d.lgs. n.
28/2010;
- l'inammissibilità della domanda per la ripetizione delle spese sostenute per l'esecuzione forzata del rilascio dell'immobile la cui liquidazione sarebbe, invece, di competenza del Giudice dell'Esecuzione;
- la compensazione della somma pari a € 1.084,55 versata dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale, oltre che dell'importo di € 150,00.
Il Giudice di Pace di Bari, con ordinanza resa in data 21.06.2019, rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta ed assegnava all'attore il termine di 15 gg. per la comunicazione di invito ad esperire la procedura di negoziazione assistita.
Esperita infruttuosamente tale procedura, con sentenza n. 994/23 del 18.04.2023 depositata nella medesima data il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda attorea.
In particolare il Giudice di prime cure: 1) dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda di pagamento di € 771,53 proposta da in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione Controparte_1
dello sfratto;
2) disponeva la compensazione parziale tra l'importo di € 4.112,00 preteso dal CP_1
per canoni di locazione non corrisposti e l'importo di € 1.084,55 corrisposto dalla a titolo di Parte_1
deposito cauzionale;
3) di conseguenza accoglieva la domanda di condanna della convenuta al pagamento per il rimanente importo di € 3.027,45; 4) condannava la al pagamento delle Parte_1
spese legali in favore dell'attore nella misura liquidata in dispositivo.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 23.06.2023, ha Parte_1
interposto appello adducendo i seguenti motivi di censura del provvedimento impugnato:
- incompetenza per materia del Giudice di Pace, ritenendo la fattispecie inquadrabile tra quelle in materia locatizia e, pertanto, di competenza del Tribunale;
- improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione.
pagina 2 di 5 Sulla scorta di tali rilievi, l'istante chiedeva di riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo la domanda originariamente proposta, dichiarandola inammissibile sia per incompetenza del Giudice di Pace sia per violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.11.2023 si costituiva in giudizio
[...]
il quale contestava la fondatezza dei motivi di riforma articolati dalla e CP_1 Parte_1
chiedeva di rigettare l'atto di appello con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed in assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa all'odierna udienza di discussione nelle forme ex artt. 281 sexies, 350 e 350 bis cpc.
*********
Ritiene questo Giudice che i motivi di impugnazione, che vanno delibati congiuntamente in quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, siano infondati e non meritino accoglimento.
In ordine alla questione di incompetenza per materia del Giudice di Pace occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 1591 c.c., una volta cessato il contratto di locazione, in caso di ritardata restituzione dell'immobile, si verifica la mutazione del regime giuridico del corrispettivo dovuto per l'occupazione dello stesso, da obbligazione contrattuale ad obbligazione di natura risarcitoria.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'art 1591 c.c., secondo cui il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno, sancisce che l'inosservanza dell'obbligo contrattuale di riconsegnare l'immobile alla scadenza della locazione obbliga il conduttore al risarcimento del danno”.
Ne consegue che “il canone convenuto costituisce quindi solo il pagamento di riferimento per la quantificazione del danno (minimo) da risarcire: versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie all'obbligazione di
'dare il corrispettivo nei termini convenuti' (art. 1587, n. 2, c.c.), ma risarcisce una danno da mora, adempie all'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale” (v. Cass. sent. n.
8240/2003; Cass. sent. n. 2525/2006).
Difatti, “fino alla concorrenza del canone dovuto, l'esistenza di detto danno è presunta legalmente per cui il pagamento del canone ha funzione risarcitoria di detto danno”.(v. Cass. sent. n. 8913/2002).
Alla luce di quanto su esposto nel caso che ci occupa la materia del contendere -così come correttamente ritenuto dal giudice di pace- non ha ad oggetto un rapporto di locazione (ossia la pagina 3 di 5 determinazione, l'aggiornamento o adeguamento del canone), rapporto peraltro ormai cessato quando fu introdotto il giudizio, ma la quantificazione di una misura risarcitoria predeterminata in linea astratta dalla legge. Pertanto la causa, qualificandosi come relativa al pagamento di una somma di denaro (da considerarsi quale bene mobile) esula dalla specifica competenza per materia del Tribunale e di conseguenza, essendo la somma in contestazione pari a € 4.883,53, il giudizio di primo grado è stato correttamente incardinato dinanzi al Giudice di Pace in applicazione delle regole sulla competenza per valore pro-tempore vigenti (trattandosi di causa introdotta prima della riforma cd Cartabia di cui al d.lgs. n. 149 del 2022).
Così come rilevato dall'appellato tale assunto trova conferma in quanto stabilito delle SS.UU. della
Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “con precipuo riguardo alle controversie di natura risarcitoria,…una volta riconosciuta la competenza del magistrato onorario nel settore della responsabilità civile, non avrebbe senso stabilire distinzioni in ordine alla natura dei danni, essendo identici i problemi interpretativi e di ricostruzione della fattispecie, quale che sia il tipo di danno che viene in considerazione, mentre, sotto un più generale profilo, non può ignorarsi come non esista fattispecie di competenza per valore che non contenga, inevitabilmente, elementi afferenti al tipo di rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo ravvisabili, in seno all'ordinamento processualcivilistico attuale, fattispecie di competenza per valore 'pura'” (v. Cass. SS.UU. sent. n.
21582/2011, in motivazione).
Non essendo la causa ascrivibile alla materia locatizia, non vi era neppure alcuna obbligatorietà di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione previsto dall'art 5 del D.Lgs 28/2010.
Parte appellata, dal canto suo, ha rilevato l'incompetenza del Giudice di primo grado a pronunciarsi sull'eccezione di compensazione di € 1.084,55 versati dalla a titolo di deposito cauzionale Parte_1
poiché rientrante nel rapporto locatizio e quindi nella competenza funzionale del Tribunale ed ha, altresì, contestato la dichiarata incompetenza dello stesso Giudice a decidere in ordine alle spese sostenute per l'esecuzione forzata quantomeno per il costo di euro 432,00 (366+66) sostenuto per l'intervento del fabbro.
Tali rilievi, in verità mossi dal a mero titolo di “precisazione”, non possono essere esaminati CP_1
non essendo stati proposto contro la sentenza formale appello incidentale, unico strumento processuale che ha l'appellato per ottenere il riesame ed eventualmente la riforma della sentenza di primo grado.
In considerazione del rigetto del gravame, le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione della voce di compenso relativo alla fase istruttoria, nella specie mancante.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Sergio Cassano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avente ad oggetto la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 994/2023 del 18.04.2023, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del GdP di Bari n. 994/2023 del 18.04.2023;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 1.100,00 (studio € 300,00; introduttiva € 300,00; decisionale € 500,00) per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15% r.f., I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese di Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Bari, lì 17 gennaio 2024
Il Giudice dott. Sergio Cassano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, III Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Sergio
Cassano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 8155, avente ad oggetto: “risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita”,
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Giangregorio, come da mandato in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Edgardo Francesco Leo e Luisa Gatti, come da mandato in atti;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.01.2024.
Ragioni della decisione
Il sig. , dopo il protrarsi della detenzione dell'immobile concesso in locazione alla Controparte_1
sig.ra oltre il termine contrattuale, ha convenuto la in giudizio Parte_1 Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Bari con citazione notificata il 22.11.2017 chiedendo che fosse condannata a titolo di risarcimento dei danni al pagamento della somma di € 4.883,53, comprensiva pagina 1 di 5 dell'indennità dovuta per l'occupazione sine titulo dell'immobile e delle spese sostenute per ottenerne il rilascio forzoso.
Esponeva, a sostegno della domanda, di essere proprietario dell'immobile sito in Bari-Ceglie del
Campo alla via Corticelli n. 30 e di averlo concesso in locazione a e che nelle Parte_1
more delle operazioni di rilascio, intraprese a seguito di convalida di sfratto per finita locazione, la conduttrice non avrebbe versato i canoni di occupazione relativi al periodo Novembre 2015 – Giugno
2016 costringendolo, inoltre, a sostenere numerose spese per rientrare in possesso della suddetta abitazione.
Si costituiva in giudizio eccependo: Parte_1
- l'incompetenza del Giudice di Pace, trattandosi di controversia in materia locatizia;
- l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione ex d.lgs. n.
28/2010;
- l'inammissibilità della domanda per la ripetizione delle spese sostenute per l'esecuzione forzata del rilascio dell'immobile la cui liquidazione sarebbe, invece, di competenza del Giudice dell'Esecuzione;
- la compensazione della somma pari a € 1.084,55 versata dalla conduttrice a titolo di deposito cauzionale, oltre che dell'importo di € 150,00.
Il Giudice di Pace di Bari, con ordinanza resa in data 21.06.2019, rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta ed assegnava all'attore il termine di 15 gg. per la comunicazione di invito ad esperire la procedura di negoziazione assistita.
Esperita infruttuosamente tale procedura, con sentenza n. 994/23 del 18.04.2023 depositata nella medesima data il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda attorea.
In particolare il Giudice di prime cure: 1) dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda di pagamento di € 771,53 proposta da in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione Controparte_1
dello sfratto;
2) disponeva la compensazione parziale tra l'importo di € 4.112,00 preteso dal CP_1
per canoni di locazione non corrisposti e l'importo di € 1.084,55 corrisposto dalla a titolo di Parte_1
deposito cauzionale;
3) di conseguenza accoglieva la domanda di condanna della convenuta al pagamento per il rimanente importo di € 3.027,45; 4) condannava la al pagamento delle Parte_1
spese legali in favore dell'attore nella misura liquidata in dispositivo.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 23.06.2023, ha Parte_1
interposto appello adducendo i seguenti motivi di censura del provvedimento impugnato:
- incompetenza per materia del Giudice di Pace, ritenendo la fattispecie inquadrabile tra quelle in materia locatizia e, pertanto, di competenza del Tribunale;
- improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione.
pagina 2 di 5 Sulla scorta di tali rilievi, l'istante chiedeva di riformare integralmente la sentenza impugnata, respingendo la domanda originariamente proposta, dichiarandola inammissibile sia per incompetenza del Giudice di Pace sia per violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 03.11.2023 si costituiva in giudizio
[...]
il quale contestava la fondatezza dei motivi di riforma articolati dalla e CP_1 Parte_1
chiedeva di rigettare l'atto di appello con condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado ed in assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa all'odierna udienza di discussione nelle forme ex artt. 281 sexies, 350 e 350 bis cpc.
*********
Ritiene questo Giudice che i motivi di impugnazione, che vanno delibati congiuntamente in quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, siano infondati e non meritino accoglimento.
In ordine alla questione di incompetenza per materia del Giudice di Pace occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 1591 c.c., una volta cessato il contratto di locazione, in caso di ritardata restituzione dell'immobile, si verifica la mutazione del regime giuridico del corrispettivo dovuto per l'occupazione dello stesso, da obbligazione contrattuale ad obbligazione di natura risarcitoria.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'art 1591 c.c., secondo cui il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno, sancisce che l'inosservanza dell'obbligo contrattuale di riconsegnare l'immobile alla scadenza della locazione obbliga il conduttore al risarcimento del danno”.
Ne consegue che “il canone convenuto costituisce quindi solo il pagamento di riferimento per la quantificazione del danno (minimo) da risarcire: versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie all'obbligazione di
'dare il corrispettivo nei termini convenuti' (art. 1587, n. 2, c.c.), ma risarcisce una danno da mora, adempie all'obbligazione risarcitoria che si sostituisce a quella contrattuale” (v. Cass. sent. n.
8240/2003; Cass. sent. n. 2525/2006).
Difatti, “fino alla concorrenza del canone dovuto, l'esistenza di detto danno è presunta legalmente per cui il pagamento del canone ha funzione risarcitoria di detto danno”.(v. Cass. sent. n. 8913/2002).
Alla luce di quanto su esposto nel caso che ci occupa la materia del contendere -così come correttamente ritenuto dal giudice di pace- non ha ad oggetto un rapporto di locazione (ossia la pagina 3 di 5 determinazione, l'aggiornamento o adeguamento del canone), rapporto peraltro ormai cessato quando fu introdotto il giudizio, ma la quantificazione di una misura risarcitoria predeterminata in linea astratta dalla legge. Pertanto la causa, qualificandosi come relativa al pagamento di una somma di denaro (da considerarsi quale bene mobile) esula dalla specifica competenza per materia del Tribunale e di conseguenza, essendo la somma in contestazione pari a € 4.883,53, il giudizio di primo grado è stato correttamente incardinato dinanzi al Giudice di Pace in applicazione delle regole sulla competenza per valore pro-tempore vigenti (trattandosi di causa introdotta prima della riforma cd Cartabia di cui al d.lgs. n. 149 del 2022).
Così come rilevato dall'appellato tale assunto trova conferma in quanto stabilito delle SS.UU. della
Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che “con precipuo riguardo alle controversie di natura risarcitoria,…una volta riconosciuta la competenza del magistrato onorario nel settore della responsabilità civile, non avrebbe senso stabilire distinzioni in ordine alla natura dei danni, essendo identici i problemi interpretativi e di ricostruzione della fattispecie, quale che sia il tipo di danno che viene in considerazione, mentre, sotto un più generale profilo, non può ignorarsi come non esista fattispecie di competenza per valore che non contenga, inevitabilmente, elementi afferenti al tipo di rapporto giuridico dedotto in giudizio, non essendo ravvisabili, in seno all'ordinamento processualcivilistico attuale, fattispecie di competenza per valore 'pura'” (v. Cass. SS.UU. sent. n.
21582/2011, in motivazione).
Non essendo la causa ascrivibile alla materia locatizia, non vi era neppure alcuna obbligatorietà di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione previsto dall'art 5 del D.Lgs 28/2010.
Parte appellata, dal canto suo, ha rilevato l'incompetenza del Giudice di primo grado a pronunciarsi sull'eccezione di compensazione di € 1.084,55 versati dalla a titolo di deposito cauzionale Parte_1
poiché rientrante nel rapporto locatizio e quindi nella competenza funzionale del Tribunale ed ha, altresì, contestato la dichiarata incompetenza dello stesso Giudice a decidere in ordine alle spese sostenute per l'esecuzione forzata quantomeno per il costo di euro 432,00 (366+66) sostenuto per l'intervento del fabbro.
Tali rilievi, in verità mossi dal a mero titolo di “precisazione”, non possono essere esaminati CP_1
non essendo stati proposto contro la sentenza formale appello incidentale, unico strumento processuale che ha l'appellato per ottenere il riesame ed eventualmente la riforma della sentenza di primo grado.
In considerazione del rigetto del gravame, le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione della voce di compenso relativo alla fase istruttoria, nella specie mancante.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari terza sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Sergio Cassano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avente ad oggetto la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 994/2023 del 18.04.2023, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza del GdP di Bari n. 994/2023 del 18.04.2023;
- condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 1.100,00 (studio € 300,00; introduttiva € 300,00; decisionale € 500,00) per
[...]
compenso di avvocato, oltre 15% r.f., I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese di Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Bari, lì 17 gennaio 2024
Il Giudice dott. Sergio Cassano
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