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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/09/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
N.R.V.G. n. 1013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n.1013/2024 promossa congiuntamente da:
, e Parte_1 Parte_2 [...]
, tutti assistiti dall'Avv. Alessandro Pretelli ed elettivamente domiciliati Parte_3
presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Revoca dell'assegno di mantenimento ex artt. 377 bis e seguenti c.c. – art
473 bis 47 e ss c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le Parti hanno adito l'Ecc.mo Tribunale di Prato per sentir disporre: “1) la revoca dell'assegno, posto a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
per il mantenimento del figlio di cui al decreto emesso Parte_2 Parte_3
dal Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 17/5/2005 nel procedimento n. 2242/2024;
2) e, conseguentemente, la revoca del provvedimento emesso dal Tribunale di Prato in data
3/7/2013 nel procedimento n. 592/2013 V.G., con il quale è stato disposto il versamento diretto, da parte del datore di lavoro del Sig. ed in favore della Sig.ra Parte_1
dell'importo di euro 451,53 per il mantenimento del figlio , Parte_4 Pt_3
decurtandola dalla retribuzione”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 10 settembre 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.08.2024, , ed il Parte_1 Parte_2
figlio hanno proposto ricorso congiunto di per la revoca dell'assegno di Parte_3
mantenimento in favore di per il venir meno dei presupposti che ho hanno Pt_3 giustificato. L'assegno di mantenimento in favore del figlio è stato quantificato dal
Tribunale per i Minorenni di Firenze nel 2005 nella misura di € 400,00 mensili e successivamente il Tribunale di Prato, nel procedimento 592/2013, ha ordinato al datore di lavoro del padre di corrispondere direttamente alla madre € 451,53 Pt_1 Parte_2
per il mantenimento del figlio . Pt_3
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che , ormai maggiorenne, è Pt_3
divenuto economicamente autosufficiente in quanto svolge attività di lavoro autonomo e, nel fine settimana, lavora come cameriere. Inoltre , pur avendo ancora la residenza Pt_3 presso l'abitazione materna, ha trasferito la sua dimora abituale presso la casa della nonna.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti affinché il genitore interessato rinunci al contributo di mantenimento per il figlio da parte dell'altro genitore. I ricorrenti hanno dato prova pagina 2 di 3 dell'indipendenza economica di e quest'ultimo, nel confermare quanto sopra, ha Pt_3 rinunciato espressamente all'assegno di cui all'art. 337 septies c.c..
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di Parte_1
di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze in data
[...]
17.05.2005;
2) dichiara la revoca del provvedimento emesso dal Tribunale di Prato in data
3.07.2013 che ordinava al datore di lavoro di corrispondere Parte_1 direttamente € 451,53 per il mantenimento del figlio;
Parte_2 Parte_2
3) omologa tutte le condizioni di cui all'accordo congiuntamente depositato;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.09.2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente
Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n.1013/2024 promossa congiuntamente da:
, e Parte_1 Parte_2 [...]
, tutti assistiti dall'Avv. Alessandro Pretelli ed elettivamente domiciliati Parte_3
presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Revoca dell'assegno di mantenimento ex artt. 377 bis e seguenti c.c. – art
473 bis 47 e ss c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le Parti hanno adito l'Ecc.mo Tribunale di Prato per sentir disporre: “1) la revoca dell'assegno, posto a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra Parte_1 [...]
per il mantenimento del figlio di cui al decreto emesso Parte_2 Parte_3
dal Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 17/5/2005 nel procedimento n. 2242/2024;
2) e, conseguentemente, la revoca del provvedimento emesso dal Tribunale di Prato in data
3/7/2013 nel procedimento n. 592/2013 V.G., con il quale è stato disposto il versamento diretto, da parte del datore di lavoro del Sig. ed in favore della Sig.ra Parte_1
dell'importo di euro 451,53 per il mantenimento del figlio , Parte_4 Pt_3
decurtandola dalla retribuzione”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 10 settembre 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.08.2024, , ed il Parte_1 Parte_2
figlio hanno proposto ricorso congiunto di per la revoca dell'assegno di Parte_3
mantenimento in favore di per il venir meno dei presupposti che ho hanno Pt_3 giustificato. L'assegno di mantenimento in favore del figlio è stato quantificato dal
Tribunale per i Minorenni di Firenze nel 2005 nella misura di € 400,00 mensili e successivamente il Tribunale di Prato, nel procedimento 592/2013, ha ordinato al datore di lavoro del padre di corrispondere direttamente alla madre € 451,53 Pt_1 Parte_2
per il mantenimento del figlio . Pt_3
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che , ormai maggiorenne, è Pt_3
divenuto economicamente autosufficiente in quanto svolge attività di lavoro autonomo e, nel fine settimana, lavora come cameriere. Inoltre , pur avendo ancora la residenza Pt_3 presso l'abitazione materna, ha trasferito la sua dimora abituale presso la casa della nonna.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti affinché il genitore interessato rinunci al contributo di mantenimento per il figlio da parte dell'altro genitore. I ricorrenti hanno dato prova pagina 2 di 3 dell'indipendenza economica di e quest'ultimo, nel confermare quanto sopra, ha Pt_3 rinunciato espressamente all'assegno di cui all'art. 337 septies c.c..
Tale accordo può essere pertanto omologato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di Parte_1
di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze in data
[...]
17.05.2005;
2) dichiara la revoca del provvedimento emesso dal Tribunale di Prato in data
3.07.2013 che ordinava al datore di lavoro di corrispondere Parte_1 direttamente € 451,53 per il mantenimento del figlio;
Parte_2 Parte_2
3) omologa tutte le condizioni di cui all'accordo congiuntamente depositato;
4) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.09.2024 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente
Lucia Schiaretti
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