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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/02/2024, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico pronuncia, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3377/2021 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Eduardo Scarpetta, 5, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lombardi e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso ed Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
20.12.2018, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 19.11.2019, alla competente domanda di riconoscimento Organizzazione_1
del previsto requisito sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso, in quanto la ricorrente veniva riconosciuta solamente “INVALIDO ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) grave 100%, con decorrenza a partire dal 20.12.2018, nonché portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.
5.2.1992 n.104” e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per le citate prestazioni. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia negativa, veniva, poi, introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso – alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della perizia medico-legale, depositata in data 16.05.2023, tenuto conto della documentazione clinica versata in atti ed in considerazione di un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – consistenti in patologie meglio Persona_1 specificate nella consulenza.
Essi comportano un'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 12.10.2021; invero, il consulente osserva che “gli eventi successivi alla osservazione personale diretta, in atti documentati, attestano che la patologia neurologica ha avuto una evoluzione peggiorativa critica, indipendentemente da eventuali terapie poste in essere (di cui non risulta attestazione); tanto risulta dalla relazione geriatrica allegata del 16 gennaio 2023 (anche questa effettuata a soli fini medico-legali ma non diagnostici e/o terapeutici, senza test allegati ma solo refertati) in soggetto già affidato a struttura sanitaria il 12 ottobre 2021, con amministratore di sostegno dal 10 dicembre 2021. Tali elementi rendono non necessaria una ulteriore osservazione diretta della ricorrente, potendosi serenamente concludere che, sulla scorta della documentazione sanitaria e delle attestazioni successive alla data della personale osservazione diretta, dal 12 ottobre
2021 ella necessita di permanente assistenza da parte di terzi per la effettuazione degli atti quotidiani della vita” (cfr. pagine 6 e 7).
Il CTU, perciò, conclude affermando che “Per la 80enne ricorrente sig.ra , Parte_1 persona “invalida ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave -100%-“dalla presentazione della domanda in fase amministrativa, dal 12 ottobre 2021 risulta documentata la necessità di permanente assistenza da parte di terzi per la effettuazione degli atti quotidiani della vita” (cfr. pagina 7).
La ricorrente, pertanto, presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita della ricorrente e, pertanto, dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 12.10.2021;
2) compensa le spese.
Così deciso in S. M. C.V., 01.02.2024
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico