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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3490/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3490/2020 R.G. sez. lav.
TRA
, RT rappresentato e difeso dall'Avv. M. Iannacchero, come da procura in atti
APPELLANTE E
E_
, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte – sezione civile - in data 14.10.2020, proponeva appello avverso la RT sentenza n. 2360/2019, resa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 17.2.2020, la quale rigettava l'opposizione proposta dallo stesso avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 132/A/13 emessa dell
[...] con compensazione delle spese Controparte_2 di lite.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata aveva ad oggetto sanzioni amministrative nei confronti di , nella qualità RT di legale rappresentante della società Set Fair 2000 s.r.l., per un ammontare complessivo di € 8.366,34 e ciò, per violazione di più norme concernenti la tutela del lavoro e, nello specifico: per omessa comunicazione obbligatoria di assunzione per i lavoratori PE
e ; per omessa consegna ai lavoratori di
[...] Persona_2 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
per aver impiegato, senza regolare registrazione, il lavoratore dal 7.1.2009 al 19.1.2009 e dal Persona_2 A_
8.1.2009 al 18.1.2009.
L'appellante proponeva gravame contestando la sentenza impugnata per errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie, evidenziando che dalla prova testimoniale acquisita sarebbe emersa l'infondatezza delle contestazioni addebitate. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' E_
, il quale deduceva l'inammissibilità, nonché l'infondatezza
[...] dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_3 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di IA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte appellante, con il gravame proposto, sostanzialmente, ha contestato la decisione di primo grado per aver attribuito rilievo alle sole dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anziché valorizzare quelle rese in sede giudiziale a contraddittorio pieno. Rilevava che dalle dichiarazioni rese dai medesimi lavoratori nel corso del giudizio di primo grado emergeva l'assoluta infondatezza della contestazione mossa dall' . CP_1
Preliminarmente, va rammentato che l'ordinanza ingiunzione n. 132/A/13 impugnata da traeva origine dal RT verbale conclusivo degli accertamenti n. 545 del 19.5.2009 emesso dall' . Quest'ultimo E_ veniva era stato a sua volta emesso all'esito degli accertamenti ispettivi iniziati con accesso del 25.2.2009 presso la sede operativa della società Set Fair 2000 S.r.l., sita in Sperone (Av) alla Via Ferrovia 69, il cui amministratore unico era l'odierno appellante
. RT
In relazione alla documentazione acquisita dall'Ispettorato, nonché in relazione alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentante della società, veniva accertato, che il lavoratore era stato impiegato senza regolare registrazione Persona_2 dal 07.01.2009 al 19.01.2009, così come il lavoratore PE
, impiegato anch'egli senza regolare registrazione dal
[...]
08.01.2009 al 18.01.2009. Come detto, in virtù dei suddetti accertamenti veniva poi emessa l'ordinanza ingiunzione n. 132/A/13 impugnata da RT
.
[...]
Posto ciò, in relazione al motivo di gravame proposto, occorre esaminare le dichiarazioni rese dai lavoratori interessati sia in sede ispettiva che in sede giudiziale.
In sede di ispezione presso la sede operativa della società venivano acquisite dai militari della Guardia di Finanza le dichiarazioni rese dai lavoratori e . A_ Persona_2
Per quel che rileva il presente giudizio, A_ dichiarava ai militari della Guardia di Finanza di lavorare dal 8.1.2009 come operaio presso la Set Fair 2000 s.r.l. all'interno di un locale sito in Sperone alla Via Ferrovia, 69; di non aver ricevuto la copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro;
di ricevere le direttive dal sig. ; di svolgere RT
l'attività di confezionamento di uova pasquali.
, sempre in sede ispettiva, dichiarava ai militari Persona_2 della Guardia di Finanza di lavorare dal 7.1.2009 come operaio presso la Set Fair 2000 s.r.l. all'interno di un locale sito in Sperone alla Via Ferrovia, 69; di non aver ricevuto la copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro;
di ricevere le direttive dal sig. ; di svolgere l'attività di RT inserimento delle sorprese nelle uova pasquali. Tali dichiarazioni venivano sottoscritte dai lavoratori stessi in ogni pagina, come risulta dalla documentazione prodotta.
Gli stessi lavoratori venivano poi escussi come testi nel corso del giudizio di primo grado. In tale sede il teste dichiarava quanto segue: “Sono Persona_2 stato dipendente della Set Fair 2000 srl. Il mio rapporto di lavoro con la Set Fair è iniziato nell'anno 2009, in data 20.1.2009, in previsione delle festività pasquali. Preciso che ho lavorato per la Set Fair – che si occupava di produzione di prodotti dolciari – per più anni … sempre con rapporti stagionali, in quanto la produzione della cioccolata non avveniva tutto l'anno. Era prassi della Set Fair consegnarmi al momento dell'inizio dell'attività lavorativa la comunicazione di inizio rapporto… Ricordo che vi fu un accesso della Guardia di Finanza nell'anno 2009, presso lo stabilimento, nel corso del quale fui sentito dai militari, ma non ricordo quale data indicai come data di indizio rapporto. Ricordo che, però, le domande erano generiche e che mi veniva altrettanto genericamente chiesto se il rapporto fosse iniziato prima o dopo Natale”. Il teste dichiarava quanto segue: “Sono stato A_ dipendente della Set Fair per più periodi, con rapporti di lavoro stagionali … Nell'anno 2009 il mio rapporto di lavoro con la Set Fair 2000 srl è iniziato il giorno 20.1.2009, in previsione delle festività pasquali. Lo stabilimento, infatti, non era aperto tutto l'anno ma solo in determinati periodi;
ricordo, in particolare, in previsione delle festività pasquali, lo stabilimento riapriva verso le fine del mese di gennaio. Ricordo che nella specifica occasione del 20.1.2009 mi fu consegnata la comunicazione di assunzione da parte del titolare. Ricordo che vennero molti militari della Guardia di Finanza presso lo stabilimento a fare una verifica … ricordo che firmai dei fogli prestampati, che erano stati compilati nell'occasione dai militari… Ebbene, poste a confronto le dichiarazioni rese dai lavoratori nelle due differenti sedi si evince, in effetti, il contrasto tra le stesse in merito alla data in cui sarebbe iniziato il rapporto di lavoro alle dipendenze dalla società dell'appellante. Quest'ultima circostanza è sicuramente decisiva ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sub iudice.
Tuttavia, deve evidenziarsi che quanto dichiarato dai testi in sede giudiziale non appare sufficiente a scalfire le dichiarazioni rese dagli stessi in sede ispettiva, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante. Infatti, il teste , in sede di prova testimoniale dichiarava di Per_2 non ricordare quale data avesse indicato alla Guardia di Finanza come data di inizio del rapporto di lavoro;
inoltre, ricordava che le domande erano generiche e che gli era stato chiesto soltanto se avesse iniziato a lavorare dopo il periodo di Natale. Tale dichiarazione non convince ed appare inverosimile quanto riferito dal teste. Infatti, nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva veniva esplicitamente indicata la data del 7.1.2009, come quella di inizio del rapporto di lavoro. Ovviamente, ciò mal si concilia con l'affermazione del teste che sosteneva che gli era stato chiesto solo se il rapporto era iniziato dopo il periodo natalizio. Inoltre, dal complesso delle dichiarazioni rese in sede ispettiva si evince la specificità di alcune risposte: si veda quanto dichiarato in ordine al precedente rapporto di lavoro, dove era specificamente indicata la data d'inizio e di fine dello stesso;
o ancora, l'elencazione specifica dei nominativi dei colleghi di lavoro;
infine, l'indicazione dettagliata della mansione ricoperta. Dunque, non apparendo generiche tali risposte, bensì ben circostanziate, si desume che lo erano altrettanto anche le domande poste dagli ispettori.
Per quanto concerne le dichiarazioni del teste , quest'ultimo PE in sede di prova testimoniale, affermava di aver solo firmato dei fogli prestampati che erano stati compilati dagli ispettori. Ebbene, seppur vero che le dichiarazioni rese in sede ispettiva venivano redatte su fogli nei quali erano prestampate le domande che i verbalizzanti andavano a porre agli interrogati, tuttavia, è altrettanto vero che le risposte venivano poi inserite materialmente dai verbalizzanti (con annotazione a penna); verosimilmente tali risposte erano inserite in conformità a quanto riferito dai lavoratori e non si sostanziavano in risposte generiche, bensì queste erano dotate di adeguata specificità come detto sopra. In ogni caso, siffatti documenti erano debitamente sottoscritti in ogni pagina dai dichiaranti, circostanza quest'ultima di non poco conto.
Per tali ragioni le dichiarazioni rese in sede testimoniale non appaiono idonee a screditare o scalfire quanto riferito dai medesimi testi in sede ispettiva.
Tra l'altro, sul punto, vi è costante giurisprudenza cui si intende dare seguito, che ritiene di attribuire una maggiore rilevanza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, ovvero nell'immediatezza dei fatti. In tal senso, con l'Ordinanza n. 24208 del 2.11.2020, la Cassazione affermava che il Giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in giudizio. Infatti, testualmente affermava: “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' E_ , che liquida in € 2.906,00 oltre IVA, CPA e spese generali
[...] come per legge.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Napoli 3.7.2025 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Genovese Consigliere
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3490/2020 R.G. sez. lav.
TRA
, RT rappresentato e difeso dall'Avv. M. Iannacchero, come da procura in atti
APPELLANTE E
E_
, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte – sezione civile - in data 14.10.2020, proponeva appello avverso la RT sentenza n. 2360/2019, resa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 17.2.2020, la quale rigettava l'opposizione proposta dallo stesso avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 132/A/13 emessa dell
[...] con compensazione delle spese Controparte_2 di lite.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata aveva ad oggetto sanzioni amministrative nei confronti di , nella qualità RT di legale rappresentante della società Set Fair 2000 s.r.l., per un ammontare complessivo di € 8.366,34 e ciò, per violazione di più norme concernenti la tutela del lavoro e, nello specifico: per omessa comunicazione obbligatoria di assunzione per i lavoratori PE
e ; per omessa consegna ai lavoratori di
[...] Persona_2 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
per aver impiegato, senza regolare registrazione, il lavoratore dal 7.1.2009 al 19.1.2009 e dal Persona_2 A_
8.1.2009 al 18.1.2009.
L'appellante proponeva gravame contestando la sentenza impugnata per errata e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie, evidenziando che dalla prova testimoniale acquisita sarebbe emersa l'infondatezza delle contestazioni addebitate. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza gravata con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' E_
, il quale deduceva l'inammissibilità, nonché l'infondatezza
[...] dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva sottoposto all'esame di questo Collegio, in virtù del Decreto n. 402/2024 del 12.12.2024 con il quale l'Ufficio
della Corte d'Appello di Napoli provvedeva alla CP_3 riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n. 274 processi d'appello in materia di IA (Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa), tra i quali l'odierno giudizio.
All'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte appellante, con il gravame proposto, sostanzialmente, ha contestato la decisione di primo grado per aver attribuito rilievo alle sole dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anziché valorizzare quelle rese in sede giudiziale a contraddittorio pieno. Rilevava che dalle dichiarazioni rese dai medesimi lavoratori nel corso del giudizio di primo grado emergeva l'assoluta infondatezza della contestazione mossa dall' . CP_1
Preliminarmente, va rammentato che l'ordinanza ingiunzione n. 132/A/13 impugnata da traeva origine dal RT verbale conclusivo degli accertamenti n. 545 del 19.5.2009 emesso dall' . Quest'ultimo E_ veniva era stato a sua volta emesso all'esito degli accertamenti ispettivi iniziati con accesso del 25.2.2009 presso la sede operativa della società Set Fair 2000 S.r.l., sita in Sperone (Av) alla Via Ferrovia 69, il cui amministratore unico era l'odierno appellante
. RT
In relazione alla documentazione acquisita dall'Ispettorato, nonché in relazione alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori e dal legale rappresentante della società, veniva accertato, che il lavoratore era stato impiegato senza regolare registrazione Persona_2 dal 07.01.2009 al 19.01.2009, così come il lavoratore PE
, impiegato anch'egli senza regolare registrazione dal
[...]
08.01.2009 al 18.01.2009. Come detto, in virtù dei suddetti accertamenti veniva poi emessa l'ordinanza ingiunzione n. 132/A/13 impugnata da RT
.
[...]
Posto ciò, in relazione al motivo di gravame proposto, occorre esaminare le dichiarazioni rese dai lavoratori interessati sia in sede ispettiva che in sede giudiziale.
In sede di ispezione presso la sede operativa della società venivano acquisite dai militari della Guardia di Finanza le dichiarazioni rese dai lavoratori e . A_ Persona_2
Per quel che rileva il presente giudizio, A_ dichiarava ai militari della Guardia di Finanza di lavorare dal 8.1.2009 come operaio presso la Set Fair 2000 s.r.l. all'interno di un locale sito in Sperone alla Via Ferrovia, 69; di non aver ricevuto la copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro;
di ricevere le direttive dal sig. ; di svolgere RT
l'attività di confezionamento di uova pasquali.
, sempre in sede ispettiva, dichiarava ai militari Persona_2 della Guardia di Finanza di lavorare dal 7.1.2009 come operaio presso la Set Fair 2000 s.r.l. all'interno di un locale sito in Sperone alla Via Ferrovia, 69; di non aver ricevuto la copia della comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro;
di ricevere le direttive dal sig. ; di svolgere l'attività di RT inserimento delle sorprese nelle uova pasquali. Tali dichiarazioni venivano sottoscritte dai lavoratori stessi in ogni pagina, come risulta dalla documentazione prodotta.
Gli stessi lavoratori venivano poi escussi come testi nel corso del giudizio di primo grado. In tale sede il teste dichiarava quanto segue: “Sono Persona_2 stato dipendente della Set Fair 2000 srl. Il mio rapporto di lavoro con la Set Fair è iniziato nell'anno 2009, in data 20.1.2009, in previsione delle festività pasquali. Preciso che ho lavorato per la Set Fair – che si occupava di produzione di prodotti dolciari – per più anni … sempre con rapporti stagionali, in quanto la produzione della cioccolata non avveniva tutto l'anno. Era prassi della Set Fair consegnarmi al momento dell'inizio dell'attività lavorativa la comunicazione di inizio rapporto… Ricordo che vi fu un accesso della Guardia di Finanza nell'anno 2009, presso lo stabilimento, nel corso del quale fui sentito dai militari, ma non ricordo quale data indicai come data di indizio rapporto. Ricordo che, però, le domande erano generiche e che mi veniva altrettanto genericamente chiesto se il rapporto fosse iniziato prima o dopo Natale”. Il teste dichiarava quanto segue: “Sono stato A_ dipendente della Set Fair per più periodi, con rapporti di lavoro stagionali … Nell'anno 2009 il mio rapporto di lavoro con la Set Fair 2000 srl è iniziato il giorno 20.1.2009, in previsione delle festività pasquali. Lo stabilimento, infatti, non era aperto tutto l'anno ma solo in determinati periodi;
ricordo, in particolare, in previsione delle festività pasquali, lo stabilimento riapriva verso le fine del mese di gennaio. Ricordo che nella specifica occasione del 20.1.2009 mi fu consegnata la comunicazione di assunzione da parte del titolare. Ricordo che vennero molti militari della Guardia di Finanza presso lo stabilimento a fare una verifica … ricordo che firmai dei fogli prestampati, che erano stati compilati nell'occasione dai militari… Ebbene, poste a confronto le dichiarazioni rese dai lavoratori nelle due differenti sedi si evince, in effetti, il contrasto tra le stesse in merito alla data in cui sarebbe iniziato il rapporto di lavoro alle dipendenze dalla società dell'appellante. Quest'ultima circostanza è sicuramente decisiva ai fini della valutazione della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sub iudice.
Tuttavia, deve evidenziarsi che quanto dichiarato dai testi in sede giudiziale non appare sufficiente a scalfire le dichiarazioni rese dagli stessi in sede ispettiva, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante. Infatti, il teste , in sede di prova testimoniale dichiarava di Per_2 non ricordare quale data avesse indicato alla Guardia di Finanza come data di inizio del rapporto di lavoro;
inoltre, ricordava che le domande erano generiche e che gli era stato chiesto soltanto se avesse iniziato a lavorare dopo il periodo di Natale. Tale dichiarazione non convince ed appare inverosimile quanto riferito dal teste. Infatti, nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva veniva esplicitamente indicata la data del 7.1.2009, come quella di inizio del rapporto di lavoro. Ovviamente, ciò mal si concilia con l'affermazione del teste che sosteneva che gli era stato chiesto solo se il rapporto era iniziato dopo il periodo natalizio. Inoltre, dal complesso delle dichiarazioni rese in sede ispettiva si evince la specificità di alcune risposte: si veda quanto dichiarato in ordine al precedente rapporto di lavoro, dove era specificamente indicata la data d'inizio e di fine dello stesso;
o ancora, l'elencazione specifica dei nominativi dei colleghi di lavoro;
infine, l'indicazione dettagliata della mansione ricoperta. Dunque, non apparendo generiche tali risposte, bensì ben circostanziate, si desume che lo erano altrettanto anche le domande poste dagli ispettori.
Per quanto concerne le dichiarazioni del teste , quest'ultimo PE in sede di prova testimoniale, affermava di aver solo firmato dei fogli prestampati che erano stati compilati dagli ispettori. Ebbene, seppur vero che le dichiarazioni rese in sede ispettiva venivano redatte su fogli nei quali erano prestampate le domande che i verbalizzanti andavano a porre agli interrogati, tuttavia, è altrettanto vero che le risposte venivano poi inserite materialmente dai verbalizzanti (con annotazione a penna); verosimilmente tali risposte erano inserite in conformità a quanto riferito dai lavoratori e non si sostanziavano in risposte generiche, bensì queste erano dotate di adeguata specificità come detto sopra. In ogni caso, siffatti documenti erano debitamente sottoscritti in ogni pagina dai dichiaranti, circostanza quest'ultima di non poco conto.
Per tali ragioni le dichiarazioni rese in sede testimoniale non appaiono idonee a screditare o scalfire quanto riferito dai medesimi testi in sede ispettiva.
Tra l'altro, sul punto, vi è costante giurisprudenza cui si intende dare seguito, che ritiene di attribuire una maggiore rilevanza alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, ovvero nell'immediatezza dei fatti. In tal senso, con l'Ordinanza n. 24208 del 2.11.2020, la Cassazione affermava che il Giudice può riconoscere valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, anche se le stesse risultano poi contraddette da quanto dai medesimi riferito nella deposizione in giudizio. Infatti, testualmente affermava: “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' E_ , che liquida in € 2.906,00 oltre IVA, CPA e spese generali
[...] come per legge.
- Dà atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012. Napoli 3.7.2025 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro