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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 7 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 959 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 alla quale sono riunite le controversie nn. 1290 e 1961 del
2024
TRA
, e , con l'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
FA IC
NONCHE'
, e , con gli Avv.ti CP_1 Parte_4 Parte_5
IM e ME ET
NONCHE'
e , con gli Avv.ti Marco e Massimo Nappi Controparte_2 CP_3
Appellanti
E
, con gli Avv.ti Fulvio Moizo, Claudio Moizo ed Emanuele Bove Controparte_4
(non costituita nel procedimento RG n. 1993/2024
Appellata
NONCHE'
CP_5
Appellata contumace
1 NONCHE'
, Controparte_6 CP_7
Appellati contumaci nel giudizio RG 1961/2024
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 591/2024 del 18.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi e verbali di conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti appelli, poi riuniti, gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale di
Roma la quale, preso atto della conciliazione medio tempore intervenuta con alcuni degli originari ricorrenti, aveva respinto le domande proposte dagli odierni appellanti sigg.ri , CP_1 Pt_1 Pt_4
, e oltre alla domanda del ricorrente Parte_5 CP_3 CP_2 Pt_2 Parte_3
(che non ha interposto gravame) e del ricorrente (il cui Controparte_6 CP_7
appello, originariamente iscritto al n. RG 1993/2024, è stato dichiarato improcedibile con sentenza di questo Collegio n. 282/2025 del 22.1.2025).
I ricorrenti avevano allegato di essere addetti alle Pulizie Vagoni Ferroviari presso gli impianti di di Roma Parco Prenestino, S. Lorenzo e Termini, indicati nella aggiudicazione come “Lotto CP_5
V”, alle dipendenze delle società appaltatrici via via susseguitesi ed in ultimo, dal 1.5.2022, della
Controparte_4
Avevano dedotto che la società, contrariamente agli impegni assunti nel verbale di cambio appalto del 28.4.2022, non aveva riconosciuto loro il superminimo (espressamente qualificato come “non riassorbibile”) in godimento, invocando altresì la responsabilità solidale della committente CP_5 ai sensi dell'artt. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e chiedendo la condanna in solido dei due enti al pagamento delle somme specificate per ciascun lavoratore.
Invero, la si era ivi impegnata “ad assumere i lavoratori aventi diritto, senza Controparte_4
soluzione di continuità e senza periodo di prova, con passaggio diretto ed immediato alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL di riferimento, con decorrenza dal 01 maggio
2022”. Condizioni che dovevano individuarsi alla luce della corretta interpretazione degli artt. 16 e
68 del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie 16/12/2016 a cui il medesimo verbale rinviava.
2 Da un lato, infatti, all'art. 16 punto 2.3 quarto comma il CCNL prevede espressamente che: “… in occasione dei cambi di appalto o di subentro di azienda, il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio”.
Dall'altro lato, il superminimo richiesto, nella prospettazione dei ricorrenti, sarebbe incluso nel punto
4 dell'art. 68, cui si applica l'articolo 6 del verbale anzidetto, la società subentrante si impegnava: “
a garantire la continuità della contribuzione al citato Fondo per i Lavoratori … i contributi sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati …. Super Minimo Individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL applicato”.
Con una seconda argomentazione i ricorrenti sostenevano la natura di emolumento fisso del superminimo individuale richiesto, come tale rientrante nell'alveo della retribuzione globale irriducibile;
ed ancora, si sosteneva che esso rientrasse fra gli usi aziendali, in quanto percepito già durante i precedenti appalti.
Fra le peculiarità delle voci stipendiali dei singoli, inoltre, veniva evidenziato che il superminimo del
Sig. era stato previsto nel verbale di conciliazione sindacale del 20.10.2020 a mezzo del Pt_4
quale la società BR LS, allora appaltante, si era impegnata nei seguenti termini: “in forza del livello di impiego nell'originale impianto, con funzioni di Referente Unico delle attività svolte, aventi anche compiti di relazione con la committenza nei diversi parchi, in luogo di tale impegno sarà riconosciuto al Lavoratore, nella fase iniziale, al fine di poterne valutare la corrispondenza alle aspettative aziendali, un'indennità di funzione di € 1.000,00 (milleuro/00) a far data dalle competenze del mese di novembre … il quale sarà suddiviso in € 700 a titolo di superminimo individuale non riassorbibile
…..” ciò in conseguenza del precedente verbale di conciliazione sindacale recante la data del
06.03.2020 concluso con la in cui al lavoratore veniva riconosciuta: “ la somma di Controparte_8
€ 557,77 mensili a decorrere da giugno 2020 quale assegno ad personam non riassorbibile”.
Si era costituita la allegando che con alcuni dei ricorrenti aveva medio tempore Controparte_4
raggiunto una conciliazione e nel merito contestando il fondamento della domanda.
Nel merito, aveva allegato di avere aperto la procedura di cambio appalto inviando alle organizzazioni sindacali nazionali la nota del 22.3.2022 paventando, nel corso della procedura, la sussistenza di un rischio occupazionale, per cui alla fine aveva concordato con i sindacati di derogare, per l'assorbimento del personale in forza, al requisito dei nove mesi di anzianità di servizio (periodo che, per favorire l'occupazione, veniva fatto decorrere dall'effettivo avvio del servizio anziché dalla pubblicazione del bando), ma senza invece pattuire il mantenimento di tutte le voci percepite dai
3 lavoratori interessati dal passaggio;
che infatti anche nel verbale del 28.4.2022 posto a base delle domande si segnala la non armonizzabilità della forza lavoro “ereditata” con l'organizzazione della subentrante e con la diversità del servizio oggetto di appalto rispetto al precedente (anche in ragione di una diversa composizione dei lotti), ciò che nel tempo aveva determinato la necessità di ricorrere al contratto di solidarietà e l'avvio, il 17.1.2023, di una procedura di riduzione del personale esitata in una riduzione concordata dell'orario di lavoro. Riteneva, pertanto, di essere tenuta a riconoscere ai neoassunti i soli elementi della retribuzione previsti dall'art. 68, punto 1.1. del CCNL e dunque: i minimi contrattuali, gli aumenti periodici di anzianità e gli assegni ad personam pensionabili di cui al successivo punto 4.2, voce diversa da quella pretesa in ricorso e riferibile alle “eccedenze di retribuzione da salvaguardare” nel passaggio fra il CCNL del 2003, quello del 2012 e quello del 2016, con necessità, oltretutto, di allegare, da parte dei ricorrenti, di essere in servizio già alla data del
20.7.2012, già adibiti ad appalti di imprese ferroviarie e retribuiti in modo da evidenziare una
“eccedenza da conservare”; e di dimostrare che i superminimi in questione fossero già presenti nelle buste paga anteriori al 2012, mentre sono in atti buste paga non anteriori al 2020.
Aveva altresì allegato che i superminimi di cui era chiesta la corresponsione non erano inclusi nei contratti individuali di assunzione e che solo di alcuni di questi era stata accertata, ante iudicium, la riconducibilità al punto 4 del ridetto art. 68: a questi lavoratori era stata formulata una proposta transattiva;
che trattandosi di assunzione ex novo non potevano rilevare eventuali usi aziendali precedentemente in vigore presso la società uscente.
, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso, era rimasta contumace. CP_5
Il Tribunale, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle posizioni oggetto di conciliazione, aveva convenuto che la dovesse adattare la forza lavoro alla propria Controparte_4 organizzazione;
interpretato l'impegno nel verbale come limitato al pagamento dei soli istituti retributivi di fonte collettiva;
ritenuto che
non fosse emersa la dimostrazione che i superminimi di cui al ricorso fossero proprio quelli previsti dall'art. 68, comma 4.2 del CCNL.
Con tre distinti appelli i lavoratori (tranne hanno appellato la sentenza. Controparte_6
Fra gli appellati figura anche il (rimasto contumace nel grado) e il cui CP_6 CP_7
appello, come accennato, non è stato riunito ed è stato dichiarato improcedibile con sentenza di questo
Collegio n. 282/2025 del 22.1.2025.
Anche in questo grado resiste Controparte_4
4 I tre appelli sono stati riuniti all'udienza del 22.1.2025, alla quale le parti, così come alla successiva udienza del 2.4.2025, hanno riferito essere in corso, fra la e molti degli appellanti, Controparte_4
trattative per il bonario componimento.
Infine, all'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, la causa è stata discussa e in sintesi le parti appellanti hanno concluso come segue:
- gli appellanti , , , Controparte_2 CP_3 CP_1 Controparte_9
hanno conciliato come da verbali in atti e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, anche con riguardo alle spese di lite;
- gli appellanti , e hanno conciliato come Parte_1 Parte_6 Parte_3 da verbale e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
ma l'avv. IC, distrattario, ha chiesto che fosse questa Corte a quantificare le spese di lite dovute;
- l'TE si è riportato all'appello e ha chiesto la decisione. Parte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.
Va preliminarmente preso atto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato per omessa impugnazione in relazione al rapporto fra e le altre parti del giudizio;
e per Controparte_6
improcedibilità del gravame dichiarato con sentenza n. 282/2025 di questa Corte in relazione al rapporto fra e le altre parti del giudizio. CP_7
1.2.
All'udienza di discussione, poi, la e , , Controparte_4 Controparte_2 CP_3 [...]
, hanno sottoscritto il verbale di conciliazione allegato al verbale di CP_1 Controparte_9
udienza, dandosi reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del verbale e l'esatto adempimento di quanto ivi previsto, le parti hanno composto ogni loro interesse.
I lavoratori si sono impegnati a rinunciare alla pretesa anche nei riguardi della committente.
La Corte, al riguardo, non può quindi che dichiarare estinto il processo, ex art. 306 c.p.c..
Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., si prende atto altresì della circostanza che, alla luce del verbale di conciliazione, in merito alle spese di lite del grado, in questa sede non vi
è luogo a provvedere.
2.
5 I signori e hanno altresì raggiunto un accordo conciliativo con la Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_4
, pure dandosi reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del verbale e l'esatto
[...]
adempimento di quanto ivi previsto, le parti hanno composto ogni loro interesse;
ed anche loro si sono impegnati a rinunciare alla pretesa anche nei riguardi della committente.
La Corte, al riguardo, non può quindi che dichiarare estinto il processo, ex art. 306 c.p.c.: ma non per le spese di lite, rispetto alle quali non c'è accordo.
L'Avv. FA IC, difensore degli appellanti e con istanza del 30.4.2025 Pt_1 Pt_2 Parte_3 ha infatti dichiarato: “nel verbale è indicato che il sottoscritto avvocato quale antistatario e la società resistente, non hanno trovato accordo sulla determinazione del compenso. E' quindi necessario rimettersi alla Corte per tale determinazione. Per tale ragione si deposita la nota spese.”.
Poiché, come si dirà appresso, l'appello dei tre lavoratori difesi dall'Avv. IC sarebbe risultato nel merito infondato, rilevata la sovrapponibilità delle difese spiegate nei diversi appelli (ed in particolare rilevata l'infondatezza, per quanto si dirà, dei motivi dell'appello iscritto al RG n. 959/2024, patrocinato dall'Avv. IC), le spese di lite relative a questa conciliazione non possono che compensarsi.
È infatti noto che nell'ipotesi in cui, pur dopo essere cessata la materia del contendere sull'originaria domanda, permanga controversia in ordine alla spettanza e alla misura delle spese di lite sostenute da ciascuna parte, il giudice le deve regolare in base al principio della c.d. soccombenza virtuale;
e che a tale stregua il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. sent. n. 9064/2018). Invero, la avrebbe corrisposto CP_4
a tale titolo una somma (ritenuta insoddisfacente dall'Avv. IC) soltanto al fine di ottenere una conciliazione estesa anche alle spese di lite;
ma al di fuori della sede conciliativa non ha ammesso di essere tenuta a corrispondere alcunché, tanto ciò vero che ha insistito per la rifusione delle spese sostenute nei confronti dell'TE che non ha conciliato la controversia.
Pertanto il Collegio, prendendo atto virtualmente (con riferimento ai tre appellanti difesi dall'Avv.
IC) ed effettivamente (con riferimento a ) che la sentenza gravata è immune Parte_4
dalle censure articolate negli appelli poi riuniti, reputa equo estendere a tutti gli appellanti che non hanno raggiunto un accordo sulla regolazione delle spese di lite le ragioni della loro compensazione per il doppio grado così come esposte al paragrafo 4..
6 3.
Non resta che esaminare nel merito l'appello del sig. (n. RG originario Parte_4
1290/2024), che non ha voluto conciliare la controversia.
Nel gravame si legge che al era stata defalcata “la voce del superminimo mensile Pt_4 riconosciuta in precedenza dalla società uscente dell'importo di € 1.257,77. Un singolare appunto merita il superminimo riconosciuto al Sig. all'interno del verbale di conciliazione sindacale Pt_4 del 20.10.2020 a mezzo del quale la società BR LS : “in forza del livello di impiego nell'originale impianto, con funzioni di Referente Unico delle attività svolte, aventi anche compiti di relazione con la committenza nei diversi parchi, in luogo di tale impegno sarà riconosciuto al Lavoratore, nella fase iniziale, al fine di poterne valutare la corrispondenza alle aspettative aziendali, un'indennità di funzione di € 1.000,00 (milleuro/00) a far data dalle competenze del mese di novembre … il quale sarà suddiviso in € 700 a titolo di superminimo individuale non riassorbibile …..” ciò in conseguenza del precedente verbale di conciliazione sindacale recante la data del 06.03.2020 concluso con la in cui al lavoratore veniva riconosciuta: “ la somma di € 557,77 mensili a decorrere Controparte_8 da giugno 2020 quale assegno ad personam non riassorbibile”.
L'TE deduce in primo luogo la falsa applicazione, da parte del Tribunale, del punto 2.3. del
CCNL 2016 di riferimento. Si impugna il passaggio della pronuncia che riconduce il superminimo individuale richiesto dal a parametri non inseriti nell'art. 68, comma 4.2. del CCNL, in Pt_4
quanto la subentrante si era impegnata contrattualmente a mantenere inalterate le Controparte_4
condizioni economiche e normative individuali in godimento, pertanto incluso il descritto superminimo non riassorbibile: utilizzando espressioni che la giurisprudenza ricollega alla
“retribuzione globale” del singolo lavoratore, da conservare in occasione di ciascun cambio appalto;
e ciò anche in quanto in concreto tale superminimo era connesso alla produttività aziendale e al sinallagma contrattuale. Evidenzia inoltre che in corso di causa aveva prodotto cedolini risalenti e dunque idonei a dare contezza alla appellata delle condizioni che la stessa si era impegnata a garantire.
Richiama l'art. 16, punto 2 del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie (come interpretato da precedente favorevole del Tribunale di Roma); nonché Cass. n. 12915/2020, resa in analoga fattispecie, che ha sancito che la quota variabile della retribuzione, una volta divenuta elemento stabile della stessa e corrisposta con regolarità, anche dopo la scadenza dell'accordo che la pattuiva andava a comporre la condizione retributiva che i lavoratori avevano diritto di mantenere.
3.1.
7 Orbene, la si era aggiudicata la gara di appalto indetta con bando di gara da Controparte_4
per il servizio di pulizia del materiale rotabile, limitatamente al Lotto V - "Impianti Controparte_5
Area Centro: pulizia ambienti presso le stazioni di Roma Parco Prenestino e Roma San Lorenzo", con decorrenza dall'1/5/2022, appalto sul quale erano già impiegati gli odierni ricorrenti, alle dipendenze di altra società appaltatrice.
La si era impegnata, con il verbale del 28.4.2022, concluso all'esito di una Controparte_4 trattativa con i rappresentanti dei lavoratori, “ad assumere i lavoratori aventi diritto, senza soluzione di continuità e senza periodo di prova, con passaggio diretto ed immediato alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL di riferimento, con decorrenza dal 01 maggio 2022”.
Condizioni che, come correttamente evidenziano gli stessi appellanti, dovevano individuarsi alla luce della corretta interpretazione degli artt. 16 e 68 del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie 16/12/2016
a cui il medesimo verbale rinviava.
Per cui, in definitiva, è dall'interpretazione della normativa collettiva che dipende la soluzione del caso.
In caso di cambio appalto, l'articolo 16, comma 2, del C.C.N.L. Attività Ferroviarie, stabilisce che:
"2.1 Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di trasferimento di attività per subentro di azienda a qualunque titolo ed al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza (…) il trasferimento all'impresa subentrante del personale occupato in quella cessante al momento della pubblicazione del bando avviene secondo quanto previsto nel presente punto 2. (…).
2.2 In considerazione del vigente quadro normativo in materia di appalti e di disciplina degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori e al fine di coniugare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione, le aziende appaltanti, secondo criteri di trasparenza, acquisiranno nei modi e nelle fasi procedurali previste dalla normativa vigente, tutta la documentazione necessaria al fine di avere visibilità su: (…) d) il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di inquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato, mediante una dichiarazione mensile;
(…) 2.3 Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 2.2 che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente autorizzato dall'appaltante. Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio
8 diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto. Per tali lavoratori sarà preso a riferimento l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto. (…) in occasione dei cambi appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività: il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio (…)".
Dunque nella frase immediatamente precedente a quella posta a base delle pretese dei lavoratori emerge con chiarezza la rilevanza, ai fini dello stesso subentro, della eventuale discontinuità fra le lavorazioni oggetto del vecchio e del nuovo appalto e della necessità di una armonizzazione con l'organizzazione della subentrante.
Nel caso in esame, la società appellata ha dimostrato documentalmente che la procedura di cambio appalto presentava significativi elementi di discontinuità rispetto alle condizioni organizzative delle appaltatrici uscenti, sia in termini di composizione dei lotti, sia di consistenza del personale applicato, se solo si consideri che l'odierna resistente, quale aggiudicataria dei servizi di pulizia del materiale rotabile, è subentrata, per tale servizio, a diverse società, le quali, pertanto, lo svolgevano in misura frazionata, avvalendosi di un numero di addetti superiore a quello necessario ad un unico appaltatore.
Dai verbali di incontro e di cambio appalto del 14/4/2022 e 28/4/2022 si ha conferma che i Lotti 1 e
5 appaltati fossero, fino a quel momento, affidati a diverse ditte uscenti, mentre la Controparte_4
che già possedeva una frazione di lotto, è divenuta assegnataria di tutti i servizi sui Lotti 1 e 5, potendo, in tal modo, razionalizzare le attività e centralizzare le funzioni organizzative.
Sotto altro profilo, si registrava la riduzione delle attività appaltate, sia in termini di tipologia che di frequenza, ad esempio in relazione alle procedure di sanificazione, previste con maggiore intensità e frequenza nel periodo di pandemia.
Tanto è vero che, a pochi mesi dall'avvio del servizio, ha avviato a livello Controparte_4
nazionale una procedura di riduzione del personale per centinaia di posizioni ai sensi della Legge n.
223/1991, anche per la sede romana, poi evitata con l'adozione di un contratto di solidarietà.
La significativa modifica delle condizioni di appalto rende non operativa la clausola sociale, poiché, al mutare delle condizioni di aggiudicazione dell'appalto, la società subentrante non può essere gravata dell'assunzione della identica forza lavoro già applicata sull'appalto.
9 Tanto che il datore di lavoro che subentra nell'appalto ai sensi dell'art. 16 CCNL “può avvalersi della facoltà di non assumere personale con profili professionali e livelli di inquadramenti incompatibili con la propria organizzazione aziendale” (così questa Corte nella sentenza n. 929 del 8/3/2022).
Appare forse superfluo evidenziare come il requisito della “discontinuità”, (cfr. art. 29, co. 3, D. Lgs.
276/2003) debba essere verificato avuto riguardo alla complessiva gestione del servizio dedotto in appalto, e non in considerazione dell'identità o diversità della singola mansione e nemmeno in ragione dell'identità o diversità, rispetto al passato, dell'organizzazione di un singolo aspetto del servizio complessivamente reso.
3.2.
Ulteriore elemento di discontinuità, poi, è da ravvisarsi nell'accordo in deroga intervenuto tra le parti sociali, documentato proprio dal verbale di cambio appalto del 28/4/2022, in relazione al requisito dell'anzianità previsto dall'articolo 16 del C.C.N.L..
Invero, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, connessi alla difficoltà della avvenuta aggiudicazione a di un ridotto perimetro dei servizi appaltati, nel verbale di incontro del CP_4
14/4/2022 le parti sociali sollecitavano la deroga alla previsione del requisito di 9 mesi di anzianità di servizio alla data del bando (dal 2/1/2020 al 2/10/2020), sollecitando, piuttosto, l'assunzione del personale che vantasse il requisito di anzianità rispetto alla data di avvio del servizio, previsto per l'1/5/2022 (dall'1/8/2021 all'1/5/2022).
Accogliendo la sollecitazione delle parti sociali, si legge nel verbale di cambio appalto del 22/4/2022 che assumerà i lavoratori aventi diritto, senza soluzione di continuità e senza Controparte_4
periodo di prova, con passaggio diretto ed immediato alle condizioni economiche normative e giuridiche previste dal C.C.N.L. applicato, con decorrenza dall'1 maggio 2022, previa verifica delle ultime 9 buste paga".
È, così, convenuto che ai fini della verifica del diritto all'assunzione, in deroga alle previsioni del contratto collettivo, si sarebbe fatto riferimento alle nove buste paga antecedenti l'1/5/2022, sicché dall'agosto 2021 all'aprile 2022.
3.3.
Parte TE, come riepilogato, ritiene che l'appaltatore subentrante dovesse applicare ai lavoratori assunti, le condizioni economiche e normative riportate nell'ultima busta paga di aprile 2022, inclusi i superminimi individuali;
la invece, si ritiene tenuta a riconoscere ai neoassunti Controparte_4
i soli elementi della retribuzione previsti dall'art. 68, punto 1.1. del CCNL e dunque: i minimi
10 contrattuali, gli aumenti periodici di anzianità e gli assegni ad personam pensionabili di cui al successivo punto 4.2, voce diversa da quella pretesa in ricorso e riferibile alle “eccedenze di retribuzione da salvaguardare” nel passaggio fra diversi CCNL.
È fondata la difesa dell'appellata (e corretta, anche su questo punto, la sentenza oggetto di gravame).
L'TE , come rappresentato nel superiore parg. 3, richiede, con il ricorso Parte_4
di primo grado, un superminimo individuale che risulta documentalmente riconosciuti solo in tempi recenti (2020) e dalla penultima datrice di lavoro BR, nella vigenza dell'odierno CCNL del 2016: così potendosi escludere che si tratti di quelli di cui all'art. 68, punto 4.2.; per lo stesso motivo può escludersi che si tratti di emolumenti rientranti nell'articolo 6 del verbale anzidetto, per i quali la società subentrante si impegnava: “ a garantire la continuità della contribuzione al citato Fondo per i
Lavoratori … i contributi sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati
…. Super Minimo Individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL applicato”.
Proprio il , nel ricorso introduttivo, aveva espressamente ricondotto il suo superminimo al Pt_4
2020, già nel vigore del CCNL 2016, allegando che nel verbale di conciliazione sindacale del
20.10.2020 la società BR LS, allora appaltante, si era impegnata nei seguenti termini: “in forza del livello di impiego nell'originale impianto, con funzioni di Referente Unico delle attività svolte, aventi anche compiti di relazione con la committenza nei diversi parchi, in luogo di tale impegno sarà riconosciuto al Lavoratore, nella fase iniziale, al fine di poterne valutare la corrispondenza alle aspettative aziendali, un'indennità di funzione di € 1.000,00 (milleuro/00) a far data dalle competenze del mese di novembre … il quale sarà suddiviso in € 700 a titolo di superminimo individuale non riassorbibile …..” ciò in conseguenza del precedente verbale di conciliazione sindacale recante la data del 06.03.2020 concluso con la in cui al lavoratore veniva riconosciuta: “ la Controparte_8 somma di € 557,77 mensili a decorrere da giugno 2020 quale assegno ad personam non riassorbibile”.
3.4.
L'articolo 16 del C.C.N.L., come visto, stabilisce che "saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio", nonché "l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto".
Il riferimento, pertanto, non è alle condizioni economiche e giuridiche di un arco temporale antecedente al bando di gara o alla data di cambio appalto, bensì a quelle "in godimento" all'atto del cambio appalto.
11 La clausola sociale, tuttavia, si è già detto, è operante a condizione che le condizioni occupazionali dell'appaltatore uscente "siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto". Tale non è, per le ragioni già espresse, la fattispecie in esame, nella quale gli
"evidenti elementi di discontinuità" sottolineati anche dalle parti sociali (cfr. il verbale di cambio appalto del 28/4/2022 esaminato nella sua interezza), escludono la diretta operatività della clausola sociale di cui all'articolo 16 del C.C.N.L., tanto che le parti, in quella sede, hanno pattuito che i lavoratori sarebbero stati assunti non già con l'applicazione delle condizioni economiche e normative individuali "in godimento", bensì alle "condizioni economiche normative e giuridiche previste dal
C.C.N.L. applicato".
La previsione è significativa, poiché espressamente modificativa del tenore della clausola sociale, in fattispecie in cui gli elementi di discontinuità ne precludevano l'applicazione diretta.
Di talché, si è impegnata ad assumere i lavoratori alle condizioni economiche e normative CP_4
previste dal C.C.N.L. applicato, con obbligo, pertanto, di riconoscere a ciascuno quelle corrispondenti alle mansioni di fatto disimpegnate, secondo le declaratorie contrattuali, e non già eventuali trattamenti di miglior favore.
3.5.
Né miglior sorte può avere il riferimento al principio di irriducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c..
Invero, si tratta, pacificamente, di assunzioni ex novo con (limitata) garanzia di trascinamento dei soli emolumenti di fonte collettiva e alle dipendenze di altro datore di lavoro, e non già della prosecuzione del rapporto precedente (cfr. la sentenza di questa Corte n. 491/2018).
Per lo stesso motivo, è inconfigurabile, prima ancora che indimostrata, la sussistenza di un uso aziendale in tal senso.
3.6.
Parte TE invoca, poi, il precedente costituito dalla sentenza della Cassazione n. 12915/2020, che però non appare conferente: essa riguarda un caso in cui si dibatteva della “quota integrativa della retribuzione prevista dall'Accordo integrativo provinciale del 16.5.1989 e divenuta, in coincidenza con la scadenza di tale Accordo in data 28.2.1992, quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale”, ma in quella ipotesi era proprio il CCNL a fare espressamente salvi, per i neoassunti, i trattamenti di miglior favore del personale già in forze oltre che quello già in godimento
12 come assegno ad personam; inoltre tale emolumento aveva fatto parte della negoziazione con le
OOSS ed era stato oggetto di espresso impegno della subentrante. Circostanze molto diverse da quelle all'esame, in cui il verbale ha rinviato a specifiche disposizioni della disciplina collettiva, da interpretare nel senso indicato.
Analogamente, non convince il precedente del Tribunale di Milano del 10.5.2023 secondo il quale la presenza dei superminimi in questione nelle buste paga degli ultimi nove mesi di servizio presso la società uscente basterebbe a dimostrare, “in difetto di previsioni diverse ed ulteriori” che si tratti dei superminimi di cui al punto 4.2. dell'art. 68.
Nel caso in esame, il verbale di accordo e le richiamate “condizioni economiche normative e giuridiche previste dal CCNL di riferimento” che l'appellata si era impegnata a mantenere, ad avviso di questo Collegio vanno enucleate attraverso un'interpretazione del CCNL che sia conforme ai noti criteri di cui agli artt. 1362 e ss. del codice civile e dunque, primariamente, applicando l'art. 1363
c.c., a mente del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto; ed inoltre, come si è detto, vi è la prova documentale, fornita dallo stesso , che il suo superminimo non rientri fra quelli di cui al Pt_4 punto 4.2. dell'art. 68.
4.
Conclusivamente, con riguardo alla parte TE che non ha inteso conciliare la controversia,
l'appello è infondato. Ma anche per gli originari appellanti difesi dall'Avv. IC l'appello è parimenti infondato, poiché basato su considerazioni analoghe, al netto delle peculiarità del superminimo goduto dal . Pt_4
Non vi è luogo a provvedere per le spese di lite del grado in relazione ai rapporti fra , CP_5
contumace, e tutte le altre parti del giudizio.
Quanto alla parte TE per la quale si è giunti ad esaminare nel merito l'appello e per gli appellanti difesi dall'Avv. IC per i quali non si è giunti ad un accordo sulla regolazione delle spese di lite, le spese del grado possono compensarsi attesa la compresenza di orientamenti di segno opposto nelle pronunce dei Tribunali e delle Corti sulle questioni oggetto del giudizio.
Deve, infine, darsi atto che per , sussistono le condizioni richieste dall'art.13 Parte_4
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
13 Definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 CP_1 Parte_4 Parte_5 CP_2
, , con ricorsi avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 591/2024 del
[...] CP_3
18.1.2024 nei confronti di , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
così provvede:
[...]
- in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione relativamente ai rapporti fra
[...]
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_6 Controparte_9 CP_2
, , e le altre parti del giudizio;
[...] CP_3 CP_1
- respinge l'appello di;
Parte_4
- nulla per le spese di lite del doppio grado di giudizio in relazione ai rapporti fra e le altre parti del giudizio;
CP_5
- nulla per le spese di lite del doppio grado di giudizio in relazione ai rapporti fra
[...]
, , e le altre parti Controparte_9 Controparte_2 CP_3 CP_1
del giudizio;
- compensa le spese di lite del grado in relazione ai rapporti fra , Parte_4
, , e le altre parti del giudizio;
Parte_1 Parte_3 Parte_6
- dà atto che per sussistono le condizioni richieste dall'art.13 Parte_4
comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
14