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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. NO CO, all'esito dell'udienza del
5/12/2025 (sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta), ha pronunciato, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3761 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Parte_1 C.F._1
NI IA
-opponente-
E in persona del l.r.p.t. (c.f. ), con gli Controparte_1 P.IVA_1 avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati
-opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del
5/12/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 383/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 24/5/2024, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 33.963,37, oltre interessi,
Pag. 1 a 6 spese e competenze del monitorio, quale debito residuo derivante dal contratto di finanziamento n. 40004650, concesso dalla IC NC.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della CP_1
Si è costituita in giudizio l'opposta, resistendo all'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto dal precedente giudicante, esperita negativamente la procedura di mediazione obbligatoria, la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza del 5/12/2025 (sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note di trattazione scritta). Alla scadenza del termine concesso per il deposito delle suddette note ed all'esito della camera di consiglio, è stato pronunciato il presente provvedimento.
2. Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre procedere con priorità al vaglio dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, in quanto potenzialmente assorbente di tutte le altre (sulla motivazione basata sulla ragione più liquida cfr. Cassazione civile, 29/09/2020, n.20555; da ultimo, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, 21/05/2020, n.2895; Tribunale Roma,
02/11/2020, n.7091).
Sul piano sistematico, occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso.
La legittimazione ad agire rientra tra le c.d. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Cass., SS.UU., n. 2951/2016) ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione
Pag. 2 a 6 di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione. La titolarità del diritto, infatti, attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05/11/2020,
n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Ciò posto, va ulteriormente evidenziato che, a mente del più recente orientamento giurisprudenziale in materia, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non si ritiene sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione e che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria abbia pertanto l'onere di dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Civ., VI sez., ord. n. 24798 del 5 novembre 2020).
Non pare superfluo evidenziare, poi, che tale prova debba necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle”
è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. (v. Trib Napoli sentenza n. 524/2023).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n.
20143/2005; Cass. n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Pag. 3 a 6 Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264
c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Venendo al caso in esame, parte opponente, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato la legittimazione attiva della controparte, eccependo la mancata prova della titolarità del credito vantato.
Parte opposta, dal canto suo, ha prodotto: a) il contratto del 16/1/2017, con cui ha acquistato una serie di crediti in blocco da NC FI s.p.a. (doc. n. 8 del fascicolo monitorio); b) la lista dei crediti ceduti (doc. n. 9 del fascicolo monitorio e doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta); c) l'estratto della ZZ FI (parte seconda, n.
21 del 18/2/2014 – doc. n. 1 del fascicolo monitorio) contenente l'avviso di cessione tra NC FI (cedente) e (cessionaria); d) il contratto del 31/7/2015 (doc. n. CP_1
7 del fascicolo di parte opposta), con cui la NC FI si è resa cessionaria di una serie di crediti dalla SPV Project 130 s.r.l. (cedente), con l'intervento della Locam s.p.a.
(gestore).
E, tuttavia, la suddetta documentazione non è sufficiente a provare la titolarità del credito azionato in via monitoria in capo alla società opposta.
In particolare, manca la prova del trasferimento del credito da parte dell'originario soggetto titolare (IC) in favore di una delle società successivamente intervenute, di talché non è possibile verificare l'effettiva inclusione del credito azionato nell'operazione complessiva indicata.
Deve, infatti, chiarirsi che non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346
c.c. (in questi termini cfr. Trib Napoli sentenza n. 524/2023).
Ed invero, mancando l'atto con cui l'originaria creditrice ha disposto del proprio diritto di credito, non è possibile ricostruire la catena completa dei
Pag. 4 a 6 trasferimenti e ritenere, quindi, sufficientemente dimostrato che lo specifico credito azionato sia poi pervenuto, effettivamente, attraverso tutti i passaggi intermedi, nella sfera di titolarità dell'odierna parte opposta.
Né, tantomeno, le indicazioni contenute nell'avviso pubblicato sulla ZZ
FI consente di colmare siffatta lacuna, essendo riferito, peraltro, alla cessione tra NC FI ed CP_1
Infine, alcun elemento utile può essere tratto, al riguardo, dalle missive inviate dalla all'odierno opponente (doc. n. 7 del fascicolo monitorio), non CP_1 essendovi prova della loro effettiva ricezione da parte del debitore ceduto.
Resta da vagliare, da ultimo, il possesso - da parte dell'opposta - della copia del contratto stipulato dall'opponente con IC (doc. n. 5 del fascicolo monitorio). Trattasi di un elemento che può avere un valore indiziario nella misura in cui, ordinariamente, la documentazione probatoria del credito segue il credito medesimo (art. 1262 c.c.). Tuttavia, tale elemento non appare di per sé sufficiente a dimostrare il perfezionamento della cessione, né l'effettiva riconducibilità del rapporto tra IC e l'opponente all'operazione dedotta, né, infine, la continuità della catena delle cessioni fino all'odierna opposta: “il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto del quale si discute” (cfr. Cass. n. 23834/2025 e Cass. 23849/2025).
Peraltro, la semplice circostanza del possesso di tale documentazione può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito. Pertanto, il difetto di prova del primo trasferimento si riverbera automaticamente su quelli successivi e comporta l'insussistenza di una prova sufficiente della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato.
Difetta, pertanto, la prova di un fatto costitutivo della pretesa, con conseguente infondatezza della stessa, e assorbimento di ogni altro profilo o questione pure prospettata dalle parti.
Pag. 5 a 6 Alla luce delle su esposte considerazioni, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 33.963,87), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, ulteriormente dimezzato ex art. 130 DPR n. 115/2002, in ragione dell'intervenuta ammissione dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. delibera del COA di Catanzaro del 2/8/2024, in atti).
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. NO CO, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'opposizione per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 383/2024;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
€ 1.453,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da attribuire in favore dell'Erario.
Si comunichi.
Catanzaro, 5/12/2025
Il Giudice
NO CO
Pag. 6 a 6