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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4969/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4969/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CHIUSOLO ELENA
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VILLANI PAOLO FEDERICO e dell'avv. GRIMANI PIER VETTOR
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via principale, accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 67 l. fall. e, per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace rispetto alla massa dei creditori di
i pagamenti effettuati in favore di in data 9 agosto 2018 e in Pt_1 Controparte_1 data 6 dicembre 2018, per l'importo complessivo di € 55.062,68, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 55.062,68 oltre interessi;
pagina 1 di 8 b) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare:
NEL MERITO
- Respingere le domande azionate da e mandare Controparte_2
assolta Controparte_1
IN OGNI CASO
− Con vittoria di spese, compensi, onorari ed occorrende tutte”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava che, versando Controparte_2
in una situazione di grave crisi finanziaria, in data 14 dicembre 2018 avrebbe provveduto al deposito, innanzi al Tribunale di Treviso, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., e che, in pari data, la predetta domanda sarebbe stata pubblicata al Registro Imprese di Treviso.
Constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, l. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice avrebbe depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte del Tribunale. In pari data,
l'attrice avrebbe chiesto, ex art. 3 d.lgs. 270/1999, al Tribunale di Venezia, la propria dichiarazione di insolvenza, rappresentando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 d.lgs. 270/1999.
Con sentenza n. 85, pubblicata l'8 luglio 2019, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato lo stato di insolvenza della e, con successivo decreto motivato, emesso in data 12 settembre 2019, Parte_1
ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e ss. del D. lgs. sopra citato, avrebbe dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Parte_1
Nel periodo sospetto antecedente la data di presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo
(14 dicembre 2018), sarebbe emerso che avesse effettuato in favore di dei Pt_1 CP_3 pagamenti, per un importo di €. 55.062,68, a titolo di canoni di locazione di due unità immobiliari, con destinazione commerciale, site in Comune di Varese, al Corso Matteotti 26, e in Comune di Como, alla via Boldoni, 17, locati a in forza di contratti di locazione ai sensi dell'articolo 27, L. 392/78: Pt_1
l'immobile di Como, giusto contratto 16 dicembre 2012,
l'immobile di Varese, giusto contratto 14 aprile 2014.
pagina 2 di 8 L'attrice agiva, in particolare, per la revocatoria dei pagamenti che affermava di avere eseguito Pt_1
in favore di alle date di seguito indicate: CP_3
- 9.08.2018, euro 17.283,34, canone di Luglio 2018 per immobile di Varese;
- 6.12.2018, euro 20.496,00, canone di Dicembre 2018 per immobile di Como;
- 6.12.2018, euro 17.283,34, canone di Dicembre 2018 per immobile di Varese.
In considerazione dell'avvicendarsi delle procedure innanzi richiamate, secondo l'attrice, dovrebbe convenirsi che, fra la domanda di concordato c.d. prenotativo del 14 dicembre 2018 e la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (8 luglio 2020), sia configurabile una sostanziale consecuzione, tale per cui, come espressamente previsto nell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., il dies a quo da cui far decorrere a ritroso il periodo sospetto per l'applicazione della revocatoria fallimentare dovrebbe retrodatarsi al momento del deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo, a nulla rilevando che fra le diverse procedure sia intercorsa soluzione di continuità.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'attrice precisava, tra l'altro, che a partire dal 30 giugno
2018, avrebbe iniziato ad accumulare debiti commerciali scaduti, pari, a tale data, ad Pt_1
Euro/Mil. 1,1 (Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 luglio 2018). Con comunicato del
13 luglio 2018, dunque, l'attrice avrebbe dato atto delle dimissioni rassegnate dall'AD Controparte_4
manifestando un possibile segno di discontinuità in relazione al processo di ristrutturazione iniziato, alla luce del fatto il Piano sottostante fosse stato predisposto proprio dallo stesso CP_4
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta sosteneva che i pagamenti di cui è causa avessero natura prededucibile e, come tali, non fossero soggetti a revocatoria. La procedura di amministrazione straordinaria, infatti, avrebbe fatto seguito ad un procedimento di concordato preventivo, dichiarato inammissibile dal Tribunale di Treviso, in data 12 giugno 2019. I pagamenti di cui è causa, dunque, avrebbero avuto natura prededucibile, perché relativi a crediti sorti ai sensi dell'articolo 111, II comma,
L.F., in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Detti pagamenti, quindi, essendo sottratti dalla massa dei crediti partecipanti al concorso, non sarebbero nemmeno assoggettabili a revocatoria. In particolare, il mantenimento dei punti vendita esistenti sarebbe stato essenziale per la procedura, anche al fine valorizzare l'azienda da vendere, ergo i pagamenti avrebbero avuto avuto luogo in funzione della procedura.
I pagamenti di cui è causa, d'altro canto, non sarebbero soggetti ad azione revocatoria, ai sensi pagina 3 di 8 dell'art. 67, III comma, lettera a), in quanto effettuati nell'esercizio di attività di impresa, in termini
d'uso. In entrambi i casi i canoni avrebbero dovuto essere pagati in ratei mensili, anticipati a mezzo bonifico bancario, mezzo di pagamento effettivamente utilizzato, in un caso, circa trenta giorni dopo la scadenza, e, nei due restanti, dopo cinque giorni dalla scadenza: nel primo caso si tratterebbe di un pagamento in termini normali, sia considerando il mercato di riferimento (senza dimenticare che l'art. 5
L. 392/78 ammette una sorta di moratoria di 20 giorni), che la prassi tra le parti, posto che i pagamenti sarebbero avvenuti, in media tra 10 e 60 giorni dopo le scadenze dei ratei di canone contrattualmente previste;
nel secondo caso, si tratterebbe di adempimento esatto.
I documenti versati in giudizio, unitamente alla memoria ex art. 183, VI comma n.2), ossia docc. 3 e 4, contenenti schede contabili e una tabella riassuntiva predisposte dalla convenuta, confermerebbero, dunque, che, nei rapporti tra le parti, i pagamenti avvenissero con un ritardo medio compreso tra 5 e 60 gg. Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, peraltro, atterrebbe alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. 25162/2016).
Con riguardo al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, infine, sosteneva di non CP_3
aver potuto avere alcuna contezza dello stato di dissesto dell'attrice, posto che, da un lato, come sarebbe stata solita adempiere alle obbligazioni contrattuali nei termini suddetti e, dall'altro, Pt_1
che le comunicazioni pubblicate da non sarebbero state sufficienti a costituire una presunzione Pt_1 della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens che, invero, avrebbe svolto solo attività di locazione di immobili propri e sarebeb stata completamente avulsa dal mercato finanziario. Le comunicazioni in questione, inoltre, sarebbero state equivoche: da un lato, dando conto di un indebitamento netto e di un andamento non conforme alle aspettative che “potrebbe generare alcune tensioni di cassa”, e, dall'altro lato, contenendo dichiarazioni circa intenzioni di rilancio del brand, della presenza su mercati nazionali e internazionali, della conclusione di accordi di riscadenziamento etc.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata direttamente all'udienza di p.c., sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc, e trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 24.09.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di inapplicabilità dell'azione revocatoria ai crediti oggetto di causa, avendo gli stessi natura prededucibile ex art. 111, II pagina 4 di 8 co., L. Fall.: come chiarito da Giurisprudenza uniforme, anche di legittimità, in particolare dall'Ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sez. I, del 24/01/2025, n. 1730:
“In tema di prededuzione dei crediti, la Cassazione dopo aver ricordato che: "il credito può beneficiare della prededuzione cd. "funzionale" prevista dall'art. 111, comma 2, L. Fall., esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione della crisi o dell'insolvenza, e quindi risultino - sia pure in forza di un giudizio ex ante (che prescinde cioè dal risultato effettivamente conseguito) - direttamente funzionali alla presentazione della domanda di concordato o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale e dell'impresa, in modo da consentire, attraverso un'anticipazione pratica degli effetti giuridici della procedura fallimentare successivamente aperta, una più rapida e proficua liquidazione;
il tutto sulla base non già di affermazioni astratte, bensì di una specifica indagine di fatto." Con riferimento al caso di specie, ha ritenuto errato l'automatismo del riconoscimento della prededuzione per i crediti sorti da atti compiuti dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva. Il riconoscimento della prededuzione deve, infatti, avvenire solo in presenza di una specifica utilità per la massa dei creditori, valutata ex ante, per cui non basta affermare in astratto che un pagamento è utile per il patrimonio dell'impresa e in assenza del piano e della proposta concordataria, non si può ammettere la prededuzione in automatico”.
Nel caso di specie, pacificamente, il concordato preventivo non è stato ammesso, per rinuncia della stessa istante alla presentazione del piano attestato, per cui, a prescindere dalla pacifica operatività della consecuzione tra procedure, non può realizzarsi alcun effetto di prededucibilità dei crediti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato, anche se finalizzati alla prosecuzione dell'attività di impresa, non essendo essi stati sottoposti nemmeno ad alcuna proposta di vaglio, in seno alla procedura di concordato, circa la loro specifica utilità per la massa dei creditori. Si ribadisce, infatti, come non sia sufficiente, ai fini della prededucibilità, l'astratta utilità del pagamento per la salvaguardia del patrimonio dell'impresa, bensì sia indispensabile anche una sua valutazione, nel piano di concordato, circa la sua utilità al fine specifico di tutela degli interessi dell'intera massa dei creditori, in attuazione della par condicio creditorum.
Con riguardo alla seconda eccezione della ocnvenuta, avente ad oggetto la pretesa esclusione dei crediti in questione dall'azione revocatoria, ex art. 67, III co., lett. a), L. Fall, d'altronde, appare evidente che la convenuta non abbia adempiuto all'onere probatorio, pacificamente posto a suo carico, circa la conformità delle tempistiche dei pagamenti rispetto ai termini di consueto applicati dalle parti o pagina 5 di 8 da esse contrattualmente previsti. In particolare, i contratti di locazione (docc. 1 e 2 di parte convenuta) stabiliscono, quale termine per il pagamento (anticipato, rispetto alla scadenza del mese di riferimento) dei ratei mensili di canone di locaizone, rispettivamente, il giorno 1 (per l'immobile di Como) ed il giorno 5 (per l'immobile Varese), di ciascun mese.
I pagamenti in questione, invece, sono avvenuti, per stessa ammissione della convenuta, nelle seguenti date:
- il 9.08.2018 (euro 17.283,34), con riferimento al canone di Luglio 2018, per l'immobile di
Varese; quindi, con 34 giorni di ritardo, rispetto alla scadenza pattuita;
- il 6.12.2018 (euro 20.496,00), con riferimento al canone di Dicembre 2018, per l'immobile di
Como; quindi, con 5 giorni di ritardo, rispetto alla scadenza pattuita;
- il 6.12.2018 (euro 17.283,34), con riferimento al canone di Dicembre 2018, per l'immobile di
Varese; quindi, con ritardo di un giorno, rispetto alla scadenza pattuita.
Le schede contabili e riassuntive prodotte dalla convenuta come docc. 3 e 4, non hanno alcun valore di prova, essendo di sua stessa formazione e provenienza, circa l'asserito uso negoziale, intercorso tra le parti, di esecuzione dei pagamenti in data successiva ai termini pattuiti. Anzi, lo stesso doc. 1 di parte ocnvenuta (contratto di locaizone dell'immobile di Como), esclude espressamente, all'art. 4, che il pagamento del canone di locazione potesse essere sospeso o ritardato “da pretese ed eccezioni del
Conduttore e di qualunque specie e natura”, aggiungendo che “in caso di ritardato pagamento del canone e degli oneri accessori matureranno gli interessi mora, da calcolarsi sul valore del prime rate abi maggiorato di 3 punti”. Si ritiene, pertanto, di dover escludere la sussistenza di alcun uso negoziale, intercorso tra le parti, circa la tolleranza di qualsivoglia ritardo nell'esecuzione dei pagamenti dei canoni dei contratti di locaizone in questione. D'altra parte, l'anomalia dei pagamenti oggetto di revocatoria, riguardando essi l'adempimento dei medesimi rapporti negoziali, deve essere valutata anche complessivamente e non solo atomisticamente, con riguardo al ritardo nell'esecuzione di ciascuno di essi. La maturazione, dunque, di un ritardo in entrambi i rapporti, a Dicembre, dopo che si era già verificato un ritardo, più grave, a Luglio, dimostra come tale condotta del Conduttore non fosse riconducile ad alcuna prassi negoziale, perlomeno nell'arco del periodo interessato (Luglio-Dicembre
2018), e che, anzi, essa potesse essere sintomatica di una situazione di difficoltà di . Parte_1
pagina 6 di 8 D'altro canto, l'identificazione del semestre sospetto non è stata nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta che, anzi, risulta aver riconosciuto l'evidente sussistenza di consecuzione tra il primo tentativo di ottenere, dal Tribunale di Treviso, l'ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., con domanda pubblicata nel R.I. il
14.12.2018, e la conseguente domanda di dichiarazione di insolvenza, presentata innanzi a questo
Tribunale lo stesso giorno in cui la prima istanza è stata rinunciata (e, di seguito, dichiarata inammissibile), in ragione dell'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione della proposta, finalizzata alla risoluzione della medesima situazione di crisi (cfr. in ogni caso Cass.
24056/2021).
Circa l'elemento soggettivo, infine, si osserva come la convenuta sia una società commerciale, che avrebbe dovuto essere dotata, dunque, della diligenza professionale media di un pari operatore del mercato, anche a livello informativo, circa le qualità delle controparti negoziali con cui si trovava a concludere affari. La convenuta, dunque, secondo i suoi obblighi di buona fede, correttezza e diligenza, quale operatore professionale, non poteva essere ignara dello stato di insolvenza dell'attrice, alla luce della sussistenza, pacifica, dei seguenti indizi, plurimi e concordanti:
- della sussistenza, al 30 aprile 2018, di passività tributarie non regolate, a scadenza, per 0,3 milioni di euro, relative a ritenute IRPEF dei mesi di settembre e ottobre 2016, che venivano regolate solamente nel giugno 2018, mediante compensazione con il credito Iva (cfr. Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 maggio 2018, all. 11 di parte attrice);
- della pubblicazione, in data 31.05.2018 e 31.07.2018 (all. 11 e 15 dell'atto di citazione), da parte dell'attrice, delle informative mensili, ex art. 114 TUF, contenenti l'indicazione del suo indebitamento finanziario netto, in seguito all'esecuzione di un Accordo di Ristrutturazione, da cui risultava un peggioramento di detto indice, per ben 3,5 milioni di euro, in soli due mesi (dal 30.04.2018 al
30.06.2018).
La domanda attorea, pertanto, risulta fondata.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00), salvo che per la fase istruttoria, cui si applicano i minimi, in ragione del suo tenore puramente documentale e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore questione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca, ai sensi degli artt. 49, D.Lgs. 270/99, e 67, comma 2, L. Fall., i seguenti pagamenti effettuati dall'attrice in favore della convenuta: di euro 17.283,34, avvenuto in data 9.08.2018; di euro 20.496,00, avvenuto in data 6.12.2018; di euro 17.283,34, avvenuto in data 6.12.2018; dichiarandoli, per l'effetto, inefficaci, e condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 55.062,68, oltre interessi legali, dalla domanda al saldo;
2) condanna, altresì la parte, convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre c.u., 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 29 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4969/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CHIUSOLO ELENA
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. VILLANI PAOLO FEDERICO e dell'avv. GRIMANI PIER VETTOR
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) in via principale, accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 67 l. fall. e, per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficace rispetto alla massa dei creditori di
i pagamenti effettuati in favore di in data 9 agosto 2018 e in Pt_1 Controparte_1 data 6 dicembre 2018, per l'importo complessivo di € 55.062,68, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di € 55.062,68 oltre interessi;
pagina 1 di 8 b) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare:
NEL MERITO
- Respingere le domande azionate da e mandare Controparte_2
assolta Controparte_1
IN OGNI CASO
− Con vittoria di spese, compensi, onorari ed occorrende tutte”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava che, versando Controparte_2
in una situazione di grave crisi finanziaria, in data 14 dicembre 2018 avrebbe provveduto al deposito, innanzi al Tribunale di Treviso, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., e che, in pari data, la predetta domanda sarebbe stata pubblicata al Registro Imprese di Treviso.
Constatata l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Tribunale di Treviso ex art. 161, co. 6, l. fall., in data 12 giugno 2019, l'attrice avrebbe depositato istanza di rinuncia al detto termine, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda da parte del Tribunale. In pari data,
l'attrice avrebbe chiesto, ex art. 3 d.lgs. 270/1999, al Tribunale di Venezia, la propria dichiarazione di insolvenza, rappresentando la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 d.lgs. 270/1999.
Con sentenza n. 85, pubblicata l'8 luglio 2019, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato lo stato di insolvenza della e, con successivo decreto motivato, emesso in data 12 settembre 2019, Parte_1
ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e ss. del D. lgs. sopra citato, avrebbe dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Parte_1
Nel periodo sospetto antecedente la data di presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo
(14 dicembre 2018), sarebbe emerso che avesse effettuato in favore di dei Pt_1 CP_3 pagamenti, per un importo di €. 55.062,68, a titolo di canoni di locazione di due unità immobiliari, con destinazione commerciale, site in Comune di Varese, al Corso Matteotti 26, e in Comune di Como, alla via Boldoni, 17, locati a in forza di contratti di locazione ai sensi dell'articolo 27, L. 392/78: Pt_1
l'immobile di Como, giusto contratto 16 dicembre 2012,
l'immobile di Varese, giusto contratto 14 aprile 2014.
pagina 2 di 8 L'attrice agiva, in particolare, per la revocatoria dei pagamenti che affermava di avere eseguito Pt_1
in favore di alle date di seguito indicate: CP_3
- 9.08.2018, euro 17.283,34, canone di Luglio 2018 per immobile di Varese;
- 6.12.2018, euro 20.496,00, canone di Dicembre 2018 per immobile di Como;
- 6.12.2018, euro 17.283,34, canone di Dicembre 2018 per immobile di Varese.
In considerazione dell'avvicendarsi delle procedure innanzi richiamate, secondo l'attrice, dovrebbe convenirsi che, fra la domanda di concordato c.d. prenotativo del 14 dicembre 2018 e la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (8 luglio 2020), sia configurabile una sostanziale consecuzione, tale per cui, come espressamente previsto nell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., il dies a quo da cui far decorrere a ritroso il periodo sospetto per l'applicazione della revocatoria fallimentare dovrebbe retrodatarsi al momento del deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo, a nulla rilevando che fra le diverse procedure sia intercorsa soluzione di continuità.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'attrice precisava, tra l'altro, che a partire dal 30 giugno
2018, avrebbe iniziato ad accumulare debiti commerciali scaduti, pari, a tale data, ad Pt_1
Euro/Mil. 1,1 (Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 luglio 2018). Con comunicato del
13 luglio 2018, dunque, l'attrice avrebbe dato atto delle dimissioni rassegnate dall'AD Controparte_4
manifestando un possibile segno di discontinuità in relazione al processo di ristrutturazione iniziato, alla luce del fatto il Piano sottostante fosse stato predisposto proprio dallo stesso CP_4
L'attrice concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta sosteneva che i pagamenti di cui è causa avessero natura prededucibile e, come tali, non fossero soggetti a revocatoria. La procedura di amministrazione straordinaria, infatti, avrebbe fatto seguito ad un procedimento di concordato preventivo, dichiarato inammissibile dal Tribunale di Treviso, in data 12 giugno 2019. I pagamenti di cui è causa, dunque, avrebbero avuto natura prededucibile, perché relativi a crediti sorti ai sensi dell'articolo 111, II comma,
L.F., in occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Detti pagamenti, quindi, essendo sottratti dalla massa dei crediti partecipanti al concorso, non sarebbero nemmeno assoggettabili a revocatoria. In particolare, il mantenimento dei punti vendita esistenti sarebbe stato essenziale per la procedura, anche al fine valorizzare l'azienda da vendere, ergo i pagamenti avrebbero avuto avuto luogo in funzione della procedura.
I pagamenti di cui è causa, d'altro canto, non sarebbero soggetti ad azione revocatoria, ai sensi pagina 3 di 8 dell'art. 67, III comma, lettera a), in quanto effettuati nell'esercizio di attività di impresa, in termini
d'uso. In entrambi i casi i canoni avrebbero dovuto essere pagati in ratei mensili, anticipati a mezzo bonifico bancario, mezzo di pagamento effettivamente utilizzato, in un caso, circa trenta giorni dopo la scadenza, e, nei due restanti, dopo cinque giorni dalla scadenza: nel primo caso si tratterebbe di un pagamento in termini normali, sia considerando il mercato di riferimento (senza dimenticare che l'art. 5
L. 392/78 ammette una sorta di moratoria di 20 giorni), che la prassi tra le parti, posto che i pagamenti sarebbero avvenuti, in media tra 10 e 60 giorni dopo le scadenze dei ratei di canone contrattualmente previste;
nel secondo caso, si tratterebbe di adempimento esatto.
I documenti versati in giudizio, unitamente alla memoria ex art. 183, VI comma n.2), ossia docc. 3 e 4, contenenti schede contabili e una tabella riassuntiva predisposte dalla convenuta, confermerebbero, dunque, che, nei rapporti tra le parti, i pagamenti avvenissero con un ritardo medio compreso tra 5 e 60 gg. Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, peraltro, atterrebbe alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. 25162/2016).
Con riguardo al presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, infine, sosteneva di non CP_3
aver potuto avere alcuna contezza dello stato di dissesto dell'attrice, posto che, da un lato, come sarebbe stata solita adempiere alle obbligazioni contrattuali nei termini suddetti e, dall'altro, Pt_1
che le comunicazioni pubblicate da non sarebbero state sufficienti a costituire una presunzione Pt_1 della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens che, invero, avrebbe svolto solo attività di locazione di immobili propri e sarebeb stata completamente avulsa dal mercato finanziario. Le comunicazioni in questione, inoltre, sarebbero state equivoche: da un lato, dando conto di un indebitamento netto e di un andamento non conforme alle aspettative che “potrebbe generare alcune tensioni di cassa”, e, dall'altro lato, contenendo dichiarazioni circa intenzioni di rilancio del brand, della presenza su mercati nazionali e internazionali, della conclusione di accordi di riscadenziamento etc.
La convenuta concludeva, quindi, come già riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed all'assegnazione dei termini ex art. 183, VI co., c.p.c., la causa veniva rinviata direttamente all'udienza di p.c., sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc, e trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 24.09.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Decorsi detti termini, si rileva, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di inapplicabilità dell'azione revocatoria ai crediti oggetto di causa, avendo gli stessi natura prededucibile ex art. 111, II pagina 4 di 8 co., L. Fall.: come chiarito da Giurisprudenza uniforme, anche di legittimità, in particolare dall'Ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sez. I, del 24/01/2025, n. 1730:
“In tema di prededuzione dei crediti, la Cassazione dopo aver ricordato che: "il credito può beneficiare della prededuzione cd. "funzionale" prevista dall'art. 111, comma 2, L. Fall., esclusivamente nel caso in cui le relative prestazioni siano teleologicamente coerenti con l'interesse della massa dei creditori alla pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell'impresa e alle effettive possibilità di gestione della crisi o dell'insolvenza, e quindi risultino - sia pure in forza di un giudizio ex ante (che prescinde cioè dal risultato effettivamente conseguito) - direttamente funzionali alla presentazione della domanda di concordato o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio aziendale e dell'impresa, in modo da consentire, attraverso un'anticipazione pratica degli effetti giuridici della procedura fallimentare successivamente aperta, una più rapida e proficua liquidazione;
il tutto sulla base non già di affermazioni astratte, bensì di una specifica indagine di fatto." Con riferimento al caso di specie, ha ritenuto errato l'automatismo del riconoscimento della prededuzione per i crediti sorti da atti compiuti dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva. Il riconoscimento della prededuzione deve, infatti, avvenire solo in presenza di una specifica utilità per la massa dei creditori, valutata ex ante, per cui non basta affermare in astratto che un pagamento è utile per il patrimonio dell'impresa e in assenza del piano e della proposta concordataria, non si può ammettere la prededuzione in automatico”.
Nel caso di specie, pacificamente, il concordato preventivo non è stato ammesso, per rinuncia della stessa istante alla presentazione del piano attestato, per cui, a prescindere dalla pacifica operatività della consecuzione tra procedure, non può realizzarsi alcun effetto di prededucibilità dei crediti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato, anche se finalizzati alla prosecuzione dell'attività di impresa, non essendo essi stati sottoposti nemmeno ad alcuna proposta di vaglio, in seno alla procedura di concordato, circa la loro specifica utilità per la massa dei creditori. Si ribadisce, infatti, come non sia sufficiente, ai fini della prededucibilità, l'astratta utilità del pagamento per la salvaguardia del patrimonio dell'impresa, bensì sia indispensabile anche una sua valutazione, nel piano di concordato, circa la sua utilità al fine specifico di tutela degli interessi dell'intera massa dei creditori, in attuazione della par condicio creditorum.
Con riguardo alla seconda eccezione della ocnvenuta, avente ad oggetto la pretesa esclusione dei crediti in questione dall'azione revocatoria, ex art. 67, III co., lett. a), L. Fall, d'altronde, appare evidente che la convenuta non abbia adempiuto all'onere probatorio, pacificamente posto a suo carico, circa la conformità delle tempistiche dei pagamenti rispetto ai termini di consueto applicati dalle parti o pagina 5 di 8 da esse contrattualmente previsti. In particolare, i contratti di locazione (docc. 1 e 2 di parte convenuta) stabiliscono, quale termine per il pagamento (anticipato, rispetto alla scadenza del mese di riferimento) dei ratei mensili di canone di locaizone, rispettivamente, il giorno 1 (per l'immobile di Como) ed il giorno 5 (per l'immobile Varese), di ciascun mese.
I pagamenti in questione, invece, sono avvenuti, per stessa ammissione della convenuta, nelle seguenti date:
- il 9.08.2018 (euro 17.283,34), con riferimento al canone di Luglio 2018, per l'immobile di
Varese; quindi, con 34 giorni di ritardo, rispetto alla scadenza pattuita;
- il 6.12.2018 (euro 20.496,00), con riferimento al canone di Dicembre 2018, per l'immobile di
Como; quindi, con 5 giorni di ritardo, rispetto alla scadenza pattuita;
- il 6.12.2018 (euro 17.283,34), con riferimento al canone di Dicembre 2018, per l'immobile di
Varese; quindi, con ritardo di un giorno, rispetto alla scadenza pattuita.
Le schede contabili e riassuntive prodotte dalla convenuta come docc. 3 e 4, non hanno alcun valore di prova, essendo di sua stessa formazione e provenienza, circa l'asserito uso negoziale, intercorso tra le parti, di esecuzione dei pagamenti in data successiva ai termini pattuiti. Anzi, lo stesso doc. 1 di parte ocnvenuta (contratto di locaizone dell'immobile di Como), esclude espressamente, all'art. 4, che il pagamento del canone di locazione potesse essere sospeso o ritardato “da pretese ed eccezioni del
Conduttore e di qualunque specie e natura”, aggiungendo che “in caso di ritardato pagamento del canone e degli oneri accessori matureranno gli interessi mora, da calcolarsi sul valore del prime rate abi maggiorato di 3 punti”. Si ritiene, pertanto, di dover escludere la sussistenza di alcun uso negoziale, intercorso tra le parti, circa la tolleranza di qualsivoglia ritardo nell'esecuzione dei pagamenti dei canoni dei contratti di locaizone in questione. D'altra parte, l'anomalia dei pagamenti oggetto di revocatoria, riguardando essi l'adempimento dei medesimi rapporti negoziali, deve essere valutata anche complessivamente e non solo atomisticamente, con riguardo al ritardo nell'esecuzione di ciascuno di essi. La maturazione, dunque, di un ritardo in entrambi i rapporti, a Dicembre, dopo che si era già verificato un ritardo, più grave, a Luglio, dimostra come tale condotta del Conduttore non fosse riconducile ad alcuna prassi negoziale, perlomeno nell'arco del periodo interessato (Luglio-Dicembre
2018), e che, anzi, essa potesse essere sintomatica di una situazione di difficoltà di . Parte_1
pagina 6 di 8 D'altro canto, l'identificazione del semestre sospetto non è stata nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta che, anzi, risulta aver riconosciuto l'evidente sussistenza di consecuzione tra il primo tentativo di ottenere, dal Tribunale di Treviso, l'ammissione al concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, co. 6, l.fall., con domanda pubblicata nel R.I. il
14.12.2018, e la conseguente domanda di dichiarazione di insolvenza, presentata innanzi a questo
Tribunale lo stesso giorno in cui la prima istanza è stata rinunciata (e, di seguito, dichiarata inammissibile), in ragione dell'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione della proposta, finalizzata alla risoluzione della medesima situazione di crisi (cfr. in ogni caso Cass.
24056/2021).
Circa l'elemento soggettivo, infine, si osserva come la convenuta sia una società commerciale, che avrebbe dovuto essere dotata, dunque, della diligenza professionale media di un pari operatore del mercato, anche a livello informativo, circa le qualità delle controparti negoziali con cui si trovava a concludere affari. La convenuta, dunque, secondo i suoi obblighi di buona fede, correttezza e diligenza, quale operatore professionale, non poteva essere ignara dello stato di insolvenza dell'attrice, alla luce della sussistenza, pacifica, dei seguenti indizi, plurimi e concordanti:
- della sussistenza, al 30 aprile 2018, di passività tributarie non regolate, a scadenza, per 0,3 milioni di euro, relative a ritenute IRPEF dei mesi di settembre e ottobre 2016, che venivano regolate solamente nel giugno 2018, mediante compensazione con il credito Iva (cfr. Informativa mensile ex art. 114 TUF pubblicata il 31 maggio 2018, all. 11 di parte attrice);
- della pubblicazione, in data 31.05.2018 e 31.07.2018 (all. 11 e 15 dell'atto di citazione), da parte dell'attrice, delle informative mensili, ex art. 114 TUF, contenenti l'indicazione del suo indebitamento finanziario netto, in seguito all'esecuzione di un Accordo di Ristrutturazione, da cui risultava un peggioramento di detto indice, per ben 3,5 milioni di euro, in soli due mesi (dal 30.04.2018 al
30.06.2018).
La domanda attorea, pertanto, risulta fondata.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00), salvo che per la fase istruttoria, cui si applicano i minimi, in ragione del suo tenore puramente documentale e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore questione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca, ai sensi degli artt. 49, D.Lgs. 270/99, e 67, comma 2, L. Fall., i seguenti pagamenti effettuati dall'attrice in favore della convenuta: di euro 17.283,34, avvenuto in data 9.08.2018; di euro 20.496,00, avvenuto in data 6.12.2018; di euro 17.283,34, avvenuto in data 6.12.2018; dichiarandoli, per l'effetto, inefficaci, e condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 55.062,68, oltre interessi legali, dalla domanda al saldo;
2) condanna, altresì la parte, convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre c.u., 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 29 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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