Articolo 1 della Legge 18 luglio 1984, n. 350
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7 agosto 1984
Art. 1. Articolo unico

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle commissioni previste rispettivamente dall' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , e dall' articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , ne esercita le funzioni il piu' anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni.

Entrata in vigore il 7 agosto 1984