Art. 1. Articolo unico
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle commissioni previste rispettivamente dall' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , e dall' articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , ne esercita le funzioni il piu' anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle commissioni previste rispettivamente dall' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , e dall' articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341 , ne esercita le funzioni il piu' anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni.