Sentenza breve 17 marzo 2021
Decreto collegiale 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/03/2021, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00364/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento del Ministero dell'Interno e della Prefettura di-OMISSIS- - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015,
e per la declaratoria dell'obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio - inadempimento del Ministero dell’Interno - Prefettura di-OMISSIS- sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale presentata ai sensi del d.lgs. 142/2015, ai fini dell’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva dell’amministrazione, nonché della declaratoria dell’obbligo di provvedere, formulando anche istanza cautelare.
In data 17 febbraio 2021, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha depositato la nota del 15 febbraio 2021 con cui la Prefettura di-OMISSIS- ha accordato le misure di accoglienza in favore del ricorrente, disponendo che lo stesso venga ospitato presso il Centro di Accoglienza Straordinaria sito a -OMISSIS- gestito dalla cooperativa sociale Con Te.
In data 9 marzo 2021, parte ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza chiedendo “…a fronte della cessazione della materia del contendere, la vittoria di spese di lite in forza del principio di soccombenza virtuale o diversamente la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato”.
Alla camera di consiglio del 10 marzo 2021, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
In considerazione di quanto sopra esposto, va, infatti, dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l’Amministrazione posto fine alla situazione di inerzia censurata con il presente ricorso e concesso al ricorrente le misure di accoglienza richieste.
Si ritiene che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Alla liquidazione del compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto n.7 del 2021 della competente Commissione, si provvederà con separato decreto, previa presentazione di relativa nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Demanda ad un separato decreto la liquidazione del compenso per il difensore del ricorrente in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.