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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia Bertolino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado RG n. 2292/2024 promossa da
[...]
Parte_1 entrambe con l'avv.to Andrea Sterli,
RICORRENTI contro cod. fisc. corrente in LA TE (Cz) via Galati snc, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore cod. fisc. Parte_2
, domiciliato in Bollate (Mi) via Montrasi n. 14 C.F._1
e
Controparte_2 con avv.ti Margherita Caggese e Paolo Doneda
RESISTENTI oggetto: pagamento somma e solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10.10.24, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio in qualità di datrice di lavoro e Controparte_1 appaltatrice, e in qualità di committente, per sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Condannare, per i motivi grandemente esposti in giudizio, cod. fisc. Controparte_1
1 , corrente in LA TE (Cz) via Galati snc, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle ricorrenti delle seugenti somme lorde:
- : € 4.495,54 (di cui € 1.530,75 per tfr) Parte_1
- : € 621,56 (di cui € 173,83,99 per tfr) Parte_1 di cui
- : € 2.304,99 Parte_1
- : € 361,57 Parte_1 in via solidale con cod. fisc. corrente in Treviolo Controparte_2 P.IVA_2
(Bg) via Compagnoni n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp.att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato.” o, in subordine, la condanna al pagamento della sola datrice di lavoro.
***
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente deduceva di:
- aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta CP_1
rispettivamente:
[...]
- dal 19 febbraio 2022 al 31 ottobre 2023; Parte_1
- RE : dal 28 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 Parte_1 con contratto di lavoro part time inizialmente 62,5% - da luglio 2022 Parte_1
90% e : 75%, Parte_1
- che è sempre stata inquadrata al I livello, ma l'art. 10 del ccnl applicato l'addetta Pt_1
alle pulizie rientra nel livello 2, ma può essere inquadrata al livello 1 per i primi 9 mesi, pertanto avrebbe avuto diritto al superiore inquadramento dal dicembre 2022,
- che, inoltre, la ricorrente Pt_1
o ha percepito un importo inferiore a quello indicato in busta paga e segnatamente: per luglio 2022 ha percepito € 1.080,00 invece che € 1.190,00; per agosto 2022 ha percepito € 1.126,00 invece che € 1.238,00.
o non ha percepito i ratei e le competenze di fine rapporto nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta a fronte del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato senza preavviso e quantificata ex art. 57 ccnl applicato in 15 giorni di calendario
2 - che la ricorrente è rimasta creditrice: Parte_1
o della retribuzione di luglio 2023.
o dei ratei e delle competenze di fine rapporto.
- di aver sempre svolto mansioni di cameriere ai piani / addette alle pulizie nell'appalto della datrice di lavoro presso l'hotel all'insegna “Art Hotel Treviolo” di Treviolo (Bg) via
Compagnoni n. 31.
***
La datrice di lavoro, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La committente si costituiva tardivamente confermando di aver gestito Controparte_2
l'hotel sito in Treviolo (BG), Via Compagnoni 31, di aver appaltato le attività di pulizia e riassetto delle camere ad Outsourcing s.r.l. e di essere a conoscenza del fatto che quest'ultima ha subappaltato ad altre società. La committente ha contestato l'adibizione continuativa delle ricorrenti all'appalto.
Esperita la necessaria istruttoria, disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
***
È documentale in causa assunzione delle ricorrenti alle dipendenze della convenuta datrice di lavoro, il livello, le ore di lavoro e il licenziamento per g.m.o..
L'art. 10 del ccnl applicato prevede che l'addetta alle pulizie rientra nel livello 2, ma può essere inquadrata al livello 1 per i primi 9 mesi, pertanto la ricorrente , trascorsi i primi 9 Pt_1 mesi di lavoro alle dipendenze della resistente, ha diritto ad essere inquadrata al II livello del
CCNL applicato fino alla cessazione del rapporto.
Nel presente giudizio le ricorrenti lamentano che il datore di lavoro ometteva il pagamento delle retribuzioni fino al licenziamento e delle competenze di fine rapporto e TFR.
***
3 Considerata la tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta, appare opportuno premettere una coincisa ricostruzione in diritto delle conseguenze processuali della tardiva costituzione con particolare riferimento alle maturate preclusioni.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come “Nelle controversie soggette al rito del lavoro la costituzione in giudizio tardiva determina una preclusione assoluta processuale tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti ai sensi dell'art. 416 c.p.c. Nel caso in esame i documenti prodotti tardivamente dalle società appellanti nel primo grado, non risultano ammissibili al processo essendo maturata la decadenza preclusiva alla loro produzione in giudizio in ragione della tardiva costituzione nel giudizio. " (App. Milano, 25.10.2018).
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art. 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14110 del 01/10/2002).
Né a tale limite preclusivo può sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi dell'artt. 421 e 437
c.p.c., non potendo il Giudice dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale.
Sul punto recentemente Cassazione civile sez. lav. 06/02/2019, n. 3467
“11. Resta, pertanto, da esaminare il secondo motivo, con il quale si addebita alla sentenza impugnata di avere posto a fondamento del decisum i documenti che non potevano essere utilizzati ai fini della decisione, perchè tardivamente depositati dalla la quale si era costituita in giudizio il 30.11.2012, una volta spirato il termine imposto Pt_3 dall'art. 416 c.p.c., perchè l'udienza di discussione era stata fissata per il 4.12.2012 (pag. 9 e 14 del ricorso).
Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine (Cass. n. 8924/2015).
Nel caso di specie, al contrario, la tardività della costituzione e della produzione, eccepita all'udienza ex art. 420 c.p.c. e della quale aveva dato atto il giudice di primo grado nella sentenza impugnata (doc. c e f del fascicolo ex art. 369 c.p.c., n.
4), era stata nuovamente eccepita in grado di appello, in quanto con la memoria di costituzione l'appellato aveva rappresentato che "andrà stralciata tutta la documentazione allegata al ricorso in appello ed inserita nel fascicolo di parte avversaria" (pag. 15 ricorso e documento a).
4 Ciò premesso rileva il Collegio che la nullità di un atto di acquisizione probatoria non comporta la nullità derivata della sentenza, ma pone solo una questione di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della decisione la quale, se fondata unicamente sulla prova nulla, come tale non utilizzabile, potrebbe essere priva di valida motivazione (Cass. n.
18587/2014 e Cass. n. 1794/2015).
Perchè, quindi, l'error in procedendo possa essere rilevante è necessario che la irrituale acquisizione probatoria abbia riguardato circostanze entrate nel processo solo a seguito dell'illegittima acquisizione e sulle quali il giudice abbia fondato il proprio convincimento. Deve, cioè, emergere con giudizio di certezza e non di mera probabilità che la circostanza, non valutabile, abbia avuto efficacia determinante nella soluzione della controversia, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, una volta accertata la irritualità della prova, attraverso la quale la circostanza stessa è stata acquisita al processo.
La necessaria decisività della documentazione illegittimamente acquisita non sussiste in relazione al preteso vizio del procedimento disciplinare, comunque non rilevante per le assorbenti ragioni indicate al punto 8.3., ed al conflitto di interessi, per il quale valgono le considerazioni esposte sub 9.2..
A diverse conclusioni si giunge, invece, quanto alla questione dell'efficacia della sanzione espulsiva perchè la Corte territoriale a pag. 13 della motivazione dà atto che l'episodio verificatosi il 2 dicembre 2009, quando la dipendente dell'azienda sanitaria tentava di consegnare a mani la comunicazione del recesso, risulta "dalla nota in atti", nota prodotta tardivamente dall' e come tale non utilizzabile. A pag. 24 della decisione, inoltre, il giudice d'appello, Pt_4 nel motivare le ragioni per le quali il recesso doveva ritenersi pienamente efficace già alla data del 2 dicembre 2009, rinvia alla "descrizione dei fatti", contenuta, appunto, nelle pagine da 8 a 13 che riassumono i termini fattuali della vicenda.
Sussiste, pertanto, il vizio denunciato in quanto, in relazione all'episodio del 2 dicembre 2009, decisivo ai fini dell'individuazione del momento in cui il licenziamento ha prodotto i suoi effetti, la pronuncia è motivata con esclusivo riferimento alla produzione documentale, non valutabile per le ragioni sopra evidenziate.”.
Alla luce di tale coincisa disamina, il Tribunale non potrà tenere in considerazione i documenti prodotti dalla convenuta e non ha potuto dare ingresso nel processo alle istanze istruttorie testimoniali tardivamente formulate, con le conseguenze che si illustreranno.
Inoltre, state la tardiva costituzione non possono essere esaminate le domande riconvenzionali trasfersali e non può essere autorizzata la chiamata di terzo.
***
Tanto premesso, è fin troppo noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel
5 caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (ex plurimis Cass. 3.7.09, n. 15677, Cass., Sez. un. 30.10.2001 n. 13533, Cass. civ. sez. VI , 12.10.18 ,
n. 25584).
La prova è del tutto mancata, in quanto la convenuta non si è costituita.
Nel caso di specie, considerato che l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva incombe totalmente sulla datrice di lavoro, già solo per questo, il ricorso è da ritenersi fondato.
La convenuta datrice di lavoro deve pertanto essere condannata a corrispondere al ricorrente gli importi richiesti.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalla scadenza per il pagamento, ossia mensile per le retribuzioni e la cessazione del rapporto per le competenze finali, al saldo effettivo.
***
Quanto alla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 di il ricorrente ha CP_2 dedotto e provato di aver prestato la propria attività lavorativa in appalto per tutto il rapporto dedotto in giudizio avente come committente infatti ciò emerge CP_2 incontrastabilmente dall'escussione testimoniale
- “Ho lavorato per la resistente dal novembre 2021 al ottobre 2023 con mansioni di Controparte_1
cameriera ai piani.
Ho sempre lavorato presso Art hotel Treviolo.
Il mio orario era dalle 8/8.30 alle 14.00/15.00 fino a quando finiamo.
Conosco le ricorrenti, erano mie colleghe, le vedevo lavorare, quando io ho lavorato in art hotel treviolo lavoravano anche e ricorrenti sempre lì..” (il teste di parte ricorrente Testimone_1
)
[...]
- “Ho lavorato per la resistente arl dal 15.9.23 per un mese e 15 giorni. CP_1
Ho sempre lavorato presso Art hotel Treviolo con mansioni di cameriera ai piani.
Il mio orario era dalle 9.00 alle 16.00
6 Conosco le ricorrenti, erano mie colleghi presso la resistente, lavoravano all'art hotel treviolo, le vedevo lavorare tutti i giorni. 4.” (teste di parte ricorrente Tes_2
Inoltre la circostanza è indirettamente confermata in memoria dalla committente la quale ha affermato di aver commissionato il servizio di pulizia e riassetto camere in appalto ad
Outsourcing s.r.l. e di essere a conoscenza del fatto che quest'ultima ha subappaltato ad altre società e dal fatto che le ricorrenti sono rimaste a svolgere le medesime mansioni sempre in favore della citata committente.
Pertanto non può che confermarsi la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 di quale committente della datrice di lavoro per le spettanze retributive dovute al CP_2 ricorrente.
Le parte ricorrente correttamente ha escluso dalle somme per le quali il committente può essere chiamato in solidarietà l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
La parte ricorrente ha escluso dall'alveo della solidarietà anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
Le somme dovute alle ricorrenti sono stata correttamente calcolate sulla scorta della disciplina di legge e contrattuale.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico solidale delle parti convenute sullo scaglione di riferimento calcolato ex art. 10 c.p.c., attestandosi sui minimi e con la maggiorazione del 10 % art. 4, comma 2 D.M. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al II Parte_1 livello del CCNL applicato dal dicembre 2022,
- condanna le parti convenute e n solido ex art. Controparte_1 Controparte_2
29 d.lgs. 276/2003 a corrispondere alle ricorrenti le seguenti somme o € 2.304,99 Parte_1
o : € 361,57 Parte_1
- condanna la datrice di lavoro a corrispondere alle ricorrenti Controparte_1
l'indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività maturare e non godute e indennità sostitutiva del preavviso
7 o € 2.190,55 Parte_1
o : € 259,99 Parte_1
- condanna le parti convenute in solido a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.662,21 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 12 marzo 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia Bertolino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado RG n. 2292/2024 promossa da
[...]
Parte_1 entrambe con l'avv.to Andrea Sterli,
RICORRENTI contro cod. fisc. corrente in LA TE (Cz) via Galati snc, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore cod. fisc. Parte_2
, domiciliato in Bollate (Mi) via Montrasi n. 14 C.F._1
e
Controparte_2 con avv.ti Margherita Caggese e Paolo Doneda
RESISTENTI oggetto: pagamento somma e solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10.10.24, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio in qualità di datrice di lavoro e Controparte_1 appaltatrice, e in qualità di committente, per sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“Condannare, per i motivi grandemente esposti in giudizio, cod. fisc. Controparte_1
1 , corrente in LA TE (Cz) via Galati snc, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle ricorrenti delle seugenti somme lorde:
- : € 4.495,54 (di cui € 1.530,75 per tfr) Parte_1
- : € 621,56 (di cui € 173,83,99 per tfr) Parte_1 di cui
- : € 2.304,99 Parte_1
- : € 361,57 Parte_1 in via solidale con cod. fisc. corrente in Treviolo Controparte_2 P.IVA_2
(Bg) via Compagnoni n. 31, in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp.att. c.p.c., e gli interessi legali sul totale rivalutato.” o, in subordine, la condanna al pagamento della sola datrice di lavoro.
***
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente deduceva di:
- aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta CP_1
rispettivamente:
[...]
- dal 19 febbraio 2022 al 31 ottobre 2023; Parte_1
- RE : dal 28 luglio 2023 al 31 ottobre 2023 Parte_1 con contratto di lavoro part time inizialmente 62,5% - da luglio 2022 Parte_1
90% e : 75%, Parte_1
- che è sempre stata inquadrata al I livello, ma l'art. 10 del ccnl applicato l'addetta Pt_1
alle pulizie rientra nel livello 2, ma può essere inquadrata al livello 1 per i primi 9 mesi, pertanto avrebbe avuto diritto al superiore inquadramento dal dicembre 2022,
- che, inoltre, la ricorrente Pt_1
o ha percepito un importo inferiore a quello indicato in busta paga e segnatamente: per luglio 2022 ha percepito € 1.080,00 invece che € 1.190,00; per agosto 2022 ha percepito € 1.126,00 invece che € 1.238,00.
o non ha percepito i ratei e le competenze di fine rapporto nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, dovuta a fronte del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato senza preavviso e quantificata ex art. 57 ccnl applicato in 15 giorni di calendario
2 - che la ricorrente è rimasta creditrice: Parte_1
o della retribuzione di luglio 2023.
o dei ratei e delle competenze di fine rapporto.
- di aver sempre svolto mansioni di cameriere ai piani / addette alle pulizie nell'appalto della datrice di lavoro presso l'hotel all'insegna “Art Hotel Treviolo” di Treviolo (Bg) via
Compagnoni n. 31.
***
La datrice di lavoro, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La committente si costituiva tardivamente confermando di aver gestito Controparte_2
l'hotel sito in Treviolo (BG), Via Compagnoni 31, di aver appaltato le attività di pulizia e riassetto delle camere ad Outsourcing s.r.l. e di essere a conoscenza del fatto che quest'ultima ha subappaltato ad altre società. La committente ha contestato l'adibizione continuativa delle ricorrenti all'appalto.
Esperita la necessaria istruttoria, disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
***
È documentale in causa assunzione delle ricorrenti alle dipendenze della convenuta datrice di lavoro, il livello, le ore di lavoro e il licenziamento per g.m.o..
L'art. 10 del ccnl applicato prevede che l'addetta alle pulizie rientra nel livello 2, ma può essere inquadrata al livello 1 per i primi 9 mesi, pertanto la ricorrente , trascorsi i primi 9 Pt_1 mesi di lavoro alle dipendenze della resistente, ha diritto ad essere inquadrata al II livello del
CCNL applicato fino alla cessazione del rapporto.
Nel presente giudizio le ricorrenti lamentano che il datore di lavoro ometteva il pagamento delle retribuzioni fino al licenziamento e delle competenze di fine rapporto e TFR.
***
3 Considerata la tardiva costituzione in giudizio della parte convenuta, appare opportuno premettere una coincisa ricostruzione in diritto delle conseguenze processuali della tardiva costituzione con particolare riferimento alle maturate preclusioni.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare come “Nelle controversie soggette al rito del lavoro la costituzione in giudizio tardiva determina una preclusione assoluta processuale tanto in merito alle eccezioni difensive, quanto alla prova ed alla produzione di documenti ai sensi dell'art. 416 c.p.c. Nel caso in esame i documenti prodotti tardivamente dalle società appellanti nel primo grado, non risultano ammissibili al processo essendo maturata la decadenza preclusiva alla loro produzione in giudizio in ragione della tardiva costituzione nel giudizio. " (App. Milano, 25.10.2018).
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la possibilità per la parte di produrre tardivamente, nel giudizio di primo grado, prove documentali, presuppone, ex art. 420, comma quinto, cod. proc. civ., che si tratti di documenti sopravvenuti nella disponibilità della parte stessa, ed in ogni caso che si tratti, in coerenza con la perentorietà della regola dettata dall'art. 416 n.3 cod. proc. civ., di documenti a sostegno di eccezioni o posizioni difensive tempestivamente dedotte. Ne consegue la inammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto a sostegno di eccezioni proposte a seguito di costituzione tardiva. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14110 del 01/10/2002).
Né a tale limite preclusivo può sopperire il potere istruttorio del Giudice ai sensi dell'artt. 421 e 437
c.p.c., non potendo il Giudice dare ingresso alle difese proposte in violazione del contraddittorio processuale.
Sul punto recentemente Cassazione civile sez. lav. 06/02/2019, n. 3467
“11. Resta, pertanto, da esaminare il secondo motivo, con il quale si addebita alla sentenza impugnata di avere posto a fondamento del decisum i documenti che non potevano essere utilizzati ai fini della decisione, perchè tardivamente depositati dalla la quale si era costituita in giudizio il 30.11.2012, una volta spirato il termine imposto Pt_3 dall'art. 416 c.p.c., perchè l'udienza di discussione era stata fissata per il 4.12.2012 (pag. 9 e 14 del ricorso).
Questa Corte ha affermato che la tardiva costituzione del convenuto in primo grado non comporta che il giudice di appello non possa prendere in considerazione, ai fini della decisione, la documentazione relativa al giudizio di primo grado, ma a condizione che, in assenza di tempestiva opposizione all'irrituale produzione, la stessa sia stata ritualmente acquisita e sia entrata a far parte del tema di indagine (Cass. n. 8924/2015).
Nel caso di specie, al contrario, la tardività della costituzione e della produzione, eccepita all'udienza ex art. 420 c.p.c. e della quale aveva dato atto il giudice di primo grado nella sentenza impugnata (doc. c e f del fascicolo ex art. 369 c.p.c., n.
4), era stata nuovamente eccepita in grado di appello, in quanto con la memoria di costituzione l'appellato aveva rappresentato che "andrà stralciata tutta la documentazione allegata al ricorso in appello ed inserita nel fascicolo di parte avversaria" (pag. 15 ricorso e documento a).
4 Ciò premesso rileva il Collegio che la nullità di un atto di acquisizione probatoria non comporta la nullità derivata della sentenza, ma pone solo una questione di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della decisione la quale, se fondata unicamente sulla prova nulla, come tale non utilizzabile, potrebbe essere priva di valida motivazione (Cass. n.
18587/2014 e Cass. n. 1794/2015).
Perchè, quindi, l'error in procedendo possa essere rilevante è necessario che la irrituale acquisizione probatoria abbia riguardato circostanze entrate nel processo solo a seguito dell'illegittima acquisizione e sulle quali il giudice abbia fondato il proprio convincimento. Deve, cioè, emergere con giudizio di certezza e non di mera probabilità che la circostanza, non valutabile, abbia avuto efficacia determinante nella soluzione della controversia, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base, una volta accertata la irritualità della prova, attraverso la quale la circostanza stessa è stata acquisita al processo.
La necessaria decisività della documentazione illegittimamente acquisita non sussiste in relazione al preteso vizio del procedimento disciplinare, comunque non rilevante per le assorbenti ragioni indicate al punto 8.3., ed al conflitto di interessi, per il quale valgono le considerazioni esposte sub 9.2..
A diverse conclusioni si giunge, invece, quanto alla questione dell'efficacia della sanzione espulsiva perchè la Corte territoriale a pag. 13 della motivazione dà atto che l'episodio verificatosi il 2 dicembre 2009, quando la dipendente dell'azienda sanitaria tentava di consegnare a mani la comunicazione del recesso, risulta "dalla nota in atti", nota prodotta tardivamente dall' e come tale non utilizzabile. A pag. 24 della decisione, inoltre, il giudice d'appello, Pt_4 nel motivare le ragioni per le quali il recesso doveva ritenersi pienamente efficace già alla data del 2 dicembre 2009, rinvia alla "descrizione dei fatti", contenuta, appunto, nelle pagine da 8 a 13 che riassumono i termini fattuali della vicenda.
Sussiste, pertanto, il vizio denunciato in quanto, in relazione all'episodio del 2 dicembre 2009, decisivo ai fini dell'individuazione del momento in cui il licenziamento ha prodotto i suoi effetti, la pronuncia è motivata con esclusivo riferimento alla produzione documentale, non valutabile per le ragioni sopra evidenziate.”.
Alla luce di tale coincisa disamina, il Tribunale non potrà tenere in considerazione i documenti prodotti dalla convenuta e non ha potuto dare ingresso nel processo alle istanze istruttorie testimoniali tardivamente formulate, con le conseguenze che si illustreranno.
Inoltre, state la tardiva costituzione non possono essere esaminate le domande riconvenzionali trasfersali e non può essere autorizzata la chiamata di terzo.
***
Tanto premesso, è fin troppo noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel
5 caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (ex plurimis Cass. 3.7.09, n. 15677, Cass., Sez. un. 30.10.2001 n. 13533, Cass. civ. sez. VI , 12.10.18 ,
n. 25584).
La prova è del tutto mancata, in quanto la convenuta non si è costituita.
Nel caso di specie, considerato che l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva incombe totalmente sulla datrice di lavoro, già solo per questo, il ricorso è da ritenersi fondato.
La convenuta datrice di lavoro deve pertanto essere condannata a corrispondere al ricorrente gli importi richiesti.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalla scadenza per il pagamento, ossia mensile per le retribuzioni e la cessazione del rapporto per le competenze finali, al saldo effettivo.
***
Quanto alla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 di il ricorrente ha CP_2 dedotto e provato di aver prestato la propria attività lavorativa in appalto per tutto il rapporto dedotto in giudizio avente come committente infatti ciò emerge CP_2 incontrastabilmente dall'escussione testimoniale
- “Ho lavorato per la resistente dal novembre 2021 al ottobre 2023 con mansioni di Controparte_1
cameriera ai piani.
Ho sempre lavorato presso Art hotel Treviolo.
Il mio orario era dalle 8/8.30 alle 14.00/15.00 fino a quando finiamo.
Conosco le ricorrenti, erano mie colleghe, le vedevo lavorare, quando io ho lavorato in art hotel treviolo lavoravano anche e ricorrenti sempre lì..” (il teste di parte ricorrente Testimone_1
)
[...]
- “Ho lavorato per la resistente arl dal 15.9.23 per un mese e 15 giorni. CP_1
Ho sempre lavorato presso Art hotel Treviolo con mansioni di cameriera ai piani.
Il mio orario era dalle 9.00 alle 16.00
6 Conosco le ricorrenti, erano mie colleghi presso la resistente, lavoravano all'art hotel treviolo, le vedevo lavorare tutti i giorni. 4.” (teste di parte ricorrente Tes_2
Inoltre la circostanza è indirettamente confermata in memoria dalla committente la quale ha affermato di aver commissionato il servizio di pulizia e riassetto camere in appalto ad
Outsourcing s.r.l. e di essere a conoscenza del fatto che quest'ultima ha subappaltato ad altre società e dal fatto che le ricorrenti sono rimaste a svolgere le medesime mansioni sempre in favore della citata committente.
Pertanto non può che confermarsi la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 di quale committente della datrice di lavoro per le spettanze retributive dovute al CP_2 ricorrente.
Le parte ricorrente correttamente ha escluso dalle somme per le quali il committente può essere chiamato in solidarietà l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
La parte ricorrente ha escluso dall'alveo della solidarietà anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
Le somme dovute alle ricorrenti sono stata correttamente calcolate sulla scorta della disciplina di legge e contrattuale.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico solidale delle parti convenute sullo scaglione di riferimento calcolato ex art. 10 c.p.c., attestandosi sui minimi e con la maggiorazione del 10 % art. 4, comma 2 D.M. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al II Parte_1 livello del CCNL applicato dal dicembre 2022,
- condanna le parti convenute e n solido ex art. Controparte_1 Controparte_2
29 d.lgs. 276/2003 a corrispondere alle ricorrenti le seguenti somme o € 2.304,99 Parte_1
o : € 361,57 Parte_1
- condanna la datrice di lavoro a corrispondere alle ricorrenti Controparte_1
l'indennità sostitutiva delle ferie ed ex festività maturare e non godute e indennità sostitutiva del preavviso
7 o € 2.190,55 Parte_1
o : € 259,99 Parte_1
- condanna le parti convenute in solido a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.662,21 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 12 marzo 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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