Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 7549/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7549/2021, promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Villa di Briano, Parte_1 C.F._1
Via Calderisi, 3, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Gallo (C.F. ) e Paola C.F._2
Gallo (C.F. ) che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta C.F._3 procura alle liti in atti;
attore nei confronti di
, (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, OP P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura generali alle liti in atti, dall'Avv. Maria Lasco, (C.F.
), dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in San Nicola La C.F._4
Strada al Viale Carlo III presso ex CIAPI;
Convenuta
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dalla
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui Uffici in Napoli, alla P.IVA_3 via A. Diaz n. 11, elettivamente domicilia;
Convenuta
Oggetto: azione di adempimento
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
e l' per sentir, “accertare e dichiarare il credito dell'istante nei confronti della
[...] CP_2
e del a titolo di premi agro-climatico-ambientali di cui al bando OP CP_2 sottomisura 10.1 connessi alla sua qualità di coltivatore diretto e produttore agricolo;
dichiarare il diritto dell'istante, quale produttore agricolo e titolare di azienda diretto coltivatrice, agli aiuti agro- climatico-ambientali così come richiesti relativamente alle domande presentate per gli anni 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020; per l'effetto, condannare i convenuti e OP
, in solido, in persona del l.r.p.t. per le causali esposte in narrativa al pagamento della somma CP_2 di €. 37.136,59; oltre interessi legali e rival. monetaria;
in subordine, di ogni altra somma, maggiore o minore, dovuta all'attore, con tutti gli accessori di legge;
condannare i convenuti OP
e , in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario con attribuzione CP_2 agli avv.ti Giuseppe e Paola Gallo”.
l'attore, ha dedotto: che il credito traeva origine dal Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della
Campania n. 48 del 22 marzo 2019, avente ad oggetto il “Programma di Sviluppo Rurale Campania
2014/2020 – Approvazione del documento “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali come integrato dal successivo Decreto n. 49 del 22 marzo
2019, avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale CP_1 2014/2020 – Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: Approvazione bandi e apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la Misura 13 e delle domande di pagamento per la conferma impegni per le Sottomisure 8.1, 10.1, 15.1 e per le Misure 11 e 14 - Campagna
2019”; di aver presentato, su domande iniziali di aiuto di riferimento, domande di pagamento per le annualità dal 2014 a 2020 sulla piattaforma SIAN, (cfr. documenti allegati all'atto di citazione), che venivano sottoposte ad istruttoria e, ottenute le verifiche positive, venivano ammesse alla liquidazione ma non venivano erogate;
di aver effettuato molteplici solleciti di pagamento, che non andavano però
a buon fine.
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché OP infondata.
Si è costituita anche fornendo una propria ricostruzione delle ragioni del diniego, di cui si dirà CP_2 in parte motiva.
Espletata la prova testimoniale, la causa è stata rimessa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Orbene, la domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
2 Appare opportuno, innanzitutto, attesa la obiettiva complessità della fattispecie costitutiva dell'azionato credito, individuare la natura del contributo oggetto della formulata domanda di adempimento alla luce dell'inquadramento normativo e sistematico.
Il finanziamento riguarda la tipologia di intervento 10.1, del Psr Campania 2014-20. Si tratta di un impegno quinquennale (2016-2020) al quale potevano partecipare imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali ricevevano un aiuto annuale (premio ad ettaro) in virtù degli impegni intrapresi. In pratica la singola impresa assume un impegno volontario all'adozione di tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, agricoltura integrata, su superfici aziendali investite a specifiche colture indicate nel bando. Per accedere ai premi agro-climatico-ambientali della sottomisura 10.1 del PSR
Campania, è necessario che il beneficiario soddisfi alcuni requisiti di ammissibilità, tra cui la superficie minima coltivata, il possesso delle superfici oggetto di aiuto e la realizzazione di investimenti specifici.
Ai fini del pagamento è necessario dimostrare l'adozione di tecniche di agricoltura integrata come da disciplinari regionali su una superficie aziendale eleggibile, ovvero investita ad una determinata coltura ammessa a premio.
La disciplina dei contributi in parola è contenuta: - nei Regolamenti UE n. 1305/2013 (art. 28), n.
1306/2013, n. 809/2014 e n. 640/2014; - nelle disposizioni relative al P.S.R. 2014/2020 (programma di sviluppo rurale approvato con DGRC n 48/2019); - nelle disposizioni emanate dalla CP_1 per la misura 10.1., Pagamenti agro-climatico-ambientali, per gli anni 2016, 2017, 2018,
[...]
2019, 2020.
La ha pubblicato il Bando della tipologia di intervento 10.1 con DRD del OP
20/5/2016.
Il procedimento amministrativo stabilito per la concessione del premio prevedeva che con la prima domanda sia di sostegno che di pagamento venissero dichiarati dai richiedenti i requisiti di ammissibilità posseduti, la disponibilità giuridica dei terreni indicati in domanda e l'impegno a procedere alle coltivazioni ivi indicate sino al 2020, entro le superfici dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento iniziale.
Solo per la prima annualità la domanda di sostegno era comprensiva anche della domanda di pagamento. Per le annualità successive, invece, si prevedeva che, allo scadere di ogni annualità, venisse presentata la domanda di conferma degli impegni (domanda di pagamento annuale) sino al termine del periodo di impegno, alla quale sarebbe seguita apposita istruttoria mediante gli applicativi presenti sul portale SIAN, prima della liquidazione del pagamento, attraverso procedure automatizzate (art 8.2 del PSR 2014-2020), incrociando i dati dichiarati dal beneficiario con quelli rilevati da foto interpretazione dell'uso del suolo, oltre alla dimostrazione dell'uso di tecniche di
3 agricoltura integrata attraverso la tenuta e la trasmissione alla Regione della documentazione aziendale prevista dal bando (ad es. quaderno di campagna, ecc.). Qualora le verifiche da parte di CP_2 avessero avuto un risultato positivo e se, dunque, il beneficiario avesse avuto i requisiti richiesti e dichiarati nella domanda e avesse mantenuto gli impegni assunti nella domanda iniziale, il premio sarebbe stato liquidato con cadenza annuale in maniera automatica direttamente dall'organismo pagatore viceversa se l'istruttoria condotta da fosse risultata negativa sarebbe stato CP_2 CP_2 emanato un provvedimento di revoca totale o parziale o, in specifici casi, l'esclusione annuale e, quindi, il mancato pagamento premio per l'anno in esame.
A seconda della gravità degli inadempimenti eventualmente accertati, poi, la revoca totale o parziale si sarebbe potuta ripercuotere per il futuro (con esclusione dei pagamenti relativi alle domande successive) e per il passato (a seconda dei casi con il recupero di quanto già liquidato negli anni precedenti).
L'istruttoria del procedimento concretamente prevede la presentazione della domanda sul portale
SIAN tramite un Centro di Assistenza Agricola (CAA) mandatario autorizzato da;
sulle CP_2 domande rilasciate si effettuano da parte i controlli amministrativi sul 100% delle domande. CP_2
Di queste, il 5% è campionato per i controlli in loco, secondo quanto indicato dall'art. 30 del Reg.
(UE)
n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli.
A seguito di tali controlli, possono essere riscontrate difformità che comportano la riduzione, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 31 e 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., in tutto o in parte, dell'aiuto previsto dal
Reg. UE 1305/2013. dopo avere rilevato le difformità, trasmette una comunicazione dei motivi CP_2 ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento predisposte dal medesimo
Organismo Pagatore, ai fini della partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi di dell'art. 10 bis della L. 241/1990. Tali attività consistono nella predisposizione e nell'inserimento sul Sian (con data protocollo e codice a barra) da parte di di una comunicazione che contiene CP_2
l'indicazione della riduzione degli importi applicata alla domanda presentata e il dettaglio di tutte le difformità riscontrate;
tale comunicazione deve essere anche inviata a mezzo pec da al CP_2 richiedente l'aiuto. Secondo le istruzioni operative n. 76 del 2020 dell'organismo pagatore al CP_2 punto 3.2 detta comunicazione viene munita di un numero di protocollo Sian e relativo codice a barre e pubblicato sul portale dove gli interessati possono accedere con le seguenti modalità.
Tale comunicazione viene inviata all'azienda agricola anche via pec all'indirizzo comunicato nella domanda di sostegno (punto 3.2 secondo comma delle istruzioni operative). Obiettivo di tale
Comunicazione è quello di mettere in condizione i beneficiari di conoscere le motivazioni ostative al pagamento totale o parziale delle proprie domande e di provvedere tempestivamente alla eventuale
4 risoluzione delle difformità rilevate, anche nel quadro delle disposizioni Comunitarie sui pagamenti
(art. 75, paragrafo 1, Reg. UE 1306/2013).
Nel caso in esame, le convenute ed adducevano come ragioni del diniego OP CP_2 alla erogazione dei premi liquidati che alcune somme relative agli anni 2014, 2015, 2017 (in parte) e
2019 erano state accantonate per il recupero di somme per gli anni 2011, 2012 e 2013 ritenute non dovute all'attore, ma già ad esso corrisposte.
L' deduceva di aver ricevuto una Comunicazione di Notizia di Reato nei confronti di CP_2 Parte_1
, con la quale veniva segnalata l'indebita percezione di contributi comunitari erogati per avere
[...] inserito nelle domande del Settore Sviluppo Rurale per le annualità 2011- 2012 e 2013 falsi titoli di conduzione, pertanto, ex art. 33 del D. Lgs. n. 228/01, ha adottato, nei confronti del Sig. Parte_1
, il provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione e gli ha comunicato (prot.
[...]
.2021.66737 del 07.10.2021), ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, l'avvio del procedimento CP_2 amministrativo di accertamento dell'indebito.
L'attore ha invece chiarito e ampiamente provato, documentalmente e a mezzo di prova testimoniale, di avere tutti i requisiti richiesti per essere ammesso ai premi di cui al bando sottomisura 10.1, ovvero di essere agricoltore coltivatore diretto in quanto coltiva direttamente, manualmente ed abitualmente terreni agricoli sia di proprietà, che appartenenti a terzi, da lui detenuti in affitto, in forza di contratti di fitto, regolarmente registrati (cfr. in atti). Invero risulta requisito essenziale richiesto dall'art. 4.1.2
Condizioni di ammissibilità e priorità di finanziamento del Decreto dirigenziale del 20.5.2016:
“Possono beneficiare del sostegno della tipologia, le persone fisiche, società, enti pubblici o altre persone giuridiche che: - coltivano una superficie minima…. - dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto. E' escluso il comodato.”
ha dimostrato documentalmente di essere proprietario di alcune superfici oggetto di Parte_1 aiuto e di possedere le altre in virtù di contratto di affitto di fondo rustico, depositando agli atti contratto di compravendita per Notaio nonché contratto di fitto. Ha in tal modo Persona_1 dedotto, allegato e provato il possesso delle aree coltivate, la sua qualifica di coltivatore diretto, la superficie coltivata, ovvero tutti i requisiti essenziali per l'ottenimento dei contributi per cui è causa.
L'infondatezza delle ragioni di sospensione dei premi già liquidati addotte dalle convenute è comprovata anche dalla richiesta di archiviazione dell'1.10.2019 del P.M., dr.ssa P. , per Per_2 insussistenza degli elementi costitutivi del reato (cfr. allegato in atti), ma soprattutto alla luce dei dedotti e incontestati parziali pagamenti già operati da in favore dell'attore nel corso del CP_2 presente giudizio per le medesime causali dedotte in lite.
5 Invero, dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, le convenute e OP
hanno chiuso l'istruttoria positivamente tanto da provvedere a sbloccare le somme, e ad CP_2 effettuare alcuni pagamenti degli importi a suo tempo già liquidati.
In particolare, ha erogato all'attore in corso di causa a mezzo bonifici la somma complessiva CP_2 pari ad € 14.877,86 (cfr allegati alle note di trattazione scritta dell'11.9.2023 di parte attrice) di cui:
1) € 4.237,15 in data 01/06/2022 per la domanda n. 94240871627 anno 2019 importo ammesso
€6.242,92;
2) € 638,50 in data 15/10/2021 per la domanda n. 74240464136 anno 2017, importo ammesso
€6.393,51;
3) € 6.542,49 in data 15/10/21 per la domanda 84240582373 anno 2018, importo ammesso
€6.542,49;
4) € 3.459,72 in data 18/10/2021 per la domanda 04240233173 anno 2020, importo ammesso
€3.459,72.
Ne discende, dunque, che per detta somma pari ad € 14.877,86 va dichiarata, come richiesto nella comparsa conclusionale da parte attrice, la cessata materia del contendere, residuando soltanto quattro domande di pagamento sulle originarie complessive sette non ancora pagate all'attore.
In particolare, anche la convenuta pacificamente ed espressamente conferma la liquidazione CP_2 delle predette somme a titolo di premi comunitari richiesti dall'attore. Appare evidente, infatti, che residui tra le parti un mero contrasto soltanto in ordine al quantum debeatur, attesi i pagamenti ricevuti dall'istante, per le medesime causali di cui all'atto di citazione, in epoca successiva all'introduzione del giudizio (così come dedotto dalla stessa parte attrice e dalla convenuta . CP_2
Non si comprende, né tantomeno è stato dedotto e argomentato dalle convenute il motivo della mancata erogazione delle somme relative ai residuali premi.
La stessa convenuta ha chiarito i motivi del diniego dell'erogazione dei residuali premi comunitari.
Va ancora evidenziato, a sostegno della fondatezza della domanda di parte attrice, e quindi della sussistenza in capo ad di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia per l'ottenimento Pt_1 dei contributi agricoli unionali, che anche le domande di premi comunitari avanzate dal medesimo per gli anni successivi a quelli per cui è causa sono state già liquidate ed erogate interamente (cfr. allegati alla memoria di replica di parte attrice) da CP_2
Conclusivamente, la domanda proposta dall'attore va accolta relativamente ai residuali premi comunitari e la convenuta - poiché il pagamento dell'aiuto comunitario, trattandosi di attività CP_2 non delegabile (cfr. art. 7, par. 1, comma 2, Reg. (UE) n. 1306/2013) è, invece, di competenza della sola atteso che è l'Organismo Pagatore il solo soggetto responsabile della corretta gestione dei CP_2
Fondi e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'art. 7, par. 6, Reg. (UE) n.
6 1306/2013 e dei punti 1(C)(C.1)(ii) ed 2(E) dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 907/2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1306/2013) - va condannata al pagamento in favore dell'attore degli importi oggetto dei contributi per gli anni 2014 (pari ad € 4.291,42), 2015 (pari ad € 5.393,88), residuo anno 2017 (pari ad € 5.755,01), residuo anno 2019 (pari ad € 2.005,77), per un ammontare complessivo di €
17.446,08, oltre interessi moratori sulla predetta somma al tasso legale di cui all'art. 1284 1° comma c.c. dalla data della conclusione dell'istruttoria e sino alla notifica dell'atto di citazione (29 giugno
2021) ed al tasso legale di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla data del 30 giugno 2021e sino al pagamento (cfr. Cass. Sez. 3, 03/01/2023, n. 61, secondo cui “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”).
La convenuta va altresì condannata al pagamento degli interessi moratori sulla predetta somma CP_2 di € 14.877,86, già pagata in corso di causa all'attore, su cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere, al tasso legale di cui all'art. 1284 1° comma c.c. dalla data della conclusione dell'istruttoria e sino alla notifica dell'atto di citazione (29 giugno 2021) ed al tasso legale di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla data del 30 giugno 2021 e sino al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura della domanda accolta, dei valori medi (tenuto conto della obiettiva complessità della vicenda)
e dell'attività difensiva concretamente svolta, con attribuzione agli Avv.ti Giuseppe Gallo e Paola
Gallo, in qualità di difensori antistatari.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna la Parte_1 convenuta in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore del primo dell'importo complessivo di €
17.446,08 oggetto dei contributi per gli anni 2014 (pari ad € 4.291,42), 2015 (pari ad €
5.393,88), residuo anno 2017 (pari ad € 5.755,01), residuo anno 2019 (pari ad € 2.005,77), oltre interessi moratori sulla predetta somma al tasso legale di cui all'art. 1284 1° comma c.c. dalla data della conclusione dell'istruttoria e sino alla notifica dell'atto di citazione (29 giugno
2021) ed al tasso legale di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla data del 30 giugno 2021e sino al pagamento;
7 2) dichiara la cessazione della materia del contendere per la somma di € 14.877,86, e condanna la convenuta in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attore al pagamento Parte_1 degli interessi moratori sulla predetta somma di € 14.877,86, al tasso legale di cui all'art. 1284
1° comma c.c. dalla data della conclusione dell'istruttoria e sino alla notifica dell'atto di citazione (29 giugno 2021) ed al tasso legale di cui all'art.1284 4° comma c.c. dalla data del 30 giugno 2021e sino al pagamento.
3) condanna in solido le convenute in persona del legale rappresentante pro OP tempore, ed in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 786,00 per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, come per legge, con attribuzione agli
Avv.ti Giuseppe Gallo e Paola Gallo, in qualità di difensori antistatari.
Così deciso in Aversa in data 26.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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