Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/04/2025 nella causa n. 352/2023 RGL, promossa da:
assistita dall'avv. MACERA ENRICO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistito dall'avv. CATALDI Controparte_1
MARCELLA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000273696 e Parte_1
OI-000276027, con le quali l ordinava, con ciascuna, di Controparte_2 pagare la somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento all'anno 2016 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre spese, nonché avverso due atti di rettifica accertamento meglio indicati in atti.
Parte ricorrente ha eccepito l'incostituzionalità della normativa applicata, la prescrizione dei crediti rivendicati dall e comunque la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla violazione CP_1 riscontrata e ha concluso chiedendo “a) in via preliminare: disporre la riunione con il procedimento avente R.G. n. 298/2022 (Giudice D.ssa Silvia Fioraso) per connessione oggettiva e soggettiva;
1
b) sempre in via preliminare: ex ante disporre, in via preliminare ed inaudita altera parte la sospensione, ricorrendo i gravi motivi di cui sopra, dell'esecutorietà degli atti opposti (Ordinanze- ingiunzione n. OI-000273696 prot. .0200. 08/03/2023.0047774 notificata il 17 marzo 2023, CP_1 per l'importo di € 10.000,00 e n. OI-000276027 prot. .0200. 08/03/2023.0047775 notificata il CP_1
17 marzo 2023, per l'importo di € 10.000,00, entrambe per l'anno d'imposta 2016; e per i due atti di
Rettifica accertamento della violazione prot. .0200. 01/02/2023.0021883 notificata il 17 marzo CP_1
2023, per l'importo di € 5.000,00 e prot. .0200. 01/02/2023.0021884 notificata il 17 marzo CP_1
2023, per l'importo di € 5.000,00, entrambe per gli anni d'imposta 2014-2015), sussistendo le gravi e circo-stanziate ragioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2011; diversamente, nell'ipotesi in cui non avvenisse la sospensione inaudita altera parte, so-spendere l'esecutorietà a seguito dell'udienza di prima comparizione;
c) ancora, in via preliminare: sospendere il presente processo rimettendo alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, come sost-tuito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per le motivazioni esposte in narrativa;
d) nel merito: annullare per i motivi così come sopra articolati, gli atti oppositi (Ordinanze- ingiunzione n. OI-000273696 prot. .0200. 08/03/2023.0047774 notificata il 17 marzo 2023, CP_1 per l'importo di € 10.000,00 e n. OI-000276027 prot. .0200. 08/03/2023.0047775 notificata il CP_1
17 marzo 2023, per l'importo di € 10.000,00, entrambe per l'anno d'imposta 2016; e per i due atti di
Rettifica accertamento della violazione prot. .0200. 01/02/2023.0021883 notificata il 17 marzo CP_1
2023, per l'im-porto di € 5.000,00 e prot. .0200. 01/02/2023.0021884 notificata il 17 marzo CP_1
2023, per l'importo di € 5.000,00, entrambe per gli anni d'imposta 2014-2015), e gli atti eventualmente riuniti, per intervenuto decorso del termine quinquennale di riscossione delle somme, ex art. 28 Legge n. 689/1981;
e) sempre nel merito: annullare per i motivi così come sopra articolati, gli atti oppositi (Ordinanze- ingiunzione n. OI-000273696 prot. .0200. 08/03/2023.0047774 notificata il 17 marzo 2023, CP_1 per l'importo di € 10.000,00 e n. OI-000276027 prot. .0200. 08/03/2023.0047775 notificata il CP_1
17 marzo 2023, per l'importo di € 10.000,00, entrambe per l'anno d'imposta 2016; e per i due atti di
Rettifica accertamento della violazione prot. .0200. 01/02/2023.0021883 notificata il 17 marzo CP_1
2023, per l'im-porto di € 5.000,00 e prot. .0200. 01/02/2023.0021884 notificata il 17 marzo CP_1
2023, per l'importo di € 5.000,00, entrambe per gli anni d'imposta 2014-2015), e gli atti eventualmente riuniti, in via analogica per la parti-colare tenuità del fatto (anche perché ci sono state le rateizzazioni, ci sono quelle in corso e, ulteriormente, perché diversi carichi verranno annullati dalla Legge di bilancio ex officio, se affidati ante 2015 ed al di sotto dei 1.000,00 €);
f) ancora, nel merito: accogliere l'opposizione annullando gli atti opposti (Ordinanze-ingiunzione n.
OI-000273696 prot. .0200. 08/03/2023.0047774 notificata il 17 marzo 2023, per l'importo di € CP_1
10.000,00 e n. OI-000276027 prot. .0200. 08/03/2023.0047775 notifi-cata il 17 marzo 2023, CP_1
2 RGL n. 352/2023
per l'importo di € 10.000,00, entrambe per l'anno d'imposta 2016; e per i due atti di Rettifica accertamento della violazione prot. .0200. 01/02/2023.0021883 notificata il 17 marzo 2023, CP_1 per l'im-porto di € 5.000,00 e prot. .0200. 01/02/2023.0021884 notificata il 17 marzo 2023, per CP_1
l'importo di € 5.000,00, entrambe per gli anni d'imposta 2014-2015) e quelli eventualmente riuniti, rispettivamente per gli im-porti di € 30.000,00, rideterminandone la somma in un complessivo importo non superiore (con quelli eventualmente riuniti) ad € 10.500,00 per tutte le ragioni dedotte in narrativa ed avuto riguardo, in particolare, al coordinato disposto ex art. 8, comma 2 e 1, ed art. 11 della Legge n. 689/1981;
g) in subordine: accogliere l'opposizione annullando gli atti oppositi (Ordinanze-ingiunzione n. OI-
000273696 prot. .0200. 08/03/2023.0047774 notificata il 17 marzo 2023, per l'importo di € CP_1
10.000,00 e n. OI-000276027 prot. .0200. 08/03/2023.0047775 notificata il 17 marzo 2023, CP_1 per l'importo di € 10.000,00, entrambe per l'anno d'imposta 2016; e per i due atti di Rettifica accertamento della violazione prot. .0200. 01/02/2023.0021883 notificata il 17 marzo 2023, CP_1 per l'im-porto di € 5.000,00 e prot. .0200. 01/02/2023.0021884 notificata il 17 marzo 2023, per CP_1
l'importo di € 5.000,00, entrambe per gli anni d'imposta 2014-2015) e quelli eventualmente riuniti, con conseguente rideterminazione della complessiva somma da corrispondere nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
h) sempre in subordine: consentire la più ampia rateizzazione delle somme eventualmente dovute, per la quantificazione che sarà ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa e, in subordine, con integralmente compensazione di esse.”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, e in ogni caso dando atto dell'avvenuta rideterminazione delle sanzioni irrogate in ragione della novella del D.L. n. 48/2023.
Con note depositate il 2/5/2024 e 25/2/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto al pagamento delle sanzioni rideterminate entro 30 giorni dalla prima udienza del
10.20.2025.
Alla odierna udienza le parti hanno quindi concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
3 RGL n. 352/2023
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 3/4/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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