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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/07/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2005/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. GOGLIA ANNAMARIA, avv. BIFANO CARMELO;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE Controparte_1
ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.03.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
• che il CTU nominato non riconosceva il relativo requisito sanitario;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.
508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo la genericità delle contestazioni mosse agli esiti CP_1 della CTU ed, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
4) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il secondo dei suddetti requisiti sanitari (cfr.
CTU in atti).
In particolare il dott. ha accertato come la parte ricorrente sia Persona_1 alla luce della documentazione in atti che dell'esame obiettivo non presenti una riduzione delle autonomie funzionali tali da necessitare un'assistenza continua pur risultando invalida al 100%. Ha specificato, infatti, che la parte ricorrente non sia “nelle condizioni cliniche e medico-legali previste dalla normativa vigente per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, come evidenziato nell'esame obiettivo peritale e nella documentazione esaminata, essendo il ricorrente ancora in grado di mantenere la stazione eretta, deambulare autonomamente seppur per brevi tratti, anche lo stato di salute mentale non è compromesso dagli effetti delle patologie di cui è portatore, per 2 cui ad oggi non necessità di assistenza nel compimento dei comuni atti della visita quotidiana essendo in grado di deambulare autonomamente”.
Le conclusioni venivano contestate dalla parte ricorrente riproponendo quanto già oggetto di contestazione iniziale senza che il CTU abbia riscontrato alcuna necessità di assistenza o impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita a seguito di nuovo esame obiettivo ed analisi della documentazione prodotta.
Le conclusioni del CTU appaiono, pertanto, condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Si consideri che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)” (cfr. Cass.
12429/2019).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988.
5) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 09/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
3
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2005/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. GOGLIA ANNAMARIA, avv. BIFANO CARMELO;
Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE Controparte_1
ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.03.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988;
• che il CTU nominato non riconosceva il relativo requisito sanitario;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.
508/1988 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo la genericità delle contestazioni mosse agli esiti CP_1 della CTU ed, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
4) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il secondo dei suddetti requisiti sanitari (cfr.
CTU in atti).
In particolare il dott. ha accertato come la parte ricorrente sia Persona_1 alla luce della documentazione in atti che dell'esame obiettivo non presenti una riduzione delle autonomie funzionali tali da necessitare un'assistenza continua pur risultando invalida al 100%. Ha specificato, infatti, che la parte ricorrente non sia “nelle condizioni cliniche e medico-legali previste dalla normativa vigente per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, come evidenziato nell'esame obiettivo peritale e nella documentazione esaminata, essendo il ricorrente ancora in grado di mantenere la stazione eretta, deambulare autonomamente seppur per brevi tratti, anche lo stato di salute mentale non è compromesso dagli effetti delle patologie di cui è portatore, per 2 cui ad oggi non necessità di assistenza nel compimento dei comuni atti della visita quotidiana essendo in grado di deambulare autonomamente”.
Le conclusioni venivano contestate dalla parte ricorrente riproponendo quanto già oggetto di contestazione iniziale senza che il CTU abbia riscontrato alcuna necessità di assistenza o impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita a seguito di nuovo esame obiettivo ed analisi della documentazione prodotta.
Le conclusioni del CTU appaiono, pertanto, condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Si consideri che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)” (cfr. Cass.
12429/2019).
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988.
5) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 09/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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