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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4413/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
V.G. n. 4413/2025
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.4.2025 da
1)
Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elena Rossi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 22.10.1979 cittadino: italiano pagina 1 di 7 Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Domenico Pengue e l'Avv. Claudia Pengue presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , C.F. , nato a Milano in [...] Parte_3 C.F._3
14.04.2015, italiano, residente in [...]
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 aprile
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, NOi ed Parte_3 Parte_1
, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento presso la Parte_2
madre e mantenimento della residenza in Milano, Via Bernardino Verro n. 82;
2. la casa familiare sita in Milano, Via Bernardino Verro n. 82, di proprietà esclusiva del NO
, viene assegnata alla NOa che vi abiterà con il minore , Parte_2 Pt_1 Pt_3 unitamente a tutto ciò che l'arreda e correda, salvo gli arredi e gli effetti personali già prelevati dal NO;
Pt_2
3. la sig.ra dal momento in cui il NO lascerà la casa familiare, si farà carico del Pt_1 Pt_2 pagamento di utenze, tassa rifiuti, spese di manutenzione ordinaria dell'immobile e spese condominiali ordinarie. Il NO si impegna, al pagamento, in via esclusiva, di utenze, tassa rifiuti, spese di Pt_2 manutenzione ordinaria dell'immobile e spese condominiali ordinarie, oltre ad ogni altra spesa, anche espressamente non prevista, riconducibile alla casa familiare, maturate sino alla data di effettivo rilascio, avvenuto in data 03.02.2025. Il NO provvederà, altresì, al pagamento in via esclusiva Pt_2 di tutte le spese di competenza del proprietario dell'immobile dalla data di rilascio dello stesso in avanti;
4. i genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore ed in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, nonché quelle inerenti alla residenza, alle attività sportive e quelle formative che lo stesso svolgerà nel corso di ciascun anno scolastico. I genitori si impegnano inoltre a tenersi reciprocamente e costantemente informati ed a consultarsi l'un l'altro sulle condizioni di salute del figlio, sulle terapie da svolgersi o in corso, e sull'andamento scolastico del bambino. Resta inteso che per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore che avrà il figlio con sé.
pagina 2 di 7 5. entrambi i genitori di svolgono attività lavorativa e in caso di assenza di uno o di Pt_3 entrambi i genitori, i nonni materni (anch'essi residenti in [...]) potranno occuparsi della gestione del minore;
6. in caso di indisponibilità dei genitori e dei nonni materni, i NOi e affideranno Pt_1 Pt_2 quest'ultimo ad una baby-sitter che dovrà essere concordata da entrambi e i cui costi dovranno essere sostenuti dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
7. , potrà stare con il padre, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori e Pt_3
compatibilmente con gli impegni di lavoro degli stessi, due weekend alternati, così come meglio specificato: il minore verrà prelevato da scuola il venerdì pomeriggio ed accompagnato ad eventuali attività sportive/ricreative oppure presso l'abitazione del NO , come prima individuata. Pt_2
verrà riaccompagnato presso la casa familiare la domenica sera entro le ore 19:00, dove Pt_3
cenerà con la madre. Gli eventuali impegni sportivi del weekend di competenza, saranno integralmente gestiti dal NO . Pt_2
8. A far data dal 30.09.2025, il NO si impegna ad accompagnare un Pt_2 Pt_3
pomeriggio a settimana ad una attività sportiva/ricreativa a cui il minore risulterà iscritto o, in ogni caso, a trascorrere con il figlio un pomeriggio a settimana;
i pomeriggi verranno preventivamente concordati a inizio mese;
9. La NOa al fine di consentire un maggior equilibrio per il figlio, si impegna, fino a Pt_1
quando il NO non avrà stabilmente individuato fissato una nuova residenza nel Comune di Pt_2
Milano e comunque entro e non oltre il 30.09.2025, a consentire al NO di risiedere nella casa Pt_2
familiare, nei fine settimana in cui sarà affidato alle sue cure. Il NO si impegna a Pt_3 Pt_2
lasciare la casa nello stesso stato di ordine e pulizia a cui allo stesso è stata consegnata;
10. Il NO acconsente che il NO , attuale compagno della NOa Pt_2 Persona_1 Pt_1
trascorra alcuni giorni a settimana presso la casa familiare, ivi pernottando. Il NO aiuterà la Per_1 NO nella gestione del minore, con particolare riferimento all'impegno di accompagnare Pt_1
a scuola, stante gli orari di lavoro della madre;
Pt_3
11. Il NO si impegna ad avvisare la NOa nel caso in cui lo stesso non proceda Pt_2 Pt_1
personalmente a ritirare/riaccompagnare nei casi e nelle circostanze di cui ai punti che Pt_3
precedono, comunicando, altresì, le generalità del soggetto che procederà in sua vece;
12. starà con il padre: Pt_3
i) durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni con la madre (Pasqua 2025 verrà trascorsa da con il padre). La gestione dei giorni di vacanza in cui ha la sospensione Pt_3 Pt_3
scolastica/attività sportive verranno organizzate dai genitori per iscritto e con congruo anticipo a pagina 3 di 7 seconda delle proprie esigenze personali e lavorative;
ii) durante le vacanze natalizie, per un periodo equivalente a quello trascorso con la madre, da individuarsi ad anni alterni nel periodo compreso tra il 21 dicembre ed il 30 dicembre oppure tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio. Il periodo compreso tra il 21 dicembre 2025 ed il 30 dicembre 2025 sarà trascorso da con il padre;
Pt_3
13. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere con il padre tre settimane consecutive nel Pt_3
mese di agosto (nel mese di luglio, il NO continuerà a vedere a weekend alternati) Pt_2 Pt_3
fatti salvi migliori accordi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ciascun anno;
resta inteso che l'intero periodo di chiusura estiva della scuola, escluso il summenzionato periodo di spettanza di ciascun genitore, dovrà essere concordato (ad esempio in merito alla scelta di un eventuale campus, o ad ipotetiche vacanze con i nonni materni e paterni. I NOi e convengano che Pt_1 Pt_2
, nell'ambito dell'organizzazione come sopra descritta, possa soggiornare con i nonni paterni Pt_3
presso la casa di AS MA (LE), limitatamente ad un periodo non superiore a dieci giorni;
14. i ricorrenti si impegnano reciprocamente a concordare eventuali soggiorni all'estero con il minore;
15. ulteriori e/o diversi periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi, previo accordo scritto (comunicazioni a mezzo e-mail);
16. i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo/recapito telefonico delle località di vacanza dove porteranno il figlio , nonché di ogni luogo dove si troveranno a pernottare con il Pt_3 minore per qualsivoglia motivo e previo consenso dell'altro genitore;
17. i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
18. in considerazione dei tempi di frequentazione con , il NO provvederà a Pt_3 Pt_2
corrispondere alla NOa a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma di Pt_1 Pt_3
€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita nella provincia di Milano decorso un anno dal deposito del ricorso, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese;
19. entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento quotidiano del figlio minore nei tempi di rispettiva spettanza;
20. i ricorrenti concordano che il cane, per mantenere il rapporto con il minore, rimarrà affidato alle cure della NOa presso la casa familiare. Il NO si impegna a versare alla NOa Pt_1 Pt_2 [...]
a titolo di concorso spese per il mantenimento dell'animale domestico, l'importo di € 50,00 Pt_1
mensili (spese veterinarie escluse, da sostenersi nella misura del 50% ciascuno) da versare entro il 5 di pagina 4 di 7 ogni mese. Le eventuali spese sostenute per la pensione per animali rimarranno integralmente a carico del NO;
Pt_2
21. i ricorrenti sosterranno, nelle misura del 50% ciascuno, le spese di seguito espressamente indicate: mensa scolastica, libri scolastici, spese di cartoleria e cancelleria, sport, campus estivi ed extra scolastici, gite scolastiche e visite didattiche giornaliere, vacanze studio, ripetizioni, regali di compleanno per compagni/amici del figlio (a discrezione di entrambi il tetto massimo), pre-scuola, dopo-scuola, spese mediche e medicinali da banco, abbigliamento straordinario, acquisto/ricarica del cellulare, spese ordinarie della cura della persona, mezzi pubblici. I giustificativi di spesa dovranno essere inviati entro il 30 del mese e rimborsati entro il 5 del mese successivo, tramite rimborso sul conto corrente intestato al genitore che le ha sostenute. Il NO si impegna a sostenere per intero Pt_2
le spese relative al cellulare di , nonché le spese per il WI-FI installato presso la casa familiare Pt_3
nella misura del 50%
22. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente accordo, con riferimento alle spese straordinarie che devono essere previamente concordate, i ricorrenti si atterranno ai criteri e alle modalità di cui alle Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti emanate dal Tribunale di Milano, da ritenersi quivi integralmente richiamate e trascritte;
23. i ricorrenti si impegnano ad acconsentire al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
Pt_3
24. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 5 di 7 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
V.G. n. 4413/2025
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.4.2025 da
1)
Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elena Rossi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 22.10.1979 cittadino: italiano pagina 1 di 7 Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Domenico Pengue e l'Avv. Claudia Pengue presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , C.F. , nato a Milano in [...] Parte_3 C.F._3
14.04.2015, italiano, residente in [...]
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 aprile
2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, NOi ed Parte_3 Parte_1
, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento presso la Parte_2
madre e mantenimento della residenza in Milano, Via Bernardino Verro n. 82;
2. la casa familiare sita in Milano, Via Bernardino Verro n. 82, di proprietà esclusiva del NO
, viene assegnata alla NOa che vi abiterà con il minore , Parte_2 Pt_1 Pt_3 unitamente a tutto ciò che l'arreda e correda, salvo gli arredi e gli effetti personali già prelevati dal NO;
Pt_2
3. la sig.ra dal momento in cui il NO lascerà la casa familiare, si farà carico del Pt_1 Pt_2 pagamento di utenze, tassa rifiuti, spese di manutenzione ordinaria dell'immobile e spese condominiali ordinarie. Il NO si impegna, al pagamento, in via esclusiva, di utenze, tassa rifiuti, spese di Pt_2 manutenzione ordinaria dell'immobile e spese condominiali ordinarie, oltre ad ogni altra spesa, anche espressamente non prevista, riconducibile alla casa familiare, maturate sino alla data di effettivo rilascio, avvenuto in data 03.02.2025. Il NO provvederà, altresì, al pagamento in via esclusiva Pt_2 di tutte le spese di competenza del proprietario dell'immobile dalla data di rilascio dello stesso in avanti;
4. i genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore ed in particolare quelle relative alla sua istruzione, educazione e salute, nonché quelle inerenti alla residenza, alle attività sportive e quelle formative che lo stesso svolgerà nel corso di ciascun anno scolastico. I genitori si impegnano inoltre a tenersi reciprocamente e costantemente informati ed a consultarsi l'un l'altro sulle condizioni di salute del figlio, sulle terapie da svolgersi o in corso, e sull'andamento scolastico del bambino. Resta inteso che per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente dal genitore che avrà il figlio con sé.
pagina 2 di 7 5. entrambi i genitori di svolgono attività lavorativa e in caso di assenza di uno o di Pt_3 entrambi i genitori, i nonni materni (anch'essi residenti in [...]) potranno occuparsi della gestione del minore;
6. in caso di indisponibilità dei genitori e dei nonni materni, i NOi e affideranno Pt_1 Pt_2 quest'ultimo ad una baby-sitter che dovrà essere concordata da entrambi e i cui costi dovranno essere sostenuti dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
7. , potrà stare con il padre, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori e Pt_3
compatibilmente con gli impegni di lavoro degli stessi, due weekend alternati, così come meglio specificato: il minore verrà prelevato da scuola il venerdì pomeriggio ed accompagnato ad eventuali attività sportive/ricreative oppure presso l'abitazione del NO , come prima individuata. Pt_2
verrà riaccompagnato presso la casa familiare la domenica sera entro le ore 19:00, dove Pt_3
cenerà con la madre. Gli eventuali impegni sportivi del weekend di competenza, saranno integralmente gestiti dal NO . Pt_2
8. A far data dal 30.09.2025, il NO si impegna ad accompagnare un Pt_2 Pt_3
pomeriggio a settimana ad una attività sportiva/ricreativa a cui il minore risulterà iscritto o, in ogni caso, a trascorrere con il figlio un pomeriggio a settimana;
i pomeriggi verranno preventivamente concordati a inizio mese;
9. La NOa al fine di consentire un maggior equilibrio per il figlio, si impegna, fino a Pt_1
quando il NO non avrà stabilmente individuato fissato una nuova residenza nel Comune di Pt_2
Milano e comunque entro e non oltre il 30.09.2025, a consentire al NO di risiedere nella casa Pt_2
familiare, nei fine settimana in cui sarà affidato alle sue cure. Il NO si impegna a Pt_3 Pt_2
lasciare la casa nello stesso stato di ordine e pulizia a cui allo stesso è stata consegnata;
10. Il NO acconsente che il NO , attuale compagno della NOa Pt_2 Persona_1 Pt_1
trascorra alcuni giorni a settimana presso la casa familiare, ivi pernottando. Il NO aiuterà la Per_1 NO nella gestione del minore, con particolare riferimento all'impegno di accompagnare Pt_1
a scuola, stante gli orari di lavoro della madre;
Pt_3
11. Il NO si impegna ad avvisare la NOa nel caso in cui lo stesso non proceda Pt_2 Pt_1
personalmente a ritirare/riaccompagnare nei casi e nelle circostanze di cui ai punti che Pt_3
precedono, comunicando, altresì, le generalità del soggetto che procederà in sua vece;
12. starà con il padre: Pt_3
i) durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni con la madre (Pasqua 2025 verrà trascorsa da con il padre). La gestione dei giorni di vacanza in cui ha la sospensione Pt_3 Pt_3
scolastica/attività sportive verranno organizzate dai genitori per iscritto e con congruo anticipo a pagina 3 di 7 seconda delle proprie esigenze personali e lavorative;
ii) durante le vacanze natalizie, per un periodo equivalente a quello trascorso con la madre, da individuarsi ad anni alterni nel periodo compreso tra il 21 dicembre ed il 30 dicembre oppure tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio. Il periodo compreso tra il 21 dicembre 2025 ed il 30 dicembre 2025 sarà trascorso da con il padre;
Pt_3
13. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere con il padre tre settimane consecutive nel Pt_3
mese di agosto (nel mese di luglio, il NO continuerà a vedere a weekend alternati) Pt_2 Pt_3
fatti salvi migliori accordi che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ciascun anno;
resta inteso che l'intero periodo di chiusura estiva della scuola, escluso il summenzionato periodo di spettanza di ciascun genitore, dovrà essere concordato (ad esempio in merito alla scelta di un eventuale campus, o ad ipotetiche vacanze con i nonni materni e paterni. I NOi e convengano che Pt_1 Pt_2
, nell'ambito dell'organizzazione come sopra descritta, possa soggiornare con i nonni paterni Pt_3
presso la casa di AS MA (LE), limitatamente ad un periodo non superiore a dieci giorni;
14. i ricorrenti si impegnano reciprocamente a concordare eventuali soggiorni all'estero con il minore;
15. ulteriori e/o diversi periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi, previo accordo scritto (comunicazioni a mezzo e-mail);
16. i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo/recapito telefonico delle località di vacanza dove porteranno il figlio , nonché di ogni luogo dove si troveranno a pernottare con il Pt_3 minore per qualsivoglia motivo e previo consenso dell'altro genitore;
17. i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
18. in considerazione dei tempi di frequentazione con , il NO provvederà a Pt_3 Pt_2
corrispondere alla NOa a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma di Pt_1 Pt_3
€ 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT sull'aumento del costo della vita nella provincia di Milano decorso un anno dal deposito del ricorso, somma da versarsi entro il 5 di ogni mese;
19. entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento quotidiano del figlio minore nei tempi di rispettiva spettanza;
20. i ricorrenti concordano che il cane, per mantenere il rapporto con il minore, rimarrà affidato alle cure della NOa presso la casa familiare. Il NO si impegna a versare alla NOa Pt_1 Pt_2 [...]
a titolo di concorso spese per il mantenimento dell'animale domestico, l'importo di € 50,00 Pt_1
mensili (spese veterinarie escluse, da sostenersi nella misura del 50% ciascuno) da versare entro il 5 di pagina 4 di 7 ogni mese. Le eventuali spese sostenute per la pensione per animali rimarranno integralmente a carico del NO;
Pt_2
21. i ricorrenti sosterranno, nelle misura del 50% ciascuno, le spese di seguito espressamente indicate: mensa scolastica, libri scolastici, spese di cartoleria e cancelleria, sport, campus estivi ed extra scolastici, gite scolastiche e visite didattiche giornaliere, vacanze studio, ripetizioni, regali di compleanno per compagni/amici del figlio (a discrezione di entrambi il tetto massimo), pre-scuola, dopo-scuola, spese mediche e medicinali da banco, abbigliamento straordinario, acquisto/ricarica del cellulare, spese ordinarie della cura della persona, mezzi pubblici. I giustificativi di spesa dovranno essere inviati entro il 30 del mese e rimborsati entro il 5 del mese successivo, tramite rimborso sul conto corrente intestato al genitore che le ha sostenute. Il NO si impegna a sostenere per intero Pt_2
le spese relative al cellulare di , nonché le spese per il WI-FI installato presso la casa familiare Pt_3
nella misura del 50%
22. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente accordo, con riferimento alle spese straordinarie che devono essere previamente concordate, i ricorrenti si atterranno ai criteri e alle modalità di cui alle Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti emanate dal Tribunale di Milano, da ritenersi quivi integralmente richiamate e trascritte;
23. i ricorrenti si impegnano ad acconsentire al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore;
Pt_3
24. le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 5 di 7 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
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