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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c., ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 971/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: ALTRI CONTRATTI BANCARI E CONTROVERSIE TRA Pt_1
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. D'AMICO DOMENICO, presso C.F._2
il cui studio, con sede in Lanciano, alla Via Luigi De Crecchio n. 7, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti DONVITO ANTONIO e DE
MUTIIS PIERNICOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, con sede in Vasto, alla Via Petrarca n. 7; TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
CONVENUTA
FATTO
1. e , nelle rispettive qualità di finanziato e Parte_2 Parte_3
fideiussore, hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la
[...]
premettendo di aver stipulato, in data 15.06.2013, un contratto Controparte_1
di prestito personale (n. 98427) – assistito da garanzia fideiussoria – con la società convenuta, con importo finanziato pari ad € 44.359,25 e somma netta erogata di €
40.000,00, da restituire in n. 120 rate mensili, per l'importo complessivo – comprensivo di interessi e spese varie – di € 67.986,91.
Gli attori hanno evidenziato che, contestualmente alla sottoscrizione del richiamato contratto di finanziamento, sono stati obbligati a sottoscrivere, con la società BCC
Assicurazioni s.p.a., anche un contratto di assicurazione a tutela del credito erogatogli,
denominato “CPI Prestiti personali”, con premio unico lordo anticipato richiesto e regolarmente versato di € 3.859,25.
Sulla scorta di quanto innanzi dedotto, gli attori hanno contestato all'istituto di credito convenuto di aver commesso “alcune violazioni di legge nel rapporto contrattuale”, in particolare in materia di trasparenza, posto che, dal raffronto tra gli importi dagli stessi versati ed il TAEG indicato nel contratto, sarebbe emersa una errata indicazione del tasso effettivo annuo globale da parte di Invero, l'ente finanziatore Controparte_1
non avrebbe considerato nel TAEG i costi relativi alla polizza assicurativa che era stata richiesta obbligatoriamente per la concessione del finanziamento. In particolare, sulla base della perizia di parte prodotta in atti, gli attori hanno sostenuto che, a fronte di un
TAEG apparente indicato nel contratto pari a 9,89 %, quello effettivamente applicato,
tenuto conto anche dei costi della polizza assicurativa, fosse pari al 12,38 %.
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Il DI TR TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
Alla luce delle riferite considerazioni, e hanno Parte_2 Parte_3
formulato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il TAEG pari al 9,89 % indicato nel contratto di finanziamento - prestito personale n. 98427.8 del 25.06.2013 è
inferiore a quello effettivo, in quanto, tra l'altro, non comprende il costo della polizza assicurativa contestualmente collegata ed accessoria al finanziamento medesimo;
2) in
ragione di tutte le argomentazioni di cui alla parte espositiva, voglia accertare e dichiarare la natura obbligatoria della polizza assicurativa 'CPI Prestiti personali'
sottoscritta dai sigg.ri in data 25.06.2013 essendo inscindibilmente connessa Parte_2
al contratto di finanziamento oggetto di causa;
3) accertare e dichiarare che l'effettivo
TAEG del contratto di finanziamento - prestito personale n. 98427.8, comprendente i
costi della polizza assicurativa sia pari al 12,38 % e quindi superiore a quello pubblicizzato nel contratto;
4) per l'effetto, ai sensi dell'art. 125 bis, commi 6 e 7 TUB,
accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto nella parte in cui pubblicizza, secondo quanto previsto dall'art. 124 TUB, un TAEG nel quale i costi a carico
del consumatore, come riportati dall'art. 121 TUB, “non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto” e per l'effetto “disporre la sostituzione del tasso di
interesse con quello minimo dei BOT” (pari al 1,41% per l'anno 2013) accertando come dovuta dagli attori a tale titolo la complessiva somma di euro 40.875,47, come accertata
in sede di c.t.u.; 5) in virtù dell'avvenuto versamento da parte dei sigg.ri Parte_2
e , quantificato sino alla data odierna di complessivi euro
[...] Parte_3
67.804,80 a titolo di totale rimborso dell'importo finanziato e relativi costi, accertare che gli attori hanno indebitamente versato la somma di euro 26.929,22 e, per l'effetto,
condannare , (C.F.: p.iv ) - in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore - con sede in Roma alla Via Lucrezia Romana n. 41/47 alla ripetizione della somma di euro 26.929,22 in favore dei sigg.ri e Parte_2
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Il DI TR TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 4 Setto re Civile
, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione;
6) in ogni caso, con Parte_3
vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, anche valutando il comportamento processuale tenuto dalla convenuta, ai sensi degli artt. 116, secondo
comma e 96, terzo comma, c.p.c.”
2. Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutte Controparte_1
le deduzioni difensive esposte dagli attori e, nel rilevare di non aver in alcun modo violato la legge, stante la facoltatività della stipula della polizza assicurativa, ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
3. Nel corso dell'istruttoria, il DI, ritenuta la necessità di espletare una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, nominava come c.t.u. la dott.ssa
, conferendole l'incarico di cui all'ordinanza del 01/10/2022. All'esito, la Persona_1
causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024.
DIRITTO
1. La questione giuridica che costituisce l'oggetto della presente controversia concerne la contestata natura, facoltativa o obbligatoria, della polizza assicurativa stipulata dagli attori, dalla quale deriva la necessità o meno di inserire il relativo premio nel calcolo del TAEG, che rappresenta il costo complessivo del credito sostenuto dal consumatore.
Sul punto, assume rilievo, per un verso, l'art. 121, co. 2, T.U.B., il quale stabilisce che
“nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi
con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente per oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle
condizioni offerte”; per altro verso, il successivo art. 125 bis, comma 6, T.U.B. che dispone che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore
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Il DI TR TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 5 Setto re Civile
che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e),
non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità
della clausola non comporta la nullità del contratto”; da ultimo, lo stesso art. 125 bis, comma 7, T.U.B., il quale prevede che “nei casi di assenza o di nullità delle relative
clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre
spese”.
2. Nel passare ad esaminare il caso oggetto del presente giudizio, deve evidenziarsi che, in base alla prospettazione attorea, il carattere obbligatorio della polizza assicurativa sarebbe desumibile da una serie di elementi presuntivi e, in particolare, dal fatto che: 1) la stessa è stata redatta sulla base di moduli unilateralmente predisposti in modo unitario e pre-assemblati (ovvero a pacchetto); 2) aveva funzione di assicurare il rimborso del credito;
3) vi fosse connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e l'assicurazione, essendo stati i contratti stipulati contestualmente e con pari durata;
4)
l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo;
5) al finanziatore è stata riconosciuta una significativa remunerazione per il collocamento della polizza assicurativa.
Per converso, a sostegno dell'opposta tesi circa il carattere facoltativo della predetta polizza e, dunque, della legittimità del mancato inserimento del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, l'istituto finanziatore ha, a sua volta, addotto una serie di elementi presuntivi e, in particolare, il fatto che: 1) la polizza, così come emerge dal contratto sottoscritto tra le parti, è espressamente qualificata come facoltativa;
2) sono
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stati adempiuti tutti gli obblighi informativi, tant'è vero che l'assicurato ha espressamente dichiarato di aver «preso consegna e preventiva conoscenza del Fascicolo
Informativo comprensivo della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione e del
Glossario, nonché della presente dichiarazione di adesione che definiscono il contratto di assicurazione”; 3) la polizza assicurativa - atteso l'esito dell'istruttoria espletata dall'istituto di credito al fine di procedere all'erogazione del prestito - non era necessaria, posto che i erano titolari di redditi e di proprietà immobiliari che Parte_2
gli avevano fatto attribuire lo score A (vale a dire, il più elevato); 4) nello stesso periodo,
Con la ha erogato finanziamenti dello stesso tenore economico a soggetti con merito creditizio analogo a quello degli attori, senza procedere alla stipula della polizza assicurativa (come risulta da due contratti di finanziamento prodotti in giudizio).
3. Deve, innanzitutto, premettersi che, dall'istruttoria espletata e, in particolare,
dalla perizia redatta dal C.T.U. – dalla quale questo DI, per quanto attiene alla determinazione dei tassi, non ha motivo di discostarsi, in quanto immune da contraddizioni e censure sul piano logico, conforme ai criteri suggeriti dalla tecnica contabile e frutto di indagine non contestata neppure dalle parti, né confutata con evidenze probatorie di segno contrario – è emerso che l'istituto di credito, nel determinare il TAEG, non ha tenuto conto del costo della polizza assicurativa. Ne
consegue che, ove sia accertata l'obbligatorietà della stessa, si debba procedere alla sua rideterminazione in base “al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto”, secondo le disposizioni normative innanzi richiamate.
4. Chiarito tale aspetto, diviene necessario esaminare il contratto di finanziamento e gli elementi addotti dalle parti a sostegno delle rispettive e contrapposte tesi circa
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l'obbligatorietà o facoltatività della polizza assicurativa.
Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che, ai fini dell'inserimento nel calcolo del TAEG del costo assicurativo, non può attribuirsi alcuna dirimente rilevanza al dato formale desumibile dallo schema negoziale sottoscritto, ovvero alla qualificazione contrattuale della polizza assicurativa come “facoltativa” piuttosto che “obbligatoria”,
dovendosi, al contrario, procedere ad un'indagine di merito che evidenzi, a prescindere dalla terminologia utilizzata dai contraenti nella definizione della stessa, l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa medesima, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito (cfr., sul punto, Cass., n. 22465/2021; Trib. Prato, n.
648/2021; Trib. Salerno, n. 505/2020): qualora, infatti, emerga che la sottoscrizione del contratto di assicurazione ha avuto quale fine quello di garantire alla banca la solvibilità
del soggetto finanziato, incidendo in tal modo sulla decisione della banca nel senso della concessione del credito, i relativi costi devono considerarsi non facoltativi ed essere,
pertanto, conteggiati nel calcolo del TAEG.
Sotto lo specifico profilo probatorio, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, il soggetto finanziato è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte.
Tale prova può essere fornita attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: 1) che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
2) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
3) che, infine, l'indennizzo sia parametrato al debito residuo.
Assume, inoltre, rilievo la circostanza che il beneficiario della prestazione indennitaria sia il finanziatore, a maggior ragione qualora questi abbia ricevuto una significativa
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remunerazione per il collocamento del prodotto finanziario sul mercato.
Si tratta, invero, di elementi che, isolatamente considerati, non sono sufficientemente indicativi della obbligatorietà della polizza, ma che, ove concordanti e valutati congiuntamente, possono far considerare assolto, in via presuntiva, l'onere della prova posto in capo al cliente.
Dal canto suo, il soggetto finanziatore, al fine di contrastare il valore probatorio di tali presunzioni – le quali risultano essere “ancor più rilevanti quando contraente e
beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza” (cfr., ABF n. 249/2018) –
è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando, ad esempio: a) di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del T.A.E.G.), da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento, a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa;
b) di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa;
c) di aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (cfr.,
in argomento, ABF, Coll. coord., 26 luglio 2018, n. 16291; più di recente, ABF Bari, 22 agosto 2019, n. 19831).
5. Orbene, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, del contratto di assicurazione (polizza collettiva “CPI Prestiti personali”
stipulata con intermediario , per un premio di € 3.859,25 - cfr. all.1, Controparte_1
fascicolo parte attrice), si ricavano molteplici e concorrenti indizi che inducono a ritenere provato che la sottoscrizione della polizza assicurativa sia stata obbligatoriamente imposta dal soggetto finanziatore come condizione per ottenere il credito o per ottenerlo
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alle condizioni offerte. Depongono in tal senso le seguenti circostanze:
a) il contratto assicurativo è stato stipulato in pari data rispetto al contratto di finanziamento;
b) la durata del finanziamento coincide con quella del piano assicurativo;
c) ai fini della determinazione della quota da includere nella rata mensile, il premio unico assicurativo è stato rapportato sia all'importo finanziato, sia alla durata del piano di finanziamento;
d) l'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice è parametrato al debito residuo al momento dell'eventuale verificazione del rischio assicurato;
e)
l'importo del premio unico è stato inglobato in quello che ha costituito oggetto di finanziamento;
f) il contratto di credito bancario e quello assicurativo sono stati predisposti e proposti al cliente in modo unitario e sulla base di un modello pre-
assemblato (ovvero a pacchetto), seppure in sé scomponibile in vari segmenti;
g)
l'intermediario non ha raccolto notizie attraverso un questionario documentato sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all'età, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e, di conseguenza, non ha offerto un prodotto assicurativo adeguato e calibrato sulla specifica situazione, personale, economica e lavorativa dell'assicurato.
A ciò aggiungasi che, a favore del finanziatore-intermediario, risulta previsto il riconoscimento di una significativa remunerazione per la sottoscrizione della polizza assicurativa – avendo esso percepito una provvigione pari ad € 2.020,12, ossia di ammontare superiore al 50% del premio versato (€ 3.859,25).
Infine, si consideri che la possibilità di esercitare il diritto di recesso da parte del soggetto finanziato-assicurato, sebbene prevista ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (“L'Assicurato può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla
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data di decorrenza o dalla data iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera
raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) al
Contraente…”), non è stata riconosciuta per tutta la durata del contratto, bensì soltanto per il limitato arco temporale di trenta giorni decorrenti dalla conclusione della polizza stessa.
L'insieme di tutti gli elementi innanzi esposti, unitamente considerati, dimostra inconfutabilmente l'esistenza di un nesso di collegamento, sia genetico che funzionale,
tra la polizza assicurativa ed il contratto di finanziamento, tale per cui può senza dubbio affermarsi che la sottoscrizione del contratto di assicurazione ha avuto quale fine quello di garantire alla banca la solvibilità del soggetto finanziato e che, dunque, la funzione della polizza assicurativa fosse quella di garantire, direttamente o indirettamente, la copertura del credito erogato al soggetto finanziato.
5.1. Per converso, le argomentazioni difensive e gli elementi di prova prodotti da parte convenuta, al fine di superare le esposte evidenze istruttorie, non possono ritenersi decisivi, né idonei a confutare i contrari assunti attorei e, dunque, a dimostrare la natura meramente facoltativa e non obbligatoria della polizza assicurativa.
In primo luogo, non può attribuirsi rilevanza significativa alla circostanza – ripetutamente evidenziata dalla banca – che la polizza assicurativa non fosse necessaria, tenuto conto dell'elevato merito creditizio riconosciuto al soggetto finanziato e al suo garante, e ciò
per la dirimente considerazione, logica prima ancora che giuridica, per cui la copertura assicurativa contro rischi di invalidità (temporanea o permanente) o di morte dell'assicurato – sebbene il beneficiario non fosse l'istituto di credito, bensì l'assicurato stesso ovvero i suoi eredi – produce indiscutibilmente un effetto di rafforzamento della
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solvibilità del soggetto finanziato, ben più efficace delle garanzie reddituali e/o patrimoniali offerte da quest'ultimo o da eventuali fideiussori, rispetto al quale l'istituto bancario ha un evidente interesse economico.
In secondo luogo, non può prescindersi dalla constatazione che la società convenuta – benchè a ciò onerata – non ha dimostrato di aver reso edotto il cliente degli specifici costi della polizza assicurativa, proponendogli una comparazione dei costi (e del T.A.E.G.) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento, a prescindere dalla stipula della polizza stessa.
Quanto, invece, alla dimostrazione della facoltatività della polizza attraverso la circostanza di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio senza una necessaria copertura assicurativa, deve evidenziarsi che i due contratti prodotti dalla banca - sottoscritti con altri soggetti finanziati e conclusi nel medesimo periodo temporale (tra maggio ed agosto 2013) – nei quali non compaiono costi aggiuntivi per premi assicurativi, non possono costituire sufficiente prova presuntiva della non obbligatorietà della polizza assicurativa.
A parere di questo giudice, infatti, la dimostrazione di due soli casi, in cui la medesima banca abbia asseritamente offerto un finanziamento a parità di condizioni anche in assenza di copertura assicurativa, non esclude con certezza – per la esiguità numerica del parametro di confronto – l'esistenza di una prassi bancaria dell'istituto, tesa a pretendere la previa stipula di una garanzia assicurativa come condizione per l'erogazione del finanziamento, rispetto alla quale i due diversi casi possano rappresentare un'ipotesi eccezionale e, dunque, non significativa.
A prescindere dalla riferita considerazione, deve, poi, prendersi atto dell'impossibilità di procedere ad una precisa ed attendibile comparazione delle condizioni del finanziamento
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oggetto di causa con quelle dei due diversi finanziamenti indicati dalla banca, per il dirimente motivo che – al di là di un'indimostrata affermazione di parità di merito creditizio dei soggetti beneficiari – non è stata né allegata, né tantomeno dimostrata la circostanza che le garanzie personali, reddituali e patrimoniali, come pure le condizioni lavorative ed economiche dei diversi clienti fossero perfettamente sovrapponibili e,
quindi, comparabili con quelle di e . Parte_3 Parte_2
6. Alla luce di tutte le osservazioni innanzi esposte, deve conclusivamente affermarsi che, nonostante la formale qualificazione dell'assicurazione come facoltativa (cfr., art.
3.1 del contratto di finanziamento), la stipula del relativo contratto non è stata il frutto di una iniziativa spontanea ovvero di una autonoma richiesta da parte del soggetto finanziato, ma ha rappresentato l'oggetto di una specifica condizione contrattuale imposta dall'istituto di credito, nel cui interesse la polizza è stata stipulata.
Dal riconosciuto carattere obbligatorio del contratto di assicurazione (rappresentando la relativa sottoscrizione una condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento) e dalla sottesa imposizione del relativo costo consegue che l'onere economico della copertura assicurativa debba essere necessariamente ricompreso nel calcolo del TAEG.
Nel caso di specie è pacificamente emerso, anche alla luce della c.t.u. contabile disposta in corso di causa, che l'istituto di credito non ha tenuto conto del costo della polizza assicurativa nella quantificazione del T.A.E.G. Inoltre, facendo applicazione dei richiamati esiti peritali, è risultato che, ove si computi nel TAEG anche il costo della polizza assicurativa in questione, il TAEG effettivamente applicato dall'istituto di credito sarebbe più elevato di quello riportato in contratto, ammontando esso al 12,33% anziché
al 9,89%
Conseguentemente, si impone la necessità di una sua rideterminazione in base ai criteri
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dettati dall'art. 125 bis, comma 7, T.U.B. Il ricalcolo dell'ammortamento al tasso sostitutivo, individuato dal c.t.u. nella misura dell'1,41%, comporta che la somma che sarebbe stata dovuta da corrisponde al capitale ridotto ad € 40.000,00 Parte_3
(cioè, senza le spese iniziali di erogazione) maggiorato soltanto degli interessi rideterminati in € 875,48, per un totale di € 40.875,48.
Avendo il soggetto finanziato rimborsato interamente il debito, pagando in favore della una somma complessiva pari ad € 64.911,59, deve ritenersi fondata Controparte_1
e meritevole di accoglimento la domanda di condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente versate, pari alla differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e quelli previsti dal piano di ammortamento così come ricalcolato (pari complessivamente ad € 40.875,48), per un totale di € 24.036,11. Detta somma, trattandosi di un debito di valuta, deve essere poi maggiorata dei soli interessi moratori al tasso legale (e non anche della rivalutazione monetaria), dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.
7. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
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Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte convenuta, con espresso riconoscimento del diritto degli attori di ripetere, nei confronti della convenuta soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. e da essi non dovute.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa Controparte_1
ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di cui in epigrafe;
DICHIARA la nullità della clausola del contratto di finanziamento n. 98427, stipulato tra le parti in data 15.06.2013, relativa alla determinazione del TAEG;
DICHIARA, per l'effetto, non dovuta da e la somma, Parte_3 Parte_2
già versata in favore della pari ad € 24.036,11; Controparte_1
CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a restituire a e la somma indebitamente Parte_3 Parte_2
versata pari ad € 24.036,11, oltre interessi legali a far data dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
CONDANNA al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_3
, in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_2
complessivi € 6.102,55 (di cui € 264,00 per spese documentate, € 5.077,00 per compensi professionali ed € 761,55 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del
D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre
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I.V.A. e C.P.A. come per legge;
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza Controparte_1
tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti della convenuta quelle eventualmente anticipate al c.t.u. da e;
Parte_3 Parte_2
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 19/03/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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Il DI TR