Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 12569 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12569 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. URSOMANNO EMILIO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. NUCIFERO GIOVANNI presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 le parti, chiedeva Parte_1
pronunziarsi la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con
[...]
in BACOLI il 24/04/1989 (atto n. 6, P. II, S. A, anno 1989). CP_1
1
economicamente autosufficiente.
Solo parte ricorrente compariva all'udienza del 6/03/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal
Presidente anche alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc;
la chiedeva breve Pt_1
rinvio, al fine di consentire la costituzione del convenuto e di raggiungere un'intesa.
In data 20/03/2025, si costituiva il convenuto.
All'udienza cartolare del 15/05/2025, con note di udienza, ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di separarsi alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
Sulle conclusioni delle parti (alle quali aderiva anche il P.M.), la causa era rimessa al collegio senza termini ex art. 473 bis 28 cpc, alla luce dell'accordo raggiunto.
Il PM concludeva come in atti.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi dichiarano di voler rinunziare, come in effetti rinunziano, alle domande di addebito
e alle altre domande reciprocamente formulate nei rispettivi scritti difensivi e sempre reciprocamente accettano tali rinunzie.
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente alla determinazione di un assegno di mantenimento da porre a carico dell'uno in favore dell'altro e reciprocamente accettano tale rinuncia.
La ex casa coniugale sita in Monte di DA (Na) alla via Cappella, 51, di proprietà della sig.ra verrà assegnata al dott. mentre l'immobile di Parte_1 Controparte_1
proprietà dei coniugi sito in Bacoli (Na), alla via Cuma, n. 4, con ogni arredo e pertinenza, verrà assegnata alla sig.ra che la abiterà unicamente al figlio , maggiorenne Parte_1 Per_1
ma non economicamente autosufficiente.
2 Il dott. si obbliga a corrispondere al figlio, a titolo di contributo al suo CP_1 mantenimento, l'importo di €.400,00 (quattrocento/00) mensili, da effettuare entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal 15.05.2025, con adeguamento automatico annuale secondo l'indice
Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dal
15.05.2026.
Le spese straordinarie per il figlio, così come stabilite nel protocollo sottoscritto tra avvocati
e Magistrati del Tribunale di Napoli in data 7 marzo 2018, saranno suddivise nella misura del 50%
a carico di ciascuno dei genitori.
I coniugi, con la firma del presente accordo, si danno atto di aver definito ogni questione economica-patrimoniale pendente tra di loro e pertanto dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art. 151 co. 1 cc dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, P. II, S. A, anno 1989);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
3 Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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