Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 marzo 2008
Art. 6. Durata della convenzione 1. La convenzione, con la decorrenza di cui all'articolo 3, ha una durata massima di nove anni; il gestore della scuola paritaria puo' recedere anticipatamente dalla convenzione, per giustificati e documentati motivi, previa apposita comunicazione da far pervenire al competente Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico.
2. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della parita' scolastica nei confronti della scuola convenzionata. La risoluzione di diritto della convenzione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento di revoca della parita' scolastica.
3. Nei casi di gravi irregolarita' di funzionamento della scuola convenzionata, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale dispone la sospensione dell'erogazione del contributo statale con effetto dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di regolarizzazione, costituente avvio del procedimento di revoca della convenzione, ai sensi dell' articolo 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e' il seguente:
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.».
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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