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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/02/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6273/2024 R.G. e vertente
TRA
con sede legale in Messina Viale San Parte_1
Martino n. 369 is.30 (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gulino giusta procura in calce Controparte_1
al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
(C.F: ), nata a [...] il [...], ed ivi residente CP_2 CodiceFiscale_1
via Comunale Case IACP PAL A Catarratti snc, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa
Marabello giusta procura in calce alla memoria difensiva. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a d.i.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 22.11.2024 La Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 792/2024, emesso il 12.10.2024 e notificatole a mezzo pec il 14.10.2024, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 4.331,40, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di CP_2
procedura.
1 Assumeva di aver adempiuto al pagamento della mensilità del mese di dicembre 2016, come risultava dal verbale del 9.12.2016. Asseriva, inoltre, di aver iadempiuto al pagamento della mensilità di aprile 2024, attraverso un acconto corrisposto in data 25.9.2024 prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, e il successivo a saldo in data 18.10.2024, come documentato dagli allegati versamenti bancari.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
2.- Con memoria depositata in data 13.2.2025 si costituiva in giudizio CP_2
contestando la fondatezza dell'opposizione.
In relazione alla reclamata mensilità di dicembre 2016, deduceva che il verbale del
9.12.2016 non poteva costituire prova di adempimento dell'obbligazione, prova che la avrebbe dovuto fornire esibendo la disposizione di bonifico. Con riferimento al Parte_1
pagamento della mensilità di aprile 2024, precisava di aver richiesto in via monitoria solo il saldo del mese di aprile, che – come ammesso da controparte – era stato pagato in data successiva all'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo.
Concludeva chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo opposto, confermando la debenza delle somme relative al mese di dicembre 2016, tenuto conto dell'avvenuto pagamento in corso di causa del mese di aprile 2024, e concedendo pertanto la provvisoria esecuzione, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
3.- All'udienza del 18.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Dalla documentazione in atti risulta che il debito della Parte_1
[...
oggetto di ingiunzione nei confronti di è stato solo in parte pagato. CP_2
In particolare, il saldo della mensilità di aprile 2024 è stato corrisposto alla lavoratrice con bonifico del 18.10.2024, e quindi in data successiva all'iscrizione a ruolo del ricorso monitorio (11.10.2024).
Non risulta, invece, saldata la retribuzione relativa alla mensilità di dicembre 2016, la cui dovutezza è comprovata dall' allegato al ricorso per decreto ingiuntivo ed anche CP_3 ammessa dalla stessa opponente, che si è limitata ad eccepirne l'avvenuto pagamento allegando il verbale di assemblea del 9.12.2016. Tale documento, tuttavia, non prova l'avvenuto pagamento della mensilità in oggetto.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 792/2024 va revocato e la società opponente va condannata al
2 pagamento, in favore di della minor somma di € 3.009,00 a titolo di mensilità di CP_2
dicembre 2016, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c.
6.- Quanto alle spese di giudizio, va rammentato che “il procedimento che si apre con la Con proposizione del ricorso e si chiude con la notifica del on costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite” (Cass.
1 febbraio 2007, n. 2217).
Pertanto, facendo corretto uso di tale principio, la società opponente, rimasta soccombente, è condannata alla rifusione delle spese di entrambe le fasi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Giuseppa Marabello, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla Parte_1
[...
, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data
22.11.2024 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 792/2024 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina in data 12.10.2024 e notificato in data 14.10.2024, nei confronti di uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed CP_2
eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la al pagamento, in favore di Controparte_5 CP_2 della minor somma di € 3.009,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì la alla rifusione delle spese Controparte_5
giudiziali in favore dell'opposta, che liquida in € 236,50 per compensi professionali relativi al procedimento monitorio ed in € 1.313,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio di merito, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppa Marabello
3 compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 18 febbraio 2024
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Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo