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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 6627/2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 6627 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione di accertamento dell'inefficacia degli atti compiuti dal debitore in seguito all'apertura della liquidazione giudiziale, proposta con atto di citazione da:
CURATELA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ (c.f. ), dichiarata Parte_1 C.F._1 con sentenza n. 80 del 22/12/2022 del Tribunale di Napoli Nord, rapp.ta e difesa dall'avv. Fabrizio Fusco (C.F.
), con domicilio digitale eletto all'indirizzo: C.F._2 Email_1
- Parte attrice;
NEI CONFRONTI DI
già in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi (C.F.: ), con domicilio digitale eletto C.F._3 all'indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_2
- Convenuta;
CONCLUSIONI
Così come precisate a verbale dalle parti all'udienza del 9 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009 per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2023 e iscritto a ruolo il successivo 11 luglio, la curatela attrice ha convenuto dinanzi a questo Tribunale l'istituto di credito al fine di accertare, ai sensi dell'art. 144 del Codice Controparte_1
1 della Crisi e dell'Insolvenza, l'inefficacia, nei confronti della procedura concorsuale, degli atti compiuti dal sig. successivamente alla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.80/2022, con Parte_1 la quale era stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale del suo patrimonio.
In particolare, il , nei giorni immediatamente successivi all'apertura della liquidazione giudiziale, avrebbe Pt_1 continuato ad utilizzare:
- il conto corrente ordinario n. 090 41001298-0
- e il Conto Carta Zero24 Pocket n. 163/5008128/1, entrambi aperti presso l'istituto di credito convenuto e per la precisione presso la filiale di Frattamaggiore (NA).
Il , infatti, avrebbe compiuto, nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione della sentenza Pt_1 richiamata, una serie di operazioni di prelievo e pagamento (analiticamente indicate dalla curatela, mediante la produzione dei relativi estratti conto), per complessivi euro 8.292,79.
Tali operazioni, in quanto effettuate malgrado l'intervenuta decadenza del debitore dall'esercizio del potere di disposizione e gestione del suo patrimonio, a norma dell'art. 142 CCII, sarebbero, dunque, inefficaci nei confronti della procedura concorsuale.
Per tale motivo, la curatela attrice ha concluso per l'accoglimento della domanda con condanna della banca convenuta alla restituzione dell'importo suindicato in favore della liquidazione giudiziale, comprensivo di interessi legali a far data dalle singole operazioni e sino all'effettivo soddisfo, e con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituita tardivamente in giudizio, con comparsa del 12 dicembre 2023, La convenuta ha Controparte_1 eccepito la propria buona fede in ordine alle operazioni contestate, asserendo di non essere a conoscenza della sentenza del Tribunale di Napoli nord, e concludendo, in via principale, per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze di lite, e in subordine, per la compensazione integrale delle spese di lite.
***
1. La domanda va accolta, come si avrà modo di precisare di seguito.
Come è noto, l'art. 142 CCII prevede espressamente che “La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale”.
La ratio legis sottesa alla disposizione va ricercata evidentemente nella necessità di cristallizzare l'entità e la qualità del patrimonio del debitore sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale, da intendersi quale forma di esecuzione collettiva sull'intero suo patrimonio per soddisfare l'interesse dei creditori, secondo il generale principio della par condicio.
Oggetto dello spossessamento sono tutti i beni rientranti nel patrimonio del debitore, salvo quelli indicati all'art. 146 CCII (beni di natura strettamente personale o necessari per il sostentamento proprio e della sua famiglia), qualora la loro liquidazione possa comportare un vantaggio per i creditori.
2 Per cui rientrano nell'insieme considerato sia le res materiali che le res immateriali suscettibili di valutazione economica e, dunque, di liquidazione, ma anche le situazioni giuridiche soggettive attive dalle quali può derivare un'utilità economica per i creditori concorsuali.
La sanzione civilistica dettata per l'eventuale alterazione del patrimonio successivamente all'apertura della procedura concorsuale è contenuta nell'art. 144 CCII, secondo cui “Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori”.
Orbene, nel caso in esame, dall'esame degli atti emerge che: dopo l'adozione della sentenza di apertura della procedura concorsuale, avvenuta in data 22 dicembre 2022 (cfr. all. 3 all'atto di citazione), il , pur Pt_1 formalmente spossessato, aveva proceduto ad effettuare le operazioni di prelievo e di pagamento, sui rapporti bancari indicati, specificamente contestate dalla curatela nel periodo che va dal 23 dicembre (giorno successivo all'adozione della sentenza) al 29 dicembre (cfr. estratti conto corrente e conto carta zero in atti).
Le operazioni in questione, che sono state consentite dalla banca convenuta, avevano prodotto una significativa alterazione del patrimonio del debitore in quanto avevano comportato la sottrazione, mediante prelievi allo sportello, pagamenti e operazioni di giroconto, dell'importo di euro 8.279,79.
Sul punto, la banca convenuta, al fine di escludere la propria responsabilità per colpa professionale, ha sostenuto di non essere a conoscenza dell'intervenuta sentenza stante la prossimità temporale tra la data della sua pubblicazione e il compimento, da parte del debitore, delle operazioni contestate ( cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
Secondo la prospettazione offerta, il grado di diligenza professionale su di essa incombente escluderebbe comunque l'obbligo di conoscenza della sentenza, in quanto essa non potrebbe essere tenuta a verificare -in relazione a ciascun cliente- l'eventuale emissione di una sentenza che ne dichiari l'intervenuto fallimento o l'assoggettamento ad altra procedura concorsuale.
In realtà, la giurisprudenza di legittimità, in materia di effetti della sentenza di fallimento, ha di recente chiarito che “In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici” (così Cass. 7477/2020).
La pronuncia, applicabile analogicamente anche alla sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, appare dunque ancorare l'opponibilità erga omnes della stessa a far data dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese, da intendersi quale adempimento pubblicitario idoneo a fondare la conoscenza legale dell'atto da parte dei terzi.
Ne consegue che è al momento della pubblicazione della sentenza nel registro delle imprese (avvenuta il 22 dicembre 2022, cfr. visura camerale storica in allegato al deposito del 9 aprile 2025 di parte ricorrente, in seguito al rilievo officioso ex art. 101 c.p.c. effettuato dal giudicante) che si riconnette l'effetto derivante dallo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario, con l'ulteriore conseguenza che essendo venuto meno il
3 connesso mandato conferito dal soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale all'istituto di credito resistente, quest'ultimo, quindi, non avrebbe dovuto consentire il compimento delle operazioni in uscita.
Dunque, a prescindere dal grado di diligenza professionale utilizzato nel caso in esame dall'istituto bancario, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale produce i suoi effetti (risolutivi sui rapporti bancari pendenti e di inefficacia per gli atti compiuti e consentiti su di essi, successivamente alla pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale), per effetto:
- dell'art. 183, primo comma del Codice della Crisi, a norma del quale “I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti”;
- E dell'art. 144 CCII, secondo cui “Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori”.
In altri termini, lo scioglimento del contratto di conto corrente opera di diritto come conseguenza della perdita, da parte del debitore, della facoltà di disporre e gestire il suo patrimonio in vista del suo assoggettamento alla procedura concorsuale.
La domanda della curatela pertanto va accolta, va accertata l'inefficacia delle operazioni bancarie poste in essere dal nel periodo intercorso fra il 23 dicembre 2022 e il 29 dicembre 2022, e per l'effetto va disposta la Pt_1 condanna dell'istituto di credito a restituire alla curatela della liquidazione giudiziale gli importi oggetto delle singole operazioni contestate.
Su tali importi andranno riconosciuti gli interessi legali a far data dalle singole operazioni, in quanto l'accertamento della loro inefficacia non ha natura costitutiva (cfr. in tal senso, Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26501 del 27/11/2013).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 TUSG (dal momento che la liquidazione giudiziale è ammessa al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'art. 144 TUSG), facendo applicazione dei parametri contenuti nel D.M. 147/2022, con riferimento ai relativi valori minimi (data la non elevata complessità delle questioni affrontate), e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto sostanzialmente luogo. Sul compenso del legale della curatela attrice, si provvederà con separato decreto, in seguito alla presentazione di specifica istanza ex artt. 82 e 83 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 7947/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Accerta l'inefficacia nei confronti della Curatela attrice, ai sensi dell'art. 144 CCII, delle operazioni bancarie compiute da sul conto corrente ordinario n. 090 41001298-0 e sul Conto Carta Parte_1
Zero24 Pocket n. 163/5008128/1, aperti presso la filiale di Frattamaggiore (NA) della banca convenuta e condanna l'istituto di credito convenuto al pagamento, in favore della curatela attrice, dell'importo di euro
8.292,79, oltre interessi legali a far data dalle singole operazioni inefficaci e sino all'effettivo soddisfo;
4 - Condanna l'istituto di credito convenuto al pagamento, in favore dell'erario, ex art. 133 TUSG, delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 237,00 per spese ed euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, nella misura del 15%, CPA ed Iva, se dovute, come per legge.
Aversa, 8 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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