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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3056/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia LL Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/07/2023 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 17 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. DE' MANZANO GIOVANNA AUGUSTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Controparte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 29 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MODUGNO MIRIAM presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 31/10/2015 (atto n. 314, P. 1, anno 2015). Separati consensualmente con verbale in data 04/07/2018, omologato con decreto del 07/08/2018 del
Tribunale di Trieste.
Con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
Con ricorso di data 26/07/2023 il signor ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con la signora stabilendo un Controparte_1 collocamento paritario dei figli minori e revocando, o in subordine riducendo, il contributo di mantenimento del signor per i figli. Allega che la coppia si era rivolta al Consultorio per risolvere Pt_1 alcune criticità emerse nella gestione dei figli;
quanto alla situazione economica dei coniugi, riferisce che la signora ha redditi almeno pari ai propri, nonché una casa di proprietà. CP_1
La signora si è costituita in giudizio contestando le deduzioni del ricorrente e CP_1 opponendosi alle domande svolte ad eccezione che quella di divorzio e deducendo che il collocamento paritario non è nell'interesse dei figli e che le proprie condizioni economiche sono precarie per l'instabilità lavorativa.
All'udienza del 12/12/2023, le parti hanno lungamente discusso circa le possibilità di modifica delle condizioni di affidamento dei figli;
con la successiva ordinanza del 28/12/2023 il giudice delegato ha predisposto un calendario provvisorio della permanenza dei figli presso ciascun genitore. In seguito,
a scioglimento della riserva dell'udienza del 07/03/2024, si è disposta l'acquisizione del fascicolo delle parti presso il consultorio – che è stato quindi depositato in data 01/07/2024. Si è quindi proceduto all'ascolto dei figli minori delle parti, dopo il quale, sentite le parti, si è ritenuto di non modificare il regime già previsto in via provvisoria e si è fissata udienza di precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti hanno prospettato la possibilità di un accordo ed è stato fissato termine ex art. 127-ter
c.p.c. per il deposito delle conclusioni.
Con note congiunte del 27/03/2025 le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'll'Ill.mo Tribunale adito:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Trieste, in data 31 ottobre
2015;
2. disporre l'affidamento condiviso dei minori e con residenza anagrafica presso la Per_1 Persona_2 madre in Trieste;
eventuali trasferimenti di residenza al di fuori di detto Comune dovranno essere preventivamente concordati tra le parti;
3. diritto di visita dei figli, secondo il seguente calendario: settimana A): i minori trascorreranno il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre, e il venerdì, sabato e domenica con la madre;
settimana B): i minori staranno il lunedì e il martedì con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre, e il venerdì, sabato e domenica con il padre;
4. vacanze:
- durante le vacanze natalizie, i genitori alterneranno un periodo di ferie con i figli, della stessa durata, che va dal mattino del 26 dicembre al mattino dell'1 gennaio, o dal mattino dell'1 gennaio alla ripresa delle attività scolastiche dopo l'Epifania, alternando il giorno della Vigilia di Natale e di Natale, nonché l'ultimo dell'anno e Capodanno. I giorni di vacanza natalizia da scuola antecedenti al 24/12 saranno gestiti secondo la turnazione ordinaria di visite del calendario in corso;
- durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno Pasqua o Pasquetta con i figli, usufruendo di un periodo di ferie con la stessa di uguale durata ove possibile;
- durante le vacanze estive, è previsto un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, presso ciascuno dei genitori. Le parti si alterneranno nella scelta del periodo o dei periodi. I genitori concorderanno tra di loro ogni anno, con un preavviso di 45 giorni prima dell'inizio delle vacanze scolastiche le date di preferenza per ciascuno in cui trascorrere i rispettivi periodi di vacanza con i figli. In caso di disaccordo sulla distribuzione delle vacanze estive, si prevede che la decisione venga presa alternativamente dai genitori, con cadenza annuale;
l'anno 2025 deciderà la madre, poi il padre e così di seguito;
- altre festività equamente alternate, sempre previo accordo tra i genitori sulla distribuzione dei rispettivi periodi di spettanza;
festa della mamma e compleanno della mamma con la mamma;
festa del papà e compleanno di papà con il papà.
5. contributo al mantenimento dei figli: sig. si obbliga a versare alla sig.ra in via Pt_1 Controparte_1 anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo mensile di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio), rivalutabili ISAT con dies a quo da dicembre 2023, coincidente con la pronuncia del provvedimento provvisorio adottato dal Tribunale in seno al procedimento di divorzio;
oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disciplinato dal Protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Trieste, richiamato integralmente dal provvedimento di cui sopra;
6. l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i genitori;
7. le spese coperte da Carta Famiglia e Dote famiglia verranno gestite dalla madre, documentate al padre ed entrambi ne beneficeranno al 50%;
8. prendere atto che il sig. si obbliga a riconoscere e a versare a favore della sig.ra il 50% dei Pt_1 CP_1 rimborsi IRPEF da lui ottenuti annualmente, con termine per la corresponsione del dovuto complessivo fissato entro l'anno 2027, eventualmente anche mediante pagamento rateale delle somme entro sei mesi da ogni singolo rimborso ottenuto;
9. rinuncia alle reciproche altre domande proposte;
spese legali compensate”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata – alla luce dell'attività istruttoria svolta, fra cui l'ascolto dei minori – la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le conclusioni congiunte dei coniugi possono pertanto essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste il 31/10/2015 tra e Parte_1
Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 14 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia LL Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/07/2023 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 17 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. DE' MANZANO GIOVANNA AUGUSTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Controparte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 29 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. MODUGNO MIRIAM presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 31/10/2015 (atto n. 314, P. 1, anno 2015). Separati consensualmente con verbale in data 04/07/2018, omologato con decreto del 07/08/2018 del
Tribunale di Trieste.
Con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
Con ricorso di data 26/07/2023 il signor ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di scioglimento del matrimonio contratto con la signora stabilendo un Controparte_1 collocamento paritario dei figli minori e revocando, o in subordine riducendo, il contributo di mantenimento del signor per i figli. Allega che la coppia si era rivolta al Consultorio per risolvere Pt_1 alcune criticità emerse nella gestione dei figli;
quanto alla situazione economica dei coniugi, riferisce che la signora ha redditi almeno pari ai propri, nonché una casa di proprietà. CP_1
La signora si è costituita in giudizio contestando le deduzioni del ricorrente e CP_1 opponendosi alle domande svolte ad eccezione che quella di divorzio e deducendo che il collocamento paritario non è nell'interesse dei figli e che le proprie condizioni economiche sono precarie per l'instabilità lavorativa.
All'udienza del 12/12/2023, le parti hanno lungamente discusso circa le possibilità di modifica delle condizioni di affidamento dei figli;
con la successiva ordinanza del 28/12/2023 il giudice delegato ha predisposto un calendario provvisorio della permanenza dei figli presso ciascun genitore. In seguito,
a scioglimento della riserva dell'udienza del 07/03/2024, si è disposta l'acquisizione del fascicolo delle parti presso il consultorio – che è stato quindi depositato in data 01/07/2024. Si è quindi proceduto all'ascolto dei figli minori delle parti, dopo il quale, sentite le parti, si è ritenuto di non modificare il regime già previsto in via provvisoria e si è fissata udienza di precisazione delle conclusioni. A tale udienza le parti hanno prospettato la possibilità di un accordo ed è stato fissato termine ex art. 127-ter
c.p.c. per il deposito delle conclusioni.
Con note congiunte del 27/03/2025 le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'll'Ill.mo Tribunale adito:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Trieste, in data 31 ottobre
2015;
2. disporre l'affidamento condiviso dei minori e con residenza anagrafica presso la Per_1 Persona_2 madre in Trieste;
eventuali trasferimenti di residenza al di fuori di detto Comune dovranno essere preventivamente concordati tra le parti;
3. diritto di visita dei figli, secondo il seguente calendario: settimana A): i minori trascorreranno il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre, e il venerdì, sabato e domenica con la madre;
settimana B): i minori staranno il lunedì e il martedì con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre, e il venerdì, sabato e domenica con il padre;
4. vacanze:
- durante le vacanze natalizie, i genitori alterneranno un periodo di ferie con i figli, della stessa durata, che va dal mattino del 26 dicembre al mattino dell'1 gennaio, o dal mattino dell'1 gennaio alla ripresa delle attività scolastiche dopo l'Epifania, alternando il giorno della Vigilia di Natale e di Natale, nonché l'ultimo dell'anno e Capodanno. I giorni di vacanza natalizia da scuola antecedenti al 24/12 saranno gestiti secondo la turnazione ordinaria di visite del calendario in corso;
- durante le vacanze pasquali, i genitori alterneranno Pasqua o Pasquetta con i figli, usufruendo di un periodo di ferie con la stessa di uguale durata ove possibile;
- durante le vacanze estive, è previsto un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, presso ciascuno dei genitori. Le parti si alterneranno nella scelta del periodo o dei periodi. I genitori concorderanno tra di loro ogni anno, con un preavviso di 45 giorni prima dell'inizio delle vacanze scolastiche le date di preferenza per ciascuno in cui trascorrere i rispettivi periodi di vacanza con i figli. In caso di disaccordo sulla distribuzione delle vacanze estive, si prevede che la decisione venga presa alternativamente dai genitori, con cadenza annuale;
l'anno 2025 deciderà la madre, poi il padre e così di seguito;
- altre festività equamente alternate, sempre previo accordo tra i genitori sulla distribuzione dei rispettivi periodi di spettanza;
festa della mamma e compleanno della mamma con la mamma;
festa del papà e compleanno di papà con il papà.
5. contributo al mantenimento dei figli: sig. si obbliga a versare alla sig.ra in via Pt_1 Controparte_1 anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo mensile di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio), rivalutabili ISAT con dies a quo da dicembre 2023, coincidente con la pronuncia del provvedimento provvisorio adottato dal Tribunale in seno al procedimento di divorzio;
oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disciplinato dal Protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Trieste, richiamato integralmente dal provvedimento di cui sopra;
6. l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i genitori;
7. le spese coperte da Carta Famiglia e Dote famiglia verranno gestite dalla madre, documentate al padre ed entrambi ne beneficeranno al 50%;
8. prendere atto che il sig. si obbliga a riconoscere e a versare a favore della sig.ra il 50% dei Pt_1 CP_1 rimborsi IRPEF da lui ottenuti annualmente, con termine per la corresponsione del dovuto complessivo fissato entro l'anno 2027, eventualmente anche mediante pagamento rateale delle somme entro sei mesi da ogni singolo rimborso ottenuto;
9. rinuncia alle reciproche altre domande proposte;
spese legali compensate”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata – alla luce dell'attività istruttoria svolta, fra cui l'ascolto dei minori – la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le conclusioni congiunte dei coniugi possono pertanto essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Trieste il 31/10/2015 tra e Parte_1
Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 14 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia LL