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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 2177 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Parte_2
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. ARDUINI ELISA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 29/01/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 10/07/2024, coniugata Parte_1
con per matrimonio concordatario celebrato in Traversetolo CP_1
(PR) il 25/07/1992, proponeva innanzi all'intestato Tribunale domanda cumulati- va di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti il rilascio della casa coniugale e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti, anche re- lativamente ai due figli maggiorenni (cl. 1998) e (cl. 2003) Per_1 Per_2
Con memoria depositata il 27/12/2024 si costituiva il quale CP_1
aderiva alle domande cumulate di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, però, l'addebito della separazione in capo alla moglie;
chiedeva, inoltre, una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti la casa coniugale e gli aspetti economici.
Con ordinanza a verbale del 29/01/2025, resa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato assumeva, su accordo delle parti, i provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza;
la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo di separazio- ne.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni - inerenti la definitiva regolamentazione dei rappor- ti economici fra le parti, le reciproche domande di addebito e la pronuncia di sen- tenza di divorzio - occorre rimettere la causa in istruttoria.
pagina 2 di 3 Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronunzia la separazione personale fra i coniugi Parte_3
nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] CP_1
(PR) il 07/11/1969, unitisi in matrimonio a Traversetolo (PR) il 25/07/1992 con atto trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune, al n. 19, Par- te II, Serie A dell'anno 1992;
2. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Traversetolo (PR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 10/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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