Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 848/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.05.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 848/2024, promosso da
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]al Parte_1 C.F._1
Corso Matteotti n. 43/D, int.3, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Di Paolo e con domicilio eletto presso lo studio di tale difensore in Foggia alla Via Fania n.31, come da mandato in calce al ricorso in appello.
Appellante
Contro
), nata a [...] il [...] e residente in [...]al Controparte_1 C.F._2
Corso Matteotti n. 43/D, int.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Carbone e con domicilio eletto presso lo studio di costei in Cerignola alla Via Consalvo da Cordova n.32-32, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 8
SENTENZA
All'udienza del 13.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.
Con sentenza n. 1292/2024, pubblicata il 13.05.2024 ed emessa all'esito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 4084/2023, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, chiamata a decidere in merito al ricorso per separazione coniugale promosso da nei confronti di così Controparte_1 Parte_1 provvedeva: “
1. Omologa le condizioni della separazione personale tra i coniugi, contenute nell'ordinanza presidenziale del 17.03.2024, che in parte qua deve intendersi integralmente richiamata e trascritta ad ogni effetto di legge.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orta Nova di annotare la presente sentenza –all'atto del passaggio in cosa giudicata- sul relativo atto di matrimonio. 3.
Nulla per le spese e competenze di giudizio.”
Il IG. appellava tale sentenza ed evidenziava quanto segue: 1) la IG.ra Parte_1 [...]
proponeva ricorso per separazione coniugale ed ivi articolava le sue richieste;
2) all'esito CP_1 dell'udienza cartolare celebrata il 17.03.2024 il Presidente del Tribunale adito, previa declaratoria della contumacia del adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e rinviava la causa al 17.04.2024 Pt_1 per la precisazione delle conclusioni;
3) a tale udienza, persistendo la contumacia del resistente, la causa veniva riservata per la decisione -con rinuncia della ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.- ed esitava CP_1 nella sentenza oggetto dell'odierno appello.
Trattavasi, a detta dell'appellante, di sentenza affetta da nullità atteso che il contradditorio non era stato correttamente instaurato innanzi al Tribunale;
ed invero, la aveva inutilmente tentato una prima CP_1 notifica via pec del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, per poi procedere ad una seconda notifica a mezzo UNEP presso la sede dismessa dell'azienda del e finanche una terza notifica via Pt_1 posta presso l'abitazione coniugale in Orta Nova al Corso Matteotti n. 43/D, culminata in una compiuta giacenza a seguito dell'immissione nella cassetta postale del relativo avviso.
Tale notifica era stata perciò “tentata” presso indirizzi dismessi, benché le comunicazioni pre- procedimentali fossero state ritualmente indirizzate dalla al consorte presso la nuova sede CP_1 dell'azienda di questi, il cui indirizzo era a lei ben noto;
in secondo luogo, l'appellata sentenza era stata regolarmente notificata presso il domicilio digitale del a riprova della stranezza del primo mancato Pt_1 perfezionamento della notifica via pec.
Ne conseguiva la nullità della notifica sicché la Corte avrebbe dovuto rimettere la causa al Tribunale di
Foggia ovvero, ove tale eccezione preliminare fosse stata non condivisa, avrebbe dovuto dar corso agli pagina 2 di 8 accertamenti istruttori volti ad ottenere la pronuncia di addebito della separazione in capo alla , CP_1
l'elisione sia dell'assegno di mantenimento muliebre sia di quello per i figli e . Per_1 Persona_2
La donna, infatti, si era per ben due volte allontanata dall'abitazione familiare, verosimilmente per recarsi all'estero per raggiungere il suo amante, sebbene avesse tentato di celare tale relazione adulterina sporgendo denuncia in danno del marito per essersi reso responsabile di maltrattamenti in famiglia
(circostanza smentita da uno dei due figli).
Non solo, la IG.ra con artifici e raggiri, si era illegittimamente impossessata di somme di denaro CP_1 appartenenti al sicché, preso atto di tali condotte muliebri contrarie ai doveri del matrimonio, egli Pt_1 si era determinato ad allontanarsi da casa.
Quanto poi alle questioni economiche, la aveva omesso di dedurre in fatto di aver intrapreso una CP_1 relazione con il suo attuale compagno e che entrambi i figli erano impegnati dal punto di vista lavorativo con la conseguenza che, espletati gli accertamenti del caso, la Corte avrebbe dovuto mantenere il solo contributo per la figlia , tuttora non autosufficiente dal punto di vista economico, con l'aggiunta Per_3 del rimborso del 50% delle spese straordinarie per lei occorrenti, mantenendo inalterata sia l'assegnazione alla donna dell'abitazione familiare, nella quale avrebbe continuato a vivere con i tre figli, sia l'attribuzione a lei del 100% dell'AUU per loro erogato dall'INPS.
Il rassegnava le conclusioni nel senso innanzi indicato e, nel formulare istanza di inibitoria della Pt_1 sentenza di primo grado, insisteva affinché la fosse condannata al pagamento delle Controparte_1 spese per i due gradi del giudizio, sebbene fosse stato dichiarato contumace in primo grado, e al ristoro dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
L'appellata si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 23.10.2024 e, in primo luogo, chiedeva che l'istanza di sospensiva venisse disattesa, difettando la stessa di attività assertive a supporto della sussistenza del fumus e del periculum.
E comunque evidenziava che il consorte non le avesse mai corrisposto gli assegni di mantenimento, pur godendo di una buona posizione economica, e che i due figli lo avessero in passato sempre aiutato nella sua attività di officina meccanica e rivendita di autoveicoli, senza mai essere retribuiti.
Sosteneva poi che la notifica degli atti introduttivi del giudizio di primo grado fosse stata eseguita correttamente, giacché il aveva sempre avuto accesso alla cassetta postale dell'alloggio in cui Pt_1 aveva conservato la formale residenza, che la responsabilità della crisi della famiglia era solo a lui imputabile a causa delle sue disfunzionali condotte assunte anche nei confronti dei figli maschi, entrambi da poco assunti con contratto di apprendistato dalla durata di 36 mesi e con una retribuzione mensile talmente limitata da non assicurar loro una condizione di autosufficienza economica, che l'appellante era pagina 3 di 8 stato attinto da denunce penali sporte dalla stessa appellata e da uno dei due figli e che, infine, del tutto destituite di fondamento erano le avverse allegazioni fattuali miranti ad ottenere dalla Corte una pronuncia di addebito della separazione in danno dell'appellata.
La donna, pertanto, concludeva per il rigetto dell'appello e per la condanna del al pagamento delle Pt_1 relative spese legali.
L'udienza del 28.11.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note di trattazione delle parti, all'esito di essa la causa veniva riservata sulla sola istanza di sospensiva, rigettata con provvedimento del 28.11.2024; con particolare riferimento al fumus, la Corte aveva infatti ravvisato che l'eccepita nullità della notifica degli atti introduttivi del giudizio di primo grado fosse priva di pregio;
e ciò sulla scorta dei principi sanciti sul punto dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 10012 del 15.04.2021.
La ricorrente aveva invero proceduto alla notifica a mezzo raccomandata con a.r. ed aveva depositato nel fascicolo del procedimento sia il relativo plico, restituito al mittente per il mancato ritiro nei termini di legge da parte del destinatario, sia la conseguente ricevuta CAD.
Veniva così fissata l'udienza del 27.02.2025 per la discussione, parimenti celebrata in modalità cartolare, rinviata poi all'11.03.2025 per l'astensione dalle udienze dei componenti del Collegio.
Sta di fatto che l'appellante, in data 12.12.2024, provvedeva a depositare –senza autorizzazione alcuna- una corposa memoria conclusionale, cui la replicava con altra memoria del 6.02.2025, del pari CP_1 non autorizzata.
Veniva così fissata l'udienza 13.05.2025 per la discussione con concessione alle parti di un termine da ritroso di 10 giorni per il deposito di note conclusive e di successivi 5 giorni per repliche.
L'appellata depositava le ridette prime note mentre il provvedeva a versare in atti le proprie Pt_1 repliche e, in violazione delle regole procedurali e quando ormai il secondo termine assegnato alle parti era abbondantemente decorso, in data 12.05.2025 provvedeva a depositare una seconda memoria di replica alla quale allegava un certificato occupazionale della , assunta a far data dal 15.04.2025 CP_1 con un contratto di tirocinio scadente il 14.10.2025.
Trattasi di documenti irritualmente depositati, sui quali peraltro non vi è stato contraddittorio con l'appellata e, pertanto, non ponderabili ai fini del decidere.
La sola appellata depositava poi le proprie note di trattazione per l'udienza del 12.05.2025 ed insisteva per il rigetto della impugnazione.
Infine, con atto del 22.11.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito all'appello, in mancanza di figli minori o di ulteriori questioni pagina 4 di 8 controverse dal connotato pubblicistico.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti ed elencati gli eventi susseguitisi in questo grado del procedimento, in merito alle ragioni di doglianza del è opportuno evidenziare quanto segue. Pt_1
In data 01.08.2023 la IG,.ra iscriveva a ruolo il suo ricorso per separazione innanzi al Controparte_1
Tribunale di Foggia e, in allegato alla nota di deposito del 14.11.2023, depositava il file della notifica telematica in formato .eml, con avviso di mancata consegna al stante la rilevazione Parte_1 dell'errore 5.1.1 – Aruba Pec S.p.A., indirizzo non valido (sebbene trattavasi dell'esatto indirizzo digitale indicato nella visura camerale della sua impresa individuale), nonché la copia analogica della successiva notifica eseguita a mezzo UNEP presso l'indirizzo di residenza dell'uomo e presso la sede della sua impresa individuale, ricavabili entrambi sia dai documenti pubblici a corredo del ricorso sua dalla visura camerale.
Stante la temporanea assenza del destinatario, veniva così emessa la CAD, da cui emerge il mancato ritiro del plico nel termine di 10 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, con la conseguenza che si è perfezionata la “conoscenza legale” di tali atti processuali da parte del destinatario e che il procedimento notificatorio è da ritenersi correttamente compiuto;
e ciò proprio in virtù di quanto sancito sul punto dalle SS.UU. della Cassazione Civile con la sentenza n. 10012/21, secondo cui la notifica è valida quando è garantita la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell'atto notificando, così come è avvenuto nel caso di specie.
Il primo motivo di impugnazione è dunque da ritenersi privo di fondamento.
Il Presidente del Tribunale, pertanto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza cartolare del 6.12.2023, appurava che la notifica fosse stata regolarmente eseguita nei confronti del resistente, ne dichiarava la contumacia, assegnava l'abitazione familiare alla con la quale avrebbe continuato a convivere la CP_1 prole, onerava il del versamento di €.150 per ciascuno dei tre figli, con l'aggiunta del rimborso del Pt_1
50% delle spese straordinarie per gli stessi occorrenti e con attribuzione alla del 100% CP_1 dell'assegno unico universale erogato dall'INPS.
Infine, poneva a carico del il versamento di un assegno muliebre di €.200 e fissava l'udienza del Pt_1
17.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con l'appellata sentenza, e sempre nella contumacia del resistente, venivano poi confermati i provvedimenti emessi in via provvisoria ed urgente ed il Tribunale definiva anche la questione inerente lo status.
Ordunque, è pacifico che il coniuge contumace in primo grado possa appellare la relativa sentenza, sebbene gli sia preclusa la possibilità di sollevare in appello eccezioni non rilevabili d'ufficio, ovvero pagina 5 di 8 proporre domande nuove (anche riconvenzionali) e formulare nuove richieste istruttorie.
A cagione di tanto, la domanda di addebito della separazione alla è da ritenersi irricevibile, con CP_1 conseguente impossibilità di procedere con gli approfondimenti istruttori (nel caso di specie neanche indicati né ritualmente articolati) volti a dimostrare la sussistenza di una relazione adulterina della donna, oltretutto dedotta in modo alquanto generico.
Quanto poi alle censure formulate sulle determinazioni economiche adottate in prime cure, l'appellante ha invocato l'elisione dell'assegno di mantenimento muliebre giacché la IG.ra avrebbe dato luogo CP_1 ad una nuova relazione, parimenti non circostanziata, e svolgerebbe un'imprecisata attività lavorativa, con la conseguenza che sarebbero venute meno le condizioni oggettive e soggettive indicate sul punto dall'art. 156 c.c..
Anche tale richiesta, al netto dell'impossibilità di scrutinare documenti irritualmente depositati, non può essere recepita per il seguente ordine di ragioni: l'unione fra le parti è durata circa 24 anni ed è stata allietata dalla nascita di tre figli;
il è tuttora un piccolo imprenditore, giacché è titolare di una Pt_1 officina meccanica e di rivendita di autovetture, mentre la ha sempre svolto l'attività di casalinga, CP_1 si è occupata dello svolgimento delle mansioni accuditive nei confronti dei tre figli ed ha coadiuvato il marito nel disbrigo delle pratiche burocratiche della sua azienda (circostanza incontestata).
E dunque, stante la permanenza del vincolo e posto che l'assegno di mantenimento è finalizzato a consentire al coniuge più debole economicamente di continuare a mantenere (almeno tendenzialmente) lo stesso tenore di vita goduto nel corso della convivenza coniugale, fra le parti vi è una chiara condizione di sperequazione reddituale e patrimoniale, con la conseguenza che l'assegno di mantenimento muliebre - fissato nella misura di €.200 mensili- deve essere mantenuto, con conseguente rigetto del relativo motivo di impugnazione.
Il ha altresì appellato la sentenza nella parte in cui il Tribunale lo ha gravato del versamento di Pt_1
€.150 per ciascuno dei due figli maschi, sostenendo che entrambi avrebbero raggiunto l'autosufficienza economica per essere stati assunti alle dipendenze di altra impresa artigiana.
E la stessa , peraltro, ha dato conferma di tale assunzione, suffragata dell'appellante mediante CP_1 deposito del modello C2 storico di e di . Per_1 Persona_2
Ebbene, dalla disamina di tali documenti emerge che entrambi i ragazzi siano stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, pacificamente volto all'acquisizione delle competenze per essere poi assorbiti stabilmente dalle aziende.
Trattasi, a ben vedere, di una tipologia contrattuale che non consente di considerare i figli economicamente autosufficienti, così come chiarito dalla con l'Ordinanza del 19.12.2023 n.35494 e con la pagina 6 di 8 Sentenza n. 407 dell'11.01.2007, entrambe emesse dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte, secondo cui “in tema di assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore ex art. 11, lett. a della L. 19.01.1955 n.25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare ex art. 10 di detta legge) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito, quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 della Costituzione ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata del rapporto, passata e futura, l'autosufficienza innanzi detta”.
Trattasi di prova non fornita dal con la conseguenza che difettano, allo stato, i presupposti Pt_1 oggettivi per poter procedere all'elisione dell'assegno di mantenimento per , di anni 22, e per Per_1
, di anni 24. Persona_2
L'appello deve pertanto essere rigettato ed il va condannato al pagamento delle relative Parte_1 spese legali in favore dell'appellata, che si liquidano nella misura di €.3.966,00 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da rifondersi in favore dello Stato stante l'intervenuta ammissione della IG.ra al beneficio del gratuito Controparte_1 patrocinio giusta delibera del COA di Bari prot. n. 4741/2024 del 15.10.2024.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 848/2024 e disattesa ogni ulteriore eccezione e domanda, così provvede.
pagina 7 di 8 1) Rigetta l'appello proposto dal IG. e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione Parte_1 la sentenza n. 1292/2024 pubblicata il 13.05.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di
Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 4084/2023.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese legali in favore dell'appellata, che si Parte_1 liquidano nella misura di €.3.966,00 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al
15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da rifondersi in favore dello Stato, stante l'intervenuta ammissione della IG.ra al beneficio del gratuito patrocinio, giusta delibera del Controparte_1
COA di Bari prot. n. 4741/2024 del 15.10.2024.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14.05.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
pagina 8 di 8