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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA NT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84
NT
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6452/2024 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine
Registro Generale del giorno 18.02.2025, avente ad oggetto: “Assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984”; N. 6452/24
e vertente
tra
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. R. Bacco del Foro di Parte_1 N. _______________
Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso
REPERTORIO lo studio del difensore in Giffoni Valle Piana (Sa), Via Murate, n. 121;
N. _______________
Ricorrente n. 011/2025 R.B e
in persona del
Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di Discussa nel termine del 18.02.2025 procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Fiumicino, con scambio di note scritte Per_1 ex art. 127 ter cpc elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Deposito minuta
_________________
§§§
Nel termine fissato del giorno 18.02.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le Pubblicazione in data conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi. __________________
Giudizio n. 6452/24 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.12.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84; 2) che la predetta
Commissione non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'indennità; 3) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata;
4) che nel detto procedimento il Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e il Giudice del Lavoro, con decreto, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente provvedeva ad introdurre, nel termine di rito, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il
CP_ diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità; 2) Condannare l' al
CP_ pagamento degli importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato, si costituiva
CP_ il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 18.02.2025 le parti hanno discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento della Parte_1
dell'assegno ordinario di invalidità è infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, come è noto, il ricorso in opposizione agli esiti dell'A.T.P. deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione dei motivi di contestazione.
Ebbene, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali
Giudizio n. 6452/24 R.G. Di Martino c/o pag. 2 CP_1 incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu.
In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Ciascuna delle patologie, cui la parte ricorrente fa riferimento al fine di fondare la sua pretesa è stata esaminata e valutata dal Ctu, dott. il quale, con Persona_2
motivazione logica e completa, ha concluso nei termini contestati (cfr. relazione peritale depositata in data 28.11.2024 nel procedimento di atp).
Non si ritiene pertanto che sussistano gli estremi per rinnovare gli accertamenti tecnici: d'altronde, la documentazione medica allegata al ricorso è la stessa già allegata al ricorso per Atp e attesta la presenza di patologie già oggetto delle valutazioni compiute dal Ctu nel corso del procedimento di Atp (cfr. la perizia depositata agli atti del fascicolo del relativo procedimento) ovvero di situazioni non particolarmente significative o di patologie che, allo stato, non sono diverse da quelle già esaminate dal Ctu ovvero che non presentano particolari e documentati aggravamenti e che non mutano, nella sostanza, il quadro delineato dal Ctu circa la mancanza dei requisiti, allo stato degli atti, dei benefici richiesti.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In proposito, va richiamato l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche
o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte” (Trib. Roma, Sez. Lav., sentenza 02.05.2017; anche Trib. Rieti, Sez. Lav., sentenza 22.01.2019; Trib. Potenza, sentenza
08.11.2019).
Giudizio n. 6452/24 R.G. Di Martino c/o pag. 3 CP_1 Inoltre, quanto alla tematica del mero dissenso diagnostico, va richiamata la recente sentenza della Suprema Corte n. 7160/2017, secondo la quale: “………………….Il giudizio previsto dall'art. 445 bis c.p.c., comma 6 che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (v. Cass. n.
12332 del 2015). E difatti, viene espressamente richiesto, a pena d'inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni……………………………………………………………………………………….
2. Il Tribunale nella sentenza gravata ha ritenuto i rilievi formulati nel ricorso generici e dunque inammissibili, e comunque infondati…………………………………..
3. Sotto l'altro, diverso ma concorrente profilo, occorre ribadire il principio secondo il quale il giudice dell'appello non ha l'obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, incombendogli tuttavia l'obbligo di motivare in ordine alle ragioni del mancato rinnovo ed a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata (Cass. n.
7013 del 2004, Cass. ord., n. 5339 del 18/03/2015)………………………………………..
3. Nel caso in esame, il Tribunale ha puntualmente argomentato sulle ragioni della sua adesione alla c.t.u., ritenendo che la ricorrente si limitasse a prospettare una maggiore gravità delle patologie rispetto a quella da lui accertata nella risposta al dettagliato quesito posto in sede di procedimento per a.t.p., supportata da precise ragioni desunte dalla loro effettiva incidenza invalidante, né risultava decisiva per infirmarle la riferita necessaria accudienza del G. da parte del personale della Casa protetta “(omissis), che avrebbe dovuto comunque trovare una giustificazione nella reale condizione clinica dell'assistito……………………………………………………”.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni del ricorso e dalla documentazione medica depositata all'atto della proposizione del ricorso alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef (cfr. fascicolo telematico di parte).
Giudizio n. 6452/24 R.G. Di Martino c/o pag. 4 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
CP_ dell' con ricorso depositato in data 10.12.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno in data 18.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6452/24 R.G. Di c/o pag. 5 Pt_1 CP_1