Articolo 1573 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1572Articolo 1539
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9 ottobre 2010
Art. 1573. Cessazione dalla posizione di disponibilita' 1. Il cappellano militare in disponibilita' che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 1572, non lo riassume, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625. 2. Decorso il periodo massimo di disponibilita' senza richiami in servizio, il cappellano militare e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010