TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 274/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a Dakar (Senegal) in [...] Parte_1 C.F._1
1.2.1976 e residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. FEDERICA
CASTAGNINI,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato ad [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA
COLOMBO,
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
“Le parti chiedono la conversione del rito da giudiziale e consensuale e di poter discutere oralmente
e presentano le seguenti domande congiunte: dichiarare la separazione personale dei coniugi e , dando Parte_1 Controparte_1 atto che il sig. ha già lasciato la casa da febbraio;
CP_1 il sig. s'impegna a trasferire la residenza entro il 20 agosto 2025 e la sig.ra CP_1 Pt_1
s'impegna a restituire gli effetti personali del coniuge entro la medesima data o al momento del trasferimento della residenza se precedente” (cfr. verbale udienza 20.5.2025)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 17.2.2025,
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
, esponendo di avere contratto con lo stesso matrimonio in data 10.8.2019 a Controparte_1
Dakar (Senegal), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ER (LC) al numero 5, parte II, serie C, Anno 2025 (v. docc. 3 e 4 ricorrente). Dall'unione coniugale non sono nati figli. Le parti hanno fissato la casa coniugale in un immobile condotto in locazione a ER
(LC), Piazza San Pietro n. 9, ove la moglie già viveva con , figlio nato da una CP_2 precedente relazione, a Bergamo (BG) il 28.12.2006, oggi maggiorenne, studente non economicamente indipendente. Promuovendo l'odierno giudizio, la ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, di fatto già cessata alla fine del 2023, quando la stessa, avendo perso il lavoro, ha cercato sostegno presso la propria famiglia di origine in
Francia. A detta della moglie, il convenuto non avrebbe mai davvero provveduto ai bisogni della famiglia, nonostante risulti assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di
Lavanderia Ghiringhelli Sas di ER (LC), potendo contare su uno stipendio medio mensile di circa
€ 1.500,00. Per contro, la ricorrente sarebbe priva di occupazione e, in assenza di supporto dal marito, Con vivrebbe grazie all'aiuto dei familiari ed all'Assegno Unico per il figlio Lamentando
l'impossibilità di fare rientro presso la casa di ER, a causa dell'ostilità del marito, la ricorrente ha chiesto il rilascio dell'immobile da parte del convenuto, non potendo ella gravare ulteriormente sui propri parenti. Tanto premesso, ha chiesto la pronuncia sullo status, Parte_1 con espressa previsione che il marito rilasci immediatamente la casa coniugale di ER (LC), Piazza
San Pietro n. 9, condotta in locazione con contratto intestato in via esclusiva alla stessa, nonché la messa a carico della controparte, in proprio favore, di un assegno di mantenimento pari ad €
300,00/mese.
In data 18.4.2025 si è costituito in giudizio , contestando la ricostruzione dei Controparte_1 fatti fornita dalla ricorrente ed, in particolare, negando fermamente di averla sposata solo per regolarizzare la propria posizione in Italia, di non aver provveduto ai bisogni familiari e di averla di fatto costretta al trasferimento in Francia. Anzi, a detta del marito, sarebbe stata proprio la volontà della moglie di trasferirsi all'estero dai propri parenti, a cui il marito era contrario, ad essersi ripercossa negativamente sulla vita coniugale. Il sig. ha allegato altresì che, diversamente CP_1 da quanto affermato da controparte, da febbraio 2025 egli non vive più nella casa coniugale, ove nel frattempo è tornata a vivere la sig.ra lamentando peraltro di non aver più potuto rientrare Pt_1 in casa per prendere i propri effetti personali e documenti. Tanto premesso, Controparte_1 ha chiesto la pronuncia sullo status, l'assegnazione della casa alla moglie, previa autorizzazione allo stesso a prelevare i propri effetti personali e la documentazione fiscale e medica, nonché il rigetto della domanda attorea di assegno di mantenimento.
Nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata in data 30.4.2025, la ricorrente ha confermato di essersi ristabilita nell'immobile di ER (LC), rimanendo da formalizzare il trasferimento di residenza anagrafica del marito e da sistemare alcune pendenze rispetto ad alcuni aspetti economici della casa. La moglie ha dato atto altresì di aver reperito un'occupazione lavorativa, ragion per cui ha rinunciato alla domanda di contributo al suo mantenimento.
Preso atto di ciò, il marito si è detto disponibile a concorrere al pagamento delle spese per la Tari
2024 ed al saldo dell'ultima bolletta, dando atto comunque di aver sempre provveduto a saldare le precedenti e confermando l'intenzione di trasferire la residenza non appena reperita una soluzione abitativa stabile, nonché chiedendo di poter essere messo in condizioni di accedere all'immobile di ER per prelevare quanto di sua proprietà. Il sig. ha confermato quindi le conclusioni CP_1 rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 20.5.2025, in occasione della quale hanno trovato un accordo;
pertanto, attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti e la cessazione della convivenza coniugale almeno sin dalla fine del 2023, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Rispetto alla questione dell'abitazione coniugale, si dà atto che, come confermato dalla ricorrente, il marito ha lasciato l'immobile sito in ER (LC), Piazza San Pietro n. 9, dal febbraio 2025.
Contestualmente, da un lato, il sig. si è impegnato a trasferire la propria residenza entro il CP_1
20.8.2025 e, dall'altro lato, la sig.ra si è impegnata a restituire gli effetti personali del Pt_1 coniuge entro la medesima data o al momento del trasferimento della residenza, se precedente.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Dakar (Senegal) in data 1.2.1976 e residente in [...] e CP_1
(C.F. ), nato ad [...] in data [...] e residente in
[...] C.F._2
ER (LC), Piazza San Pietro n. 9, sposati in data 10.8.2019 a Dakar (Senegal), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di ER (LC) al numero 5, parte II, serie C, Anno
2025, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 16.6.25.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 274/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata a Dakar (Senegal) in [...] Parte_1 C.F._1
1.2.1976 e residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. FEDERICA
CASTAGNINI,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato ad [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] - con il patrocinio dell'Avv. CRISTINA
COLOMBO,
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
“Le parti chiedono la conversione del rito da giudiziale e consensuale e di poter discutere oralmente
e presentano le seguenti domande congiunte: dichiarare la separazione personale dei coniugi e , dando Parte_1 Controparte_1 atto che il sig. ha già lasciato la casa da febbraio;
CP_1 il sig. s'impegna a trasferire la residenza entro il 20 agosto 2025 e la sig.ra CP_1 Pt_1
s'impegna a restituire gli effetti personali del coniuge entro la medesima data o al momento del trasferimento della residenza se precedente” (cfr. verbale udienza 20.5.2025)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 17.2.2025,
ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
, esponendo di avere contratto con lo stesso matrimonio in data 10.8.2019 a Controparte_1
Dakar (Senegal), atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ER (LC) al numero 5, parte II, serie C, Anno 2025 (v. docc. 3 e 4 ricorrente). Dall'unione coniugale non sono nati figli. Le parti hanno fissato la casa coniugale in un immobile condotto in locazione a ER
(LC), Piazza San Pietro n. 9, ove la moglie già viveva con , figlio nato da una CP_2 precedente relazione, a Bergamo (BG) il 28.12.2006, oggi maggiorenne, studente non economicamente indipendente. Promuovendo l'odierno giudizio, la ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, di fatto già cessata alla fine del 2023, quando la stessa, avendo perso il lavoro, ha cercato sostegno presso la propria famiglia di origine in
Francia. A detta della moglie, il convenuto non avrebbe mai davvero provveduto ai bisogni della famiglia, nonostante risulti assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di
Lavanderia Ghiringhelli Sas di ER (LC), potendo contare su uno stipendio medio mensile di circa
€ 1.500,00. Per contro, la ricorrente sarebbe priva di occupazione e, in assenza di supporto dal marito, Con vivrebbe grazie all'aiuto dei familiari ed all'Assegno Unico per il figlio Lamentando
l'impossibilità di fare rientro presso la casa di ER, a causa dell'ostilità del marito, la ricorrente ha chiesto il rilascio dell'immobile da parte del convenuto, non potendo ella gravare ulteriormente sui propri parenti. Tanto premesso, ha chiesto la pronuncia sullo status, Parte_1 con espressa previsione che il marito rilasci immediatamente la casa coniugale di ER (LC), Piazza
San Pietro n. 9, condotta in locazione con contratto intestato in via esclusiva alla stessa, nonché la messa a carico della controparte, in proprio favore, di un assegno di mantenimento pari ad €
300,00/mese.
In data 18.4.2025 si è costituito in giudizio , contestando la ricostruzione dei Controparte_1 fatti fornita dalla ricorrente ed, in particolare, negando fermamente di averla sposata solo per regolarizzare la propria posizione in Italia, di non aver provveduto ai bisogni familiari e di averla di fatto costretta al trasferimento in Francia. Anzi, a detta del marito, sarebbe stata proprio la volontà della moglie di trasferirsi all'estero dai propri parenti, a cui il marito era contrario, ad essersi ripercossa negativamente sulla vita coniugale. Il sig. ha allegato altresì che, diversamente CP_1 da quanto affermato da controparte, da febbraio 2025 egli non vive più nella casa coniugale, ove nel frattempo è tornata a vivere la sig.ra lamentando peraltro di non aver più potuto rientrare Pt_1 in casa per prendere i propri effetti personali e documenti. Tanto premesso, Controparte_1 ha chiesto la pronuncia sullo status, l'assegnazione della casa alla moglie, previa autorizzazione allo stesso a prelevare i propri effetti personali e la documentazione fiscale e medica, nonché il rigetto della domanda attorea di assegno di mantenimento.
Nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata in data 30.4.2025, la ricorrente ha confermato di essersi ristabilita nell'immobile di ER (LC), rimanendo da formalizzare il trasferimento di residenza anagrafica del marito e da sistemare alcune pendenze rispetto ad alcuni aspetti economici della casa. La moglie ha dato atto altresì di aver reperito un'occupazione lavorativa, ragion per cui ha rinunciato alla domanda di contributo al suo mantenimento.
Preso atto di ciò, il marito si è detto disponibile a concorrere al pagamento delle spese per la Tari
2024 ed al saldo dell'ultima bolletta, dando atto comunque di aver sempre provveduto a saldare le precedenti e confermando l'intenzione di trasferire la residenza non appena reperita una soluzione abitativa stabile, nonché chiedendo di poter essere messo in condizioni di accedere all'immobile di ER per prelevare quanto di sua proprietà. Il sig. ha confermato quindi le conclusioni CP_1 rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 20.5.2025, in occasione della quale hanno trovato un accordo;
pertanto, attesa la consensualizzazione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti e la cessazione della convivenza coniugale almeno sin dalla fine del 2023, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Rispetto alla questione dell'abitazione coniugale, si dà atto che, come confermato dalla ricorrente, il marito ha lasciato l'immobile sito in ER (LC), Piazza San Pietro n. 9, dal febbraio 2025.
Contestualmente, da un lato, il sig. si è impegnato a trasferire la propria residenza entro il CP_1
20.8.2025 e, dall'altro lato, la sig.ra si è impegnata a restituire gli effetti personali del Pt_1 coniuge entro la medesima data o al momento del trasferimento della residenza, se precedente.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (C.F. ), nata Parte_1 C.F._1
a Dakar (Senegal) in data 1.2.1976 e residente in [...] e CP_1
(C.F. ), nato ad [...] in data [...] e residente in
[...] C.F._2
ER (LC), Piazza San Pietro n. 9, sposati in data 10.8.2019 a Dakar (Senegal), atto trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di ER (LC) al numero 5, parte II, serie C, Anno
2025, autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 16.6.25.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada