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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/07/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2339/2015 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2339/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11/05/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 12 Giugno 2025. TRA Per il sig. , C.F.: e la Sig.ra Parte_1 C.F._1 C.F.: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosangela Lorusso del Foro di Potenza, (C.F.:
, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le C.F._3 comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC:
, giusta procura in atti, ed Email_1 elettivamente domiciliati nel suo studio in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 112
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA BELFIORE Controparte_1 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. FESTA ROSELLA, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._4 procura agli atti
- CONVENUTO Nonché Per la Sig.ra , nata a [...] il [...], CF Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pompea C.F._5 CARELLA, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._6 lo studio della stessa sito in Potenza alla via Tirreno n. 63, che indica il telefax n. 0971.476542, e la PEC ai Email_2 quali dichiara di voler ricevere comunicazione degli avvisi di cancelleria, giusto mandato in atti e richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza
- Terza chiamata in causa
Oggetto: Pt_3 Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02 Aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31.07.2015, i sigg.ri e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio il sig. chiedendo Parte_2 Controparte_1 all'On.le Tribunale adito di voler:
“1) in via preliminare disporre i sequestro conservativo dell'affitto del ramo di azienda sita in Baragiano (PZ), Via Guglielmo Marconi n. 16, di cu è proprietario e della licenza di rivendita di generi di Controparte_1 monopolio e ricevitoria lotta di cui all'autorizzazione amministrativa n. 182- prot n. 4528 del 26.8.1982 rilasciata dal Comune di Riolo Terme;
2) accertare e dichiarare debitore della somma di euro Controparte_1 70.020,00 oltre interessi di mora a partire dalla richiesta del 15.11.2014 e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento in favore degli odierni attori;
3) In subordine, obbligare alla restituzione della somma Controparte_1 di euro 70.020,00 oltre interessi di mora a partire dalla richiesta del 15.11.2014; 4) In subordine, accertare e dichiarare comunque il carattere ingiustificato del pagamento e/o di ripetizione dell'indebito e/o arricchimento senza causa della somma di euro 70.020,00 oltre interessi di mora a partire dalla richiesta del 15.11.2014; 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2015, si costituiva in giudizio il sig. il quale in via pregiudiziale eccepiva Controparte_1 l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva degli attori e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza in favore del Tribunale di Ravenna, foro del convenuto. Chiedeva inoltre di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo insistendo per il rigetto della Controparte_2 domanda e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione della somma di € 21.186,00.
Con provvedimento del 17.05.2016, il Giudice, rigettava la richiesta di sequestro per assenza dei presupposti di legge e autorizzava la chiamata in causa del terzo. Così, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale nel ritenere Controparte_2 le domande proposte dal nei confronti della stessa del tutto P_ infondate e pretestuose insisteva per il rigetto in toto delle domande avanzate dal Sig. nei suoi confronti con condanna alla refusione delle spese P_ e compensi di giudizio.
Depositate le rispettive memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c., con provvedimenti dell'11.02.2018 e del 14.08.2019 il Giudice ammetteva
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l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesta da parte attrice e convenuta, nei limiti fissati in ordinanza. Esaurita la fase istruttoria espletata dal G.O.P. con l'assunzione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del sig. , il fascicolo P_ veniva trasmesso al Giudice titolare per i successivi adempimenti e quindi fissata per la precisazione delle conclusioni in base ai criteri di priorità di definizione delle cause di più risalente iscrizione al ruolo previsti dal vigente Programma di gestione.
All'udienza del 28.03.2025 tenutasi a trattazione scritta giusto provvedimento del 20.03.2025, le parti mediante deposito di note scritte precisavano le proprie conclusioni e il Giudice con provvedimento comunicato in data 02.04.2025 riservava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, comma 2 c.p.c. ( 50+20) c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Questioni preliminari: delle eccezioni di improcedibilità ed incompetenza territoriale
Per quanto concerne le eccezioni preliminari di improcedibilità dell'azione ed incompetenza territoriale del Tribunale adìto, deve essere ritenuta pienamente condivisibile l'ordinanza sul punto pronunciata in data 17 Maggio 2016 dal giudice all'epoca procedente.
Infatti l'art. 20 cpc stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio per cui è anche competente il Giudice del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio che, trattandosi di somma di denaro ai sensi dell'art.1182 c.c., deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Parte convenuta, pur contestando il titolo dell'obbligazione azionata, non ha tuttavia contestato la matrice contrattuale della stessa, che assume riconducibile, alternativamente, ad un contratto di donazione o ad un mutuo destinato ad entrambi i coniugi.
Da quanto precede, quindi, competente a pronunciarsi sulla domanda in questione è il Tribunale di Potenza.
2. Nel merito: della prova del titolo di mutuo
In base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre
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quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Nel caso in esame, parte attrice non ha fornito prova del titolo costitutivo rappresentato dal contratto di mutuo, limitandosi ad allegare i bonifici eseguiti direttamente nei confronti dell'impresa costruttrice, senza tuttavia allegare il rapporto causale sotteso alla pretesa.
Questo non risulta provato contrattualmente e non risulta nemmeno dimostrato dalla prova orale articolata sul punto e raccolta mediante l'escussione del teste , che ha anzi escluso di aver eseguito i lavori Tes_1 su commissione della convenuta signora ed ha altresì negato che il Pt_4 pagamento gli venisse effettuato dall'attore espressamente per conto d quest'ultima. ( cfr. in particolare verbale di udienza del 07.10.2020).
Sul punto occorre richiamare l'orientamento espresso anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
““L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione”. (Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 8 ottobre 2021, con ordinanza n. 27372.)
In caso di contestazione su un contratto di mutuo, come avvenuto nel caso in esame, l'onere della prova grava quindi sul mutuante, il quale è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma finanche la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale è stato erogato un determinato importo. Invero, come stabilito dalla pronuncia in commento, ove il convenuto contesti il titolo posto a fondamento della pretesa, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, mediante la produzione del contratto.
La datio di una somma di denaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, pur ammettendone la ricezione, il convenuto ne deduca una diversa ragione. Rimane, pertanto, fermo l'onere a carico dell'attore di provare non solo la consegna del denaro ma anche la natura del titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione.
Infatti, come precisato in una recente pronuncia della Suprema Corte:
- 4 -
“Occorre premettere che, in tema di contratto di mutuo, secondo il costante orientamento di questa Corte la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa: onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra: il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la-somma ricevuta ( cfr. Cassazione civile sez. II, 18/07/2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021, Rv. 662545- 01).
Nel caso in esame, tuttavia, a fronte dell'elargizione di denaro documentata nel 2011, dagli anni 2011-2013 risultano trasferimenti patrimoniali dal conto del convenuto a quello dell'odierno attore, recanti anche la dicitura restituzione prestito ( cfr. movimentazioni bancarie allegate all'atto di citazione).
Pertanto, deve ritenersi priva di fondamento l'eccezione del convenuto che mira a ricondurre la fattispecie contrattuale alla donazione, non sussistendo, alla luce delle restituzioni parzialmente effettuale, lo spirito di liberalità del donante.
Per quanto concerne la causale specifica del mutuo erogato, dall'esame degli atti di causa si evince che nel settembre del 2011, precisamente il 7.9.2011, il riceveva sul c/c in essere presso BancaApulia n. Controparte_1 0092457 allo stesso intestato quale ditta individuale (PI P.IVA_1 riportata sull'estratto conto), dal Sig. la somma di € Parte_1 130.000,00 (centotrentamilaeuro) a mezzo bonifico bancario.
Con atto per Notaio del 14.09.2011 il Per_1 Controparte_1 procedeva all'acquisto dell'azienda di rivendita di generi di monopoli, ricevitoria lotto e commercio di vari generi, sita in Riolo Terme alla Piazza Mazzanti, da tale (cfr, cessione notarile agli atti) al prezzo di Parte_5
€ 170.000,00.
- 5 -
Di fatti il proprio dal conto, sul quale era confluito il bonifico del P_
, procedeva a richiedere l'emissione degli assegni necessari Parte_1 per saldare il prezzo d'acquisto della rivendita.
In data 30.9.2011 parte attrice ha allegato che riceveva, l'ulteriore P_ somma di € 10.000,00 (diecimila euro ) dalla Sig.ra la Parte_2 quale aveva provveduto a prelevare detto importo dal proprio libretto postale e ciò al fine di consentire al il pagamento della merce inventariata P_ nell'attività appena rilevata in Riolo Terme.
Anche tale somma risulta oggetto di restituzione al marito della sig.ra in quanto risulta chiaramente la causale del bonifico dai movimenti Pt_2 bancari con la dicitura “ merce inventariata” e trova riscontro nella prova testimoniale del teste . Testimone_2
Considerata la sequenza logico cronologica degli eventi, risulta quindi non provata la diversa imputazione del prestito, che il vorrebbe, in P_ subordine, ascrivere all'acquisto della casa coniugale in comunione con la moglie Controparte_2
Infatti, l'acquisto della casa in Riolo Terme, è stato effettuato da entrambi i coniugi, in comunione dei beni, con la sottoscrizione di un mutuo a carico di entrambi, per cui appare scarsamente verosimile che la coppia, ricevuta una ingente somma a mutuo dai parenti, avrebbe dovuto contrarre un ulteriore mutuo bancario per l'acquisto.
Peraltro, le restituzioni del iniziano in data antecedente P_ all'acquisto della casa: quest'ultimo è infatti avvenuto in data 22.12.2012 laddove le restituzioni iniziano nel 2011 e risultano quindi logicamente e cronologicamente compatibili con all'acquisto dell'attività in data 14.09.2011, intestata al solo . P_
La circostanza che rispetto a tale attività sia stata costituita un'impresa di famiglia, come confermato dalla teste di parte convenuta CP_3
, poi sciolta con l'aggravamento della crisi coniugale, non consente
[...] tuttavia di individuare la quale coobbligata in solido. Controparte_2
Infatti, Cassazione civile sez. I, 27/06/1990, n.6559 Nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., caratterizzato dalla mancanza di un vincolo societario e di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo dell'impresa (riconosciuto come tale dai partecipanti, in virtù della sua anzianità e/o del suo maggiore apporto), vanno distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun partecipante, ed un aspetto esterno, nel quale ha rilevanza la figura del familiare-imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, che assume in proprio i diritti e le obbligazioni
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nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente (e solidalmente) con i propri beni personali, diversi dai beni comuni ed indivisi dell'intero gruppo, anch'essi oggetto di garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.: ne consegue che il fallimento dell'imprenditore come sopra individuato e definito non si estende automaticamente al semplice partecipante dell'impresa familiare. ( Cassazione civile sez. I, 27/06/1990, n.6559).
3. Della domanda riconvenzionale
Dalla somma richiesta dagli attori deve essere tuttavia decurtata la somma di euro 21.186,00 (= € 20.002,60 + € 1.183,40) che l'attore ha versato a sé stesso come da movimento bancario documentato ed oggetto di domanda riconvenzionale del convenuto, rispetto alla quale l'attore nulla ha specificamente contestato, limitandosi ad affermare che l'operazione era riconosciuta ed autorizzata dal . P_
Stante l'esito complessivo della lite, le spese del giudizio di merito e della fase cautelare vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
nonché , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere agli attori la somma di euro 70.020,00 oltre interessi legali dalla data della domanda ( notifica atto di citazione) fino al soddisfo.
2) Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannagli attori a corrispondere al convenuto la somma di euro 21.186,00 oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale fino al soddisfo, rigettando ogni altra domanda.
3) Compensa integralmente le spese di lite.
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Così deciso in Potenza, il 10/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2339/2015 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 11/05/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 12 Giugno 2025. TRA Per il sig. , C.F.: e la Sig.ra Parte_1 C.F._1 C.F.: Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosangela Lorusso del Foro di Potenza, (C.F.:
, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le C.F._3 comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC:
, giusta procura in atti, ed Email_1 elettivamente domiciliati nel suo studio in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 112
- ATTORE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA BELFIORE Controparte_1 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. FESTA ROSELLA, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di C.F._4 procura agli atti
- CONVENUTO Nonché Per la Sig.ra , nata a [...] il [...], CF Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pompea C.F._5 CARELLA, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso C.F._6 lo studio della stessa sito in Potenza alla via Tirreno n. 63, che indica il telefax n. 0971.476542, e la PEC ai Email_2 quali dichiara di voler ricevere comunicazione degli avvisi di cancelleria, giusto mandato in atti e richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza
- Terza chiamata in causa
Oggetto: Pt_3 Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 02 Aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31.07.2015, i sigg.ri e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio il sig. chiedendo Parte_2 Controparte_1 all'On.le Tribunale adito di voler:
“1) in via preliminare disporre i sequestro conservativo dell'affitto del ramo di azienda sita in Baragiano (PZ), Via Guglielmo Marconi n. 16, di cu è proprietario e della licenza di rivendita di generi di Controparte_1 monopolio e ricevitoria lotta di cui all'autorizzazione amministrativa n. 182- prot n. 4528 del 26.8.1982 rilasciata dal Comune di Riolo Terme;
2) accertare e dichiarare debitore della somma di euro Controparte_1 70.020,00 oltre interessi di mora a partire dalla richiesta del 15.11.2014 e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento in favore degli odierni attori;
3) In subordine, obbligare alla restituzione della somma Controparte_1 di euro 70.020,00 oltre interessi di mora a partire dalla richiesta del 15.11.2014; 4) In subordine, accertare e dichiarare comunque il carattere ingiustificato del pagamento e/o di ripetizione dell'indebito e/o arricchimento senza causa della somma di euro 70.020,00 oltre interessi di mora a partire dalla richiesta del 15.11.2014; 5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2015, si costituiva in giudizio il sig. il quale in via pregiudiziale eccepiva Controparte_1 l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva degli attori e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza in favore del Tribunale di Ravenna, foro del convenuto. Chiedeva inoltre di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo insistendo per il rigetto della Controparte_2 domanda e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione della somma di € 21.186,00.
Con provvedimento del 17.05.2016, il Giudice, rigettava la richiesta di sequestro per assenza dei presupposti di legge e autorizzava la chiamata in causa del terzo. Così, si costituiva in giudizio la sig.ra la quale nel ritenere Controparte_2 le domande proposte dal nei confronti della stessa del tutto P_ infondate e pretestuose insisteva per il rigetto in toto delle domande avanzate dal Sig. nei suoi confronti con condanna alla refusione delle spese P_ e compensi di giudizio.
Depositate le rispettive memorie autorizzate ex art. 183 c.p.c., con provvedimenti dell'11.02.2018 e del 14.08.2019 il Giudice ammetteva
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l'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesta da parte attrice e convenuta, nei limiti fissati in ordinanza. Esaurita la fase istruttoria espletata dal G.O.P. con l'assunzione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale del sig. , il fascicolo P_ veniva trasmesso al Giudice titolare per i successivi adempimenti e quindi fissata per la precisazione delle conclusioni in base ai criteri di priorità di definizione delle cause di più risalente iscrizione al ruolo previsti dal vigente Programma di gestione.
All'udienza del 28.03.2025 tenutasi a trattazione scritta giusto provvedimento del 20.03.2025, le parti mediante deposito di note scritte precisavano le proprie conclusioni e il Giudice con provvedimento comunicato in data 02.04.2025 riservava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, comma 2 c.p.c. ( 50+20) c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1.Questioni preliminari: delle eccezioni di improcedibilità ed incompetenza territoriale
Per quanto concerne le eccezioni preliminari di improcedibilità dell'azione ed incompetenza territoriale del Tribunale adìto, deve essere ritenuta pienamente condivisibile l'ordinanza sul punto pronunciata in data 17 Maggio 2016 dal giudice all'epoca procedente.
Infatti l'art. 20 cpc stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio per cui è anche competente il Giudice del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio che, trattandosi di somma di denaro ai sensi dell'art.1182 c.c., deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Parte convenuta, pur contestando il titolo dell'obbligazione azionata, non ha tuttavia contestato la matrice contrattuale della stessa, che assume riconducibile, alternativamente, ad un contratto di donazione o ad un mutuo destinato ad entrambi i coniugi.
Da quanto precede, quindi, competente a pronunciarsi sulla domanda in questione è il Tribunale di Potenza.
2. Nel merito: della prova del titolo di mutuo
In base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre
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quest'ultimo ha l'onere di provare di avere adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Nel caso in esame, parte attrice non ha fornito prova del titolo costitutivo rappresentato dal contratto di mutuo, limitandosi ad allegare i bonifici eseguiti direttamente nei confronti dell'impresa costruttrice, senza tuttavia allegare il rapporto causale sotteso alla pretesa.
Questo non risulta provato contrattualmente e non risulta nemmeno dimostrato dalla prova orale articolata sul punto e raccolta mediante l'escussione del teste , che ha anzi escluso di aver eseguito i lavori Tes_1 su commissione della convenuta signora ed ha altresì negato che il Pt_4 pagamento gli venisse effettuato dall'attore espressamente per conto d quest'ultima. ( cfr. in particolare verbale di udienza del 07.10.2020).
Sul punto occorre richiamare l'orientamento espresso anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
““L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione”. (Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. II, 8 ottobre 2021, con ordinanza n. 27372.)
In caso di contestazione su un contratto di mutuo, come avvenuto nel caso in esame, l'onere della prova grava quindi sul mutuante, il quale è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma finanche la prova dell'esistenza e della validità del contratto di mutuo in forza del quale è stato erogato un determinato importo. Invero, come stabilito dalla pronuncia in commento, ove il convenuto contesti il titolo posto a fondamento della pretesa, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, mediante la produzione del contratto.
La datio di una somma di denaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, pur ammettendone la ricezione, il convenuto ne deduca una diversa ragione. Rimane, pertanto, fermo l'onere a carico dell'attore di provare non solo la consegna del denaro ma anche la natura del titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione.
Infatti, come precisato in una recente pronuncia della Suprema Corte:
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“Occorre premettere che, in tema di contratto di mutuo, secondo il costante orientamento di questa Corte la datio di una somma di danaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa: onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Resta ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra: il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la-somma ricevuta ( cfr. Cassazione civile sez. II, 18/07/2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021, Rv. 662545- 01).
Nel caso in esame, tuttavia, a fronte dell'elargizione di denaro documentata nel 2011, dagli anni 2011-2013 risultano trasferimenti patrimoniali dal conto del convenuto a quello dell'odierno attore, recanti anche la dicitura restituzione prestito ( cfr. movimentazioni bancarie allegate all'atto di citazione).
Pertanto, deve ritenersi priva di fondamento l'eccezione del convenuto che mira a ricondurre la fattispecie contrattuale alla donazione, non sussistendo, alla luce delle restituzioni parzialmente effettuale, lo spirito di liberalità del donante.
Per quanto concerne la causale specifica del mutuo erogato, dall'esame degli atti di causa si evince che nel settembre del 2011, precisamente il 7.9.2011, il riceveva sul c/c in essere presso BancaApulia n. Controparte_1 0092457 allo stesso intestato quale ditta individuale (PI P.IVA_1 riportata sull'estratto conto), dal Sig. la somma di € Parte_1 130.000,00 (centotrentamilaeuro) a mezzo bonifico bancario.
Con atto per Notaio del 14.09.2011 il Per_1 Controparte_1 procedeva all'acquisto dell'azienda di rivendita di generi di monopoli, ricevitoria lotto e commercio di vari generi, sita in Riolo Terme alla Piazza Mazzanti, da tale (cfr, cessione notarile agli atti) al prezzo di Parte_5
€ 170.000,00.
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Di fatti il proprio dal conto, sul quale era confluito il bonifico del P_
, procedeva a richiedere l'emissione degli assegni necessari Parte_1 per saldare il prezzo d'acquisto della rivendita.
In data 30.9.2011 parte attrice ha allegato che riceveva, l'ulteriore P_ somma di € 10.000,00 (diecimila euro ) dalla Sig.ra la Parte_2 quale aveva provveduto a prelevare detto importo dal proprio libretto postale e ciò al fine di consentire al il pagamento della merce inventariata P_ nell'attività appena rilevata in Riolo Terme.
Anche tale somma risulta oggetto di restituzione al marito della sig.ra in quanto risulta chiaramente la causale del bonifico dai movimenti Pt_2 bancari con la dicitura “ merce inventariata” e trova riscontro nella prova testimoniale del teste . Testimone_2
Considerata la sequenza logico cronologica degli eventi, risulta quindi non provata la diversa imputazione del prestito, che il vorrebbe, in P_ subordine, ascrivere all'acquisto della casa coniugale in comunione con la moglie Controparte_2
Infatti, l'acquisto della casa in Riolo Terme, è stato effettuato da entrambi i coniugi, in comunione dei beni, con la sottoscrizione di un mutuo a carico di entrambi, per cui appare scarsamente verosimile che la coppia, ricevuta una ingente somma a mutuo dai parenti, avrebbe dovuto contrarre un ulteriore mutuo bancario per l'acquisto.
Peraltro, le restituzioni del iniziano in data antecedente P_ all'acquisto della casa: quest'ultimo è infatti avvenuto in data 22.12.2012 laddove le restituzioni iniziano nel 2011 e risultano quindi logicamente e cronologicamente compatibili con all'acquisto dell'attività in data 14.09.2011, intestata al solo . P_
La circostanza che rispetto a tale attività sia stata costituita un'impresa di famiglia, come confermato dalla teste di parte convenuta CP_3
, poi sciolta con l'aggravamento della crisi coniugale, non consente
[...] tuttavia di individuare la quale coobbligata in solido. Controparte_2
Infatti, Cassazione civile sez. I, 27/06/1990, n.6559 Nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c., caratterizzato dalla mancanza di un vincolo societario e di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo dell'impresa (riconosciuto come tale dai partecipanti, in virtù della sua anzianità e/o del suo maggiore apporto), vanno distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun partecipante, ed un aspetto esterno, nel quale ha rilevanza la figura del familiare-imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, che assume in proprio i diritti e le obbligazioni
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nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente (e solidalmente) con i propri beni personali, diversi dai beni comuni ed indivisi dell'intero gruppo, anch'essi oggetto di garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.: ne consegue che il fallimento dell'imprenditore come sopra individuato e definito non si estende automaticamente al semplice partecipante dell'impresa familiare. ( Cassazione civile sez. I, 27/06/1990, n.6559).
3. Della domanda riconvenzionale
Dalla somma richiesta dagli attori deve essere tuttavia decurtata la somma di euro 21.186,00 (= € 20.002,60 + € 1.183,40) che l'attore ha versato a sé stesso come da movimento bancario documentato ed oggetto di domanda riconvenzionale del convenuto, rispetto alla quale l'attore nulla ha specificamente contestato, limitandosi ad affermare che l'operazione era riconosciuta ed autorizzata dal . P_
Stante l'esito complessivo della lite, le spese del giudizio di merito e della fase cautelare vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
nonché , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna parte convenuta a corrispondere agli attori la somma di euro 70.020,00 oltre interessi legali dalla data della domanda ( notifica atto di citazione) fino al soddisfo.
2) Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannagli attori a corrispondere al convenuto la somma di euro 21.186,00 oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale fino al soddisfo, rigettando ogni altra domanda.
3) Compensa integralmente le spese di lite.
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Così deciso in Potenza, il 10/07/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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