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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1245 /2024
Verbale di udienza del 01/04/2025
Sono presenti:
l'avv. Galati per parte ricorrente;
l'avv. Linzalone per l' ; CP_1
I difensori si riportano ai rispettivi scritti difensivi e chiedono la decisione.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 1245/2024 vertente
TRA
(cod. fisc.: ) nato a [...] il 25 Parte_1 C.F._1
ottobre 1955 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Galati giusta procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale alle liti in atti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: indebito – pensione “quota 100”- divieto di cumulo ex art. 14, comma 3,
d.l. 4/2019 conv. con modifiche in l. 26/2019 – comparsa cinematografica.
FATTO E DIRITTO
I - Con ricorso depositato il 4 novembre 2024, agiva in Parte_1
giudizio nei confronti dell lamentando l'illegittimità della richiesta dell'Istituto (v. CP_1
nota del 28 febbraio 2024, reiterata il 10 maggio 2024: all. nn. 6 e 8) di restituzione della somma lorda di euro 23.790,00 -netto: euro 19.186,64- (in buona sostanza, il motivo della richiesta di restituzione dell'importo da parte dell' era dovuto alla CP_1
circostanza che il ricorrente aveva percepito la somma di euro 300,00 nel mese di maggio 2021 per aver partecipato, quale comparsa scenica, alle riprese dello sceneggiato televisivo “Imma Tataranni- Sostituto Procuratore”- attività svolta in data
18 e 19 maggio 2021 per conto della società I.B.C. Movie Srl).
Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale: 1) ACCERTARE E DICHIARARE che i redditi percepiti nell'anno 2021 per l'attività di comparsa per due giorni di posa in favore della IBC Movie s.r.l., pari ad euro
300,00 lordi, sono cumulabili con la pensione VO n. 10052049 di cui è titolare;
2) Per l'effetto, previa DISAPPLICAZIONE dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono e, per l'esattezza,
- del provvedimento emesso dall il 28/02/2024, notificato in data 05/03/2024, CP_1
di ricalcolo fino al 31/03/2024 della pensione n. 001-470010052049 Cat. VO per l'anno 2021 con annessa richiesta di restituzione della somma lorda di € 23.790,00
(importo effettivo da restituire € 19.186,64), pari all'intero importo della pensione relativa all'anno 2021;
- del provvedimento emesso dall il 10/05/2024, notificato il 31/05/2024, di CP_1
accertamento delle somme – ad avviso dell'Ente - indebitamente percepite sulla pensione dal 01.01.2021 al 31.12.2021, con relativa richiesta di pagamento;
- della delibera n. 243968 del 10/07/2024, di rigetto del ricorso amministrativo prot.
n. 4700.09/05/2024.0092416 del 09.05.2024; CP_1
- della delibera n. n. 244049 del 16/10/2024, di rigetto del ricorso amministrativo prot.
n. 4700.10/06/2024.0108132 del 10.06.2024 CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE il proprio diritto a pensione per l'anno 2021 nella misura già percepita di euro € 23.790,00, al lordo delle ritenute di legge (importo netto
€ 19.186,64) e quindi nulla è dovuto all' CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito reputi incumulabili i redditi percepiti dal ricorrente nell'anno 2021 dalla IBC Movie s.r.l. per l'attività di comparsa per due giorni di posa, pari ad euro 300,00 lordi:
1) Previa DISAPPLICAZIONE dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono e, per l'esattezza,
- del provvedimento emesso dall il 28/02/2024, notificato in data 05/03/2024, CP_1
di ricalcolo fino al 31/03/2024 della pensione n. 001-470010052049 Cat. VO per l'anno 2021 con annessa richiesta di restituzione della somma lorda di € 23.790,00
(importo effettivo da restituire € 19.186,64), pari all'intero importo della pensione relativa all'anno 2021;
- del provvedimento emesso dall il 10/05/2024, notificato il 31/05/2024, di CP_1
accertamento delle somme – ad avviso dell'Ente - indebitamente percepite sulla pensione dal 01.01.2021 al 31.12.2021, con relativa richiesta di pagamento
- della delibera n. 243968 del 10/07/2024, di rigetto del ricorso amministrativo prot.
n. 4700.09/05/2024.0092416 del 09.05.2024; CP_1
- della delibera n. n. 244049 del 16/10/2024, di rigetto del ricorso amministrativo prot.
n. 4700.10/06/2024.0108132 del 10.06.2024 CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE il proprio diritto a pensione per l'anno 2021 nella misura già percepita di euro € 23.790,00, al lordo delle ritenute di legge (importo netto di € 19.186,64), decurtata dell'importo percepito nell'anno 2021 per l'attività di comparsa per due giorni di posa in favore della IBC Movie s.r.l., pari ad euro 300,00 lordi.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con comparsa depositata il 21 gennaio 2025 si costituiva l' il quale rassegnava le CP_1
seguenti conclusioni: “CONCLUDE perché l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia rigettare la domanda in quanto del tutto infondata per i motivi innanzi esposti, e dichiarare dovuta la somma di € …. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Il ricorso (la cui domanda è sostanzialmente volta all'accertamento negativo del credito vantato dall' è infondato. CP_1 In primo luogo è certo che l'odierno ricorrente abbia svolto, dopo l'accesso alla pensione quota 100, un'attività di lavoro subordinato, seppure per un tempo brevissimo
(due giorni) e a fronte di un compenso minimo (euro 300,00).
Invero, la caratteristica del lavoro autonomo è che viene svolta dal lavoratore con mezzi propri e con piena libertà di esecuzione rispetto a tempi e modalità. Il lavoratore autonomo, quindi, non è subordinato al committente che non ha i tipici poteri di dirigere il lavoro che ha un datore di lavoro. La differenza principale che caratterizza il lavoro autonomo è proprio legata alla subordinazione che non deve esserci in alcun modo.
Per quando riguarda, poi, l'occasionalità il lavoro svolto deve essere senza continuità.
La definizione del lavoro autonomo occasionale è “qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione”.
Partecipare come comparsa nella realizzazione di un film può essere considerato lavoro occasionale ma sicuramente non si configura come lavoro autonomo visto che è coordinato e deve sottostare ai tempi e ai modi di esecuzione imposti dalla produzione.
Altra questione dirimente è, quindi, la corretta interpretazione da dare all'art. 14 d.l.
4/2019 convertito con modifiche in l. 26/2019.
Al riguardo si è di recente pronunciata Cass. Civ. Sez. lav., 4 dicembre 2024, n. 30994, le cui argomentazioni appare opportuno riportare per esteso: “1. L'attuale ricorrente, titolare da aprile 2019 di pensione anticipata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 4 del
2019 (c.d. quota 100), maturata con requisito anagrafico di 62 anni e 38 anni di anzianità contributiva, aveva svolto, dopo il pensionamento, attività di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 14 maggio 2019 al 31 ottobre 2019, sicché, a seguito di accertamento, l'istituto previdenziale aveva proceduto al recupero della somma di Euro 11.267,32, pari a quanto percepito a titolo di pensione al netto degli oneri fiscali, con conseguente sospensione dell'erogazione della pensione per l'anno
2019, stante l'incumulabilità della pensione raggiunta con quota cento con il reddito da lavoro dipendente (art.14, co.3, D.L. n.4 del 2019).
2. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda del pensionato, volta a sentir dichiarare il diritto a percepire il trattamento pensionistico, con decorrenza 1.4.2019, detratta la somma di Euro 4.392,65 pari al reddito netto da lavoro dipendente percepito nell'anno 2019, da qualificarsi quale indebito pensionistico.
3. La Corte di appello di Perugia, confermando la decisione di primo grado, ha interpretato la detta incumulabilità, ex art. 14 cit., nel senso di detrarre, l'importo dei redditi da lavoro percepiti, dall'importo della pensione, con regolare erogazione del trattamento pensionistico.
4. Avverso tale sentenza ricorre l' con ricorso affidato ad un unico motivo, cui CP_1
resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. CP_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con l'unico motivo di ricorso, l' deduce violazione dell'articolo 14, comma 3, CP_1
del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n.26, poiché la Corte di merito ha ritenuto la pensione anticipata, maturata in forza dell'art. 14, comma 1, del citato D.L., non totalmente incumulabile con i redditi da lavoro subordinato, per essere l'unica conseguenza, derivante dal divieto, il mero obbligo di restituzione all' di un importo pari ai redditi da lavoro CP_1
percepiti.
6. Secondo la parte ricorrente, in coerenza con i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 2022, alla percezione dei redditi da lavoro subordinato da parte del pensionato conseguirebbe l'incumulabilità totale del trattamento per tutto il periodo nel quale egli ha svolto attività lavorativa e la sospensione del trattamento, con conseguente obbligo, per il pensionato, di restituire l'importo dei ratei di pensione percepiti.
7. Il ricorso è da accogliere nei termini che seguono.
8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' CP_1
sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-
2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da
Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario,
e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del
2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15. È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo
2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.
18. In conclusione, il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata, che non si è conformata ai principi fin qui esposti, è cassata e, per essere necessario nuovo esame del gravame, la causa è rinvita alla stessa Corte d'Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
Quanto affermato dalla citata sentenza di legittimità trova conferma anche nella sentenza della Corte di appello di Firenze n. 633/2024 pubblicata il 2 dicembre
2024 (che ha riformato la sentenza del Tribunale di Lucca 7 marzo 2023), che si è occupata di un caso in cui un pensionato aveva svolto attività lavorativa per soli due giorni, nonché ancora nella sentenza del Tribunale di Trieste n. 131/2023 pubblicata il 4 luglio 2023 che si è occupata di un pensionato che aveva fatto anche lui la comparsa in un film per un solo giorno.
III - In definitiva, il ricorso va rigettato, ben potendo l' richiedere al CP_1
pensionato la somma netta di euro 19.186,64 per l'intero anno 2021.
Le spese del procediemnto possono essere compensate fra le parti in considerazione della non uniformità della giuriprudenza sui punti decisi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate. Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio