TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Angela Vitarelli all'udienza del 21.02.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 11213/2024
R.G.L. vertente
TRA rappresentata e difesa dall' Avv. Dibitonto Marco Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
, IN Controparte_2
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con la rappresentanza e la difesa ex art. 417 bis c.p.c. del dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica alle dipendenze del , in Controparte_1
virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il suo diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 CCNL 2007 per i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ovvero ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile, con conseguente condanna del al CP_1
pagamento del relativo importo, oltre accessori di legge e vittoria di spese legali.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - accerti e dichiari che il Compenso Individuale Accessorio
- istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo di cui in narrativa, periodo in cui dal
12.10.2020 al 12.02.2021, dal 17.02.2021 al 13.03.2021, dal 03.11.2021 al 09.06.2022 ha svolto
l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, - condanni il , in persona del Controparte_1
Ministro protempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 820,64 a titolo di
Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo di cui in narrativa dal 12.10.2020 al 12.02.2021, dal 17.02.2021 al 13.03.2021, dal 03.11.2021 al 09.06.2022, avendo interrotto la prescrizione in data 05.12.2024 e - condanni il Controparte_3
in persona del pro-tempore, al pagamento delle competenze legali,con
[...] CP_4 distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo
2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che:“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”.
2.Costituitasi in giudizio, parte resistente non si è opposta all'accoglimento della domanda, precisando che, ai fini della determinazione del quantum, vanno considerati gli effettivi giorni e le effettive ore di servizio nonché le eventuali assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del compenso accessorio, chiedendo pertanto, la liquidazione del credito azionato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato, con esclusione dei periodi di lavoro non retribuiti, attestati dallo stato matricolare versato in atti.
Con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, parte ricorrente ricalcolava la somma azionata detraendo, dall'importo precedentemente richiesto, la giornata di assenza suscettibile di detrazione economica riferibile all'anno scolastico 2020/2021 (assenza del 09.03.2021). La causa, istruita in via documentale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Deve rilevarsi che l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”.
Il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità, quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazio ne dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4. si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
In punto alla determinazione del quantum, occorre precisare che il calcolo del compenso individuale accessorio deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
Pertanto, l'importo richiesto dalla parte ricorrente non risulta corretto, in quanto, come da contratti di lavoro versati in atti, in determinati periodi ha lavorato osservando gli orari di seguito indicati : dal
12.10.2020 al 31.10.2020 per 12 ore, dal 01.11.2020 al 30.11.2020 per 12 ore, dal 01.12.2020 al
31.12.2020 per 12 ore, dal 01.01.2021 al 04.01.2021 per 12 ore, dal 05.01.2021 al 30.01.2021 per 18 ore, dal 31.01.2021 al 01.02.2021 per 18 ore, dal 18.02.2021 al 20.02.2021 per 18 ore, dal 21.02.2021 al 27.02.2021 per 18 ore, dal 03.03.2021 al 06.03.2021 per 18 ore e dal 09.03.2021 al 13.03.2021 per
18 ore, dunque osservando un regime di lavoro a tempo parziale in luogo delle 36 ore contrattualmente previste per l' orario full time. In ragione di quanto precede, l'indennità giornaliera azionata deve essere ricalcolata in ragione del monte orario effettivamente lavorato dalla parte ricorrente.
Inoltre, quanto all' anno scolastico 2021/2022, deve tenersi conto dell'importo giornaliero pari ad euro 2,42 ( euro 72,70 mensili), previsto dal CCNL ratione temporis applicabile.
Ne consegue la condanna del alla corresponsione a parte ricorrente del compenso richiesto, CP_3
nella misura di euro 671,16, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa, così come calcolabile mediante gli importi indicati dai contratti collettivi in atti (D.M. n.147/2022, cause di lavoro, valori minimi- scaglione “infra” €
1.100,00), con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta negli atti introduttivi.
Non si fa luogo al richiesto aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali in quanto non sono funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in persona del giudice Angela Vitarelli, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza;
- condanna, per l'effetto, il a corrispondere alla ricorrente la somma spettante a titolo di CP_3
Compenso Individuale Accessorio per i periodi di lavoro di cui in narrativa, pari ad euro 671,16, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella CP_3 somma complessiva di € 321,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Foggia, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Angela Vitarelli all'udienza del 21.02.2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 11213/2024
R.G.L. vertente
TRA rappresentata e difesa dall' Avv. Dibitonto Marco Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1 [...]
, IN Controparte_2
PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, con la rappresentanza e la difesa ex art. 417 bis c.p.c. del dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica alle dipendenze del , in Controparte_1
virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il suo diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 CCNL 2007 per i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed equiparati, ovvero ai lavoratori a termine con contratti a tempo determinato su posto vacante o disponibile, con conseguente condanna del al CP_1
pagamento del relativo importo, oltre accessori di legge e vittoria di spese legali.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - accerti e dichiari che il Compenso Individuale Accessorio
- istituito dal CCNL comparto scuola del 1999, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposto, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo di cui in narrativa, periodo in cui dal
12.10.2020 al 12.02.2021, dal 17.02.2021 al 13.03.2021, dal 03.11.2021 al 09.06.2022 ha svolto
l'attività di collaboratore scolastico (ATA) a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto, - condanni il , in persona del Controparte_1
Ministro protempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 820,64 a titolo di
Compenso Individuale Accessorio – istituito dal CCNL comparto scuola del 1999 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo di cui in narrativa dal 12.10.2020 al 12.02.2021, dal 17.02.2021 al 13.03.2021, dal 03.11.2021 al 09.06.2022, avendo interrotto la prescrizione in data 05.12.2024 e - condanni il Controparte_3
in persona del pro-tempore, al pagamento delle competenze legali,con
[...] CP_4 distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'ar. 1 del Decreto 8 marzo
2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018, che prevede che:“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”.
2.Costituitasi in giudizio, parte resistente non si è opposta all'accoglimento della domanda, precisando che, ai fini della determinazione del quantum, vanno considerati gli effettivi giorni e le effettive ore di servizio nonché le eventuali assenze suscettibili di detrazione economica per le quali non è dovuto il pagamento del compenso accessorio, chiedendo pertanto, la liquidazione del credito azionato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato, con esclusione dei periodi di lavoro non retribuiti, attestati dallo stato matricolare versato in atti.
Con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, parte ricorrente ricalcolava la somma azionata detraendo, dall'importo precedentemente richiesto, la giornata di assenza suscettibile di detrazione economica riferibile all'anno scolastico 2020/2021 (assenza del 09.03.2021). La causa, istruita in via documentale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Deve rilevarsi che l'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”.
Il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità, quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazio ne dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4. si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Significativa, a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie, è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
In punto alla determinazione del quantum, occorre precisare che il calcolo del compenso individuale accessorio deve essere effettuato sui giorni e sulle ore di servizio effettivamente prestate, nonché tenendo conto di eventuali assenze suscettibili di detrazione economica attestate in atti.
Pertanto, l'importo richiesto dalla parte ricorrente non risulta corretto, in quanto, come da contratti di lavoro versati in atti, in determinati periodi ha lavorato osservando gli orari di seguito indicati : dal
12.10.2020 al 31.10.2020 per 12 ore, dal 01.11.2020 al 30.11.2020 per 12 ore, dal 01.12.2020 al
31.12.2020 per 12 ore, dal 01.01.2021 al 04.01.2021 per 12 ore, dal 05.01.2021 al 30.01.2021 per 18 ore, dal 31.01.2021 al 01.02.2021 per 18 ore, dal 18.02.2021 al 20.02.2021 per 18 ore, dal 21.02.2021 al 27.02.2021 per 18 ore, dal 03.03.2021 al 06.03.2021 per 18 ore e dal 09.03.2021 al 13.03.2021 per
18 ore, dunque osservando un regime di lavoro a tempo parziale in luogo delle 36 ore contrattualmente previste per l' orario full time. In ragione di quanto precede, l'indennità giornaliera azionata deve essere ricalcolata in ragione del monte orario effettivamente lavorato dalla parte ricorrente.
Inoltre, quanto all' anno scolastico 2021/2022, deve tenersi conto dell'importo giornaliero pari ad euro 2,42 ( euro 72,70 mensili), previsto dal CCNL ratione temporis applicabile.
Ne consegue la condanna del alla corresponsione a parte ricorrente del compenso richiesto, CP_3
nella misura di euro 671,16, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa, così come calcolabile mediante gli importi indicati dai contratti collettivi in atti (D.M. n.147/2022, cause di lavoro, valori minimi- scaglione “infra” €
1.100,00), con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta negli atti introduttivi.
Non si fa luogo al richiesto aumento per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali in quanto non sono funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in persona del giudice Angela Vitarelli, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi di svolgimento delle attività di supplenza;
- condanna, per l'effetto, il a corrispondere alla ricorrente la somma spettante a titolo di CP_3
Compenso Individuale Accessorio per i periodi di lavoro di cui in narrativa, pari ad euro 671,16, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella CP_3 somma complessiva di € 321,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Foggia, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli