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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.36/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Musumeci, 171 presso lo studio dell'avv. Alberto Maria Grasso che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F. : ) elettivamente domiciliata in Catania, via G. Vagliasindi, 9
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Giannotta che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
nei confronti di
(C.F.: ) nata in [...] il [...]; Controparte_2 C.F._2
1 All'udienza del 6.6.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.4907/2022, pubblicata il 29.11.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 c.p.c. proposta da accertando l'insussistenza di una transazione conclusa fra il predetto e Parte_1 la C.R.I.A.S. in mancanza di accettazione della seconda, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 3.1.2023, proponeva Parte_1 appello avverso la detta sentenza che censurava con un unico motivo e chiedeva, in riforma, accertare l'adempimento alla stipulata transazione ed in subordine accertare quanto effettivamente dovuto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva la CP_1 Controparte_3 contestando la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto, con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Non si è costituita citata solo ai fini del litisconsortio processuale con Controparte_2 notifica eseguita a mezzo posta regolarmente consegnata a mani della stessa il 9.1.2023, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
1) Con un unico motivo, impugna la sentenza di primo grado che aveva Parte_1 negato che fra le parti fosse stata conclusa la transazione con la quale si era convenuto che il debitore avrebbe pagato ad estinzione del proprio debito derivante da un mutuo chirografario la somma complessiva di euro 10 mila, con rinuncia della a proseguire la pendente procedura CP_1 esecutiva immobiliare.
2) Il Tribunale etneo sul punto dopo aver esaminato i documenti prodotti dalle parti ha così statuito: “le parti in causa non hanno stipulato alcuna transazione in quanto alla proposta con pec del 27.10.2020 del a “saldo e stralcio” della posizione debitoria per l'importo Pt_1 omnicomprensivo di euro 10.000,00 con deposito di “rinuncia all'azionata procedura esecutiva” successivamente al pagamento del suddetto importo in “un'unica soluzione,” non è seguita alcuna accettazione della conforme alla proposta. La non ha accettato la proposta CP_1 CP_1 puramente e semplicemente o ricapitolato le condizioni proposte, facendole proprie ma ha di fatto accettato, a mezzo email del 2.11.2020, un “piano di rientro” ( menzionato dal nelle Pt_1 premesse della proposta e che prevedeva il pagamento del debito) con un “primo pagamento” e
2 successivo “rinvio” o “sospensione ex art. 624 c.p.c.” della procedura esecutiva per verificare
l'adempimento degli obblighi assunti e dei “versamenti” ( “che dovranno esser inviati per conoscenza”). Del resto, l'espressa specificazione “primo versamento” secondo il significato proprio di questo termine allude evidentemente al primo versamento di una serie di pagamenti e non comporta la manifestazione di volontà di accettazione della proposta del pagamento di un unico importo solutorio di euro 10.000,00. A ciò si aggiunga, accanto all'interpretazione letterale delle locuzioni utilizzate, nella considerazione del comportamento complessivo nelle trattative utile per ricostruire la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., che precedentemente, nell'ottobre del 2017 il aveva offerto il pagamento dell'importo complessivo, a saldo e Pt_1 stralcio della posizione debitoria, di € 15.159,35, importo più elevato rispetto alla proposta del
2020, e che la proposta era stata disattesa dalla con una risposta dal seguente tenore: “la CP_1 potrà prendere in considerazione una proposta che preveda il pagamento integrale di sorte CP_1 capitale e spese ed eventualmente la decurtazione di una parte degli interessi o, in alternativa, una rateizzazione dell'intero debito che non si estenda oltre i 12/18 mesi….”. Tant'è che, per come dichiarato dallo stesso in seno alla proposta del 27.10.2020, aveva proposto a gennaio Pt_1 dello stesso anno un “piano di rientro” di quanto dovuto mediante il pagamento di un acconto di euro 3000,00, il pagamento di 23 rate mensili di euro 700,00 ed una rata finale per il residuo. Ne discende che, nel caso di specie, non avendo la accettato la proposta del convenuto a saldo CP_1
e stralcio, il pagamento di euro 10.000,00 deve ritenersi non integralmente solutorio bensì in mero acconto di quanto ancora dovuto”.
3) A fronte della riportata motivazione, l'appellante critica la lettura data dal giudice di prime cure in ordine alla conclusione dell'accordo transattivo a causa della mancanza di accettazione da parte di conforme alla proposta del non avendo considerato che la CP_1 Pt_1 missiva del 10.11.2020, proveniente dalla creditrice e che secondo la sentenza impugnata sarebbe una controproposta, è giunta a conoscenza del proponente dopo l'esecuzione della transazione avvenuta il 11.11.2020 con il pagamento, a mezzo bonifico, dell'integrale somma di euro 10 mila che avrebbe comportato l'estinzione del debito e la chiusura della procedura esecutiva immobiliare pendente.
Inoltre, la controparte non avrebbe dato prova che la comunicazione del 10.11.2020 fosse pervenuta a conoscenza del prima che questi desse esecuzione all'accordo transattivo. Pt_1
Ancora assume che la missiva del 10.11.2020 proveniente da non poteva essere CP_1 considerata controproposta, non solo in quanto pervenuta dopo l'esecuzione della transazione, ma comunque perché priva di alcuna indicazione sulla somma che il creditore avrebbe accettato per
3 ritenere estinto il proprio credito, né sulle modalità del pagamento da eseguire per definire la controversia.
4) Il motivo è del tutto infondato in quanto si fonda sulla errata circostanza che tra le parti fosse stato stipulato un accordo transattivo a mezzo scambio di proposta ed accettazione a distanza.
Va premesso che il contratto di transazione per ritenersi concluso richiede che il consenso della controparte, anche quando sia tacito, o non abbia sottoscritto l'accordo, risulti da circostanze precise, concordanti, univoche ed obiettivamente concludenti (cfr. Cass. civ. sez. 2^, 28.4.2011,
n.9455; 23.1.2018, n.1627).
Nella fattispecie non si riscontrano tali requisiti indispensabili per ritenere concluso fra le parti l'accordo transattivo a distanza che in tesi dell'appellante avrebbe comportato l'estinzione del credito vantato da con il pagamento da parte del debitore esclusivamente della somma di CP_1 euro 10 mila e con rinuncia del primo a proseguire nella intrapresa procedura esecutiva immobiliare.
Come correttamente valutato dal primo giudice, esaminando i termini della proposta del contenuti nella missiva trasmessa via p.e.c. il 27.10.2020 dal legale del debitore, la Pt_1 presunta accettazione della e, sempre in tesi dell'appellante - ovvero la missiva del CP_1
2.11.2020 - non può intendersi quale accettazione della proposta non essendo il contenuto della seconda conforme alla prima, sicché in mancanza di corrispondenza fra proposta ed accettazione il contratto a distanza non può ritenersi concluso.
Infatti la proposta del dopo aver premesso l'ammontare del debito ed un primo Pt_1 piano di rientro stipulato in precedenza con il creditore ma non ottemperato, testualmente recita “Il sottoscritto con la presente formula formale proposta transattiva a saldo e stralcio della posizione debitoria con il VS On. Istituto mediante il pagamento in un'unica soluzione della somma complessiva di €. 10.000,00 (euro diecimila) entro e non oltre giorni 10 (dieci) dall'accettazione della presente proposta di transazione con esplicita richiesta, all'atto dell'avvenuto pagamento così come indicato, di rinuncia all'azionata procedura esecutiva innanzi al tribunale di Catania
(R.G. 215/2019) e cancellazione di ogni formalità pregiudizievole in danno dell'odierno proponente”.
Ricevuta la predetta proposta, la risposta inviata via mail dalla datata 2.11.2020, CP_1 indirizzata al difensore della stessa e per conoscenza all'avvocato Grasso, difensore di CP_1
con oggetto “Pr. ES. 123691 intestata a ”, così si esprime: “Con Pt_1 Parte_1 riferimento alla pratica in oggetto si autorizza il piano di rientro proposto dall'avv. Grasso, a cui la presente è inviata per conoscenza, per conto del sig. Copia dei versamenti Le dovranno Pt_2
4 essere inviate per conoscenza, così da verificare l'adempimento degli obblighi assunti. Ricevuto pertanto copia del primo versamento, alla prossima udienza La autorizziamo a richiedere un rinvio della procedura, o qualora questo non venisse accordato, richiedere la sospensione tramite l'art.
624 bis c.p.c.”.
E' evidente che nessuna conformità ha tale missiva rispetto alla proposta sopra riportata, posto che si fa riferimento ad un piano di rientro con plurimi versamenti del quale occorrerà monitorare l'adempimento ed ove il primo versamento consentirà solo di chiedere un rinvio della pendente procedura o semmai la sospensione.
Ne consegue che manca quella univocità e concordanza che possa ritenere che tra le parti sia stato concluso un accordo transattivo.
5) Nemmeno coglie nel segno l'assunto secondo cui la missiva del 10.11.2020 non poteva essere considerata controproposta in quanto pervenuta a conoscenza del tramite il suo Pt_1 legale solo dopo l'esecuzione della transazione, posto che il bonifico di euro 10.000 era stato eseguito in favore della creditrice il 11.11.2020, né l'appellato aveva dato prova che la controproposta fosse giunta a conoscenza del proponente prima del giorno 11, ovvero prima di aver dato esecuzione all'accordo.
6) Tale difesa, tuttavia, si palesa all'evidenza infondata.
Basti considerare, in primo luogo, che alcuna transazione si era conclusa fra le parti in quanto alla proposta del 27.10.2020 non vi è stata alcuna accettazione perché, come detto, la mail del 2.11.2020, essendo del tutto differente dalla proposta, non può essere qualificata accettazione ma semmai quale controproposta.
Occorre altresì evidenziare che il legale dell'appellante, dopo aver ricevuto la missiva del
2.11.2020 sopra riportata, con p.e.c. datata 3.11.2020, ribadiva i termini della avanzata proposta, aggiungendo: “la riferita proposta è stata accettata con comunicazione a firma del Funzionario dell'ufficio contenzioso Avv. Paolo Corrado Baimonte, pervenuta in data 2 novembre u.s.” chiudendo la missiva con la richiesta delle coordinate bancarie dell'Istituto creditore al fine di versare la somma di euro 10.000.
A tale missiva, però, l'appellato, non condividendo l'interpretazione che alla mail del giorno
2 precedente aveva dato il legale del inviava il giorno 10 seguente altra mail il cui Pt_1 contenuto non lascia adito a dubbi: “Con riferimento alla pratica in oggetto, l'ufficio deve segnalarle che era stato erroneamente interpretato il contenuto della nota sottoscritta dal sig.
ed inviata dall'avv. Grasso. Si è accordato, come facilmente riscontrabile dal testo della Pt_1 nostra del 2/11/2020 prot. 17349, un piano di rientro, che nel corpo della proposta inviata era
5 indicato come premessa, mentre la proposta transattiva consisteva in un versamento in un'unica soluzione della somma di € 10.000,00. Precisiamo pertanto che la proposta transattiva non avrebbe mai potuto essere accolta, considerando che l'importo offerto era irrisorio rispetto al totale dell'esposizione debitoria”.
La predetta mail, inviata allo stesso indirizzo del legale avv. Grasso, ove era stata inviata la precedente del 2 novembre, da ritenersi regolarmente recapitata - avendo il predetto legale con successiva p.e.c. del 16.11.2020 affermato di averla ricevuta, sebbene rinvenuta nella casella Spam, circostanza tuttavia quest'ultima di cui non vi è prova alcuna - prima del bonifico eseguito il
11.11.2020, esclude che, a prescindere da quanto già sopra detto, ovvero che nessun accordo transattivo fosse stato concluso fra le parti in mancanza di una accettazione conforme alla proposta, il bonifico potesse costituire esecuzione della transazione già conclusa e quindi una volta eseguita la manifestata accettazione non era revocabile nemmeno con una controproposta.
Tale interpretazione non considera che nessun accordo si era concluso con la missiva di risposta della del 2.11.2020 per le ragioni sopra esposte e comunque la mail del 10 seguente CP_1 antecedente al bonifico fugava ogni equivoco in proposito.
7) In ordine alla domanda subordinata di rideterminazione del credito la sua genericità la rende inammissibile nel grado, considerato che sul punto nulla è stato dedotto quale censura alla sentenza di prime cure.
Il gravame proposto essendo del tutto infondato va rigettato con la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado, stante la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in base alle tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
36/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione notificato il Parte_1
6 3.1.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.4907/2022, pubblicata il 29.11.2022, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_3
, delle spese del grado che si liquidano quali compensi in €.8.000,00 oltre
[...]
IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26/09/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.36/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Musumeci, 171 presso lo studio dell'avv. Alberto Maria Grasso che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F. : ) elettivamente domiciliata in Catania, via G. Vagliasindi, 9
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Giannotta che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
nei confronti di
(C.F.: ) nata in [...] il [...]; Controparte_2 C.F._2
1 All'udienza del 6.6.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.4907/2022, pubblicata il 29.11.2022, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615 c.p.c. proposta da accertando l'insussistenza di una transazione conclusa fra il predetto e Parte_1 la C.R.I.A.S. in mancanza di accettazione della seconda, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 3.1.2023, proponeva Parte_1 appello avverso la detta sentenza che censurava con un unico motivo e chiedeva, in riforma, accertare l'adempimento alla stipulata transazione ed in subordine accertare quanto effettivamente dovuto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva la CP_1 Controparte_3 contestando la fondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto, con conseguente statuizione sulle spese di causa.
Non si è costituita citata solo ai fini del litisconsortio processuale con Controparte_2 notifica eseguita a mezzo posta regolarmente consegnata a mani della stessa il 9.1.2023, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
1) Con un unico motivo, impugna la sentenza di primo grado che aveva Parte_1 negato che fra le parti fosse stata conclusa la transazione con la quale si era convenuto che il debitore avrebbe pagato ad estinzione del proprio debito derivante da un mutuo chirografario la somma complessiva di euro 10 mila, con rinuncia della a proseguire la pendente procedura CP_1 esecutiva immobiliare.
2) Il Tribunale etneo sul punto dopo aver esaminato i documenti prodotti dalle parti ha così statuito: “le parti in causa non hanno stipulato alcuna transazione in quanto alla proposta con pec del 27.10.2020 del a “saldo e stralcio” della posizione debitoria per l'importo Pt_1 omnicomprensivo di euro 10.000,00 con deposito di “rinuncia all'azionata procedura esecutiva” successivamente al pagamento del suddetto importo in “un'unica soluzione,” non è seguita alcuna accettazione della conforme alla proposta. La non ha accettato la proposta CP_1 CP_1 puramente e semplicemente o ricapitolato le condizioni proposte, facendole proprie ma ha di fatto accettato, a mezzo email del 2.11.2020, un “piano di rientro” ( menzionato dal nelle Pt_1 premesse della proposta e che prevedeva il pagamento del debito) con un “primo pagamento” e
2 successivo “rinvio” o “sospensione ex art. 624 c.p.c.” della procedura esecutiva per verificare
l'adempimento degli obblighi assunti e dei “versamenti” ( “che dovranno esser inviati per conoscenza”). Del resto, l'espressa specificazione “primo versamento” secondo il significato proprio di questo termine allude evidentemente al primo versamento di una serie di pagamenti e non comporta la manifestazione di volontà di accettazione della proposta del pagamento di un unico importo solutorio di euro 10.000,00. A ciò si aggiunga, accanto all'interpretazione letterale delle locuzioni utilizzate, nella considerazione del comportamento complessivo nelle trattative utile per ricostruire la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., che precedentemente, nell'ottobre del 2017 il aveva offerto il pagamento dell'importo complessivo, a saldo e Pt_1 stralcio della posizione debitoria, di € 15.159,35, importo più elevato rispetto alla proposta del
2020, e che la proposta era stata disattesa dalla con una risposta dal seguente tenore: “la CP_1 potrà prendere in considerazione una proposta che preveda il pagamento integrale di sorte CP_1 capitale e spese ed eventualmente la decurtazione di una parte degli interessi o, in alternativa, una rateizzazione dell'intero debito che non si estenda oltre i 12/18 mesi….”. Tant'è che, per come dichiarato dallo stesso in seno alla proposta del 27.10.2020, aveva proposto a gennaio Pt_1 dello stesso anno un “piano di rientro” di quanto dovuto mediante il pagamento di un acconto di euro 3000,00, il pagamento di 23 rate mensili di euro 700,00 ed una rata finale per il residuo. Ne discende che, nel caso di specie, non avendo la accettato la proposta del convenuto a saldo CP_1
e stralcio, il pagamento di euro 10.000,00 deve ritenersi non integralmente solutorio bensì in mero acconto di quanto ancora dovuto”.
3) A fronte della riportata motivazione, l'appellante critica la lettura data dal giudice di prime cure in ordine alla conclusione dell'accordo transattivo a causa della mancanza di accettazione da parte di conforme alla proposta del non avendo considerato che la CP_1 Pt_1 missiva del 10.11.2020, proveniente dalla creditrice e che secondo la sentenza impugnata sarebbe una controproposta, è giunta a conoscenza del proponente dopo l'esecuzione della transazione avvenuta il 11.11.2020 con il pagamento, a mezzo bonifico, dell'integrale somma di euro 10 mila che avrebbe comportato l'estinzione del debito e la chiusura della procedura esecutiva immobiliare pendente.
Inoltre, la controparte non avrebbe dato prova che la comunicazione del 10.11.2020 fosse pervenuta a conoscenza del prima che questi desse esecuzione all'accordo transattivo. Pt_1
Ancora assume che la missiva del 10.11.2020 proveniente da non poteva essere CP_1 considerata controproposta, non solo in quanto pervenuta dopo l'esecuzione della transazione, ma comunque perché priva di alcuna indicazione sulla somma che il creditore avrebbe accettato per
3 ritenere estinto il proprio credito, né sulle modalità del pagamento da eseguire per definire la controversia.
4) Il motivo è del tutto infondato in quanto si fonda sulla errata circostanza che tra le parti fosse stato stipulato un accordo transattivo a mezzo scambio di proposta ed accettazione a distanza.
Va premesso che il contratto di transazione per ritenersi concluso richiede che il consenso della controparte, anche quando sia tacito, o non abbia sottoscritto l'accordo, risulti da circostanze precise, concordanti, univoche ed obiettivamente concludenti (cfr. Cass. civ. sez. 2^, 28.4.2011,
n.9455; 23.1.2018, n.1627).
Nella fattispecie non si riscontrano tali requisiti indispensabili per ritenere concluso fra le parti l'accordo transattivo a distanza che in tesi dell'appellante avrebbe comportato l'estinzione del credito vantato da con il pagamento da parte del debitore esclusivamente della somma di CP_1 euro 10 mila e con rinuncia del primo a proseguire nella intrapresa procedura esecutiva immobiliare.
Come correttamente valutato dal primo giudice, esaminando i termini della proposta del contenuti nella missiva trasmessa via p.e.c. il 27.10.2020 dal legale del debitore, la Pt_1 presunta accettazione della e, sempre in tesi dell'appellante - ovvero la missiva del CP_1
2.11.2020 - non può intendersi quale accettazione della proposta non essendo il contenuto della seconda conforme alla prima, sicché in mancanza di corrispondenza fra proposta ed accettazione il contratto a distanza non può ritenersi concluso.
Infatti la proposta del dopo aver premesso l'ammontare del debito ed un primo Pt_1 piano di rientro stipulato in precedenza con il creditore ma non ottemperato, testualmente recita “Il sottoscritto con la presente formula formale proposta transattiva a saldo e stralcio della posizione debitoria con il VS On. Istituto mediante il pagamento in un'unica soluzione della somma complessiva di €. 10.000,00 (euro diecimila) entro e non oltre giorni 10 (dieci) dall'accettazione della presente proposta di transazione con esplicita richiesta, all'atto dell'avvenuto pagamento così come indicato, di rinuncia all'azionata procedura esecutiva innanzi al tribunale di Catania
(R.G. 215/2019) e cancellazione di ogni formalità pregiudizievole in danno dell'odierno proponente”.
Ricevuta la predetta proposta, la risposta inviata via mail dalla datata 2.11.2020, CP_1 indirizzata al difensore della stessa e per conoscenza all'avvocato Grasso, difensore di CP_1
con oggetto “Pr. ES. 123691 intestata a ”, così si esprime: “Con Pt_1 Parte_1 riferimento alla pratica in oggetto si autorizza il piano di rientro proposto dall'avv. Grasso, a cui la presente è inviata per conoscenza, per conto del sig. Copia dei versamenti Le dovranno Pt_2
4 essere inviate per conoscenza, così da verificare l'adempimento degli obblighi assunti. Ricevuto pertanto copia del primo versamento, alla prossima udienza La autorizziamo a richiedere un rinvio della procedura, o qualora questo non venisse accordato, richiedere la sospensione tramite l'art.
624 bis c.p.c.”.
E' evidente che nessuna conformità ha tale missiva rispetto alla proposta sopra riportata, posto che si fa riferimento ad un piano di rientro con plurimi versamenti del quale occorrerà monitorare l'adempimento ed ove il primo versamento consentirà solo di chiedere un rinvio della pendente procedura o semmai la sospensione.
Ne consegue che manca quella univocità e concordanza che possa ritenere che tra le parti sia stato concluso un accordo transattivo.
5) Nemmeno coglie nel segno l'assunto secondo cui la missiva del 10.11.2020 non poteva essere considerata controproposta in quanto pervenuta a conoscenza del tramite il suo Pt_1 legale solo dopo l'esecuzione della transazione, posto che il bonifico di euro 10.000 era stato eseguito in favore della creditrice il 11.11.2020, né l'appellato aveva dato prova che la controproposta fosse giunta a conoscenza del proponente prima del giorno 11, ovvero prima di aver dato esecuzione all'accordo.
6) Tale difesa, tuttavia, si palesa all'evidenza infondata.
Basti considerare, in primo luogo, che alcuna transazione si era conclusa fra le parti in quanto alla proposta del 27.10.2020 non vi è stata alcuna accettazione perché, come detto, la mail del 2.11.2020, essendo del tutto differente dalla proposta, non può essere qualificata accettazione ma semmai quale controproposta.
Occorre altresì evidenziare che il legale dell'appellante, dopo aver ricevuto la missiva del
2.11.2020 sopra riportata, con p.e.c. datata 3.11.2020, ribadiva i termini della avanzata proposta, aggiungendo: “la riferita proposta è stata accettata con comunicazione a firma del Funzionario dell'ufficio contenzioso Avv. Paolo Corrado Baimonte, pervenuta in data 2 novembre u.s.” chiudendo la missiva con la richiesta delle coordinate bancarie dell'Istituto creditore al fine di versare la somma di euro 10.000.
A tale missiva, però, l'appellato, non condividendo l'interpretazione che alla mail del giorno
2 precedente aveva dato il legale del inviava il giorno 10 seguente altra mail il cui Pt_1 contenuto non lascia adito a dubbi: “Con riferimento alla pratica in oggetto, l'ufficio deve segnalarle che era stato erroneamente interpretato il contenuto della nota sottoscritta dal sig.
ed inviata dall'avv. Grasso. Si è accordato, come facilmente riscontrabile dal testo della Pt_1 nostra del 2/11/2020 prot. 17349, un piano di rientro, che nel corpo della proposta inviata era
5 indicato come premessa, mentre la proposta transattiva consisteva in un versamento in un'unica soluzione della somma di € 10.000,00. Precisiamo pertanto che la proposta transattiva non avrebbe mai potuto essere accolta, considerando che l'importo offerto era irrisorio rispetto al totale dell'esposizione debitoria”.
La predetta mail, inviata allo stesso indirizzo del legale avv. Grasso, ove era stata inviata la precedente del 2 novembre, da ritenersi regolarmente recapitata - avendo il predetto legale con successiva p.e.c. del 16.11.2020 affermato di averla ricevuta, sebbene rinvenuta nella casella Spam, circostanza tuttavia quest'ultima di cui non vi è prova alcuna - prima del bonifico eseguito il
11.11.2020, esclude che, a prescindere da quanto già sopra detto, ovvero che nessun accordo transattivo fosse stato concluso fra le parti in mancanza di una accettazione conforme alla proposta, il bonifico potesse costituire esecuzione della transazione già conclusa e quindi una volta eseguita la manifestata accettazione non era revocabile nemmeno con una controproposta.
Tale interpretazione non considera che nessun accordo si era concluso con la missiva di risposta della del 2.11.2020 per le ragioni sopra esposte e comunque la mail del 10 seguente CP_1 antecedente al bonifico fugava ogni equivoco in proposito.
7) In ordine alla domanda subordinata di rideterminazione del credito la sua genericità la rende inammissibile nel grado, considerato che sul punto nulla è stato dedotto quale censura alla sentenza di prime cure.
Il gravame proposto essendo del tutto infondato va rigettato con la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado, stante la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in base alle tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
36/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da , con atto di citazione notificato il Parte_1
6 3.1.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.4907/2022, pubblicata il 29.11.2022, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_3
, delle spese del grado che si liquidano quali compensi in €.8.000,00 oltre
[...]
IVA, CPA e spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26/09/2025.
Il Presidente estensore
Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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