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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2360/2023 promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CRESCENZIO 20 00193 ROMA presso il Difensore BIANCHINI FRANCESCA
ATTORE/I
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N. 136 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA presso il Difensore CC NR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. L'appellante impugna la sentenza n. 426/2023 con cui il Giudice di Pace di
Piacenza confermava “l'opposta ingiunzione di pagamento n. 97 ID Pratica 24018972 del
29.06.2023, notificata in data 11.07.2023 (Allegato Prod.1 – già Prod.1 della precedente fase
di giudizio) ed emessa da in relazione a n. 4 (quattro) verbali di accertamento di CP_1
violazione al Codice della Strada, nella stessa dettagliatamente indicati, n. 634162/18 del
27.11.2018 notificato il 14.07.2019 (Allegato Prod.2 – già Prod.2 della precedente fase di
giudizio); n. 141275/19 del 02.09.2019 notificato il 05.12.2019 (Allegato Prod.3 – già Prod.3
della precedente fase di giudizio); n. 141277/19 del 02.09.2019 notificato il 02.09.2019
(Allegato Prod.4 – già Prod.4 della precedente fase di giudizio), e n. 653857/19 del 07.11.2019
notificato il 30.01.2020 (Allegato Prod.5 – già Prod.5 della precedente fase di giudizio); tutti
elevati e notificati dal Corpo di Polizia Municipale di Piacenza.” (comparsa cost. ICA).
Articola tre motivi, tutti riproducenti le censure svolte in primo grado, e dunque di
Con merito. Resiste , eccependo preliminarmente l'inammissibilità.
2. L'eccezione preliminare è fondata. L'appello è inammissibile e a tale conclusione induce la semplice lettura dell'atto introduttivo.
La Cassazione ha ancor recentemente osservato che “Il motivo d'impugnazione è
rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal
legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione
è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e,
quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione
giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è
esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e
pagina 2 di 4 specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,
debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono
prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per
inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità,
risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con
l'inammissibilità dall'articolo 366, n. 4, del Cpc.” (Cass. 28.06.2023 n. 18474; Cass.
25.11.2022 n. 34721); identica conclusione si impone in relazione all'atto di appello,
stante la previsione di identica sanzione processuale (inammissibilità) ex art. 342
c.p.c..
Si è, più in dettaglio, osservato che “Poiché l'appello è un mezzo di gravame con
carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il
riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto
dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo
sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su
cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata,
siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni
per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base
dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle
relative censure” (Cass. 08.09.2023 n. 26151, ex multis).
Ora, non ritiene questo Giudice che tali requisiti siano soddisfatti dalla concreta articolazione dei motivi di appello, che si risolvono nella pedissequa riproposizione delle doglianze svolte in primo grado ed appaiono pertanto generici, non risultando possibile, neanche con il massimo sforzo diligente, enucleare i vizi della sentenza che l'appellante intenda denunciare: error in procedendo? in judicando? Insufficiente o CP_2
contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia? Errore
di fatto per essere la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
pagina 3 di 4 incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (art. 395 n. 4 c.p.c.) ? Nessuno di questi vizi viene espressamente evidenziato, né è possibile evincerlo in via interpretativa, con la conseguenza che l'appello – risolvendosi i motivi, nella loro articolazione, in una sostanziale analisi della vicenda in fatto e riproposizione del significato che a fatti e circostanze deve essere attribuito a parere dell'appellante – non può ritenersi contenere “in modo chiaro, sintetico e specifico” alcuno degli elementi indicati, ai numeri
1, 2 e 3, dall'art. 342 c.p.c.
L'appello è pertanto inammissibile. Le spese si liquidano secondo la soccombenza e nei parametri di cui al DM 55/2014; si dà atto della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 500,00
oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2360/2023 promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CRESCENZIO 20 00193 ROMA presso il Difensore BIANCHINI FRANCESCA
ATTORE/I
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N. 136 LA CP_1 P.IVA_1
SPEZIA presso il Difensore CC NR
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. L'appellante impugna la sentenza n. 426/2023 con cui il Giudice di Pace di
Piacenza confermava “l'opposta ingiunzione di pagamento n. 97 ID Pratica 24018972 del
29.06.2023, notificata in data 11.07.2023 (Allegato Prod.1 – già Prod.1 della precedente fase
di giudizio) ed emessa da in relazione a n. 4 (quattro) verbali di accertamento di CP_1
violazione al Codice della Strada, nella stessa dettagliatamente indicati, n. 634162/18 del
27.11.2018 notificato il 14.07.2019 (Allegato Prod.2 – già Prod.2 della precedente fase di
giudizio); n. 141275/19 del 02.09.2019 notificato il 05.12.2019 (Allegato Prod.3 – già Prod.3
della precedente fase di giudizio); n. 141277/19 del 02.09.2019 notificato il 02.09.2019
(Allegato Prod.4 – già Prod.4 della precedente fase di giudizio), e n. 653857/19 del 07.11.2019
notificato il 30.01.2020 (Allegato Prod.5 – già Prod.5 della precedente fase di giudizio); tutti
elevati e notificati dal Corpo di Polizia Municipale di Piacenza.” (comparsa cost. ICA).
Articola tre motivi, tutti riproducenti le censure svolte in primo grado, e dunque di
Con merito. Resiste , eccependo preliminarmente l'inammissibilità.
2. L'eccezione preliminare è fondata. L'appello è inammissibile e a tale conclusione induce la semplice lettura dell'atto introduttivo.
La Cassazione ha ancor recentemente osservato che “Il motivo d'impugnazione è
rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal
legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione
è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e,
quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione
giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è
esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e
pagina 2 di 4 specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,
debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono
prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per
inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità,
risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con
l'inammissibilità dall'articolo 366, n. 4, del Cpc.” (Cass. 28.06.2023 n. 18474; Cass.
25.11.2022 n. 34721); identica conclusione si impone in relazione all'atto di appello,
stante la previsione di identica sanzione processuale (inammissibilità) ex art. 342
c.p.c..
Si è, più in dettaglio, osservato che “Poiché l'appello è un mezzo di gravame con
carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il
riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto
dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo
sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su
cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata,
siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni
per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base
dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle
relative censure” (Cass. 08.09.2023 n. 26151, ex multis).
Ora, non ritiene questo Giudice che tali requisiti siano soddisfatti dalla concreta articolazione dei motivi di appello, che si risolvono nella pedissequa riproposizione delle doglianze svolte in primo grado ed appaiono pertanto generici, non risultando possibile, neanche con il massimo sforzo diligente, enucleare i vizi della sentenza che l'appellante intenda denunciare: error in procedendo? in judicando? Insufficiente o CP_2
contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia? Errore
di fatto per essere la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è
pagina 3 di 4 incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita (art. 395 n. 4 c.p.c.) ? Nessuno di questi vizi viene espressamente evidenziato, né è possibile evincerlo in via interpretativa, con la conseguenza che l'appello – risolvendosi i motivi, nella loro articolazione, in una sostanziale analisi della vicenda in fatto e riproposizione del significato che a fatti e circostanze deve essere attribuito a parere dell'appellante – non può ritenersi contenere “in modo chiaro, sintetico e specifico” alcuno degli elementi indicati, ai numeri
1, 2 e 3, dall'art. 342 c.p.c.
L'appello è pertanto inammissibile. Le spese si liquidano secondo la soccombenza e nei parametri di cui al DM 55/2014; si dà atto della sussistenza dei presupposti e delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 500,00
oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 4 di 4