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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai SInori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.2025 e vertente
TRA
, E , rappresentate e difese, Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta procura apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. Dario Di Matteo del foro di
Teramo con studio professionale in Martinsicuro Via Roma n. 577
APPELLANTI
E
con sede in Teramo, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale Dott. nominato con Controparte_2 deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 832 del 22.4.2024, elettivamente domiciliata presso la casella P.E.C. del proprio difensore Avv. Francesco Alessandro Magni del Foro di Roma come da procura da considerarsi unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Controparte_3
EC del foro di Pescara (pec: , giusta procura da Email_1 intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ALTRO APPELLATO quale società incorporante di in persona del Controparte_4 Controparte_5 procuratore pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Colitti del CP_6 foro di Pescara, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso la casella P.E.C. del proprio difensore 1 ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Teramo resa in data 25.01.2024
e pubblicata il 05.02.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
Voglia la Corte Ecc.ma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 93/2024 resa dal Tribunale Ordinario di
Teramo il 25.01.2024 e pubblicata il 05.02.2024 a definizione del giudizio civile R.G. n. 3034/2015, per i capi appellati e i motivi compiutamente esposti,
1) Nel merito, accogliere la domanda di risarcimento danni esperita da parte appellante in primo grado sia nell'an che nel quantum debeatur e, per l'effetto, le conclusioni compiutamente rassegnate dalle attrici all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.06.2023 celebrata innanzi al
Tribunale di Teramo, che qui si riportano e ripropongono integralmente:
“1) accertare e dichiarare che, a seguito del trattamento sanitario “colangiopancreatografia retrograda endoscopica” (CPRE o ERCP) eseguito in data 16.02.2010 dal Dott. Controparte_3 presso l'Ospedale “S. Liberatore” di Atri, il SI. , rispettivamente marito e padre Parte_4 delle attrici, ha riportato lesioni/complicanze iatrogene consistenti nella perforazione del duodeno e nella pancreatite emorragica, in conseguenza delle quali derivava in data 31.08.2010 la morte del paziente;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che, per l'eccesso di indicazione e per le modalità operatorie di esecuzione nonché per la mancanza di un valido consenso informato da parte del de cuius, il predetto trattamento sanitario non è stato svolto con la diligenza, la perizia e la prudenza richieste dal caso clinico trattato, in conformità alle corrette pratiche sanitarie e nel rispetto dei principi di autodeterminazione della persona;
3) accertare e dichiarare, altresì, che i danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis subiti dalle attrici a causa delle contestate lesioni/complicanze iatrogene e della morte del SI. che ne è conseguita, come allegati e provati da parte attrice negli atti di Parte_4 causa, ammontano ad €uro 1.974.578,09 ovvero all'importo maggiore o minore ritenuto di Giustizia, da determinare facendo riferimento anche ai criteri equitativi di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c.; per l'effetto
4) condannare in solido tra loro il Dott. e l' Controparte_3 Controparte_7
, in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i predetti
[...] danni patiti e azionati dalla SI.ra , dalla di lei figlia rappresenta in Parte_1 Parte_3
2 giudizio dalla madre esercente la potestà genitoriale, e dalla SI.na e, quindi, Parte_2 condannare solidalmente i convenuti al pagamento in favore delle attrici della somma di €uro
1.974.578,09 o dell'importo maggiore o minore ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal giorno del sinistro all'effettivo saldo;
5) Con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
2) Con vittoria di spese e compenso professionale relativi al doppio grado di giudizio.
Appellata Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, respingere l'appello promosso in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Appellato Controparte_3
Conclude
affinché l'On. Corte adita voglia
In via principale: rigettare l'appello e con esso tutte le richieste ivi avanzate, comprese quelle istruttorie e confermare la sentenza di primo grado;
In subordine nella ipotesi di accoglimento dell'appello ridurre e/o valutare il risarcimento danni nella somma secondo giustizia;
E comunque, in caso di soccombenza, si chiede di essere garantiti dalla Controparte_8
(ora ), terza chiamata, per il pagamento delle somme risarcitorie Controparte_4 individuate nel giudizio in favore degli attori e per tutte le somme necessarie al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con il rigetto delle domande ed eccezioni dalla stessa formulate nei confronti del dott. poiché infondate. CP_3
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Appellata Controparte_4
Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia:
NEL MERITO:
3 A- rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite anche del secondo grado di giudizio;
B- in via subordinata porre a carico della Compagnia di assicurazioni la somma che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti della garanzia “ a secondo rischio”, e quindi solo ove incapiente il massimale della polizza stipulata dalla di Teramo, della polizza “convenzione responsabilità Parte_5 civile ASSIMEDICA EUROPA S.R.L.” n. 6805342 stipulata in data 30.12.2008, nei limiti del massimale della polizza stessa e detratte le franchigie e limitazioni pattuiti in contratto di assicurazioni, con la compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di Teramo ha respinto, con condanna al rimborso delle spese processuali, la domanda con la quale , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio e nella loro qualità di coeredi legittime di (nato a [...] il [...] e Parte_4 deceduto in Roma il 31.8.2010, presso il Policlinico A. Gemelli), deducendo la responsabilità dell e del sanitario dott. (gastroenterologo) Controparte_1 Controparte_3 per il decesso del loro congiunto verificatosi il 31.8.2010 in conseguenza dell'intervento di ERCP
(colangio-pancreatografia retrograda endoscopica), eseguito in data 16.2.2010 durante il ricovero presso l' convenivano in giudizio la sopraindicata e Parte_6 Controparte_1 il menzionato sanitario per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non loro occorsi, iure proprio e iure hereditatis nelle loro rispettive qualità.
1.1. In sintesi, la decisione è basata sulle conclusioni della c.t.u. medico legale del dott. Per_1
(medico legale) la quale: - non ha ravvisato profili di censurabilità nelle azioni messe in atto
[...] dai sanitari del P.O. di Atri e, segnatamente, dal dott. dando atto che l'esecuzione dell' CP_3 Pt_7 risultava terapeuticamente adeguata, in quanto valida opzione terapeutica;
- ha rilevato inoltre l'assenza di elementi per poter affermare che la procedura ERCP fosse stata eseguita in difformità rispetto alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica del tempo, nonché per ravvisare la sussistenza del nesso causale, in termini di più probabile che non, tra un'eventuale azione giudicata imprudente (anche sotto il profilo della manipolazione chirurgica che ha preceduto l'esecuzione del “pre-cut”) e l'insorgenza della complicanza della pancreatite acuta necrotica emorragica, la quale costituisce la causa del decesso.
2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello le parti attrici , e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Si riassumono di seguito i motivi posti a sostegno del gravame.
4 2.1 Relativamente al primo motivo di impugnazione, la sentenza di primo grado è fatta oggetto di gravame poiché sono stati erroneamente esclusi profili di responsabilità in capo al dott. si CP_3 lamentano l'erronea ricostruzione dei fatti di causa, nonché la violazione dell'art. 1218 cc.
Essenzialmente, le appellanti denunziano l'inversione dell'onere della prova ex art. 1218 cc, nonché il mancato riconoscimento dell'errore operatorio e dell'eccesso di indicazione nell'esecuzione dell'ERCP da parte del dott. CP_3
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, si lamentano la violazione del consenso informato e il rigetto delle relative domande risarcitorie. In sintesi, le appellanti affermano che al defunto Parte_4
non furono adeguatamente illustrati il rapporto tra rischi e benefici della procedura, le
[...] potenziali complicanze anche mortali, le alternative diagnostiche e terapeutiche. Inoltre, lamentano l'apocrifia della sottoscrizione apposta al modulo di consenso informato, ritenuta invece autentica dal giudice di prime cure, alla luce della consulenza grafologica esperita nel procedimento penale e delle s.i.t. rese dai sanitari.
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione, le appellanti lamentano la mancata rinnovazione della ctu e la mancata sostituzione del consulente tecnico, dott. per difetto di terzietà, in Persona_1 quanto medico presso la SL 1 di L'Aquila, chiedendo in subordine la sua convocazione a chiarimenti.
2.4 Infine, con il quarto e ultimo motivo di impugnazione sono affermate la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, c.1 e 2, e 88 c.p.c., poiché il Tribunale ha condannato le attrici al pagamento delle spese, secondo il principio della soccombenza: le appellanti chiedono nello specifico di valutare il rifiuto dei convenuti a partecipare al tentativo di mediazione, che, unitamente alle altre circostanze del caso, integrerebbe i gravi ed eccezionali motivi che consentirebbero la deroga al principio della soccombenza.
3 Mediante deposito di comparse di risposta, si sono costituite, resistendo agli avversi assunti, le parti appellate e Parte_8 Controparte_3 Controparte_4
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza dell'8.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata : viene infatti affermato che l'appello sarebbe inammissibile e Parte_8 comunque nullo per difetto di motivazione.
5 5.1. Quanto all'inammissibilità, non si ravvisano violazioni dei contenuti essenziali dell'appello previsti dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità: l'atto di appello enuncia in modo chiaro e specifico i capi della decisione impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge denunciate (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017). In relazione al requisito della sinteticità, cui fa riferimento l'art. 342, quest'ultimo va letto in combinato disposto con l'art. 46 disp. att., il quale esclude espressamente la sanzione dell'invalidità per gli atti che non soddisfano i requisiti dimensionali prescritti.
5.2. In relazione alla nullità, giova ricordare la tassatività delle nullità ex art. 156 c.p.c.. L'art. 342
c.p.c., nell'enunciare i requisiti formali dell'appello, rinvia alle indicazioni prescritte dall'art. 163
c.p.c. rubricato contenuto della citazione. Il rinvio all'art. 163 c.p.c. consente di individuare, quali cause di nullità, quelle enunciate dall'art. 164 c.p.c., tra le quali rileva la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Orbene, l'appello nel caso di specie appare motivato e chiaramente articolato, per cui non vi sono i presupposti per rilevare la nullità in relazione al petitum o alla causa petendi.
Si procede ora ad esaminare le doglianze dell'appellante, in particolare i profili controversi del trattamento sanitario eseguito dal personale della A.S.L. 1 appellata.
6. In relazione al primo motivo di impugnazione: - ERRONEA DEI FATTI Parte_9
DI CAUSA CONSEGUENTE ALL'ERRONEA VALUTAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE
RISULTANZE PROCESSUALI;
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
1218 C.C. E INVERSIONE DEGLI ONERI PROBATORI GRAVANTI SULLE PARTI;
-
ERRONEA E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLE PERIZIE SVOLTE NEL
PARALLELO PROCEDIMENTO PENALE
6.1 L'appello contesta il mancato riconoscimento dei profili di responsabilità in capo al dott. CP_3 in relazione ai numerosi tentativi di incannulamento della papilla di Vater e all'esecuzione di due pre- 6 cut;
viene dunque lamentata l'erronea valutazione in ordine alla condotta del sanitario, della quale si contesta la non conformità ai doveri di diligenza e prudenza. Le appellanti ravvisano la sussistenza del nesso causale tra le modalità di esecuzione dell'ERCP (con l'effettuazione del pre-cut e di plurimi tentativi di incannulamento) e l'insorgenza, quale complicanza, della pancreatite necrotico- emorragica.
6.2 Sotto tale profilo, giova ricostruire la vicenda che va dalla programmazione dell' al decesso Pt_7 di , alla luce della CTU eseguita dal dott. Parte_4 Per_1
Il 3.2.2010 effettua un accesso in pronto soccorso (P.O. di Sant'Omero), con diagnosi Parte_4 di “Sindrome dispeptica in paz operato x calcolosi della colecisti nell'89. Rialzo delle transaminasi in epatosteatosi”; sono prescritti “markers epatite e controllo funzionalità epatica a distanza e RCP”.
In seguito a colangio RM eseguita in data 8.2.2010 (P.O. di Teramo), la quale evidenzia una “ectasia delle vie biliari intraepatiche”, viene effettuato, in data 15.2.2010, un ricovero programmato presso il
P.O. di Atri, per l'effettuazione di un'ERCP per “calcolosi coledoco”, eseguita in data 16.2.2010.
In data 17.2.2010 il paziente viene trasferito presso il centro di rianimazione del nosocomio di Atri, con diagnosi di “Pancreatite acuta in paziente con calcolosi del coledoco sottoposto a ERCP”.
Permane presso il reparto di rianimazione fino al 19.2.2010: a partire da questa data, fino al giorno del decesso avvenuto in data 31.8.2010, trascorre la propria degenza presso il Parte_4 di Roma, presso il reparto di rianimazione e presso quello di chirurgia Controparte_9 digestiva. Nel corso della degenza presso il policlinico, riportava una serie di infezioni Parte_4 nosocomiali, edema polmonare bilaterale, ampiamente riportati nella CTU, fino al decesso avvenuto circa sei mesi dopo, il 31.8.2010.
6.3 In punto di diritto, si danno, poi, per acquisiti sia l'inquadramento giuridico della controversia sia il conseguente riparto dell'onere della prova (in proposito, è sufficiente rinviare ai principi esposti nella sentenza gravata, non messi in discussione dalle parti;
v. pp. 4-8).
6.4 Fatte queste premesse, le appellanti contestano alla sentenza di primo grado l'esclusione di profili di responsabilità in capo al sanitario, sia nella scelta della procedura sia nell'esecuzione della stessa.
7 Come valutato dal giudice di prime cure, a tale riguardo risultano tuttavia condivisibili le valutazioni espresse dal CTU, alla luce della prassi e della scienza medica riferibili all'epoca del fatto: la scelta di eseguire una ERCP si profila, infatti, come adeguata alla luce del quadro clinico e sintomatologico presentato dal paziente.
In relazione alle modalità di esecuzione, le appellanti ravvisano profili di responsabilità in capo al sanitario in relazione ai numerosi tentativi di incannulamento della papilla di Vater, alla durata della procedura (asseritamente circa un'ora e mezza) e all'esecuzione del pre-cut. Anche sotto questi aspetti, la CTU non ravvisa profili di colpa: in ordine all'esecuzione del pre-cut, la stessa riporta che:
“l'incisione della papilla di Vater, eseguita allo scopo di permettere una incannulazione profonda della via biliare, può considerarsi ormai una tecnica di comune utilizzo quando i tentativi di accesso alla via biliare risultino infruttuosi con tecnica standard […] risultando tutt'ora non definitivamente chiarito se tale procedura costituisca un fattore indipendente di rischio per complicazioni post -
ERCP (soprattutto la pancreatite acuta), ovvero se il maggior rischio di tali complicanze, effettivamente riscontrato, sia da riferire ai numerosi tentativi di accesso che precedono la decisione di ricorrere al precut”
In ordine alla tempistica, rileva ancora il CTU che “è altresì oggetto di discussione il “timing” del pre-cut […], secondo numerosi studi il precut eseguito precocemente rappresenta un'opzione che limita il rischio di complicanze, ma altri autori non hanno riscontrato differenze significative.”
In ordine alla durata della procedura, il fatto che, nell'esecuzione dell'ERCP, i tentativi di accesso alla via biliare possano essere plurimi si evince dalla stessa CTU, allorquando riporta la prassi medica dell'incisione della papilla di Vater (pre-cut) in caso di fallimento dei tentativi - plurimi dunque - di incannulazione con tecnica standard. Le appellanti ravvisano nell'eccessiva durata della procedura un fattore di rischio per l'insorgenza di complicanze da ERCP. Tuttavia, come si è detto, il ricorso al pre-cut è normalmente preceduto da plurimi tentativi di accesso proprio perché si ricorre ad esso per ovviare alla difficoltà di incannulamento, di talché la prolungata manipolazione della papilla non può essere ritenuta una condotta medica censurabile. Inoltre, il CTU ha evidenziato che, nella scienza medica, mentre è stata riscontrata una maggiore incidenza del rischio di complicanze a seguito di pre- cut (questo è un dato non contestato dagli appellati) – pre-cut su cui, è bene ribadirlo, è stata ritenuta dal CTU che, nel caso in esame, vi fosse l'indicazione terapeutica –, non è stato appurato se ciò sia conseguenza della tecnica operatoria medesima ovvero dei vari tentativi di accesso che normalmente
8 la precedono;
né risulta che il pre-cut eseguito precocemente rappresenta un'opzione che riduca il rischio di complicanze (v. sui punti appena esaminati, pp. 48-50 della CTU); potendosi aggiungere che ricorrere ad una tecnica operatoria che presenta maggiori rischi senza che la necessità della stessa emerga a seguiti di tentativi di incannulamento andati a vuoto presenterebbe altri profili di criticità.
6.5 Inoltre, l'atto di appello lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine al mancato riconoscimento di una complicanza ulteriore rispetto alla PEP, ossia la lesione del duodeno con conseguente shock emorragico. A riguardo, gli appellanti argomentano che il traumatismo locale e la lesione sicuramente perforativa emergere dal riscontro nel primo intervento chirurgico eseguito al il 22 febbraio 2010 della presenza di ben 2 litri di versamento siero-ematico Controparte_9 nel cavo peritoneale che, appunto, poteva provenire solo da una perforazione duodenale;
secondo gli stessi, è poi clinicamente evidente che il dolore accusato dal paziente è stato più volte accompagnato da vomito ematico proveniente da una lesione emorragica interna delle vie digestive.; dunque, per gli appellanti, è la primitiva lesione duodenale che deve ritenersi la causa del grave shock emorragico e con esso l'insufficienza renale ed epatica, la pancreatite acuta anch'essa frequente conseguenza dell'intervento. Tuttavia, la CTU – al pari dei CT del procedimento penale – esclude specificamente tale ipotesi proprio sulla base delle indagini eseguite dopo l'intervento anche presso il CP_9
i Roma: 1) l'esame TC eseguito in data in data 17.2.2010 presso il PO di Giulianova, nonché
[...] quello effettuato in data 19.2.2010 presso il di Roma, non hanno evidenziato la Controparte_9 presenza di aria libera in cavità peritoneale;
2) nel corso dell'intervento laparotomico praticato in data
22.2.2010 presso il nosocomio romano, al fine di escludere una perforazione duodenale, fu effettuato un lavaggio con blu di metilene mediante sondino naso -gastrico, che non mise in evidenza soluzioni di continuo della parete del viscere;
3) analogo esito diede la duodenoscopia praticata, sempre presso il in data 24.2.2010, che rilevò “... bile in cavità gastrica. Marcato edema della Controparte_9 sottomucosa duodenale. Esiti di precut, bile in duodeno, non segni di sanguinamento in atto o recente”. D'altra parte, i fenomeni emorragici verificatisi a seguito dell'intervento di ERCP per cui è causa possono trovare ragionevole spiegazione, secondo il CTU – e i CT del Pubblico Ministero nel procedimento penale –, in un sanguinamento provocato dal precut (per quanto attiene il vomito ematico manifestatosi poco dopo la procedura endoscopica) e dalla liberazione di enzimi pancreatici entrati nel circolo ematico a seguito della pancreatite acuta necrotico emorragica con aumento della permeabilità dei vasi sistemici (per ciò che riguarda l'abbondante versamento siero - ematico accumulatosi nel cavo peritoneale con conseguente shock emorragico) ,
9 6.6 Correttamente poi la sentenza di primo grado pone l'accento sulla convergenza tra le conclusioni espresse dal CTU in sede di giudizio e quelle espresse dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale nei confronti del dott. – ove venivano depositate ben tre CP_3 relazioni tecniche su incarico del Pubblico Ministero, tutte aventi le medesime conclusioni (CT del
10.6.2011 del dott. prof. ; seconda CT del 25.2.2012 del medesimo dott. prof. Persona_2
; terza CT del 18.12.2013 del dott. prof. e della dott.ssa specialista Per_2 Per_2 Persona_3 in medicina legale) – e conclusosi poi con l'archiviazione, riconoscendo l'ammissibilità delle stesse quali prove atipiche, con l'efficacia dunque di presunzioni semplici o argomenti di prova (sul punto, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia alla motivazione della sentenza gravata;
v. in particolare pp.
11-13).
6.7 Dunque, pur tenendo conto delle diversità intrinseche tra l'accertamento del nesso causale in sede civile da una parte, incentrato sul criterio del “più probabile che non”, e in sede penale dall'altra, basato sul criterio della certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, nel caso di specie occorre tener conto della convergenza delle valutazioni espresse dai due professionisti sul medesimo fatto, Part valutazioni che, pur identificando la come possibile complicanza dell' escludono che essa Pt_7 sia eziologicamente connessa alla condotta del medico appellato, le cui modalità sono neutre nella insorgenza della complicanza stessa. A ciò va aggiunto che, alla stregua degli accertamenti svolti dal
CTU e pure dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero nel procedimento penale, il decesso dello sfortunato si verificava a circa sei mesi dall'intervento per cui è causa (precisamente in data Pt_4
31.8.2010, presso il Centro di rianimazione del di Roma, struttura sanitaria ove Controparte_9 il veniva trasferito in data 19.2.2010; v. p. 46 della relazione di CTU). Pt_4
6.8 D'altro canto, anche ammessa la ricorrenza del nesso di causalità tra il trattamento sanitario e la Part
sulla base delle conclusioni della CTU e di quelle convergenti raggiunte dai consulenti tecnici del PM in sede penale, è rimasto accertato che tale complicanza non è ricollegabile alla condotta colposa del sanitario della quale non sono emersi profili d'inadeguatezza. In altri termini, la PEP, che
è una possibile (per quanto rara) conseguenza dell'ERCP, come tale quindi conosciuta e prevedibile
(nel presente caso prontamente diagnosticata), non è risultata, nella specie, prevenibile dal sanitario il cui complessivo operato non presenta, infatti, errori tecnici ed è quindi risultato incensurabile. Ne segue che, comunque, le parti appellate hanno assolto il proprio onere della prova consistente nella dimostrazione dell'esatto adempimento ovvero, in alternativa, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando, quindi, che l'inadempimento o inesatto adempimento è
10 stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass.
18392/2017; Cass. 27606/2019, Cass. 14335/2019 e Cass. 26700/2018).
6.9 Infine, la doglianza espressa in ordine alla mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, delle osservazioni espresse dai consulenti delle attrici, non può trovare accoglimento per le ragioni addotte dallo stesso giudice di prime cure: tali valutazioni sono state espresse al CTU, il quale ha replicato con le proprie conclusioni. Di conseguenza, l'adesione del giudice alle conclusioni rese dal Consulente Tecnico d'Ufficio implica implicitamente il rigetto delle contrarie osservazioni rese dai consulenti di parte.
7. In relazione al secondo motivo di impugnazione: - DEI FATTI Parte_11
DI CAUSA E DELLA PRETESA RISARCITORIA AZIONATA DALLE ATTRICI;
-
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 13 DELLA COSTITUZIONE NONCHÈ DELL'ART. 33
DELLA LEGGE N. 833/1978; - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218
E 1223 C.C.; - ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI;
7.1 Viene lamentata la mancanza di consenso informato: giova in primis esaminare la doglianza relativa alla non autenticità della firma apposta sul modulo di consenso informato.
Correttamente l'appellata oppone che il modulo di consenso informato è Controparte_4 parte integrante della cartella clinica, la quale a sua volta è atto pubblico dotato di fede privilegiata.
Riporta al riguardo la Cassazione (sent. n. 4803/2023) che “La cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata […], tale natura deve essere riconosciuta anche alla parte della cartella relativa al consenso informato, nella quale il medico attesta come avvenuto in sua presenza il fatto della manifestazione del consenso all'intervento chirurgico.”
Alla luce di tale natura, correttamente l'appellata prospetta la querela di falso come mezzo a disposizione delle appellanti per il disconoscimento della firma apposta sul modulo, querela che non si è avuta nel caso di specie.
11 In ogni caso, si condivide la riferibilità della sottoscrizione al defunto , affermata dalla Parte_4 sentenza di primo grado sulla base della consulenza grafologica esperita nel procedimento penale e delle s.i.t. rese in tale sede dalle sanitarie SA PO, e . Controparte_10 Controparte_11
A tale proposito, giova ribadire il ruolo di tali fonti come prove atipiche, idonee ad essere valutate dal giudice come presunzioni semplici o argomenti di prova. Nel caso di specie, la convergenza tra la consulenza grafologica e le dichiarazioni concordi rese da tre operatrici sanitarie, senza che siano emerse ragioni per dubitare della loro attendibilità, non può che suffragare la ricostruzione che ha ritenuto autentica la firma.
7.2 In ordine all'eccepita genericità dell'informazione ricevuto, si osserva che il consenso, quale strumento di tutela della libertà di autodeterminazione del paziente nella scelta terapeutica ex art. 32
Cost., deve fondarsi su un'informazione completa ed esaustiva in ordine ai rischi e benefici della procedura diagnostica o terapeutica, delle alternative e delle conseguenze in caso di rifiuto. Tanto premesso, se è vero che il modulo di consenso informato sottoscritto dal si presenta generico Pt_4 nel senso non è in esso specificato il contenuto dell'informativa resa al paziente, è altrettanto vero che quest'ultimo può essere ricavato anche aliunde tenendo presente che il consenso espresso anche soltanto oralmente può essere ritenuto idoneo, in relazione alle modalità del caso concreto (cfr. Cass.
n. 27112/2021). Ebbene, nel caso di specie, al modulo scritto di consenso informato si affiancano le dichiarazioni univoche e concordi rese nel corso delle s.i.t. dalle infermiere SA PO e CP_10
le quali hanno riferito che, in occasione della sottoscrizione del modulo da parte del
[...] paziente, il dott. aveva illustrato oralmente a le modalità di esecuzione CP_3 Parte_4 dell'esame e lo aveva informato dei rischi ai quali poteva andare incontro eseguendo la metodica (ciò analogamente a quanto avvenne anche il giorno successivo in occasione del tentativo, immediatamente arrestatosi, di ripetere la procedura diagnostica non andata a buon fine la mattina precedente); rischi che, secondo le s.i.t. della anestesista (che ebbe ad assistere Controparte_11 il in occasione dell'intervento), erano stati individuati – e non potevano non esserlo visto che Pt_4 trattasi del rischio principale e maggiore della – nelle complicazioni connesse con la possibilità Pt_7 che il paziente potesse accusare una pancreatite acuta dovuta alla presenza di calcoli nel coledoco.
7.3. In ogni caso, anche ammettendo l'insufficienza dell'informazione ricevuta, come lucidamene e ampiamente osservato dal giudice di prime cure, gli appellanti non hanno dato sufficiente prova che il loro congiunto avrebbe rifiutato quel determinato intervento qualora fosse stato adeguatamente informato. A confutazione dei rilievi degli appellanti, si sottolinea che, per la problematica sofferta
12 dal paziente (calcolosi del coledoco con dolorabilità diffusa in sede colecistica che avevano anche indotto il a recarsi al P.S. per sindrome dispeptica connessa a coliche biliari), l'intervento Pt_4 eseguito (colangiopancretografia retrograda per via endoscopica, ERCP) era assolutamente indicato ed era l'unica possibile via per risolverla;
la PEP è una normale, per quanto rara, complicanza dello stesso, trattabile e, salvi gli ancor più rari casi oltre modo avversi, risolvibile e dunque, per tale via, non può presumersi né ritenersi che il paziente si sarebbe sottratto all'intervento e sarebbe rimasto nella predetta critica condizione.
8 In relazione al terzo motivo di impugnazione: -VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 196 C.P.C. E 2697 C.C.
8.1 In ordine al rigetto delle istanze di rinnovazione della CTU, alla luce di quanto si è sin qui detto, non vi sono elementi per dubitare dell'imparzialità e terzietà del consulente tecnico, le cui conclusioni, tra l'altro, sono analoghe a quelle formulate dal consulente tecnico del PM in sede di procedimento penale. Nello specifico, le appellanti chiedevano, nel giudizio di primo grado, la nomina di un consulente non legato da rapporti di lavoro con una SL abruzzese. Tuttavia, al di là del fatto che l'appartenenza del dott. alla SL non è idonea a inficiare l'imparzialità Per_1 Parte_12 del professionista in considerazione dell'appartenenza del dott. ad altra SL (Teramo), le parti CP_3 non hanno proposto alcuna ricusazione del CTU. Infine, non vi sono ragioni che richiedano la rinnovazione della CTU, ovvero l'espletamento di ulteriori osservazioni da parte del dott. la Per_1 cui CTU è esaustiva ai fini della decisione e completa delle repliche alle osservazioni fatte dai consulenti di parte.
9 In relazione al quarto motivo di impugnazione: - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 92, 1° E 2° COMMA, E 88 C.P.C.
Correttamente, il giudice di prime cure ha applicato, quanto alle spese, il principio della soccombenza, che costituisce la regola ex art. 91 cpc;
non vi sono i presupposti previsti dall'art. 92 cpc per derogare alla regola in esame (spese eccessive o superflue;
trasgressione al dovere di lealtà e probità; soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza;
le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sent. Corte Costituzionale 77/2018).
10 In conclusione, per i motivi esaminati, l'appello va respinto. 13 11. Le spese seguono la regola della soccombenza: vanno poste quindi a carico delle appellanti in solido tra loro;
ciò vale anche per le spese sostenute da chiamata in causa Controparte_4 dall'appellato (cfr. Cass. 1123/2022 e Cass. 7401/2016). Controparte_3
Esse sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione conforme al petitum secondo i valori minimi (considerando che, malgrado l'importanza e la delicatezza della materia, le parti hanno di fatto reiterato le medesime argomentazioni svolte in primo grado, già peraltro trattate nel procedimento penale).
12. Il rigetto dell'appello principale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le parti appellanti, in solido tra loro, a rimborsare in favore di ciascuna delle parti appellate le spese del presente grado del giudizio liquidate, per ognuna di esse, in complessivi € 17.002,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi;
3) dichiara che le appellanti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai SInori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'8.10.2025 e vertente
TRA
, E , rappresentate e difese, Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta procura apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. Dario Di Matteo del foro di
Teramo con studio professionale in Martinsicuro Via Roma n. 577
APPELLANTI
E
con sede in Teramo, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale Dott. nominato con Controparte_2 deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 832 del 22.4.2024, elettivamente domiciliata presso la casella P.E.C. del proprio difensore Avv. Francesco Alessandro Magni del Foro di Roma come da procura da considerarsi unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Controparte_3
EC del foro di Pescara (pec: , giusta procura da Email_1 intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ALTRO APPELLATO quale società incorporante di in persona del Controparte_4 Controparte_5 procuratore pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Colitti del CP_6 foro di Pescara, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso la casella P.E.C. del proprio difensore 1 ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 93/2024 del Tribunale di Teramo resa in data 25.01.2024
e pubblicata il 05.02.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
Voglia la Corte Ecc.ma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 93/2024 resa dal Tribunale Ordinario di
Teramo il 25.01.2024 e pubblicata il 05.02.2024 a definizione del giudizio civile R.G. n. 3034/2015, per i capi appellati e i motivi compiutamente esposti,
1) Nel merito, accogliere la domanda di risarcimento danni esperita da parte appellante in primo grado sia nell'an che nel quantum debeatur e, per l'effetto, le conclusioni compiutamente rassegnate dalle attrici all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.06.2023 celebrata innanzi al
Tribunale di Teramo, che qui si riportano e ripropongono integralmente:
“1) accertare e dichiarare che, a seguito del trattamento sanitario “colangiopancreatografia retrograda endoscopica” (CPRE o ERCP) eseguito in data 16.02.2010 dal Dott. Controparte_3 presso l'Ospedale “S. Liberatore” di Atri, il SI. , rispettivamente marito e padre Parte_4 delle attrici, ha riportato lesioni/complicanze iatrogene consistenti nella perforazione del duodeno e nella pancreatite emorragica, in conseguenza delle quali derivava in data 31.08.2010 la morte del paziente;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare che, per l'eccesso di indicazione e per le modalità operatorie di esecuzione nonché per la mancanza di un valido consenso informato da parte del de cuius, il predetto trattamento sanitario non è stato svolto con la diligenza, la perizia e la prudenza richieste dal caso clinico trattato, in conformità alle corrette pratiche sanitarie e nel rispetto dei principi di autodeterminazione della persona;
3) accertare e dichiarare, altresì, che i danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis subiti dalle attrici a causa delle contestate lesioni/complicanze iatrogene e della morte del SI. che ne è conseguita, come allegati e provati da parte attrice negli atti di Parte_4 causa, ammontano ad €uro 1.974.578,09 ovvero all'importo maggiore o minore ritenuto di Giustizia, da determinare facendo riferimento anche ai criteri equitativi di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c.; per l'effetto
4) condannare in solido tra loro il Dott. e l' Controparte_3 Controparte_7
, in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i predetti
[...] danni patiti e azionati dalla SI.ra , dalla di lei figlia rappresenta in Parte_1 Parte_3
2 giudizio dalla madre esercente la potestà genitoriale, e dalla SI.na e, quindi, Parte_2 condannare solidalmente i convenuti al pagamento in favore delle attrici della somma di €uro
1.974.578,09 o dell'importo maggiore o minore ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal giorno del sinistro all'effettivo saldo;
5) Con vittoria di spese e compenso professionale di causa.”
2) Con vittoria di spese e compenso professionale relativi al doppio grado di giudizio.
Appellata Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, respingere l'appello promosso in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Appellato Controparte_3
Conclude
affinché l'On. Corte adita voglia
In via principale: rigettare l'appello e con esso tutte le richieste ivi avanzate, comprese quelle istruttorie e confermare la sentenza di primo grado;
In subordine nella ipotesi di accoglimento dell'appello ridurre e/o valutare il risarcimento danni nella somma secondo giustizia;
E comunque, in caso di soccombenza, si chiede di essere garantiti dalla Controparte_8
(ora ), terza chiamata, per il pagamento delle somme risarcitorie Controparte_4 individuate nel giudizio in favore degli attori e per tutte le somme necessarie al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con il rigetto delle domande ed eccezioni dalla stessa formulate nei confronti del dott. poiché infondate. CP_3
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
Appellata Controparte_4
Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia:
NEL MERITO:
3 A- rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite anche del secondo grado di giudizio;
B- in via subordinata porre a carico della Compagnia di assicurazioni la somma che sarà ritenuta di giustizia, nei limiti della garanzia “ a secondo rischio”, e quindi solo ove incapiente il massimale della polizza stipulata dalla di Teramo, della polizza “convenzione responsabilità Parte_5 civile ASSIMEDICA EUROPA S.R.L.” n. 6805342 stipulata in data 30.12.2008, nei limiti del massimale della polizza stessa e detratte le franchigie e limitazioni pattuiti in contratto di assicurazioni, con la compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di Teramo ha respinto, con condanna al rimborso delle spese processuali, la domanda con la quale , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio e nella loro qualità di coeredi legittime di (nato a [...] il [...] e Parte_4 deceduto in Roma il 31.8.2010, presso il Policlinico A. Gemelli), deducendo la responsabilità dell e del sanitario dott. (gastroenterologo) Controparte_1 Controparte_3 per il decesso del loro congiunto verificatosi il 31.8.2010 in conseguenza dell'intervento di ERCP
(colangio-pancreatografia retrograda endoscopica), eseguito in data 16.2.2010 durante il ricovero presso l' convenivano in giudizio la sopraindicata e Parte_6 Controparte_1 il menzionato sanitario per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non loro occorsi, iure proprio e iure hereditatis nelle loro rispettive qualità.
1.1. In sintesi, la decisione è basata sulle conclusioni della c.t.u. medico legale del dott. Per_1
(medico legale) la quale: - non ha ravvisato profili di censurabilità nelle azioni messe in atto
[...] dai sanitari del P.O. di Atri e, segnatamente, dal dott. dando atto che l'esecuzione dell' CP_3 Pt_7 risultava terapeuticamente adeguata, in quanto valida opzione terapeutica;
- ha rilevato inoltre l'assenza di elementi per poter affermare che la procedura ERCP fosse stata eseguita in difformità rispetto alle metodiche medico-chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica del tempo, nonché per ravvisare la sussistenza del nesso causale, in termini di più probabile che non, tra un'eventuale azione giudicata imprudente (anche sotto il profilo della manipolazione chirurgica che ha preceduto l'esecuzione del “pre-cut”) e l'insorgenza della complicanza della pancreatite acuta necrotica emorragica, la quale costituisce la causa del decesso.
2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello le parti attrici , e Parte_1 Parte_2
. Parte_3
Si riassumono di seguito i motivi posti a sostegno del gravame.
4 2.1 Relativamente al primo motivo di impugnazione, la sentenza di primo grado è fatta oggetto di gravame poiché sono stati erroneamente esclusi profili di responsabilità in capo al dott. si CP_3 lamentano l'erronea ricostruzione dei fatti di causa, nonché la violazione dell'art. 1218 cc.
Essenzialmente, le appellanti denunziano l'inversione dell'onere della prova ex art. 1218 cc, nonché il mancato riconoscimento dell'errore operatorio e dell'eccesso di indicazione nell'esecuzione dell'ERCP da parte del dott. CP_3
2.2 Con il secondo motivo di impugnazione, si lamentano la violazione del consenso informato e il rigetto delle relative domande risarcitorie. In sintesi, le appellanti affermano che al defunto Parte_4
non furono adeguatamente illustrati il rapporto tra rischi e benefici della procedura, le
[...] potenziali complicanze anche mortali, le alternative diagnostiche e terapeutiche. Inoltre, lamentano l'apocrifia della sottoscrizione apposta al modulo di consenso informato, ritenuta invece autentica dal giudice di prime cure, alla luce della consulenza grafologica esperita nel procedimento penale e delle s.i.t. rese dai sanitari.
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione, le appellanti lamentano la mancata rinnovazione della ctu e la mancata sostituzione del consulente tecnico, dott. per difetto di terzietà, in Persona_1 quanto medico presso la SL 1 di L'Aquila, chiedendo in subordine la sua convocazione a chiarimenti.
2.4 Infine, con il quarto e ultimo motivo di impugnazione sono affermate la violazione e falsa applicazione degli artt. 92, c.1 e 2, e 88 c.p.c., poiché il Tribunale ha condannato le attrici al pagamento delle spese, secondo il principio della soccombenza: le appellanti chiedono nello specifico di valutare il rifiuto dei convenuti a partecipare al tentativo di mediazione, che, unitamente alle altre circostanze del caso, integrerebbe i gravi ed eccezionali motivi che consentirebbero la deroga al principio della soccombenza.
3 Mediante deposito di comparse di risposta, si sono costituite, resistendo agli avversi assunti, le parti appellate e Parte_8 Controparte_3 Controparte_4
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza dell'8.10.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata : viene infatti affermato che l'appello sarebbe inammissibile e Parte_8 comunque nullo per difetto di motivazione.
5 5.1. Quanto all'inammissibilità, non si ravvisano violazioni dei contenuti essenziali dell'appello previsti dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità: l'atto di appello enuncia in modo chiaro e specifico i capi della decisione impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge denunciate (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017). In relazione al requisito della sinteticità, cui fa riferimento l'art. 342, quest'ultimo va letto in combinato disposto con l'art. 46 disp. att., il quale esclude espressamente la sanzione dell'invalidità per gli atti che non soddisfano i requisiti dimensionali prescritti.
5.2. In relazione alla nullità, giova ricordare la tassatività delle nullità ex art. 156 c.p.c.. L'art. 342
c.p.c., nell'enunciare i requisiti formali dell'appello, rinvia alle indicazioni prescritte dall'art. 163
c.p.c. rubricato contenuto della citazione. Il rinvio all'art. 163 c.p.c. consente di individuare, quali cause di nullità, quelle enunciate dall'art. 164 c.p.c., tra le quali rileva la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Orbene, l'appello nel caso di specie appare motivato e chiaramente articolato, per cui non vi sono i presupposti per rilevare la nullità in relazione al petitum o alla causa petendi.
Si procede ora ad esaminare le doglianze dell'appellante, in particolare i profili controversi del trattamento sanitario eseguito dal personale della A.S.L. 1 appellata.
6. In relazione al primo motivo di impugnazione: - ERRONEA DEI FATTI Parte_9
DI CAUSA CONSEGUENTE ALL'ERRONEA VALUTAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE
RISULTANZE PROCESSUALI;
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
1218 C.C. E INVERSIONE DEGLI ONERI PROBATORI GRAVANTI SULLE PARTI;
-
ERRONEA E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLE PERIZIE SVOLTE NEL
PARALLELO PROCEDIMENTO PENALE
6.1 L'appello contesta il mancato riconoscimento dei profili di responsabilità in capo al dott. CP_3 in relazione ai numerosi tentativi di incannulamento della papilla di Vater e all'esecuzione di due pre- 6 cut;
viene dunque lamentata l'erronea valutazione in ordine alla condotta del sanitario, della quale si contesta la non conformità ai doveri di diligenza e prudenza. Le appellanti ravvisano la sussistenza del nesso causale tra le modalità di esecuzione dell'ERCP (con l'effettuazione del pre-cut e di plurimi tentativi di incannulamento) e l'insorgenza, quale complicanza, della pancreatite necrotico- emorragica.
6.2 Sotto tale profilo, giova ricostruire la vicenda che va dalla programmazione dell' al decesso Pt_7 di , alla luce della CTU eseguita dal dott. Parte_4 Per_1
Il 3.2.2010 effettua un accesso in pronto soccorso (P.O. di Sant'Omero), con diagnosi Parte_4 di “Sindrome dispeptica in paz operato x calcolosi della colecisti nell'89. Rialzo delle transaminasi in epatosteatosi”; sono prescritti “markers epatite e controllo funzionalità epatica a distanza e RCP”.
In seguito a colangio RM eseguita in data 8.2.2010 (P.O. di Teramo), la quale evidenzia una “ectasia delle vie biliari intraepatiche”, viene effettuato, in data 15.2.2010, un ricovero programmato presso il
P.O. di Atri, per l'effettuazione di un'ERCP per “calcolosi coledoco”, eseguita in data 16.2.2010.
In data 17.2.2010 il paziente viene trasferito presso il centro di rianimazione del nosocomio di Atri, con diagnosi di “Pancreatite acuta in paziente con calcolosi del coledoco sottoposto a ERCP”.
Permane presso il reparto di rianimazione fino al 19.2.2010: a partire da questa data, fino al giorno del decesso avvenuto in data 31.8.2010, trascorre la propria degenza presso il Parte_4 di Roma, presso il reparto di rianimazione e presso quello di chirurgia Controparte_9 digestiva. Nel corso della degenza presso il policlinico, riportava una serie di infezioni Parte_4 nosocomiali, edema polmonare bilaterale, ampiamente riportati nella CTU, fino al decesso avvenuto circa sei mesi dopo, il 31.8.2010.
6.3 In punto di diritto, si danno, poi, per acquisiti sia l'inquadramento giuridico della controversia sia il conseguente riparto dell'onere della prova (in proposito, è sufficiente rinviare ai principi esposti nella sentenza gravata, non messi in discussione dalle parti;
v. pp. 4-8).
6.4 Fatte queste premesse, le appellanti contestano alla sentenza di primo grado l'esclusione di profili di responsabilità in capo al sanitario, sia nella scelta della procedura sia nell'esecuzione della stessa.
7 Come valutato dal giudice di prime cure, a tale riguardo risultano tuttavia condivisibili le valutazioni espresse dal CTU, alla luce della prassi e della scienza medica riferibili all'epoca del fatto: la scelta di eseguire una ERCP si profila, infatti, come adeguata alla luce del quadro clinico e sintomatologico presentato dal paziente.
In relazione alle modalità di esecuzione, le appellanti ravvisano profili di responsabilità in capo al sanitario in relazione ai numerosi tentativi di incannulamento della papilla di Vater, alla durata della procedura (asseritamente circa un'ora e mezza) e all'esecuzione del pre-cut. Anche sotto questi aspetti, la CTU non ravvisa profili di colpa: in ordine all'esecuzione del pre-cut, la stessa riporta che:
“l'incisione della papilla di Vater, eseguita allo scopo di permettere una incannulazione profonda della via biliare, può considerarsi ormai una tecnica di comune utilizzo quando i tentativi di accesso alla via biliare risultino infruttuosi con tecnica standard […] risultando tutt'ora non definitivamente chiarito se tale procedura costituisca un fattore indipendente di rischio per complicazioni post -
ERCP (soprattutto la pancreatite acuta), ovvero se il maggior rischio di tali complicanze, effettivamente riscontrato, sia da riferire ai numerosi tentativi di accesso che precedono la decisione di ricorrere al precut”
In ordine alla tempistica, rileva ancora il CTU che “è altresì oggetto di discussione il “timing” del pre-cut […], secondo numerosi studi il precut eseguito precocemente rappresenta un'opzione che limita il rischio di complicanze, ma altri autori non hanno riscontrato differenze significative.”
In ordine alla durata della procedura, il fatto che, nell'esecuzione dell'ERCP, i tentativi di accesso alla via biliare possano essere plurimi si evince dalla stessa CTU, allorquando riporta la prassi medica dell'incisione della papilla di Vater (pre-cut) in caso di fallimento dei tentativi - plurimi dunque - di incannulazione con tecnica standard. Le appellanti ravvisano nell'eccessiva durata della procedura un fattore di rischio per l'insorgenza di complicanze da ERCP. Tuttavia, come si è detto, il ricorso al pre-cut è normalmente preceduto da plurimi tentativi di accesso proprio perché si ricorre ad esso per ovviare alla difficoltà di incannulamento, di talché la prolungata manipolazione della papilla non può essere ritenuta una condotta medica censurabile. Inoltre, il CTU ha evidenziato che, nella scienza medica, mentre è stata riscontrata una maggiore incidenza del rischio di complicanze a seguito di pre- cut (questo è un dato non contestato dagli appellati) – pre-cut su cui, è bene ribadirlo, è stata ritenuta dal CTU che, nel caso in esame, vi fosse l'indicazione terapeutica –, non è stato appurato se ciò sia conseguenza della tecnica operatoria medesima ovvero dei vari tentativi di accesso che normalmente
8 la precedono;
né risulta che il pre-cut eseguito precocemente rappresenta un'opzione che riduca il rischio di complicanze (v. sui punti appena esaminati, pp. 48-50 della CTU); potendosi aggiungere che ricorrere ad una tecnica operatoria che presenta maggiori rischi senza che la necessità della stessa emerga a seguiti di tentativi di incannulamento andati a vuoto presenterebbe altri profili di criticità.
6.5 Inoltre, l'atto di appello lamenta l'erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine al mancato riconoscimento di una complicanza ulteriore rispetto alla PEP, ossia la lesione del duodeno con conseguente shock emorragico. A riguardo, gli appellanti argomentano che il traumatismo locale e la lesione sicuramente perforativa emergere dal riscontro nel primo intervento chirurgico eseguito al il 22 febbraio 2010 della presenza di ben 2 litri di versamento siero-ematico Controparte_9 nel cavo peritoneale che, appunto, poteva provenire solo da una perforazione duodenale;
secondo gli stessi, è poi clinicamente evidente che il dolore accusato dal paziente è stato più volte accompagnato da vomito ematico proveniente da una lesione emorragica interna delle vie digestive.; dunque, per gli appellanti, è la primitiva lesione duodenale che deve ritenersi la causa del grave shock emorragico e con esso l'insufficienza renale ed epatica, la pancreatite acuta anch'essa frequente conseguenza dell'intervento. Tuttavia, la CTU – al pari dei CT del procedimento penale – esclude specificamente tale ipotesi proprio sulla base delle indagini eseguite dopo l'intervento anche presso il CP_9
i Roma: 1) l'esame TC eseguito in data in data 17.2.2010 presso il PO di Giulianova, nonché
[...] quello effettuato in data 19.2.2010 presso il di Roma, non hanno evidenziato la Controparte_9 presenza di aria libera in cavità peritoneale;
2) nel corso dell'intervento laparotomico praticato in data
22.2.2010 presso il nosocomio romano, al fine di escludere una perforazione duodenale, fu effettuato un lavaggio con blu di metilene mediante sondino naso -gastrico, che non mise in evidenza soluzioni di continuo della parete del viscere;
3) analogo esito diede la duodenoscopia praticata, sempre presso il in data 24.2.2010, che rilevò “... bile in cavità gastrica. Marcato edema della Controparte_9 sottomucosa duodenale. Esiti di precut, bile in duodeno, non segni di sanguinamento in atto o recente”. D'altra parte, i fenomeni emorragici verificatisi a seguito dell'intervento di ERCP per cui è causa possono trovare ragionevole spiegazione, secondo il CTU – e i CT del Pubblico Ministero nel procedimento penale –, in un sanguinamento provocato dal precut (per quanto attiene il vomito ematico manifestatosi poco dopo la procedura endoscopica) e dalla liberazione di enzimi pancreatici entrati nel circolo ematico a seguito della pancreatite acuta necrotico emorragica con aumento della permeabilità dei vasi sistemici (per ciò che riguarda l'abbondante versamento siero - ematico accumulatosi nel cavo peritoneale con conseguente shock emorragico) ,
9 6.6 Correttamente poi la sentenza di primo grado pone l'accento sulla convergenza tra le conclusioni espresse dal CTU in sede di giudizio e quelle espresse dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale nei confronti del dott. – ove venivano depositate ben tre CP_3 relazioni tecniche su incarico del Pubblico Ministero, tutte aventi le medesime conclusioni (CT del
10.6.2011 del dott. prof. ; seconda CT del 25.2.2012 del medesimo dott. prof. Persona_2
; terza CT del 18.12.2013 del dott. prof. e della dott.ssa specialista Per_2 Per_2 Persona_3 in medicina legale) – e conclusosi poi con l'archiviazione, riconoscendo l'ammissibilità delle stesse quali prove atipiche, con l'efficacia dunque di presunzioni semplici o argomenti di prova (sul punto, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia alla motivazione della sentenza gravata;
v. in particolare pp.
11-13).
6.7 Dunque, pur tenendo conto delle diversità intrinseche tra l'accertamento del nesso causale in sede civile da una parte, incentrato sul criterio del “più probabile che non”, e in sede penale dall'altra, basato sul criterio della certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, nel caso di specie occorre tener conto della convergenza delle valutazioni espresse dai due professionisti sul medesimo fatto, Part valutazioni che, pur identificando la come possibile complicanza dell' escludono che essa Pt_7 sia eziologicamente connessa alla condotta del medico appellato, le cui modalità sono neutre nella insorgenza della complicanza stessa. A ciò va aggiunto che, alla stregua degli accertamenti svolti dal
CTU e pure dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero nel procedimento penale, il decesso dello sfortunato si verificava a circa sei mesi dall'intervento per cui è causa (precisamente in data Pt_4
31.8.2010, presso il Centro di rianimazione del di Roma, struttura sanitaria ove Controparte_9 il veniva trasferito in data 19.2.2010; v. p. 46 della relazione di CTU). Pt_4
6.8 D'altro canto, anche ammessa la ricorrenza del nesso di causalità tra il trattamento sanitario e la Part
sulla base delle conclusioni della CTU e di quelle convergenti raggiunte dai consulenti tecnici del PM in sede penale, è rimasto accertato che tale complicanza non è ricollegabile alla condotta colposa del sanitario della quale non sono emersi profili d'inadeguatezza. In altri termini, la PEP, che
è una possibile (per quanto rara) conseguenza dell'ERCP, come tale quindi conosciuta e prevedibile
(nel presente caso prontamente diagnosticata), non è risultata, nella specie, prevenibile dal sanitario il cui complessivo operato non presenta, infatti, errori tecnici ed è quindi risultato incensurabile. Ne segue che, comunque, le parti appellate hanno assolto il proprio onere della prova consistente nella dimostrazione dell'esatto adempimento ovvero, in alternativa, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando, quindi, che l'inadempimento o inesatto adempimento è
10 stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass.
18392/2017; Cass. 27606/2019, Cass. 14335/2019 e Cass. 26700/2018).
6.9 Infine, la doglianza espressa in ordine alla mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, delle osservazioni espresse dai consulenti delle attrici, non può trovare accoglimento per le ragioni addotte dallo stesso giudice di prime cure: tali valutazioni sono state espresse al CTU, il quale ha replicato con le proprie conclusioni. Di conseguenza, l'adesione del giudice alle conclusioni rese dal Consulente Tecnico d'Ufficio implica implicitamente il rigetto delle contrarie osservazioni rese dai consulenti di parte.
7. In relazione al secondo motivo di impugnazione: - DEI FATTI Parte_11
DI CAUSA E DELLA PRETESA RISARCITORIA AZIONATA DALLE ATTRICI;
-
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 32 E 13 DELLA COSTITUZIONE NONCHÈ DELL'ART. 33
DELLA LEGGE N. 833/1978; - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1218
E 1223 C.C.; - ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI;
7.1 Viene lamentata la mancanza di consenso informato: giova in primis esaminare la doglianza relativa alla non autenticità della firma apposta sul modulo di consenso informato.
Correttamente l'appellata oppone che il modulo di consenso informato è Controparte_4 parte integrante della cartella clinica, la quale a sua volta è atto pubblico dotato di fede privilegiata.
Riporta al riguardo la Cassazione (sent. n. 4803/2023) che “La cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata […], tale natura deve essere riconosciuta anche alla parte della cartella relativa al consenso informato, nella quale il medico attesta come avvenuto in sua presenza il fatto della manifestazione del consenso all'intervento chirurgico.”
Alla luce di tale natura, correttamente l'appellata prospetta la querela di falso come mezzo a disposizione delle appellanti per il disconoscimento della firma apposta sul modulo, querela che non si è avuta nel caso di specie.
11 In ogni caso, si condivide la riferibilità della sottoscrizione al defunto , affermata dalla Parte_4 sentenza di primo grado sulla base della consulenza grafologica esperita nel procedimento penale e delle s.i.t. rese in tale sede dalle sanitarie SA PO, e . Controparte_10 Controparte_11
A tale proposito, giova ribadire il ruolo di tali fonti come prove atipiche, idonee ad essere valutate dal giudice come presunzioni semplici o argomenti di prova. Nel caso di specie, la convergenza tra la consulenza grafologica e le dichiarazioni concordi rese da tre operatrici sanitarie, senza che siano emerse ragioni per dubitare della loro attendibilità, non può che suffragare la ricostruzione che ha ritenuto autentica la firma.
7.2 In ordine all'eccepita genericità dell'informazione ricevuto, si osserva che il consenso, quale strumento di tutela della libertà di autodeterminazione del paziente nella scelta terapeutica ex art. 32
Cost., deve fondarsi su un'informazione completa ed esaustiva in ordine ai rischi e benefici della procedura diagnostica o terapeutica, delle alternative e delle conseguenze in caso di rifiuto. Tanto premesso, se è vero che il modulo di consenso informato sottoscritto dal si presenta generico Pt_4 nel senso non è in esso specificato il contenuto dell'informativa resa al paziente, è altrettanto vero che quest'ultimo può essere ricavato anche aliunde tenendo presente che il consenso espresso anche soltanto oralmente può essere ritenuto idoneo, in relazione alle modalità del caso concreto (cfr. Cass.
n. 27112/2021). Ebbene, nel caso di specie, al modulo scritto di consenso informato si affiancano le dichiarazioni univoche e concordi rese nel corso delle s.i.t. dalle infermiere SA PO e CP_10
le quali hanno riferito che, in occasione della sottoscrizione del modulo da parte del
[...] paziente, il dott. aveva illustrato oralmente a le modalità di esecuzione CP_3 Parte_4 dell'esame e lo aveva informato dei rischi ai quali poteva andare incontro eseguendo la metodica (ciò analogamente a quanto avvenne anche il giorno successivo in occasione del tentativo, immediatamente arrestatosi, di ripetere la procedura diagnostica non andata a buon fine la mattina precedente); rischi che, secondo le s.i.t. della anestesista (che ebbe ad assistere Controparte_11 il in occasione dell'intervento), erano stati individuati – e non potevano non esserlo visto che Pt_4 trattasi del rischio principale e maggiore della – nelle complicazioni connesse con la possibilità Pt_7 che il paziente potesse accusare una pancreatite acuta dovuta alla presenza di calcoli nel coledoco.
7.3. In ogni caso, anche ammettendo l'insufficienza dell'informazione ricevuta, come lucidamene e ampiamente osservato dal giudice di prime cure, gli appellanti non hanno dato sufficiente prova che il loro congiunto avrebbe rifiutato quel determinato intervento qualora fosse stato adeguatamente informato. A confutazione dei rilievi degli appellanti, si sottolinea che, per la problematica sofferta
12 dal paziente (calcolosi del coledoco con dolorabilità diffusa in sede colecistica che avevano anche indotto il a recarsi al P.S. per sindrome dispeptica connessa a coliche biliari), l'intervento Pt_4 eseguito (colangiopancretografia retrograda per via endoscopica, ERCP) era assolutamente indicato ed era l'unica possibile via per risolverla;
la PEP è una normale, per quanto rara, complicanza dello stesso, trattabile e, salvi gli ancor più rari casi oltre modo avversi, risolvibile e dunque, per tale via, non può presumersi né ritenersi che il paziente si sarebbe sottratto all'intervento e sarebbe rimasto nella predetta critica condizione.
8 In relazione al terzo motivo di impugnazione: -VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 196 C.P.C. E 2697 C.C.
8.1 In ordine al rigetto delle istanze di rinnovazione della CTU, alla luce di quanto si è sin qui detto, non vi sono elementi per dubitare dell'imparzialità e terzietà del consulente tecnico, le cui conclusioni, tra l'altro, sono analoghe a quelle formulate dal consulente tecnico del PM in sede di procedimento penale. Nello specifico, le appellanti chiedevano, nel giudizio di primo grado, la nomina di un consulente non legato da rapporti di lavoro con una SL abruzzese. Tuttavia, al di là del fatto che l'appartenenza del dott. alla SL non è idonea a inficiare l'imparzialità Per_1 Parte_12 del professionista in considerazione dell'appartenenza del dott. ad altra SL (Teramo), le parti CP_3 non hanno proposto alcuna ricusazione del CTU. Infine, non vi sono ragioni che richiedano la rinnovazione della CTU, ovvero l'espletamento di ulteriori osservazioni da parte del dott. la Per_1 cui CTU è esaustiva ai fini della decisione e completa delle repliche alle osservazioni fatte dai consulenti di parte.
9 In relazione al quarto motivo di impugnazione: - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 92, 1° E 2° COMMA, E 88 C.P.C.
Correttamente, il giudice di prime cure ha applicato, quanto alle spese, il principio della soccombenza, che costituisce la regola ex art. 91 cpc;
non vi sono i presupposti previsti dall'art. 92 cpc per derogare alla regola in esame (spese eccessive o superflue;
trasgressione al dovere di lealtà e probità; soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza;
le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sent. Corte Costituzionale 77/2018).
10 In conclusione, per i motivi esaminati, l'appello va respinto. 13 11. Le spese seguono la regola della soccombenza: vanno poste quindi a carico delle appellanti in solido tra loro;
ciò vale anche per le spese sostenute da chiamata in causa Controparte_4 dall'appellato (cfr. Cass. 1123/2022 e Cass. 7401/2016). Controparte_3
Esse sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, scaglione conforme al petitum secondo i valori minimi (considerando che, malgrado l'importanza e la delicatezza della materia, le parti hanno di fatto reiterato le medesime argomentazioni svolte in primo grado, già peraltro trattate nel procedimento penale).
12. Il rigetto dell'appello principale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma
1 quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le parti appellanti, in solido tra loro, a rimborsare in favore di ciascuna delle parti appellate le spese del presente grado del giudizio liquidate, per ognuna di esse, in complessivi € 17.002,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi;
3) dichiara che le appellanti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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