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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5769 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Rosa Cicciù; Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gilda CP_1
Avena, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 1947/2024. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale, il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU al momento della visita peritale effettuata non ha riscontrato che la ricorrente fosse in condizioni tali da poterle riconoscere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità ex artt. 12 e 13 della Legge 118/71 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa dei requisiti sanitari secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 1947/24.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU nel presente giudizio e nel procedimento 1947/2024 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Persona_1
2 Ufficio, da questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio Persona_2 da questi espletata nel procedimento per ATP n. 1947/2024, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute
Castrovillari lì, 17 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5769 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. Rosa Cicciù; Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gilda CP_1
Avena, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da discussione orale delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 1947/2024. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, la ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data odierna, dopo breve discussione orale, il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU al momento della visita peritale effettuata non ha riscontrato che la ricorrente fosse in condizioni tali da poterle riconoscere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità ex artt. 12 e 13 della Legge 118/71 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Pertanto, su tali basi, va rigettata la domanda proposta.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa dei requisiti sanitari secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 1947/24.
Le spese, considerata la natura del giudizio e la situazione delle parti, devono essere compensate tra le stesse, con esclusione di quelle della CTU nel presente giudizio e nel procedimento 1947/2024 in sede di ATP, che sono poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Persona_1
2 Ufficio, da questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio Persona_2 da questi espletata nel procedimento per ATP n. 1947/2024, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute
Castrovillari lì, 17 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
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