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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 682/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile - composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Cons.relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 682 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
e promossa
DA
, (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Mauro presso il Parte_1 C.F._1
cui studio, in Casabona (KR) Via Nazionale, n. 37/A è elettivamente domiciliata con contestuale elezione di domicilio digitale presso indirizzo pec: e al seguente numero di fax: 0962.865086 Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Bianchini, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso e nel di Lei studio sito in Ascoli Piceno (AP) alla Via dei Peschi n. 64,
Telefono e Fax 0736.307022, indirizzo di pec: Email_2
pagina 1 di 3 - APPELLATA -
Oggetto: appello avverso ordinanza n. 5473/2023 del 22.06.2023 - Rep. n. 699/2023 del 22.06.2023,
(R.G.A.C. n. 888/2022), emessa dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, notificata a mezzo pec in data
26.06.2023
Conclusioni : sussiste rinuncia agli atti del giudizio dell'appellante e conforme accettazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso l'ordinanza in epigrafe Parte_1 chiedendone la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà.
Con decreto del 07.08.2023 il Presidente designava il giudice istruttore, il quale con successivo decreto del
12.10.2023 assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 04.12.'23, per il deposito di note per la prima trattazione della causa ai sensi dell'art 350 cpc.
Parte appellata si costituiva, chiedendo in via Controparte_1 preliminare la declaratoria di inammissibilità del proposto gravame e nel merito che venisse respinto.
Con ordinanza del 20.05.2024, questa Corte respingeva la richiesta inibitoria e contestualmente fissava udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., disponendo, termine al 28.4.2025 , assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 nn. 1)-2)-3);
Nelle more del giudizio, con istanza del 25.2.25 , l'appellante esponeva che era intervenuto un accordo risolutivo della lite dedotta in giudizio e che, quindi era ed è intenzione dell'appellante medesima e di parte appellata la rinunciare agli atti del giudizio di gravame presso Controparte_1 la Corte d'Appello di Ancona, RG 682/23.
Alla luce di ciò va ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 306 c.p.c. con spese del processo compensate come da accordi tra le parti.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da per Parte_1 la riforma del provvedimento in epigrafe
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate;
Ancona, c.c. 7.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore pagina 2 di 3 Dott. Cesare Marziali
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile - composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Cons.relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 682 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
e promossa
DA
, (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Mauro presso il Parte_1 C.F._1
cui studio, in Casabona (KR) Via Nazionale, n. 37/A è elettivamente domiciliata con contestuale elezione di domicilio digitale presso indirizzo pec: e al seguente numero di fax: 0962.865086 Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, (c.f. Controparte_1
), in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Bianchini, P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso e nel di Lei studio sito in Ascoli Piceno (AP) alla Via dei Peschi n. 64,
Telefono e Fax 0736.307022, indirizzo di pec: Email_2
pagina 1 di 3 - APPELLATA -
Oggetto: appello avverso ordinanza n. 5473/2023 del 22.06.2023 - Rep. n. 699/2023 del 22.06.2023,
(R.G.A.C. n. 888/2022), emessa dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, notificata a mezzo pec in data
26.06.2023
Conclusioni : sussiste rinuncia agli atti del giudizio dell'appellante e conforme accettazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso l'ordinanza in epigrafe Parte_1 chiedendone la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà.
Con decreto del 07.08.2023 il Presidente designava il giudice istruttore, il quale con successivo decreto del
12.10.2023 assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 04.12.'23, per il deposito di note per la prima trattazione della causa ai sensi dell'art 350 cpc.
Parte appellata si costituiva, chiedendo in via Controparte_1 preliminare la declaratoria di inammissibilità del proposto gravame e nel merito che venisse respinto.
Con ordinanza del 20.05.2024, questa Corte respingeva la richiesta inibitoria e contestualmente fissava udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., disponendo, termine al 28.4.2025 , assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 nn. 1)-2)-3);
Nelle more del giudizio, con istanza del 25.2.25 , l'appellante esponeva che era intervenuto un accordo risolutivo della lite dedotta in giudizio e che, quindi era ed è intenzione dell'appellante medesima e di parte appellata la rinunciare agli atti del giudizio di gravame presso Controparte_1 la Corte d'Appello di Ancona, RG 682/23.
Alla luce di ciò va ritenuta la ricorrenza dei presupposti di legge per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 306 c.p.c. con spese del processo compensate come da accordi tra le parti.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da per Parte_1 la riforma del provvedimento in epigrafe
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate;
Ancona, c.c. 7.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore pagina 2 di 3 Dott. Cesare Marziali
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
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