CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi - Presidente rel. Alessandra Trementozzi - Consigliera Rossana Taverna - Consigliera
all'udienza del 6.11.2025 nella causa civile in grado di appello n. 3545/2024
TRA
Parte_1
Avv. Nicola Parisi appellante E
Controparte_1
Avvocatura Generale dello Stato appellato ha emesso la presente SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.7453/2024, emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.6.2024. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
Fatto e diritto Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio;
[...] il Giudice di prime cure, infatti, così statuiva: “[…] il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato. Pur dando atto che e Persona_1 CP_2
avevano un punteggio in graduatoria inferiore al ricorrente, non può
[...] riconoscersi all'istante il punteggio per il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022 dalle predette, proprio perché quel servizio non è mai stato prestato dal sig. Potrebbe invece essere riconosciuto al ricorrente il risarcimento del Pt_1 danno per perdita di chance, ossia della possibilità di ottenere un incarico a termine nel successivo a.s., con maggiori vantaggi. Tale domanda risarcitoria non è stata formulata dal ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere respinto. In considerazione della non corretta modalità di convocazione per le supplenze degli ata, adottata dalla resistente senza utilizzare la procedura informatica prevista dal dm 640/2017, le spese di lite devono essere integralmente compensate”. parte appellante propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone l'integrale riforma;
resiste con memoria il appellato;
CP_1 con decreto presidenziale del 13 gennaio 2025, la prima udienza di discussione della causa era stata fissata per il 17 ottobre 2025; per sopravvenute esigenze organizzative, la Corte ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 23 ottobre 2025; parte appellante non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio, come risulta dalla ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo PEC.
Ritenuto che:
la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre, Cass. n. 41733/2021); l'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; la condanna di parte appellante, in favore del appellato, al CP_1 pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'improcedibilità dell'appello. condanna l'appellante a rifondere al appellato le spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in euro 1.984,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 6 novembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
2
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi - Presidente rel. Alessandra Trementozzi - Consigliera Rossana Taverna - Consigliera
all'udienza del 6.11.2025 nella causa civile in grado di appello n. 3545/2024
TRA
Parte_1
Avv. Nicola Parisi appellante E
Controparte_1
Avvocatura Generale dello Stato appellato ha emesso la presente SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.7453/2024, emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.6.2024. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
Fatto e diritto Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio;
[...] il Giudice di prime cure, infatti, così statuiva: “[…] il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato. Pur dando atto che e Persona_1 CP_2
avevano un punteggio in graduatoria inferiore al ricorrente, non può
[...] riconoscersi all'istante il punteggio per il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022 dalle predette, proprio perché quel servizio non è mai stato prestato dal sig. Potrebbe invece essere riconosciuto al ricorrente il risarcimento del Pt_1 danno per perdita di chance, ossia della possibilità di ottenere un incarico a termine nel successivo a.s., con maggiori vantaggi. Tale domanda risarcitoria non è stata formulata dal ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere respinto. In considerazione della non corretta modalità di convocazione per le supplenze degli ata, adottata dalla resistente senza utilizzare la procedura informatica prevista dal dm 640/2017, le spese di lite devono essere integralmente compensate”. parte appellante propone appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone l'integrale riforma;
resiste con memoria il appellato;
CP_1 con decreto presidenziale del 13 gennaio 2025, la prima udienza di discussione della causa era stata fissata per il 17 ottobre 2025; per sopravvenute esigenze organizzative, la Corte ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 23 ottobre 2025; parte appellante non ha presenziato alla prima udienza di discussione, né a quella di rinvio disposta ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante abbia avuto conoscenza del rinvio, come risulta dalla ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo PEC.
Ritenuto che:
la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (v., fra le altre, Cass. n. 41733/2021); l'appello deve essere quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; la condanna di parte appellante, in favore del appellato, al CP_1 pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'improcedibilità dell'appello. condanna l'appellante a rifondere al appellato le spese del presente CP_1 giudizio, che liquida in euro 1.984,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 6 novembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
2