Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1949, n. 787
Articolo 2
Versione
15 novembre 1949
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla, presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949