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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2615/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Raffaella Brogi Giudice Relatrice dott.ssa Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2615/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GOVERNALI MARIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GOVERNALI MARIANO RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in data 9/12/2023; avente ad oggetto: separazione consensuale
Visto il ricorso con il quale il sig. e Parte_1 CP_1 anno introdotto la richiesta di separazione consensuale,
[...] che il matrimonio religioso tra i ricorrenti è stato celebrato il giorno 28/6/2014 a Prato e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile di Prato, (atto n. 78, parte II, serie A, anno 2014);
che dall'unione è nata la figlia nel 2022; Per_1 rilevato che le parti si sono avvalse della facoltà di non comparire e hanno accettato l'udienza di trattazione con modalità cartolari;
Rilevato che ricorrono i requisiti previsti per la separazione;
che quindi sussistono i presupposti di legge;
che, pertanto, deve essere omologata la separazione consensuale tra i ricorrenti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale tra (C.F. ) nata a [...], il giorno Parte_1 C.F._1
8/8/1988; e (C.F. ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
23/7/1978; in ordine al matrimonio celebrato il 28/6/2014 a Prato e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile di Prato, (atto n. 78, parte II, serie A, anno 2014), alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà del marito viene assegnata alla IG.ra
[...] con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il IG. stabilirà il proprio Parte_1 CP_1 domicilio altrove entro 60 giorni dalla data di deposito del Ricorso di separazione. 3) -quanto l'affidamento della figlia minore
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che continuerà ad abitare unitamente alla figlia nella casa Per_1 coniugale come sopra individuata. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; 4) il padre terrà la figlia con sé a fine settimana alternati (dal sabato alle ore 14.00 alla domenica alle ore 21.00) e due pomeriggi la settimana (dalle ore 16.00 alle ore 21.00), concordati dai genitori in base alle esigenze di entrambi i coniugi e della figlia. Il padre preleverà la figlia presso il domicilio della madre ove provvederà a riaccompagnarla all'orario stabilito, salvo diverso specifico accordo tra i coniugi.
5) la figlia trascorrerà le vacanze estive per quindici giorni con la madre e Per_1 quindici giorni con il padre, giorni da concordare secondo le esigenze di entrambi i coniugi entro il 15 maggio di ogni anno;
6) durante le vacanze natalizie (comprendenti il giorno di Natale e quello di Capodanno) e pasquali (comprendenti il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta), la figlia trascorrerà le stesse con il padre o con la madre ad anni alterni, previo Per_1 accordo da stabilirsi entro almeno trenta giorni dalla relativa festività; 7) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
- quanto ai profili economici
8) Il IG. corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 5° del mese, CP_1 Parte_1 complessivi euro 300,00 mensili (trecento/00) rivalutabili secondo l'indice mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra per Parte_1 il mantenimento ordinario della figlia;
le spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive), previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, (e quelle ludico adeguatamente documentate) secondo il protocollo del CNF del 2017;
9) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
10) quanto alla casa familiare, essendo l'immobile di esclusiva proprietà del IG. (Doc. 6 VI ST IG. e non essendo tra l'altro i coniugi CP_1 CP_1 titolari di altri bene immobili (Doc. n. 7 VI ST IG.ra , lo Parte_1 stesso immobile viene assegnato alla IG.ra come sopradetto, abitando Parte_1 la figlia minore con la madre;
le utenze nonché gli oneri condominiali ordinari relativi all'immobile saranno a carico della IG.ra dalla data in cui il padre Parte_1 trasferirà il proprio domicilio altrove;
11) i coniugi di chiarano di essere titolari dei seguenti beni mobili registrati: l'autovettura SMART EY 061DZ che rimarrà di proprietà della IG.ra
[...] la quale si farà carico delle relative spese inerenti la stessa e l'autovettura Parte_1
BMW EY 041DZ che rimarrà di proprietà del IG. che si farà Controparte_1 carico delle spese inerenti la stessa.” Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato per le annotazioni di Legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
La Giudice rel. ed est.
Raffaella Brogi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott.ssa Raffaella Brogi Giudice Relatrice dott.ssa Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2615/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GOVERNALI MARIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. GOVERNALI MARIANO RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in data 9/12/2023; avente ad oggetto: separazione consensuale
Visto il ricorso con il quale il sig. e Parte_1 CP_1 anno introdotto la richiesta di separazione consensuale,
[...] che il matrimonio religioso tra i ricorrenti è stato celebrato il giorno 28/6/2014 a Prato e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile di Prato, (atto n. 78, parte II, serie A, anno 2014);
che dall'unione è nata la figlia nel 2022; Per_1 rilevato che le parti si sono avvalse della facoltà di non comparire e hanno accettato l'udienza di trattazione con modalità cartolari;
Rilevato che ricorrono i requisiti previsti per la separazione;
che quindi sussistono i presupposti di legge;
che, pertanto, deve essere omologata la separazione consensuale tra i ricorrenti;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale tra (C.F. ) nata a [...], il giorno Parte_1 C.F._1
8/8/1988; e (C.F. ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
23/7/1978; in ordine al matrimonio celebrato il 28/6/2014 a Prato e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile di Prato, (atto n. 78, parte II, serie A, anno 2014), alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà del marito viene assegnata alla IG.ra
[...] con i beni e gli arredi ivi contenuti;
il IG. stabilirà il proprio Parte_1 CP_1 domicilio altrove entro 60 giorni dalla data di deposito del Ricorso di separazione. 3) -quanto l'affidamento della figlia minore
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che continuerà ad abitare unitamente alla figlia nella casa Per_1 coniugale come sopra individuata. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; 4) il padre terrà la figlia con sé a fine settimana alternati (dal sabato alle ore 14.00 alla domenica alle ore 21.00) e due pomeriggi la settimana (dalle ore 16.00 alle ore 21.00), concordati dai genitori in base alle esigenze di entrambi i coniugi e della figlia. Il padre preleverà la figlia presso il domicilio della madre ove provvederà a riaccompagnarla all'orario stabilito, salvo diverso specifico accordo tra i coniugi.
5) la figlia trascorrerà le vacanze estive per quindici giorni con la madre e Per_1 quindici giorni con il padre, giorni da concordare secondo le esigenze di entrambi i coniugi entro il 15 maggio di ogni anno;
6) durante le vacanze natalizie (comprendenti il giorno di Natale e quello di Capodanno) e pasquali (comprendenti il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta), la figlia trascorrerà le stesse con il padre o con la madre ad anni alterni, previo Per_1 accordo da stabilirsi entro almeno trenta giorni dalla relativa festività; 7) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
- quanto ai profili economici
8) Il IG. corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 5° del mese, CP_1 Parte_1 complessivi euro 300,00 mensili (trecento/00) rivalutabili secondo l'indice mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla IG.ra per Parte_1 il mantenimento ordinario della figlia;
le spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive), previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, (e quelle ludico adeguatamente documentate) secondo il protocollo del CNF del 2017;
9) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
10) quanto alla casa familiare, essendo l'immobile di esclusiva proprietà del IG. (Doc. 6 VI ST IG. e non essendo tra l'altro i coniugi CP_1 CP_1 titolari di altri bene immobili (Doc. n. 7 VI ST IG.ra , lo Parte_1 stesso immobile viene assegnato alla IG.ra come sopradetto, abitando Parte_1 la figlia minore con la madre;
le utenze nonché gli oneri condominiali ordinari relativi all'immobile saranno a carico della IG.ra dalla data in cui il padre Parte_1 trasferirà il proprio domicilio altrove;
11) i coniugi di chiarano di essere titolari dei seguenti beni mobili registrati: l'autovettura SMART EY 061DZ che rimarrà di proprietà della IG.ra
[...] la quale si farà carico delle relative spese inerenti la stessa e l'autovettura Parte_1
BMW EY 041DZ che rimarrà di proprietà del IG. che si farà Controparte_1 carico delle spese inerenti la stessa.” Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato per le annotazioni di Legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024
Il Presidente
dott. Michele Sirgiovanni
La Giudice rel. ed est.
Raffaella Brogi