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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2381 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CE (CZ), alla Via Nazionale n. 292, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Iannone che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Cropani Marina CP_1 C.F._2
(CZ), al Viale Gramsci n. 94, presso lo studio dell'Avv. Filomena Brescia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
– in sede- Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e la Parte_1 signora di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_1
CE, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 1 di 13 - Disporre, a carico del sig. , anche a modifica delle condizioni di Parte_1 separazione, un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 150,00 per tutte Per_1 le ragioni di fatto narrate nella premessa del presente ricorso, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative previamente concordate e documentate;
- Confermare tutte le altre circostanze così come modificate dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 07.07.2021 emesso a seguito del Ricorso presentato dal Sig. per la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione pattuite con l'accordo scaturito dalla negoziazione assistita.
Con vittoria di spese e compensi”.
PER LA RESISTENTE: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra
in CE, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di CP_1
CE all' atto n. 5, serie A, parte II, anno 2012, con il sig. , nato a [...]
Catanzaro il 26.11.1988 e residente a [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare le condizioni di mantenimento della minore indicate nell'accordo di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 sottoscritto dai sigg. e in data 29/1 1/2019 per come Parte_1 CP_1 modificato sul punto con il Decreto n. cronol. 2166/2021 dell'8/07/2021 nell'ambito del RG
n. 704/2021 Trib.. Catanzaro e/o indicare la maggior somma dovuta alla luce delle reali entrate del ricorrente.
3) Rigettare tutte le richieste avanzate dal ricorrente in quanto destituite di ogni fondamento per le motivazioni sopra descritte;
4) Affidare in via esclusiva alla madre, , , visti i reiterati CP_1 Controparte_3 comportamenti disinteressati, dissimulatori, subdoli ed in malafede tenuti dal Sig.
. Parte_1
5) Con vittoria di spese e compensi di lite con distrazione”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 9 giugno 2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Catanzaro formulando domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CE (CZ) in data 01 agosto 2012, in costanza del quale era nata il 06 CP_1 luglio 2013 la loro unica figlia, . Per_1
Deduceva, in particolare:
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 2 di 13 - di essersi consensualmente separato dalla moglie in data 06 dicembre 2019 mediante accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, poiché “dopo alcuni anni di serena convivenza” era venuto irrimediabilmente meno l'affectio coniugalis;
- che, da allora, i coniugi non si erano riconciliati, né avevano ricostituito la comunione morale e materiale, di talché ricorrevano tutte le condizioni di legge per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che l'accordo di separazione - il quale prevedeva, tra le altre cose, l'obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento di un assegno mensile di € 400,00 – era stato in parte variato dal Tribunale di Catanzaro che, su ricorso del Pt_2 proposto per ottenere la modifica delle condizioni della separazione, con decreto del 7 luglio
2021 regolamentava diversamente i tempi di visita paterni in ragione del trasferimento a
Torino della resistente con la figlia;
rigettava, invece, sia la domanda del ricorrente di diminuzione dell'importo dovuto per il mantenimento della minore, che quella di affidamento esclusivo di quest'ultima avanzata dalla resistente;
- che la propria situazione economica era rimasta immutata dalla data di presentazione del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione. Chiedeva, pertanto, la rimodulazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento della figlia, in misura non superiore ad €
150,00 mensili e la conferma nel resto delle vigenti condizioni della separazione.
Fatte tali premesse, l'odierno ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.1. All'udienza dell'11 ottobre 2023 fissata per la comparizione delle parti, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, rilevata la nullità della notifica a parte resistente, non comparsa, ordinava a parte ricorrente di provvedere alla rinnovazione della stessa entro il termine perentorio di giorni quindici e differiva la causa, nel rispetto dei termini di legge, all'udienza del 17 gennaio 2024.
1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 dicembre 2023 , la quale - pur non opponendosi alla CP_1 domanda di divorzio - contestava in fatto ed in diritto la fondatezza d ell'avversa domanda volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia.
Esponeva, a tal fine:
- che la richiesta di diminuzione del predetto assegno, concordemente stabilito dai coniugi in sede di separazione, non era supportata dall'effettiva dimostrazione della contrazione delle capacità economiche del ricorrente, il quale – nel tentativo di “dissimulare il proprio reddito”
– non aveva allegato alcuna documentazione reddituale;
- che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il – oltre a prestare attività Pt_2 lavorativa presso il ristorante di famiglia denominato “ ”, con sede in CE Parte_3
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 3 di 13 alla Via Marina II, con mansioni di pizzaiolo - effettuava “lavori edili su commissione, percependone i relativi proventi (…) “in nero”, conseguendo fino ad “2.000,00 euro al mese”;
- che mentre il continuava ad abitare presso la casa coniugale, di proprietà del Parte_1 proprio padre, la si era trasferita assieme alla figlia minore a Torino, al sol fine di CP_1 reperire un'occupazione lavorativa;
pertanto, la somma di € 150,00 ind icata dal ricorrente non poteva ritenersi sufficiente ed idonea a provvedere al mantenimento della minore;
- che il , oltre a denigrare la figura materna – “appellata, a dire della piccola Parte_1
, “ con tanto di numero salvato sulla rubrica personale del Per_1 Persona_2 cellulare del ” – era inadempiente per quel che riguardava l'obbligo di Parte_1 contribuzione al mantenimento della figlia, provvedendo a corrispondere mensilmente la somma di € 200,00 in luogo di quella stabilita nell'accordo di negoziazione assistita di €
400,00; asseriva, inoltre, che il ricorrente manifestava un totale disinteresse affettivo nei confronti della figlia, intrattenendo con essa sporadici contatti telefonici ed esercitando il proprio diritto/dovere di visita in maniera altrettanto saltuaria e discontinua.
Sulla scorta di tali premesse, la resistente chiedeva la conferma delle vigenti condizioni della separazione per quel che riguardava la somma che il era obbligato a versare per il Parte_1 mantenimento della minore e la modifica delle stesse per quel che riguardava l'affidamento di quest'ultima, da condiviso ad esclusivo in favore della madre.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
1.3. Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 17 aprile 2024, il Giudice delegato riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere.
Quindi, con ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. del 09 maggio 2024, confermate le vigenti condizioni della separazione ed ordinato alle parti la produzione della documentazione reddituale e patrimoniale elencata nell'art. 473 bis. 12 c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della quale il
Giudice riservava di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, il Collegio rileva – ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda di divorzio – che la stessa debba essere qualificata come cessazione degli effetti civili del matrimonio: benché, infatti, l'odierno ricorrente proponga domanda di scioglimento, dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo si evince inequivocabilmente che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario, essendo questo stato trascritto nel Registro degli atti dello Stato civile del Comun e di CE alla
Parte II, S. A, ove vengono riportati gli atti di matrimonio officiati davanti ai ministri di culto.
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 4 di 13 3. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa può agevolmente desumersi la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando i coniugi hanno sottoscri tto l'accordo di separazione ricorrendo alla procedura della negoziazione assistita;
accordo autorizzato dal Procuratore
Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, nella persona del dott. Vincenzo
Luberto, in data 6 dicembre 2019.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà delle parti di ottenere la pronuncia di divorzio ed il fallimento del tentativo di conciliazione, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione dell'unione matrimoniale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimon io contratto da Parte_1
e .
[...] CP_1
4. Quanto alle domande di affidamento e collocamento della figlia minore, il Tribunale ritiene di dover confermare l'affidamento condiviso della figlia , di anni undici, ad entrambi Per_1
i genitori ed il suo prevalente collocamento presso il domicilio mater no, atteso che queste appaiono confacenti ad assicurare il superiore interesse, nonché i desideri e le esigenze della minore, con conseguente rigetto della domanda di affidamento esclusivo avanzata da parte resistente.
4.1. Giova premettere che con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel Libro I del
Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione
e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritaria -mente
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 5 di 13 la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [….]”.
Come si evince dalla lettera della norma, dunque, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori – il diritto alla c.d. “bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma
3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrari o all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
A tal fine, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve accordare “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa (..), determina(ndo) i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Appare evidente come la norma di cui trattasi sia stata formulata dal Legislatore in maniera volutamente elastica, in modo da consentire all'Autorità Giudiziaria di adottare i provvedimenti maggiormente confacenti in relazione al contesto familiare.
Preme precisare, altresì, che l'affidamento condiviso non postula necessariamente una matematica suddivisione dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, di talché – anche se il figlio minore ha diritto di trascorrere tempi di durata sosta nzialmente analoga con ciascun genitore – l'obiettivo che deve essere perseguito è la qualità del tempo trascorso piuttosto che la sua quantità. Quanto detto, è stato recentemente ribadito dalla
Suprema Corte che, proprio in materia di affido condiviso e c ollocamento prevalente del minore presso uno dei genitori, si è così espressa: “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 6 di 13 relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. Sez. I, Ordinanza
Allorché, invece, l'affidamento condiviso risulti evidentemente contrario all'interesse della prole, l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento monogenitoriale attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo d ei genitori. Ciò avviene quando appare manifesto che uno dei due genitori sia incapace o del tutto inidoneo ad assolvere ai compiti di cura ed educazione del minore e, dunque, risulta evidente come il regime della bigenitorialità sia oggettivamente contrario all'interesse dello stesso.
Ed invero, la Suprema Corte afferma che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore,
e che l'affidamento condiviso non può ragionev olmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”(Cass. Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
Ciò viene disposto, ad esempio, allorquando ci si trova in presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti col figlio, disinteressandosi completamente dello stesso e dismettendo l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale che, di co nseguenza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura genitoriale, cui viene attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti per disporre l'affidamento monogenitoriale in capo alla sola madre, non essendo emerso né un completo ed assoluto disinteressamento del padre nei confronti della figlia, sia sotto il profilo affettivo che economico, né gravi carenze o evidenti inidoneità del genitore non collocatario nell'assolvimento dei compiti di cura, educazione ed istruzione della minore, potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alla figlia minore.
Le deduzioni e le allegazioni della resistente non consentono, infatti, di riscontrare quei
“reiterati comportamenti disinteressati, dissimulatori, subdoli ed in malafede” posti a fondamento della domanda di affidamento esclusivo;
ed invero, la stessa resistente afferma che il , seppur parzialmente ed in maniera inesatta, adempie all'obbligo di Parte_1 mantenimento, avendo “sempre versato la somma di euro 200,00 invece che quella concordata di euro 400,00” (cfr. comparsa di costituzione e risposta)
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 7 di 13 Non può, dunque, certamente disporsi l'affidamento esclusivo della figlia nata dall'unione matrimoniale dei coniugi sulla base di un diverso e minore importo dell'assegno di mantenimento versato dal ricorrente, essendo pacifico e incontestato tra le parti che questo, seppur in misura ridotta rispetto a quella concordata in sede di separazione (€ 200,00 in luogo di € 400,00), viene corrisposto dal . Parte_1
Parimenti, il disinteressamento che la resistente pone a fondamento della domanda di affidamento esclusivo non lo si può evincere dall'asserito occultamento delle reali capacità economiche del ricorrente, trattandosi di circostanza genericamente dedotta da , CP_1 non supportata da riscontri probatori.
Quantunque, infatti, l'odierna resistente asserisca che il - oltre a prestare attività Parte_1 lavorativa presso il ristorante di famiglia, “ ”, - effettua “lavori edili su Parte_3 commissione, percependone i relativi proventi (…) “in nero”, conseguendo fino ad “2.000,00 euro al mese”, non dimostra in alcun modo che le reali capacità reddituali del ricorrente sono maggiori di quelle dichiarate, in quanto derivanti dallo svolgimento di prestazioni lavorative irregolari, peraltro non meglio descritte: e d invero, non solo non è stata prodotta all'uopo alcuna documentazione, quanto non sono state avanzate richieste istruttorie volte a provare quanto dedotto, né sono state allegate specifiche circostanze dalle quali desumere che l'effettivo tenore di vita del è superiore e, pertanto, incoerente rispetto alla Pt_2 retribuzione percepita come pizzaiolo ed alle proprie condizioni economiche.
La domanda di affidamento esclusivo non si presta a trovare accoglimento neppure sotto il profilo delle carenze del nell'esercizio del diritto/dovere di visita: benché, infatti, Parte_1 sia pacificamente emerso (trattandosi di circostanza non contestata specificamente dal ricorrente, né dallo stesso smentita mediante riscontri probatori) che il padre vede la minore sporadicamente ed intrattenga con essa contatti telefonici non assidui, il Collegio non può non rilevare che da tale circostanza non può desu mersi con evidente certezza il completo disinteressamento della figura paterna nei confronti della figlia, né la dismissione dell'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale.
Parimenti, prive di riscontro sono le ulteriori circostanze dedotte altrettanto genericamente dalla resistente nella comparsa costitutiva, ove afferma che il denigra la figura Parte_1 materna dinnanzi alla figlia e che quest'ultima a causa dei comportam enti del padre vive uno stato di malessere quotidiano: , infatti, nulla produce a dimostrazione di tali CP_1 fatti né formula richieste istruttorie.
Sulla scorta di quanto esposto, il Tribunale ritiene pertanto di dover confermare, nell'esclusivo e superiore interesse della minore, l'affidamento condiviso di quest'ultima ad
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 8 di 13 entrambi i genitori ed il prevalente collocamento della stessa presso la madre, con la quale risiede a Torino dal mese di settembre dell'anno 2020.
4.2. Quanto alla regolamentazione dei tempi di visita del genitore non collocatario – sulla quale non vi è disaccordo delle parti – il Collegio ritiene di dover confermare le condizioni della separazione, così come parzialmente modificate dal Tribunale di Catan zaro con il decreto del 7 luglio 2021, conclusivo del procedimento avente ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni medesime, stante il trasferimento della minore della madre a
Torino.
Deve, dunque, statuirsi quanto segue: salvo diversi e migliori accordi, ha Parte_1 diritto di vedere e tenere con sé la figlia una volta al mese, recandosi nel luogo di Per_1 residenza della minore, dal venerdì (dall'uscita da scuola o, in manc anza, dalle ore 12:00) sino alla domenica sera, alle ore 20:00.
Nel periodo estivo, il padre ha diritto di vedere e tenere con sé la figlia per un periodo di giorni quindici nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre ha, inoltre, diritto di vedere e tenere con sé la figlia durante le festività natalizie e pasquali, in base a quanto stabilito nell'accordo di separazione, ovvero, secondo il principio dell'alternanza, la festività del Natale o del Capodanno, dell a Pasqua o della Pasquetta.
5. Quanto all'aspetto economico, inerente al mantenimento della minore - sul quale vi è evidente disaccordo delle parti - non appare superfluo premettere che il principio cardine in materia di mantenimento dei figli è sancito dall'art. 337 ter comma 4 c.c. il quale prevede che i genitori debbano provvedere al mantenimento di questi in misura proporzionale ai propri redditi.
L'assegno c.d. perequativo a carico di uno dei genitori può essere stabilito, ove necessario, per attuare il principio di proporzionalità, tenuto conto dei diversi parametri indicati dalla stessa norma, vale a dire: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciasc un genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Detto contributo fisso mensile comprende quelle che vengono definite spese “ordinarie” per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione; diversamente, quelle straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, devono essere corrisposte da ciascun gen itore pro quota, in proporzione ai rispettivi redditi: esse, quindi, possono essere ripartire in misura eguale tra i genitori (vale a dire, al 50%), oppure in maniera differenziata o, persino, interamente ad esclusivo carico di uno solo.
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 9 di 13 Nel determinare, quindi, l'entità dell'assegno, il Giudice deve innanzi tutto valutare e ponderare la consistenza complessiva dei patrimoni e delle condizioni economiche dei coniugi, derivanti dai redditi da attività lavorativa, nonché da ogni altra forma di utilità, quali ad esempio quelle provenienti dalla proprietà degli immobili e/o dalla titolarità di quote societarie.
In tali termini si è espressa la Suprema Corte che, nel sancire il seguente principio di diritto per la separazione, analogamente operante anche in materia di divorzio, afferma che: “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione compar ata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle es igenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto” (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 4811 del 1 marzo 2018).
Nel caso di specie, mentre il ricorrente chiede che la riduzione da € 400,00 ad € 150,00 dell'assegno su di esso gravante quale contributo per il mantenimento della figlia, adducendo a fondamento della domanda il peggioramento delle proprie condizioni econ omiche, posto peraltro a fondamento del ricorso incardinato in data 30 marzo 2021, volto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione;
la resistente deduce, al contrario, l'infondatezza della domanda avanzata da controparte, asserendo l'adegu atezza della capacità reddituale del ricorrente derivante, non solo dallo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'esercizio commerciale della famiglia di origine del , quanto dall'espletamento “in nero” di Parte_1
“lavori edili su commissione” che consentirebbero allo stesso di percepire sino ad € 2.000,00 al mese. Nell'opporsi alla domanda di controparte, chiede pertanto l'integrale conferma delle condizioni della separazione.
5.1. Il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dal ricorrente sia infondata essendo rimasta del tutto sfornita di adeguato probatorio.
Avendo, infatti, il formulato domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento Parte_1 della figlia stabilito concordemente con l'altro genitore in sede di separazione consensuale, grava su di esso l'onere di dimostrare l'effettiva e concreta ricorrenz a dei fatti posti a fondamento della domanda;
fatti che, tuttavia, sono stati solo genericamente dedotti e non provati, difettando qualsivoglia idoneo riscontro documentale.
Benché, infatti, il ricorrente affermi di percepire mensilmente “una retribuzione media di €
500,00” (cfr. dichiarazioni rese dal all'udienza di prima comparizione del Parte_1
17.04.2024), non solo non allega, com'era suo preciso onere in base al disposto dell'art. 473 bis. 12 c.p.c., la documentazione reddituale e patrimoniale ivi specificamente elenc ata, quanto
– a fronte dell'espressa statuizione disposta dal Giudice delegato con l'ordinanza del 9 maggio
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 10 di 13 2024, che ordinava ad entrambe le parti la produzione in giudizio della documentazione di cui alla citata norma – omette di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni imm obili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
L'unica documentazione allegata alla nota di deposito del 13 novembre 2024, oltre ad essere diversa da quella richiesta, è ininfluente ai fini dell'accoglimento della domanda proposta, in quanto risalente nel tempo, ben oltre i tre anni rispetto all'incard inazione del ricorso: il ricorrente, infatti, produce solamente Certificazione Unica 2020, relativa al 2019 (anno della stipulazione dell'accordo di separazione), Certificazione Unica 2021, relativa all'anno 2020
(dalla quale si evince, peraltro, un increm ento del reddito percepito rispetto a quello dell'anno precedente, come evidenziato nel decreto di rigetto della domanda di modifica dell'assegno)
e due buste paga che si riferiscono alla retribuzione percepita nel mese di dicembre dell'anno
2020 e gennaio 2021, che non possono essere da sole ritenute idonee a dimostrare le effettive ed attuali condizioni reddituali del ricorrente. E quantunque il insista Parte_1 nell'accoglimento della domanda di riduzione dell'importo dovuto per il mantenimento della figlia asserendo che “non ci sono cambiamenti di natura reddituale” (cfr. verbale di udienza del 13.11.2024), non provvede a riversare in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare la reale e corrente situazione economica, di cui nulla è dato conoscere.
Né, infine, deduce e dimostra la sussistenza di sopravvenuti oneri in grado di determinare “un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico -patrimoniale delle parti” (cfr.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 952 del 2023). Al contrario, afferma di non essere “gravato da mutuo o altri oneri finanziari”.
Pur tuttavia occorre considerare che la resistente, che all'epoca della separazione era residente in [...]ed era priva di occupazione lavorativa (cfr. accordo di negoziazione assistita) è oggi domiciliata in Torino, ove si è trasferita stabilmente dal mese di settembre 2020 con la Parte figlia e dove svolge attività lavorativa presso la di Torino con funzioni di impiegata, percependo una retribuzione media di € 1.500,00, sulla quale gravano tre finanziamenti per i quali corrisponde globalmente € 270,00 circa la mese, aventi scadenza tra il 2024 ed il 2025.
Non è, invece, gravata dal pagamento di alcun canone di locazione per l'immobile ove abita, essendo di proprietà dei genitori (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 17 aprile 2024).
Venendo, in particolare, all'esame della situazione reddituale della resistente, il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta ex art. 473 bis. 12 c.p.c. si evince un sensibile incremento delle entrate della : ed invero, nell'anno 2021 la resi stente percepisce un CP_1
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 11 di 13 reddito di € 18.433,00, nell'anno 2022 di € 23.172,00 e nell'anno 2023 di € 25.845,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e 2024 relative agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023).
Inoltre, mentre l'estratto conto bancario riporta un saldo attivo al 30 .09.2021 di € 1.553,88 ed un saldo finale al 31.12.2021 di € 1.573,68, quello relativo all'anno 2022 restituisce un saldo attivo al 30.09.2022 di € 35.339,15 e finale al 31.12.2022 di € 18.952,33, quello relativo all'anno 2023 riporta un saldo attivo al 30.09.2023 di € 979,22 e finale al 30.12.2023 di €
1.831,31.
Considerati, dunque, i redditi complessivi dei coniugi e tenuto, altresì, conto delle esigenze naturalmente correlate all'età della minore e dei tempi di permanenza di quest'ultima presso ciascun genitore (che trascorre, per via della notevole distanza, co n il padre un solo fine settimana al mese, un periodo di quindici giorni nei mesi estivi e le vacanze natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza), il Tribunale ritiene di dover confermare l'entità dell'importo stabilito dalle parti in sede di separazione per il mantenimento ordinario della minore (€ 400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT), stante anche la mancata produzione della documentazione reddituale da parte del ricorrente;
assegno che appare congruo ed idoneo ad assicurare le necessità della minore.
Occorre, invece, ripartire in maniera differente tra i genitori le spese straordinarie che – in ragione delle diverse e sensibilmente migliorate condizioni economiche della resistente - devono essere poste carico della madre nella misura dell'80% e del pad re del rimanente 20%.
6. Nulla deve, invece, disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale, atteso che si è trasferita da tempo con la figlia minore a Torino. CP_1
7. Per quel che concerne il governo delle spese di lite, il Tribunale ritiene - in ragione degli interessi coinvolti, della natura della causa e dell'esito della controversia, che vede le parti reciprocamente soccombenti rispetto alle domande proposte - sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2381 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promos sa da Parte_1
nato a [...] il [...] nei confronti di , nata a [...] il
[...] CP_1
06.09.1986, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in CE in data 1 agosto 2012 e trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 del medesimo Comune, Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2012;
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 12 di 13
2. rigetta la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla resistente e, per l'effetto, conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, , con Per_1 collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre secondo quanto disposto in parte motiva;
3. rigetta la domanda del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia minore e conferma l'obbligo per di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 minore mediante versamento alla resistente entro il giorno 5 di ogni m ese di un assegno mensile pari ad € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che le parti concorrano al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nella misura dell'80% a carico della madre e del 20% a carico del padre;
5. nulla sull'assegnazione della casa familiare;
6. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 4 9 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
7. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 23 gennaio
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2381 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CE (CZ), alla Via Nazionale n. 292, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Iannone che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Cropani Marina CP_1 C.F._2
(CZ), al Viale Gramsci n. 94, presso lo studio dell'Avv. Filomena Brescia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
– in sede- Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e la Parte_1 signora di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_1
CE, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 1 di 13 - Disporre, a carico del sig. , anche a modifica delle condizioni di Parte_1 separazione, un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 150,00 per tutte Per_1 le ragioni di fatto narrate nella premessa del presente ricorso, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative previamente concordate e documentate;
- Confermare tutte le altre circostanze così come modificate dal Tribunale di Catanzaro con decreto del 07.07.2021 emesso a seguito del Ricorso presentato dal Sig. per la Parte_1 modifica delle condizioni di separazione pattuite con l'accordo scaturito dalla negoziazione assistita.
Con vittoria di spese e compensi”.
PER LA RESISTENTE: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra
in CE, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di CP_1
CE all' atto n. 5, serie A, parte II, anno 2012, con il sig. , nato a [...]
Catanzaro il 26.11.1988 e residente a [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CE di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare le condizioni di mantenimento della minore indicate nell'accordo di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 sottoscritto dai sigg. e in data 29/1 1/2019 per come Parte_1 CP_1 modificato sul punto con il Decreto n. cronol. 2166/2021 dell'8/07/2021 nell'ambito del RG
n. 704/2021 Trib.. Catanzaro e/o indicare la maggior somma dovuta alla luce delle reali entrate del ricorrente.
3) Rigettare tutte le richieste avanzate dal ricorrente in quanto destituite di ogni fondamento per le motivazioni sopra descritte;
4) Affidare in via esclusiva alla madre, , , visti i reiterati CP_1 Controparte_3 comportamenti disinteressati, dissimulatori, subdoli ed in malafede tenuti dal Sig.
. Parte_1
5) Con vittoria di spese e compensi di lite con distrazione”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 9 giugno 2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Catanzaro formulando domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CE (CZ) in data 01 agosto 2012, in costanza del quale era nata il 06 CP_1 luglio 2013 la loro unica figlia, . Per_1
Deduceva, in particolare:
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 2 di 13 - di essersi consensualmente separato dalla moglie in data 06 dicembre 2019 mediante accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, poiché “dopo alcuni anni di serena convivenza” era venuto irrimediabilmente meno l'affectio coniugalis;
- che, da allora, i coniugi non si erano riconciliati, né avevano ricostituito la comunione morale e materiale, di talché ricorrevano tutte le condizioni di legge per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che l'accordo di separazione - il quale prevedeva, tra le altre cose, l'obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento di un assegno mensile di € 400,00 – era stato in parte variato dal Tribunale di Catanzaro che, su ricorso del Pt_2 proposto per ottenere la modifica delle condizioni della separazione, con decreto del 7 luglio
2021 regolamentava diversamente i tempi di visita paterni in ragione del trasferimento a
Torino della resistente con la figlia;
rigettava, invece, sia la domanda del ricorrente di diminuzione dell'importo dovuto per il mantenimento della minore, che quella di affidamento esclusivo di quest'ultima avanzata dalla resistente;
- che la propria situazione economica era rimasta immutata dalla data di presentazione del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione. Chiedeva, pertanto, la rimodulazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento della figlia, in misura non superiore ad €
150,00 mensili e la conferma nel resto delle vigenti condizioni della separazione.
Fatte tali premesse, l'odierno ricorrente rassegnava le conclusioni sopra riportate.
1.1. All'udienza dell'11 ottobre 2023 fissata per la comparizione delle parti, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, rilevata la nullità della notifica a parte resistente, non comparsa, ordinava a parte ricorrente di provvedere alla rinnovazione della stessa entro il termine perentorio di giorni quindici e differiva la causa, nel rispetto dei termini di legge, all'udienza del 17 gennaio 2024.
1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata il 15 dicembre 2023 , la quale - pur non opponendosi alla CP_1 domanda di divorzio - contestava in fatto ed in diritto la fondatezza d ell'avversa domanda volta ad ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia.
Esponeva, a tal fine:
- che la richiesta di diminuzione del predetto assegno, concordemente stabilito dai coniugi in sede di separazione, non era supportata dall'effettiva dimostrazione della contrazione delle capacità economiche del ricorrente, il quale – nel tentativo di “dissimulare il proprio reddito”
– non aveva allegato alcuna documentazione reddituale;
- che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il – oltre a prestare attività Pt_2 lavorativa presso il ristorante di famiglia denominato “ ”, con sede in CE Parte_3
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 3 di 13 alla Via Marina II, con mansioni di pizzaiolo - effettuava “lavori edili su commissione, percependone i relativi proventi (…) “in nero”, conseguendo fino ad “2.000,00 euro al mese”;
- che mentre il continuava ad abitare presso la casa coniugale, di proprietà del Parte_1 proprio padre, la si era trasferita assieme alla figlia minore a Torino, al sol fine di CP_1 reperire un'occupazione lavorativa;
pertanto, la somma di € 150,00 ind icata dal ricorrente non poteva ritenersi sufficiente ed idonea a provvedere al mantenimento della minore;
- che il , oltre a denigrare la figura materna – “appellata, a dire della piccola Parte_1
, “ con tanto di numero salvato sulla rubrica personale del Per_1 Persona_2 cellulare del ” – era inadempiente per quel che riguardava l'obbligo di Parte_1 contribuzione al mantenimento della figlia, provvedendo a corrispondere mensilmente la somma di € 200,00 in luogo di quella stabilita nell'accordo di negoziazione assistita di €
400,00; asseriva, inoltre, che il ricorrente manifestava un totale disinteresse affettivo nei confronti della figlia, intrattenendo con essa sporadici contatti telefonici ed esercitando il proprio diritto/dovere di visita in maniera altrettanto saltuaria e discontinua.
Sulla scorta di tali premesse, la resistente chiedeva la conferma delle vigenti condizioni della separazione per quel che riguardava la somma che il era obbligato a versare per il Parte_1 mantenimento della minore e la modifica delle stesse per quel che riguardava l'affidamento di quest'ultima, da condiviso ad esclusivo in favore della madre.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
1.3. Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 17 aprile 2024, il Giudice delegato riservava sui provvedimenti provvisori ed urgenti da assumere.
Quindi, con ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. del 09 maggio 2024, confermate le vigenti condizioni della separazione ed ordinato alle parti la produzione della documentazione reddituale e patrimoniale elencata nell'art. 473 bis. 12 c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 13 novembre 2024, all'esito della quale il
Giudice riservava di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, il Collegio rileva – ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda di divorzio – che la stessa debba essere qualificata come cessazione degli effetti civili del matrimonio: benché, infatti, l'odierno ricorrente proponga domanda di scioglimento, dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo si evince inequivocabilmente che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario, essendo questo stato trascritto nel Registro degli atti dello Stato civile del Comun e di CE alla
Parte II, S. A, ove vengono riportati gli atti di matrimonio officiati davanti ai ministri di culto.
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 4 di 13 3. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa può agevolmente desumersi la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando i coniugi hanno sottoscri tto l'accordo di separazione ricorrendo alla procedura della negoziazione assistita;
accordo autorizzato dal Procuratore
Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, nella persona del dott. Vincenzo
Luberto, in data 6 dicembre 2019.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà delle parti di ottenere la pronuncia di divorzio ed il fallimento del tentativo di conciliazione, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione dell'unione matrimoniale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimon io contratto da Parte_1
e .
[...] CP_1
4. Quanto alle domande di affidamento e collocamento della figlia minore, il Tribunale ritiene di dover confermare l'affidamento condiviso della figlia , di anni undici, ad entrambi Per_1
i genitori ed il suo prevalente collocamento presso il domicilio mater no, atteso che queste appaiono confacenti ad assicurare il superiore interesse, nonché i desideri e le esigenze della minore, con conseguente rigetto della domanda di affidamento esclusivo avanzata da parte resistente.
4.1. Giova premettere che con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel Libro I del
Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione
e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritaria -mente
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 5 di 13 la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [….]”.
Come si evince dalla lettera della norma, dunque, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori – il diritto alla c.d. “bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma
3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrari o all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
A tal fine, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve accordare “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa (..), determina(ndo) i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Appare evidente come la norma di cui trattasi sia stata formulata dal Legislatore in maniera volutamente elastica, in modo da consentire all'Autorità Giudiziaria di adottare i provvedimenti maggiormente confacenti in relazione al contesto familiare.
Preme precisare, altresì, che l'affidamento condiviso non postula necessariamente una matematica suddivisione dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, di talché – anche se il figlio minore ha diritto di trascorrere tempi di durata sosta nzialmente analoga con ciascun genitore – l'obiettivo che deve essere perseguito è la qualità del tempo trascorso piuttosto che la sua quantità. Quanto detto, è stato recentemente ribadito dalla
Suprema Corte che, proprio in materia di affido condiviso e c ollocamento prevalente del minore presso uno dei genitori, si è così espressa: “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 6 di 13 relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. Sez. I, Ordinanza
Allorché, invece, l'affidamento condiviso risulti evidentemente contrario all'interesse della prole, l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento monogenitoriale attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo d ei genitori. Ciò avviene quando appare manifesto che uno dei due genitori sia incapace o del tutto inidoneo ad assolvere ai compiti di cura ed educazione del minore e, dunque, risulta evidente come il regime della bigenitorialità sia oggettivamente contrario all'interesse dello stesso.
Ed invero, la Suprema Corte afferma che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore,
e che l'affidamento condiviso non può ragionev olmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”(Cass. Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
Ciò viene disposto, ad esempio, allorquando ci si trova in presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti col figlio, disinteressandosi completamente dello stesso e dismettendo l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale che, di co nseguenza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura genitoriale, cui viene attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Tribunale ritiene insussistenti i presupposti per disporre l'affidamento monogenitoriale in capo alla sola madre, non essendo emerso né un completo ed assoluto disinteressamento del padre nei confronti della figlia, sia sotto il profilo affettivo che economico, né gravi carenze o evidenti inidoneità del genitore non collocatario nell'assolvimento dei compiti di cura, educazione ed istruzione della minore, potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio alla figlia minore.
Le deduzioni e le allegazioni della resistente non consentono, infatti, di riscontrare quei
“reiterati comportamenti disinteressati, dissimulatori, subdoli ed in malafede” posti a fondamento della domanda di affidamento esclusivo;
ed invero, la stessa resistente afferma che il , seppur parzialmente ed in maniera inesatta, adempie all'obbligo di Parte_1 mantenimento, avendo “sempre versato la somma di euro 200,00 invece che quella concordata di euro 400,00” (cfr. comparsa di costituzione e risposta)
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 7 di 13 Non può, dunque, certamente disporsi l'affidamento esclusivo della figlia nata dall'unione matrimoniale dei coniugi sulla base di un diverso e minore importo dell'assegno di mantenimento versato dal ricorrente, essendo pacifico e incontestato tra le parti che questo, seppur in misura ridotta rispetto a quella concordata in sede di separazione (€ 200,00 in luogo di € 400,00), viene corrisposto dal . Parte_1
Parimenti, il disinteressamento che la resistente pone a fondamento della domanda di affidamento esclusivo non lo si può evincere dall'asserito occultamento delle reali capacità economiche del ricorrente, trattandosi di circostanza genericamente dedotta da , CP_1 non supportata da riscontri probatori.
Quantunque, infatti, l'odierna resistente asserisca che il - oltre a prestare attività Parte_1 lavorativa presso il ristorante di famiglia, “ ”, - effettua “lavori edili su Parte_3 commissione, percependone i relativi proventi (…) “in nero”, conseguendo fino ad “2.000,00 euro al mese”, non dimostra in alcun modo che le reali capacità reddituali del ricorrente sono maggiori di quelle dichiarate, in quanto derivanti dallo svolgimento di prestazioni lavorative irregolari, peraltro non meglio descritte: e d invero, non solo non è stata prodotta all'uopo alcuna documentazione, quanto non sono state avanzate richieste istruttorie volte a provare quanto dedotto, né sono state allegate specifiche circostanze dalle quali desumere che l'effettivo tenore di vita del è superiore e, pertanto, incoerente rispetto alla Pt_2 retribuzione percepita come pizzaiolo ed alle proprie condizioni economiche.
La domanda di affidamento esclusivo non si presta a trovare accoglimento neppure sotto il profilo delle carenze del nell'esercizio del diritto/dovere di visita: benché, infatti, Parte_1 sia pacificamente emerso (trattandosi di circostanza non contestata specificamente dal ricorrente, né dallo stesso smentita mediante riscontri probatori) che il padre vede la minore sporadicamente ed intrattenga con essa contatti telefonici non assidui, il Collegio non può non rilevare che da tale circostanza non può desu mersi con evidente certezza il completo disinteressamento della figura paterna nei confronti della figlia, né la dismissione dell'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale.
Parimenti, prive di riscontro sono le ulteriori circostanze dedotte altrettanto genericamente dalla resistente nella comparsa costitutiva, ove afferma che il denigra la figura Parte_1 materna dinnanzi alla figlia e che quest'ultima a causa dei comportam enti del padre vive uno stato di malessere quotidiano: , infatti, nulla produce a dimostrazione di tali CP_1 fatti né formula richieste istruttorie.
Sulla scorta di quanto esposto, il Tribunale ritiene pertanto di dover confermare, nell'esclusivo e superiore interesse della minore, l'affidamento condiviso di quest'ultima ad
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 8 di 13 entrambi i genitori ed il prevalente collocamento della stessa presso la madre, con la quale risiede a Torino dal mese di settembre dell'anno 2020.
4.2. Quanto alla regolamentazione dei tempi di visita del genitore non collocatario – sulla quale non vi è disaccordo delle parti – il Collegio ritiene di dover confermare le condizioni della separazione, così come parzialmente modificate dal Tribunale di Catan zaro con il decreto del 7 luglio 2021, conclusivo del procedimento avente ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni medesime, stante il trasferimento della minore della madre a
Torino.
Deve, dunque, statuirsi quanto segue: salvo diversi e migliori accordi, ha Parte_1 diritto di vedere e tenere con sé la figlia una volta al mese, recandosi nel luogo di Per_1 residenza della minore, dal venerdì (dall'uscita da scuola o, in manc anza, dalle ore 12:00) sino alla domenica sera, alle ore 20:00.
Nel periodo estivo, il padre ha diritto di vedere e tenere con sé la figlia per un periodo di giorni quindici nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
Il padre ha, inoltre, diritto di vedere e tenere con sé la figlia durante le festività natalizie e pasquali, in base a quanto stabilito nell'accordo di separazione, ovvero, secondo il principio dell'alternanza, la festività del Natale o del Capodanno, dell a Pasqua o della Pasquetta.
5. Quanto all'aspetto economico, inerente al mantenimento della minore - sul quale vi è evidente disaccordo delle parti - non appare superfluo premettere che il principio cardine in materia di mantenimento dei figli è sancito dall'art. 337 ter comma 4 c.c. il quale prevede che i genitori debbano provvedere al mantenimento di questi in misura proporzionale ai propri redditi.
L'assegno c.d. perequativo a carico di uno dei genitori può essere stabilito, ove necessario, per attuare il principio di proporzionalità, tenuto conto dei diversi parametri indicati dalla stessa norma, vale a dire: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciasc un genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Detto contributo fisso mensile comprende quelle che vengono definite spese “ordinarie” per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione; diversamente, quelle straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, devono essere corrisposte da ciascun gen itore pro quota, in proporzione ai rispettivi redditi: esse, quindi, possono essere ripartire in misura eguale tra i genitori (vale a dire, al 50%), oppure in maniera differenziata o, persino, interamente ad esclusivo carico di uno solo.
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 9 di 13 Nel determinare, quindi, l'entità dell'assegno, il Giudice deve innanzi tutto valutare e ponderare la consistenza complessiva dei patrimoni e delle condizioni economiche dei coniugi, derivanti dai redditi da attività lavorativa, nonché da ogni altra forma di utilità, quali ad esempio quelle provenienti dalla proprietà degli immobili e/o dalla titolarità di quote societarie.
In tali termini si è espressa la Suprema Corte che, nel sancire il seguente principio di diritto per la separazione, analogamente operante anche in materia di divorzio, afferma che: “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione compar ata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle es igenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto” (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 4811 del 1 marzo 2018).
Nel caso di specie, mentre il ricorrente chiede che la riduzione da € 400,00 ad € 150,00 dell'assegno su di esso gravante quale contributo per il mantenimento della figlia, adducendo a fondamento della domanda il peggioramento delle proprie condizioni econ omiche, posto peraltro a fondamento del ricorso incardinato in data 30 marzo 2021, volto ad ottenere la modifica delle condizioni della separazione;
la resistente deduce, al contrario, l'infondatezza della domanda avanzata da controparte, asserendo l'adegu atezza della capacità reddituale del ricorrente derivante, non solo dallo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'esercizio commerciale della famiglia di origine del , quanto dall'espletamento “in nero” di Parte_1
“lavori edili su commissione” che consentirebbero allo stesso di percepire sino ad € 2.000,00 al mese. Nell'opporsi alla domanda di controparte, chiede pertanto l'integrale conferma delle condizioni della separazione.
5.1. Il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dal ricorrente sia infondata essendo rimasta del tutto sfornita di adeguato probatorio.
Avendo, infatti, il formulato domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento Parte_1 della figlia stabilito concordemente con l'altro genitore in sede di separazione consensuale, grava su di esso l'onere di dimostrare l'effettiva e concreta ricorrenz a dei fatti posti a fondamento della domanda;
fatti che, tuttavia, sono stati solo genericamente dedotti e non provati, difettando qualsivoglia idoneo riscontro documentale.
Benché, infatti, il ricorrente affermi di percepire mensilmente “una retribuzione media di €
500,00” (cfr. dichiarazioni rese dal all'udienza di prima comparizione del Parte_1
17.04.2024), non solo non allega, com'era suo preciso onere in base al disposto dell'art. 473 bis. 12 c.p.c., la documentazione reddituale e patrimoniale ivi specificamente elenc ata, quanto
– a fronte dell'espressa statuizione disposta dal Giudice delegato con l'ordinanza del 9 maggio
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 10 di 13 2024, che ordinava ad entrambe le parti la produzione in giudizio della documentazione di cui alla citata norma – omette di produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni imm obili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
L'unica documentazione allegata alla nota di deposito del 13 novembre 2024, oltre ad essere diversa da quella richiesta, è ininfluente ai fini dell'accoglimento della domanda proposta, in quanto risalente nel tempo, ben oltre i tre anni rispetto all'incard inazione del ricorso: il ricorrente, infatti, produce solamente Certificazione Unica 2020, relativa al 2019 (anno della stipulazione dell'accordo di separazione), Certificazione Unica 2021, relativa all'anno 2020
(dalla quale si evince, peraltro, un increm ento del reddito percepito rispetto a quello dell'anno precedente, come evidenziato nel decreto di rigetto della domanda di modifica dell'assegno)
e due buste paga che si riferiscono alla retribuzione percepita nel mese di dicembre dell'anno
2020 e gennaio 2021, che non possono essere da sole ritenute idonee a dimostrare le effettive ed attuali condizioni reddituali del ricorrente. E quantunque il insista Parte_1 nell'accoglimento della domanda di riduzione dell'importo dovuto per il mantenimento della figlia asserendo che “non ci sono cambiamenti di natura reddituale” (cfr. verbale di udienza del 13.11.2024), non provvede a riversare in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare la reale e corrente situazione economica, di cui nulla è dato conoscere.
Né, infine, deduce e dimostra la sussistenza di sopravvenuti oneri in grado di determinare “un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico -patrimoniale delle parti” (cfr.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 952 del 2023). Al contrario, afferma di non essere “gravato da mutuo o altri oneri finanziari”.
Pur tuttavia occorre considerare che la resistente, che all'epoca della separazione era residente in [...]ed era priva di occupazione lavorativa (cfr. accordo di negoziazione assistita) è oggi domiciliata in Torino, ove si è trasferita stabilmente dal mese di settembre 2020 con la Parte figlia e dove svolge attività lavorativa presso la di Torino con funzioni di impiegata, percependo una retribuzione media di € 1.500,00, sulla quale gravano tre finanziamenti per i quali corrisponde globalmente € 270,00 circa la mese, aventi scadenza tra il 2024 ed il 2025.
Non è, invece, gravata dal pagamento di alcun canone di locazione per l'immobile ove abita, essendo di proprietà dei genitori (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 17 aprile 2024).
Venendo, in particolare, all'esame della situazione reddituale della resistente, il Collegio osserva che dalla documentazione prodotta ex art. 473 bis. 12 c.p.c. si evince un sensibile incremento delle entrate della : ed invero, nell'anno 2021 la resi stente percepisce un CP_1
RGAC n. 2381/2023 - Pagina 11 di 13 reddito di € 18.433,00, nell'anno 2022 di € 23.172,00 e nell'anno 2023 di € 25.845,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e 2024 relative agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023).
Inoltre, mentre l'estratto conto bancario riporta un saldo attivo al 30 .09.2021 di € 1.553,88 ed un saldo finale al 31.12.2021 di € 1.573,68, quello relativo all'anno 2022 restituisce un saldo attivo al 30.09.2022 di € 35.339,15 e finale al 31.12.2022 di € 18.952,33, quello relativo all'anno 2023 riporta un saldo attivo al 30.09.2023 di € 979,22 e finale al 30.12.2023 di €
1.831,31.
Considerati, dunque, i redditi complessivi dei coniugi e tenuto, altresì, conto delle esigenze naturalmente correlate all'età della minore e dei tempi di permanenza di quest'ultima presso ciascun genitore (che trascorre, per via della notevole distanza, co n il padre un solo fine settimana al mese, un periodo di quindici giorni nei mesi estivi e le vacanze natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza), il Tribunale ritiene di dover confermare l'entità dell'importo stabilito dalle parti in sede di separazione per il mantenimento ordinario della minore (€ 400,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT), stante anche la mancata produzione della documentazione reddituale da parte del ricorrente;
assegno che appare congruo ed idoneo ad assicurare le necessità della minore.
Occorre, invece, ripartire in maniera differente tra i genitori le spese straordinarie che – in ragione delle diverse e sensibilmente migliorate condizioni economiche della resistente - devono essere poste carico della madre nella misura dell'80% e del pad re del rimanente 20%.
6. Nulla deve, invece, disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale, atteso che si è trasferita da tempo con la figlia minore a Torino. CP_1
7. Per quel che concerne il governo delle spese di lite, il Tribunale ritiene - in ragione degli interessi coinvolti, della natura della causa e dell'esito della controversia, che vede le parti reciprocamente soccombenti rispetto alle domande proposte - sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2381 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promos sa da Parte_1
nato a [...] il [...] nei confronti di , nata a [...] il
[...] CP_1
06.09.1986, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in CE in data 1 agosto 2012 e trascritto nei registri dello Stato Civile CP_1 del medesimo Comune, Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2012;
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2. rigetta la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla resistente e, per l'effetto, conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, , con Per_1 collocamento prevalente presso la madre ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre secondo quanto disposto in parte motiva;
3. rigetta la domanda del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia minore e conferma l'obbligo per di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 minore mediante versamento alla resistente entro il giorno 5 di ogni m ese di un assegno mensile pari ad € 400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che le parti concorrano al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, nella misura dell'80% a carico della madre e del 20% a carico del padre;
5. nulla sull'assegnazione della casa familiare;
6. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 4 9 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
7. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 23 gennaio
2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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