Decreto cautelare 18 settembre 2024
Sentenza breve 24 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/08/2025, n. 7126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7126 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07126/2025REG.PROV.COLL.
N. 00942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2025, proposto dall’associazione Le Metamorfosi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 18590, pubblicata il 24 ottobre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il consigliere Marina Perrelli e dato atto che l'avvocato Daniela Anselmi e l'avvocato Rita Santo hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Associazione appellante chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del 12 giugno 2024 con il quale la Regione appellata ha domandato la restituzione del contributo erogato per spese riconducibili alle attività poste in essere dagli ETS durante l’epidemia da Covid-19 per un ammontare di euro 32.000,00 sul presupposto che “erano state sostenute al di fuori dell’intervallo di ammissibilità delle stesse (dal 23 febbraio 2020 al 10 aprile 2020)” .
1.2. L’associazione appellante deduce che:
- il bando relativo all’erogazione dei contributi prevedeva che le spese sovvenzionabili erano quelle effettuate nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di scadenza dello stesso, senza che quest’ultima fosse specificamente individuata;
- la nota di chiarimento del 10 luglio 2020 ha per la prima volta specificato in modo chiaro che le spese eleggibili erano quelle effettuate tra il 23 febbraio 2020 e il 10 aprile 2020, data di scadenza dell’avviso.
Tanto premesso l’associazione appellante ha contestato la decisione impugnata sia in rito, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla Regione appellata, senza avvedersi che oggetto della controversia è un provvedimento successivo all’erogazione del contributo, sia nel merito affermando che il giudice di primo grado non avesse debitamente considerato, da un lato, l’oscurità della formulazione del bando quanto al periodo di eleggibilità delle spese e, dall’altro, l’ammissione al contributo da parte della Regione appellata, nonostante la chiara indicazione nella domanda di partecipazione dell’inizio di alcune delle attività solo a far data dal 14 aprile 2020. Ne discenderebbe, ad avviso dell’appellante, la lesione del legittimo affidamento ingenerato in ordine alla spettanza dei contributi, legittimo affidamento che fonda anche la domanda subordinata di attribuzione quanto meno del contributo per le spese rendicontate sino al 10 luglio 2020, vale a dire sino alla nota di chiarimenti.
2. La Regione Lazio si è costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del motivo relativo alla giurisdizione ed ha concluso nel merito per il rigetto dell’appello in quanto infondato.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. E’ inammissibile il motivo con il quale parte appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla Regione appellata.
6.1. Come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 19 del 2021 è inammissibile la questione di giurisdizione proposta in appello mediante (auto)eccezione del ricorrente soccombente in primo grado, attesa l’esistenza di un rimedio tipico per dirimere in via definitiva ed immodificabile i dubbi sulla giurisdizione, e cioè il regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Cassazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., che “può essere proposto anche dall’attore a fronte dell’altrui contestazione (in questo senso, di recente: Cass., SS.UU., ord. 22 aprile 2021 n. 10742; 5 novembre 2019, n. 28331; 13 giugno 2017, n. 14653). Il mancato utilizzo dello strumento processuale appositamente previsto per risolvere la questione pregiudiziale di giurisdizione prima che la causa «sia decisa nel merito in primo grado» (così l’art. 41, comma 1, c.p.c.) rende pertanto palese la strumentalità della sua riproposizione in appello da parte di colui che avrebbe potuto farlo già in primo grado e che su tale questione non abbia nondimeno riportato alcuna soccombenza” .
7. Nel merito l’appello non è fondato e va respinto.
7.1. Come si evince dalla D.G.R. n. 139 del 31 marzo 2020, recante l’approvazione dell'avviso pubblico, per misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del terzo settore, operanti sul territorio della Regione Lazio ed iscritti nei registri regionali o nazionali, impegnati nel supporto alla gestione delle azioni poste in campo per l'assistenza alla cittadinanza, “l’importo di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo H41925 a sostegno delle spese di acquisto e distribuzione di beni, sotto meglio descritti, non finanziate da altre risorse pubbliche o private ed inerenti ad attività di assistenza alla cittadinanza durante il periodo emergenziale a seguito della epidemia di Covid-19” riguarda “le spese già sostenute dal 23 Febbraio 2020 fino alla data di scadenza dell’Avviso pubblico che, a seguito della presente deliberazione, verrà adottato”.
Il giudice di primo grado ha, inoltre, richiamato le ulteriori prescrizioni del citato avviso pubblico in forza delle quali “il termine della presentazione delle domande non è superiore a 3 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso (nello specifico: ore 18:00 del 10
aprile 2020); la rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro 90 giorni dalla fine
dell’emergenza sanitaria (31 aprile 2020); gli ETS devono conservare i giustificativi delle spese sostenute ed esibirli in caso di controllo. In sede di verifica amministrativo- contabile tutte le spese
devono essere giustificate da fatture o documenti contabili, pena la revoca del finanziamento” .
7.2. Alla luce delle predette prescrizioni contenute nel bando il Collegio ritiene del tutto condivisibile la conclusione cui è giusto il giudice di primo grado che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, ha debitamente valutato sia il tenore letterale dell’avviso, che la natura solo riepilogativa e non integrativa della nota del 10 luglio 2020, nonché l’insussistenza di qualsiasi legittimo affidamento in capo all’associazione appellante.
Il giudice di primo grado ha, infatti, affermato che:
-“stante la chiarezza del bando di gara quanto al periodo oggetto del contributo (riferito, infatti, alle spese già sostenute al momento della presentazione della domanda), si concorda con l’interpretazione offerta dalla Regione nel senso che la successiva nota prot. n. 614475 del 10 luglio 2020 abbia carattere riepilogativo e non interpretativo, nella parte in cui ha nuovamente comunicato, tra le altre cose, il range di ammissibilità delle spese già sostenute dagli ETS e oggetto di rimborso, concludendo nel senso che “se, a seguito dei controlli regionali, si constatassero dichiarazioni mendaci quali ad esempio aver sostenuto spese prima o dopo il periodo di eleggibilità della spesa (ossia prima del 23/2/2020 o dopo il 10/4/2020) la Regione revocherà il finanziamento” ;
- la citata nota del 10 luglio 2020 si è limitata a richiamare l’attenzione dei beneficiari “sull’eventualità di revoca del finanziamento in caso di domande riferite a spese sostenute” al di fuori del periodo previsto dal bando senza nulla aggiungere rispetto a quanto contenuto nelle disposizioni di quest’ultimo.
7.3. A fronte del tenore letterale dell’avviso, la cui chiarezza non può considerarsi minimamente inficiata dalla mancata indicazione della data esatta di scadenza dello stesso, essendo il rinvio a detto termine congruamente esplicitato e facilmente individuabile da qualsiasi operatore del settore, non può ritenersi ingenerato alcun legittimo affidamento in capo all’associazione appellante per il fatto dell’accoglimento della domanda e dell’erogazione del finanziamento.
E, infatti, il principio di auto – responsabilità, applicabile alla fattispecie in esame, implica che ciascun candidato sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della propria domanda o della propria documentazione, come è palesemente avvenuto nel caso in questione laddove l’associazione appellante ha ritenuto eleggibili anche spese che non rientravano nelle condizioni definite dal bando.
Né, infine, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, la nota del 10 luglio 2020 vale a inficiare le predette considerazioni, atteso che come emerge chiaramente dal suo tenore letterale la stessa ha una natura meramente esplicativa e riepilogativa, senza apportare alcuna integrazione a quanto già prescritto dall’avviso.
8. Per le esposte l’appello deve essere respinto.
9. Sussistono nondimeno, attesa la peculiarità della vicenda e la natura giuridica dell’appellante, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
che
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO