Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2207/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CON SOCIO UNICO Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30/05/2025 , innanzi alla dott.ssa E. Antenore, sono collegati via Teams, per la parte ricorrente l'Avv. Daniele Santagostino e, per la parte resistente, l'Avv. Valeria Moriggi.
I procuratori delle parti discutono la causa e chiedono l'accogliembnto delle rispettive domande. L'avv. Santagostino, su richiesta del Giudice, precisa p er quanto riguarda che sia il superminimo che l'una tantum sono riparametrati alla percentuale di Pt_1 part-time della lavoratrice;
quindi, rispettivamente 12,63 mensili e 442,12 come una tantum.
Il Giudice avvisa che rinvia al pomeriggio per la lettura del dispositivo e i procuratori chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza
Il Giudice rinvia alle ore 16.00 per la lettura del provvedimento. Alle ore 16.45, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegato dispositivo di sentenza con motivazine contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa E. Antenore
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2207/2023 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. BORALI MAURIZIO e dell'Avv. SANTAGOSTINO DANIELE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori,
RICORRENTI contro
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti TOFFOLETTO FRANCO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, DE FAZIO GIACOMO e MORIGGI VALERIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1)Con ricorso depositato il 28/11/2023, i ricorrenti hanno citato in giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, formulando nel Controparte_1 merito le seguenti conclusioni:
2 “1. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento aziendale, consistito nel mancato riconoscimento del periodo di apprendistato al fine della maturazione degli scatti di anzianità dei ricorrenti;
2. conseguentemente, condannare la società a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi a titolo di differenze retributive maturate sino al 30.9.2023:
- € 1.957,47, - € 3.174,64, - € 1.266,90 Parte_3 Pt_2 Pt_1
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento aziendale consistito nella modifica unilaterale degli orari di lavoro della IG Pt_1
4. conseguentemente, ordinare alla società di assegnare alla ricorrente gli Pt_1 orari di lavoro pattuiti, con inizio alle ore 9 in occasione del primo turno e cessazione alle ore 20,30 in occasione del terzo turno;
5. condannare la società a risarcire alla ricorrente il danno cagionatole con Pt_1
l'illegittima modifica di cui al punto 3 che precede, in misura di € 754,00, o nella diversa misura di giustizia, sino al 31.10.2023, e di € 116,00 per ogni mese successivo, sino all'assegnazione dei turni di cui al punto 4. che precede;
6. condannare la società convenuta alla rifusione dei compensi professionali e delle spese, compreso il contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
3 Hanno dedotto: - di essere stati assunti con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi per quanto riguardo e di 24 mesi per e Pt_2 Pt_1 Parte_3 rispettivamente alle seguenti date: - 2/05/2002 - 12/2/2000 – 16.03.2000; - che il
CCNL Terziario, applicato al rapporto di lavoro dei ricorrenti, prevede (e prevedeva all'epoca dell'assunzione dei ricorrenti) dieci scatti di anzianità triennali;
- che da una verifica sulle buste paga, effettuata tramite l'O.S., avevano riscontrato che il primo scatto di anzianità era stato loro riconosciuto a partire da tre anni dopo la trasformazione dei rispettivi contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato: - 1/5/2008 - 1/2/2005 - 1/3/2005; - che, se invece la società avesse considerato utili ai fini della maturazione degli scatti anche gli anni relativi al contratto di apprendistato, il primo scatto sarebbe stato loro a l'1/06/2005, a Pt_2 lì'1/03/2003 e a l'1/04/2003; - che ciò aveva comportato anche il Pt_1 Parte_3 ritardato riconoscimento di tutti gli scatti successivi, attribuiti a tre anni di distanza dalle date suindicate;
- che il ritardato riconoscimento del primo scatto (e quindi anche di tutti quelli successivi) aveva generato la maturazione di differenze retributive;
- che la questione del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nei periodi di apprendistato era stata ripetutamente sollevata dalle O.S. in occasione di vari incontri a livello sindacale;
- che, in data 13 luglio 2022, la società aveva dichiarato di avere deciso di rivedere la propria decisione in virtù della quale
“negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità”, così impegnandosi a riconoscere a ciascun lavoratore coinvolto “a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20,00 (venti//00) lordi mensili” e, inoltre, un importo una tantum di 700 euro lordi, per i rapporti di lavoro a tempo pieno e riparametrati per il part time,
“come differenze retributive”; - che ai ricorrenti erano stati attribuiti lo scatto di anzianità mancante e pagato il superminimo assorbibile nonché l'una tantum;
- che tali somme avevano solo parzialmente ricoperto le differenze retributive maturate;
- che, nel comunicato aziendale, non era in alcun modo specificato che l'accettazione di tali importi avrebbe comportato la rinuncia ad eventuali diritti pregressi e l'erogazione non era stata condizionata alla sottoscrizione di alcun accordo individuale che prevedesse una rinuncia alle differenze retributive maturate.
4 La ricorrente ha allegato, inoltre: - che originariamente era stata assunta con Pt_1 orario di lavoro a tempo pieno e che poi, dapprima in via temporanea e, in seguito, in via definitiva il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo parziale, con orario di 24 ore settimanali, su tre turni di lavoro alternati: “1° turno: prime 4 ore di apertura del punto vendita;
2° turno: dalle 13:00 alle 17:00; 3° turno: ultime 4 ore prima della chiusura del punto vendita” ; - che, di fatto, da tale data l'esponente aveva operato osservando tali turni, di cui il primo iniziava alle ore 9 del mattino consentendole di accompagnare a scuola la propria figlia minore (8 anni) prima di recarsi al lavoro;
- che tale orario era stato osservato per oltre dieci anni e poi dalla metà del mese di aprile 2023 la convenuta le aveva imposto di prendere servizio alle ore 8,45, in occasione del primo turno, e ciò sebbene l'orario di apertura del punto vendita fosse rimasto invariato, alle ore 9,00); che tale modifica era stata contestata dalla ricorrente mediante l'O.S., ma senza ottenere alcun riscontro;
che la modifica dell'orario di inizio del primo turno, per quanto di lieve entità, risultava per lei fonte di grave disagio perché con il precedente orario, l'esponente riusciva a lasciare la figlia a scuola appena prima dell'inizio delle lezioni e quindi ad arrivare puntuale al lavoro, mentre ora era costretta a lasciare la figlia fuori dalla scuola con grande anticipo.
Nel ricorso si legge che anche l'orario finale del terzo turno era stato modificato unilateralmente dal datore di lavoro (dalle 20,30 alle ore 20,45 – 21), ma in sede di interrogatorio libero la ricorrente ha chiarito che in realtà l'orario di fine turno non era mai cambiato (era sempre stato alle ore 21.00).
Alla prima udienza la difesa dei ricorrenti ha corretto gli importi richiesti tenendo conto delle somme percepite dalla data del deposito del ricorso alla data dell'udienza a titolo di superminimo (€20 mensili per e entrambi con orario a CP_3 Parte_3 tempo pieno e €12,63 mensili per che aveva orario parziale). Ha anche Pt_1 rappresentato che il rapporto di lavoro della sig.ra sarebbe cessato per Pt_1 dimissioni a far data dall'11.10.2024 e che la ricorrente aveva ricominciato a rientrare alle ore 9,00 dal mese di ottobre 2023, sicché la modifica unilaterale dell'orario era durata solamente da aprile 2023 a fine settembre 2023.
Si è costituita tardivamente che ha dedotto l'infondatezza Controparte_1 delle pretese avversarie e contestato i conteggi prodotti dai ricorrenti in merito alle asserite preteste retributive.
In particolare, ha argomentato che aveva corrisposto ai ricorrenti nel corso dei rapporti di lavoro svariati emolumenti e trattamenti di miglior favore (come ad esempio le maggiorazioni domenicali al 90%, anziché al 30% come previsto dal CCNL di settore e dei premi) che dovevano essere dedotti in compensazione sulle eventuali somme dovute in quanto i contratti contenevano la clausola per cui «l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale».
5 Ha aggiunto che il comunicato di luglio 2022 non costituiva in alcun modo un riconoscimento della non correttezza del suo comportamento e che tale documento poteva essere considerato come una offerta con obbligazioni del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c. che, in assenza del rifiuto dei lavoratori, aveva prodotto come effetto che i ricorrenti non potevano più rivendicare differenze retributive a titolo di scatti di anzianità.
Ha esposto, inoltre, per quanto riguarda, l'orario di lavoro osservato dalla sig.ra : - che l'orario di apertura del punto vendita non corrispondeva all'orario di
Pt_1 apertura al pubblico perché per ragioni organizzative era necessario che i dipendenti fossero presenti in negozio anche per un breve arco temporale (della durata di un quarto d'ora circa) collocato nel periodo immediatamente precedente all'apertura; - che per tale motivo, la IG , al pari di tutti gli altri dipendenti, in
Pt_1 occasione del turno della mattina era tenuta ad iniziare il lavoro alle ore 8.45; - che la circostanza che la IG avesse sempre svolto, nel periodo antecedente al
Pt_1 mese di aprile 2023, turni che iniziavano alle ore 9.00 era, in realtà, diretta conseguenza di una richiesta avanzata dalla stessa ricorrente al fine di poter conciliare il lavoro con le proprie esigenze familiari, che era stata accolta dal Responsabile di negozio;
- che, tuttavia, a decorrere da aprile 2023, il nuovo Responsabile, nella programmazione dei turni, era tornato ad attenersi a quanto previsto dall'accordo individuale e stabiliva l'ora di ingresso al lavoro della NO alle ore 8.45; che, in ogni caso, a seguito della richiesta della stessa
Pt_1 dipendente, nel mese di settembre 2023, la Società, ancora una volta, era andata incontro alla NO consentendole, nuovamente di posticipare il suo
Pt_1 ingresso al lavoro alle ore 9.00; - che, ad ogni modo, l'asserito danno non era provato.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 30.05.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 15 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Le domande dei ricorrenti devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
A) QUESTIONE RELATIVA AL COMPUTO DEL PERIODO DI
APPRENDISTATO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ
Va premesso che la disciplina del computo dell'anzianità di servizio nei rapporti di apprendistato oggetto di causa è da rinvenirsi ratione temporis (in ragione della data di conclusione dei contratti di apprendistato) nell'art. 19 l. 25/1955, che così dispone:
6 “Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.”
La disposizione è stata soppressa solo a decorrere dal 25.10.2011, a seguito dell'abrogazione dell'intera legge n. 25 del 1955 ad opera dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 167 del 2011, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere.
La riforma dell'apprendistato contenuta nel D. lgs. 276/2003 non si è sostituita integralmente alla precedente disciplina, con un apparato normativo autonomo, completo ed estraneo alla previgente normativa.
Di ciò si trae conferma testuale sia dall'art. 85 D. lgs. 276/2003, che ha abrogato espressamente solo alcune disposizioni della legge n. 25 del 1955 riguardanti profili specifici che in questa sede non rilevano - artt. 2, comma 2, 3 e 11, lettera l) - sia dall'art. 47 del medesimo decreto legislativo (“In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”), quale previsione transitoria, volta ad evitare vuoti normativi in relazione ai profili della nuova tipologia contrattuale demandati alla successiva regolamentazione regionale e collettiva, che ha comunque fatto salva la previgente disciplina ed è venuta meno solo a seguito del D. lgs. n.167/2011 (che ha abrogato l'intera legge n. 25 del 1955, nelle parti ancora vigenti, unitamente agli artt. 47-53 d. lgs. 276/2003).
Fino al 25.10.2011 la disciplina dell'anzianità contenuta nell'art. 19 l. 25/1955 ha mantenuto pieno vigore e non può ritenersi investita da alcun processo di delegificazione, sulla scorta delle disposizioni introdotte dall'art. 49, commi 5 e 5 bis, D. lgs. 276/2003.
I due commi in questione recitano:
“5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
7 b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Come si evince dal tenore letterale delle norme, la delega “transitoria” alle fonti collettive contenuta nel comma 5 bis –peraltro introdotto solo con il D.L. n. 35/2005 conv. in Legge n. 80/2005, in epoca successiva alla stipula dei contratti oggetto del presente giudizio - era espressamente limitata, quanto all'oggetto, alla
“regolamentazione dei profili formativi” del nuovo tipo di apprendistato professionalizzante, affidata dal precedente comma 5 dell'art. 49 D. lgs. 276/2003 a regioni e province autonome.
L'intervento dei contratti collettivi, a norma del comma 5 bis, era riservato ai nuovi contratti di apprendistato professionalizzante e, in ogni caso, non poteva incidere su aspetti diversi ed estranei ai suddetti “profili formativi”, tra i quali, per quanto rileva in questa sede, gli effetti economici dell'anzianità di servizio maturata in pendenza dei rapporti di apprendistato.
Ne discende che, nella specie, la disciplina di tali effetti in relazione ai contratti dei ricorrenti stipulati nel 2000 e 2002, va individuata esclusivamente nell'art. 19 Legge n. 25/1955, quale disciplina temporalmente applicabile.
Quanto poi alla portata dell'art. 19 l. 25/1955, va richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il precedente della Corte di Appello di Milano, sentenza n. 1149/2024 che ha deciso una controversia analoga facendo propri i principi espressi dalla pronuncia n. 30935/2022 della Corte di Cassazione e così giungendo alla decisione che va incluso nell'anzianità di servizio il periodo di lavoro prestato nel corso del rapporto di apprendistato, anche ai fini degli scatti di anzianità che sono uno degli effetti dell'anzianità.
8 Ne discende, quindi, che deve concludersi che la valorizzazione del periodo di apprendistato ai fini degli scatti di anzianità derivi direttamente dalla legge che, in quanto imperativa, non accetta deroga alcuna della contrattazione collettiva.
Su tale conclusione, occorre ora esaminare le pretese economiche dei ricorrenti.
In primo luogo, si osserva che i conteggi prodotti in causa sono corretti in quanto congrui rispetto ai previsti elementi fissi della retribuzione e agli importi percepiti per gli stessi elementi come riportati nelle buste paga pure prodotte. Sono inoltre Tes_1 perché tengono conto della misura degli scatti di anzianità come prevista dal CCNL di settore che non è stata oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.
Inoltre, va precisato che, all' udienza del 3.10.2024, la difesa dei ricorrenti ha ridotto le somme indicate nel ricorso (che erano inferiori a quelle indicate nei conteggi prodotti dalle stesse parti perché tenevano conto dei pagamenti della somma una tantum e del superminimo mensile riconosciuto dal datore di lavoro a far data da luglio 2022) perché ha sottratto le somme percepite dalla data del deposito del ricorso alla data dell'udienza a titolo di superminimo assorbibile, nei seguenti termini : “per riduzione di euro 240,00, sicché il dovuto ad oggi è pari a Parte_3 euro 1.717,47; per riduzione di euro 240,00, sicché il dovuto ad oggi è pari a Pt_2 euro 2934,64; per riduzione di euro 151,56, sicché il dovuto ad oggi è pari a Pt_1 euro 1.115,34. La riduzione è stata fatta perché i ricorrenti stanno percependo il superminimo di euro 20 mensili per e (entrambi FT) e di euro CP_3 Parte_3
12,63 mensili per (con orario PT)”. Pt_1
Ancora va osservato che, mentre per la sig.ra la somma dovuta è rimasta Pt_1 invariata avendo cessato il rapporto di lavoro nell'ottobre 2024, per gli altri due ricorrenti dai suddetti importi vanno sottratte le somme percepite sempre a titolo di superminimo (euro 20 mensili) per i 7 mesi che hanno preceduto l'udienza del 30.05.2025, ovvero complessivi € 140,00. Le somme che risultano ad oggi ancora dovute sono €1.577,47 per e €2794,64 per Parte_3 Pt_2
Per completezza si osserva che l'eccezione della resistente circa l'asserita efficacia ai sensi dell'art. 1333 c.c. del comunicato di luglio 2022 è inammissibile perché proposta tardivamente.
Per lo stesso motivo è inammissibile l'eccezione di asserita compensazione delle somme richieste con quanto il datore di lavoro avrebbe versato in eccedenza ai ricorrenti per maggiorazioni domenicali, premi etc rispetto a quanto previsto dal CCNL di settore.
9 In conclusione, va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del periodo di apprendistato al fine della maturazione degli scatti di anzianità e, per l'effetto, la società convenuta va condannata a corrispondere a la Parte_3 somma di 1.577,47, a la somma di €2.794, 64 e a Parte_2 [...]
la somma di €1.115,34, oltre rivalutazione e interessi dalle singole Pt_1 scadenze al saldo, già tenuto conto degli importi corrisposti sino ad oggi a titolo di una tantum (€700 per i lavoratori a tempo pieno e di € 442,12 per la lavoratrice a tempo parziale) e di superminimo (€20,00 mensili per i lavoratori a tempo pieno e di
€ 12,63 per la lavoratrice a tempo parziale).
B) ILLEGITTIMITÀ DELLA MODIFICA DELL'ORARIO INIZIALE DEL PRIMO TURNO DI LAVORO ASSEGNATO ALLA RICORRENTE Pt_1
Sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze di fatto: che il rapporto di lavoro della ricorrente dal 2012 era divenuto a tempo parziale (24 ore settimanali) Pt_1 con distribuzione su tre turni e che gli orari del primo turno corrispondevano alle
“prime 4 ore di apertura del punto vendita”; dal 2012 ad aprile 2023 l'orario iniziale era quello delle 8.45; da aprile 2023 a ottobre 2023 l'orario è stato anticipato alle ore 8.45 e successivamente è tornato ad essere quello delle ore 9,00, tenuto conto delle necessità familiari della ricorrente. La ricorrente ha riferito che tali necessità erano collegate al fatto che doveva accompagnare la figlia minore alla scuola primaria e tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta.
Parte ricorrente asserisce che per contratto poiché il punto vendita apriva al pubblico alle 9, questo doveva considerarsi l'orario iniziale del turno. Parte resistente asserisce, invece, che per i dipendenti l'orario di apertura del punto vendita non era quello della apertura al pubblico, ma quello di un quarto d'ora prima per lo svolgimento di attività propedeutiche all'apertura al pubblico.
Ciò premesso, la stessa resistente ha affermato che da molti anni il responsabile del punto vendita aveva acconsentito a che l'orario iniziale di lavoro del primo turno per la fosse quello delle 9,00 e che solo con l'arrivo del nuovo Responsabile Pt_1 nell'aprile del 2023 quest'ultimo aveva modificato l'orario senza l'accordo della ricorrente.
Lo stesso procuratore speciale della resistente interrogato formalmente all'udienza dell'11.12.2024 ha riferito:
“ADR Per un lungo periodo la sig.ra ha svolto l'inizio del turno della mattina Pt_1 alle ore 9.00. Poi per un certo periodo alla sig.ra è stato assegnato l'orario Pt_1 di inizio turno alle 8.45 perché prima della apertura al pubblico del negozio prevista per le ore 9.00 dovevano essere svolte delle attività propedeutiche. Si è fatto così anche per altri dipendenti. Poi la dipendente ha fatto presente una necessità familiare e le è si è venuti incontro facendola iniziare alle 9.00.”
10 Da tali dichiarazioni emerge che di fatto l'accordo delle parti per un lungo periodo era stato nel senso di prevedere le ore 9,00 come orario iniziale del primo turno, che dall'aprile 2023 era stato anticipato di un quarto d'ora e che solo a distanza di diversi mesi dalla messa in mora della ricorrente (cfr. doc. 15 e 16) l'orario veniva riportato dalle ore 8,45 alle ore 9,00.
Ne consegue che una modifica dell'orario delle 9,00 necessitava del consenso di entrambe le parti e che, pertanto, la modifica unilaterale a far data da aprile 2023 non è stata legittima, tenuto conto altresì che quello del“le responsabilità familiari del lavoratore interessato” è un criterio che è valorizzato dalla disciplina legale nell'ambito della collocazione orario del tempo parziale di lavoro (si veda al riguardo l'art. 10 co. 2 D.Lvo n. 81/2015).
Essendo stato nuovamente modificato l'orario di inizio del primo turno prima del deposito del ricorso ed essendo anche cessato il rapporto di lavoro in esame ovviamente è venuto meno l'interesse della ricorrente alla richiesta di assegnazione di un orario iniziale alle 9,00.
Non è venuto meno, invece, l'interesse ad agire per il risarcimento del danno. Il danno allegato è il grave disagio patito dalla ricorrente perché con il precedente orario, ella riusciva a lasciare la figlia a scuola appena prima dell'inizio delle lezioni, e quindi ad arrivare puntuale al lavoro, mentre poi da aprile sino alla fine di settembre 2023 (per i mesi di frequenza scolastica) è stata costretta a lasciare la figlia fuori dalla scuola con grande anticipo. Tale grave disagio risulta provato sulla scorta della stessa dichiarazione del procuratore della società resistente quando ha fatto riferimento alle necessità familiari della ricorrente. Esso configura un danno non patrimoniale risarcibile nell'ambito delle obbligazioni contrattuali le quali, va ribadito, in tema di contratto di lavoro a tempo parziale vanno eseguite prendendo in considerazione anche “le responsabilità familiari del lavoratore interessato”.
Trattasi di danno da liquidarsi in via equitativa. A tal fine viene usato quale parametro la quota di retribuzione spettante per un quarto d'ora di lavoro (paga oraria: 10,55:4= 2,64) che viene moltiplicata per i giorni in cui la ricorrente ha svolto i primi turni iniziando alle 8,45 anziché alle ore 9 (circa 4 al mese come emerge dai prospetti prodotti) e con esclusione dei mesi di luglio e agosto (mesi in cui per intero è sospesa l'attività di frequenza scolastica).
Il conteggio è il seguente:
2,64 x 4 = 10,56.
10,56 x 4= 42,24 arrotondato a 43.
Segue la condanna di al risarcimento del danno in favore Controparte_1 della lavoratrice che liquida in via equitativa nella somma di €43,00, oltre interessi dalla pronuncia della sentenza al saldo.
11 3) In applicazione del principio di soccombenza, la società convenuta deve essere condannata alla refusione delle spese di lite che - avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal
DM n. 147/2022 - vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del periodo di apprendistato al fine della maturazione degli scatti di anzianità e, per l'effetto, già tenuto conto degli importi corrisposti sino ad oggi a titolo di una tantum (€700 per i lavoratori a tempo pieno e di € 442,12 per la lavoratrice a tempo parziale) e di superminimo (€20,00 mensili per i lavoratori a tempo pieno e di € 12,63 per la lavoratrice a tempo parziale) condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_3 somma di 1.577,47, a la somma di €2.794,64 e a Parte_2 [...]
la somma di €1.115,34, oltre rivalutazione e interessi dalle singole Pt_1 scadenze al saldo;
2) accerta l'illegittimità della modifica unilaterale da parte di Controparte_1 dell'orario di inizio del primo turno della lavoratrice da aprile a Parte_1 ottobre 2023 e, per l'effetto, condanna al risarcimento del Controparte_1 danno in favore della lavoratrice che liquida in via equitativa nella somma di €43,00, oltre interessi dalla pronuncia della sentenza al saldo;
3) dichiara cessata la materia del contendere per la restante domanda;
4) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 30/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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