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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/10/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1687/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. COMBA FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), e per essa, quale suo procuratore, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il OP P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA
CONVENUTO/I
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESI ROBERTO Controparte_3 P.IVA_3
INTERVENUTO – Controparte_4
OGGETTO
Opposizione a precetto notificato il 13.5.2023 basato su mutuo fondiario del 28.7.2008 Rep. 112153 e Racc. 27323
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La stessa si fonda solo sulla eccepita mancanza di titolarità del credito azionato in capo a
[...]
contesta l'opponente sia l'esistenza del contratto di cessione, sia (ad Controparte_1 ammetterne l'esistenza) l'inclusione del credito tra quelli ceduti.
L'eccezione non può trovare accoglimento, avendo la convenuta provato documentalmente entrambe le circostanze, versando nel proprio fascicolo: 1) il contratto di cessione del 28.1.2019 tra CP_2
(cedente) e sottoscritto e prodotto in lingua Controparte_5 Controparte_6
pagina 1 di 2 originale;
2) che riporta a pag. 60 il credito in questione, indicato con il numero 232726, lo stesso numero che individua il contratto di mutuo fondiario indicato in oggetto, e che risulta dalla lettura dello stesso contratto (vds. piano di ammortamento allegato all'atto di mutuo), oltre che nelle successive diffide versate in atti;
3) la procura alla gestione ed incasso dei crediti ceduti dal cessionario a Controparte_1 OP
.
[...]
Il credito ceduto inoltre corrisponde ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 2.2.2019, in particolare, limitando l'esame agli aspetti contestati dall'opponente, risulta che il finanziamento è stato erogato per € 172.000,00 a persone fisiche appartenenti a famiglie consumatrici, e che è stato garantito da ipoteca per € 258.000,00 su immobile categoria A/4 di 8,5 vani.
Va ritenuto inammissibile l'atto di intervento di , intervenuto dopo che il giudice Controparte_3 ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, escludendo la fase decisionale, per la quale l'opposta non ha depositato memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_3
Ragusa, 20/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1687/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. COMBA FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), e per essa, quale suo procuratore, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il OP P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA
CONVENUTO/I
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRESI ROBERTO Controparte_3 P.IVA_3
INTERVENUTO – Controparte_4
OGGETTO
Opposizione a precetto notificato il 13.5.2023 basato su mutuo fondiario del 28.7.2008 Rep. 112153 e Racc. 27323
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
La stessa si fonda solo sulla eccepita mancanza di titolarità del credito azionato in capo a
[...]
contesta l'opponente sia l'esistenza del contratto di cessione, sia (ad Controparte_1 ammetterne l'esistenza) l'inclusione del credito tra quelli ceduti.
L'eccezione non può trovare accoglimento, avendo la convenuta provato documentalmente entrambe le circostanze, versando nel proprio fascicolo: 1) il contratto di cessione del 28.1.2019 tra CP_2
(cedente) e sottoscritto e prodotto in lingua Controparte_5 Controparte_6
pagina 1 di 2 originale;
2) che riporta a pag. 60 il credito in questione, indicato con il numero 232726, lo stesso numero che individua il contratto di mutuo fondiario indicato in oggetto, e che risulta dalla lettura dello stesso contratto (vds. piano di ammortamento allegato all'atto di mutuo), oltre che nelle successive diffide versate in atti;
3) la procura alla gestione ed incasso dei crediti ceduti dal cessionario a Controparte_1 OP
.
[...]
Il credito ceduto inoltre corrisponde ai criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 2.2.2019, in particolare, limitando l'esame agli aspetti contestati dall'opponente, risulta che il finanziamento è stato erogato per € 172.000,00 a persone fisiche appartenenti a famiglie consumatrici, e che è stato garantito da ipoteca per € 258.000,00 su immobile categoria A/4 di 8,5 vani.
Va ritenuto inammissibile l'atto di intervento di , intervenuto dopo che il giudice Controparte_3 ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, escludendo la fase decisionale, per la quale l'opposta non ha depositato memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; condanna la parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_3
Ragusa, 20/09/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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