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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere
Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 78 del Ruolo Generale dell'anno
2024.
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa PA C.F._1 dall'avv. Massimo Pagnin, con domicilio eletto presso lo studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 92-94.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Gerard, con domicilio eletto presso lo studio in Campiglia dei Berici (VI), Via Donanzola n. 85.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 2465 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 5/12/2023. Causa decisa nella camera di consiglio del 19/12/2024.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante nel merito: rigettata ogni contraria istanza ed argomentazione, riformata in toto la sentenza appellata e quindi:
- accertarsi e dichiararsi l'invalidità (nullità e/o annullabilità) delle deliberazioni assembleari assunte in data 16.05.2022 dal , per Controparte_1
i motivi e nei limiti di cui in atti;
- spese e competenze di causa rifuse, con accessori, da addebitarsi al CP convenuto, per entrambi i gradi di giudizio.
Occorrendo, in via istruttoria, per verificare e comprovare i vari rilievi illustrati, si chiede una CTU tecnico – contabile. Si chiede inoltre l'ammissione di prova per testimoni ed interpello formale del geom. sui seguenti capitoli: Controparte_2
1 1: vero che, l'amministratore ha posto a carico dell'attrice, controparte, la parcella del proprio legale per € 149,50;
2: vero che, per le comunicazioni individuali, l'amministratore ha addebitato alla sig.ra € 10,00 l'una quanto a semplici missive, € 15,00 l'una quanto a Pt_1 raccomandate, per un totale di € 254,50;
3: vero che, per la pratica di sanatoria del 08.04.2022, indicata come
“predisposizione pratica di sanatoria presentazione accesso agli atti”, si addebitano
€ 5.580,00 in bilancio di previsione;
4: vero che di tale pratica, sul piano catastale, non si rinviene traccia di eventuali inserimenti, come da visura 12.04.2023 che mi mostra;
5: vero che, interpellato lo studio sul punto, lo stesso ha riferito di aver CP_2 avuto “incarico per le parti comuni condominiali e per la sola pratica di sanatoria la quale è già sta eseguita con esito positivo anche da parte del Comune di Vicenza. Alla prossima assemblea, dovrà essere stabilito l'incarico per la pratica catastale e per la pratica di individuazione esatta delle proprietà comuni/private da eseguire se necessario tramite atto notarile con individuazione di quote provvisorie temporanee”;
6: vero che la condomina ha versato una somma per “spesa straordinaria Pt_1 per la riqualificazione degli ascensori nel bilancio ordinario” nel 2021, con specifica imputazione. Si indica a teste: , Via Piccoli 99, Testimone_1
Vicenza.
In subordine: riformarsi quanto meno il capo accessorio relativo alle spese processuali (punto 3 pagina 6 della sentenza), in quanto vi è stata quanto meno soccombenza parziale, come ammesso dal Giudice (pagina 6 della sentenza, ultimo paragrafo prima del
PQM
).
Per la parte appellata In via preliminare Previ gli incombenti di rito, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra per tutti i motivi rappresentati in comparsa di Pt_1 costituzione e risposta;
Nel merito Rigettare il gravame proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. PA 2465/2023 del Tribunale di Vicenza e, per l'effetto confermare la citata sentenza che ha dichiarato la piena legittimità, validità ed efficacia della delibera impugnata.
In ogni caso, condannare parte appellante a rifondere le spese e le competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, con accessori di legge. In via istruttoria: nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie ex adverso richieste, di cui si chiede il rigetto, si insiste per l'ammissione alla prova per testi come articolata in memoria ex art. 183 c. 6 n. 2) del 14.04.2023 sui seguenti capitoli:
1) Vero che in occasione di alcuni accessi prodromici alla predisposizione della pratica 110%, alla data che dirà il teste, emergeva che nel Controparte_1 vi erano talune irregolarità urbanistico-edilizie;
2) Vero che, per poter procedere con la pratica 110%, si rendeva necessario sanare le irregolarità di cui al precedente capitolo;
3) Vero che, alla data che riferirà il teste, lo veniva incaricato Controparte_3 dal di curare la sanatoria relativa alle irregolarità di cui ai Controparte_1
2 prec. cap.
4) Vero che la sanatoria veniva presentata al Comune di Vicenza come da documentazione che mi si rammostra (all. 10, all. 11 fascicolo di parte convenuta);
5) Vero che la sanatoria si concludeva positivamente alla data che dirà il teste senza ulteriori oneri o sanzioni per il Controparte_1
6) Vero che, alla data che dirà il teste, la ditta TI era stata incaricata di eseguire lavori di riqualificazione dell'ascensore del di cui alla Controparte_1 documentazione che mi si rammostra (all. 13 del fascicolo di parte convenuta);
7) Vero che i lavori di cui al precedente capitolo potevano essere eseguiti beneficiando dello “sconto in fattura”;
8) Vero che per la predisposizione della pratica e l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capitoli erano necessari 20/30 gg lavorativi;
Con i testi indicati: Geom. presso , Contra' Testimone_2 Controparte_3
San Marcello, 19 – 36100 Vicenza;
Sig. presso ditta TI Italy, via Testimone_3
Dal Ponte, 187/4 – 36040 Torri di Quartesolo (VI).
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, conveniva PA in giudizio il per sentire accertata la nullità o pronunciato Controparte_1 l'annullamento delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei condomini il 16/5/2022 nella parte in cui, con il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo
2022, erano state approvate spese non giustificate e addebitate all'attrice spese non dovute.
1.1. Esponeva parte attrice che con i bilanci impugnati sarebbero state illegittimamente addebitate spese individuali, spese senza giustificativi, sarebbero stati approvati lo “storno” di quanto deliberato ed incassato come spesa per gli ascensori, un saldo debitorio non dovuto e l'importo complessivo di € 5.580,00 per spese tecniche per il c.d. superbonus senza informazioni sull'attività svolta.
2. Si costituiva il , resistendo alla domanda ed esponendo che le CP delibere erano state regolarmente adottate, i lavori straordinari oggetto del c.d. superbonus erano stati approvati con precedente delibera del 27/10/2021 e che le generiche contestazioni dell'attrice erano comunque infondate.
3. Il Tribunale di Vicenza, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva:
1. RESPINGE la eccezione di incompetenza per valore sollevata da CP
.
[...]
2. RESPINGE la domanda di PA
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di PA
, quantificate pari ad euro 6.164,00 per compensi, oltre al Controparte_1
15% per spese generali;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
5. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace sollevata dal era “destituita di fondamento, avendo l'assemblea CP condominiale approvato in data 16.5.2022 il bilancio consuntivo dell'anno 2021, per una somma pari ad euro 27.672,56, ed il bilancio preventivo dell'anno 2022, per una somma pari ad euro 29.130,00”, dovendosi considerare che l'effetto caducatorio che verrebbe a generare il suo annullamento (o nullità) involgerebbe le
3 determinazioni adottate rispetto all'intera compagine condominiale e non solo a quelle del singolo condomino;
- nel merito, sul “riparto delle spese relative all'internet banking, bancarie (legate al conto corrente) e di cancelleria come deliberate ed approvate dal CP non si ravvisa (né viene dedotta specificatamente) alcuna violazione di legge…Altrettanto vale per la decisione del di imputare le somme, che CP in un primo momento si era deciso destinare agli interventi di manutenzione straordinaria dell'ascensore, alla copertura delle spese ordinarie…Sul punto, peraltro, risulta provata…che detta sopravvenuta diversa imputazione delle somme è stata causata proprio dal fatto che il versamento della quota da parte di è Pt_1 avvenuto troppo tardi al fine di ottenere le agevolazioni fiscali del 50% previste, vale a dire che è avvenuto in data 13.12.2021 anziché a fine ottobre 2021”;
- la ripartizione pro quota delle spese dei lavori e delle sanatorie è: “avvenuta correttamente in seno alla deliberazione del 16.5.2022 oggetto di causa a fronte di una volontà ben chiara del già espressa nelle precedenti delibere”; CP
- le spese del difensore incaricato dal Condominio per il recupero della morosità accumulata dalla condomina pari ad € 254,00 trovava giustificazione nel Pt_1 regolamento condominiale che prevede l'addebito a carico del condomino moroso;
- per ultimo, rilevava sempre il primo giudice, sul mancato pagamento di rate condominiali pregresse “trattasi di contestazione generica” e non risultava: “assolto l'onere della prova relativamente all'estinzione, quantomeno in parte, delle somme maturate a debito dall'attrice”.
6. Per la riforma della sentenza proponeva appello . PA
Si costituiva il chiedendone il rigetto come da comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
* * *
I motivi di appello
7. Con il primo motivo di appello, in relazione alle spese internet home banking e bancarie e di cancelleria, si sostiene che il convenuto non avrebbe CP assolto l'onere di “attestare e comprovare” tali spese. Con il secondo motivo, sulle spese a suo tempo corrisposte dall'appellante per interventi di manutenzione straordinaria dell'ascensore come precedentemente deliberato dall'assemblea, si lamenta che con la deliberazione impugnata sarebbe stato illegittimamente deciso di utilizzare quanto già versato ad altro titolo per pagare spese diverse e con la sola maggioranza dei condomini.
Con il terzo motivo, in relazione alle spese tecniche per superbonus, si denuncia che sarebbero state approvate senza informazioni sullo “stato della pratica”, informazioni ricevute solo successivamente.
Con il quarto motivo, sull'importo di € 254,50 addebitato alla condomina Pt_1 per spese personali conseguenti all'incarico affidato dal Condominio ad un legale per il recupero della morosità, si deduce che, trattandosi di attività svolta nell'interesse del Condominio in una vertenza ove l'attrice era controparte, la predetta spesa non sarebbe dovuta.
***
4 8. I primi tre motivi di appello, esaminati congiuntamente per la connessione, sono infondati e vanno respinti.
8.1. Al riguardo, appare utile ricordare che in materia di condominio le attribuzioni dell'assemblea condominiale riguardano l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione e, dunque, le delibere possono perciò essere modificate o revocate dall'assemblea condominiale con una deliberazione successiva che non incida sui diritti dei singoli condomini
(cfr. Cass. 6915/2007 e 2636/2021). Tanto più in assenza di un concreto pregiudizio, come nella specie, in relazione alla somma che sarebbe stata già versata per altre spese e che, di regola, viene compensata dal corrispondente minore addebito degli oneri di contribuzione.
8.2. Inoltre, sulle spese tecniche, in virtù della discrezionalità di cui l'assemblea dei condomini è investita, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben può riconoscere "a posteriori" opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori, ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini. (cfr. Cass. 2133/1995 e 5061/2020).
Nella fattispecie, premesso che non si contesta una regolare convocazione e salvo quanto si dirà appresso sulle spese individuali, le spese che secondo l'appellante sarebbero state illegittimamente addebitate con i bilanci indicati, risultano approvate o comunque ratificate con la deliberazione in oggetto, compresa la predetta spesa tecnica (specificata nel consuntivo come: “predisposizione pratica sanatoria…€ 5.580,00”), all'unanimità dai condomini presenti con 880,00 millesimi.
8.4. Quanto alla eccessività delle spese e alla documentazione giustificativa, si osserva:
- non può essere impugnata per ragioni di merito, in quanto esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali, le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose, alle opere e ai servizi comuni;
- ciascun condomino ha tuttavia la facoltà di richiedere e di ottenere l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo, e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea (cfr. art. 1129, comma 2, nel testo vigente in ragione del tempo, e 1130-bis, c.c.);
- in tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà (cfr. Cass. 1544/2004 e15996/2020);
- ove tale facoltà non venga esercitata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva deliberazione per l'omessa allegazione dei documenti
5 contabili, “ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte” (cfr. Cass. 21271/2020 e 25693/2018). Non avendo l'appellante allegato né provato di aver assolto il predetto onere, le censure proposte non possono essere accolte.
9. L'ultimo motivo di appello, sulle spese individuali non dovute, invece, viene accolto nei limiti di seguito indicati. E' ben vero che ove sia concretamente valutata la natura dell'attività svolta a favore del singolo condòmino, ad esempio le spese effettuate come quelle postali per l'avviso di convocazione dell'assemblea, tali oneri sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c..
Tuttavia, esula dalle attribuzioni dell'assemblea, previste dall'articolo 1135, nn. 2)
e 3), del codice civile, porre a carico di un singolo condomino una determinata spesa sulla base di un accertamento di responsabilità che non provenga da una sentenza e che sia, piuttosto, espressione della volontà maggioritaria dei condomini (cfr. Cass.
20009/2022).
In materia di spese stragiudiziali relative al recupero di un credito del Condominio nei confronti del condomino debitore, è stato affermato, l'addebito non “può essere operato in mancanza di titolo e senza una decisione giudiziale sul punto” (cfr. Cass. 24696/2008).
È affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c. - la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo carico totale le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza (cfr. Cass. 3946/1994).
9.1. Nella fattispecie, con l'approvazione del bilancio consuntivo 2021, risulta approvata la voce “Spese personali Trapani” con addebito di complessivi € 254,00. Sostiene il appellato che la necessità di incaricare un legale e le CP conseguenti spese sarebbero giustificate da una morosità cresciuta esercizio dopo esercizio e comunque: “si tratta di € 254,50 a fronte di una morosità di migliaia di euro”. In questo quadro, pertanto, la deliberazione adottata dall'assemblea dei condomini del 16/5/202, è nulla nella parte in cui con l'approvazione del rendiconto 2022 si addebita la spesa di € 254,00 alla condomina in violazione della PA regola generale stabilita dall'art. 1123 c.c., mentre la previsione contenuta nel regolamento di condominio a cui si richiama l'appellato (“persistendo la morosità si dovrà procedere a norma di legge”), non introduce una deroga ai principi anzidetti.
10. La richiesta di prova testimoniale articolata dall'appellante è inammissibile
(cap. 1, 2, 3, 4 e 6) in quanto attinente a circostanze da provarsi documentalmente, generica (cap. 5) in assenza di riferimenti su quando, chi e come e comunque è irrilevante.
Le spese oggetto dei capitoli sono, peraltro, indicate nel bilancio consuntivo 2021, compresa la predetta spesa tecnica (“predisposizione pratica sanatoria…€ 5.580,00”).
6 11. In conclusione, visto l'esito complessivo del giudizio di impugnazione della deliberazione condominiale, con una riduzione assai modesta dell'importo addebitato all'appellante a fronte del numero e della rilevanza dei motivi di impugnazione della delibera condominiale proposti e non accolti, ne consegue una nuova regolamentazione delle spese processuali.
Spese che vengono compensate per 1/4 per entrambi i gradi per la reciproca soccombenza parziale, mentre la restante parte viene liquidata come in dispositivo nella misura già ridotta in favore del tenuto conto dell'attività CP difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità della deliberazione adottata dal il 16/5/2022 nella parte in cui addebita Controparte_1 l'importo di € 254,00 per spese personali alla condomina;
PA
2) conferma per il resto la sentenza appellata;
3) condanna l'appellante alle spese di lite di primo grado che si liquidano in €
4.623,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore del compensandole per il resto;
Controparte_1 3) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 2.604,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore del compensandole per il resto. Controparte_1
Cosi deliberato il 19/12/2024.
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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