Art. 15.
Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato "Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3". Le disponibilita' sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall' articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193 ;
per i pagamenti in valuta si fara' riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione.
Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928. Note all'art. 15:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 193/1951 , e' il seguente:
"Art. 1. - Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni".
- Il testo dell'art. 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con D.M. 29 maggio 1928, e' il seguente:
"Art. 20. - Per il pagamento delle spese, l'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' valersi indifferentemente, a seconda delle varie necessita' dei servizi, di ordinativi diretti, di mandati a disposizione e di mandati di anticipazione.
I mandati a disposizione e di anticipazione possono essere emessi senza limitazione di somma, su tutti i capitoli del bilancio ad eccezione di quelli classificati, nel bilancio dell'Amministrazione autonoma, sotto il titolo "spese generali", per i quali capitoli non puo' essere oltrepassato il limite massimo di L. 60.000.000".
Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato "Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3". Le disponibilita' sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall' articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193 ;
per i pagamenti in valuta si fara' riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione.
Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928. Note all'art. 15:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 193/1951 , e' il seguente:
"Art. 1. - Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni".
- Il testo dell'art. 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con D.M. 29 maggio 1928, e' il seguente:
"Art. 20. - Per il pagamento delle spese, l'Amministrazione dei monopoli di Stato puo' valersi indifferentemente, a seconda delle varie necessita' dei servizi, di ordinativi diretti, di mandati a disposizione e di mandati di anticipazione.
I mandati a disposizione e di anticipazione possono essere emessi senza limitazione di somma, su tutti i capitoli del bilancio ad eccezione di quelli classificati, nel bilancio dell'Amministrazione autonoma, sotto il titolo "spese generali", per i quali capitoli non puo' essere oltrepassato il limite massimo di L. 60.000.000".