Art. 2. Essenze concentrate
Per "essenze concentrate" degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'articolo 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile.
Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte ("deterpenate", "desesquiterpenate", "concentrate").
Per "essenze concentrate" degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'articolo 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile.
Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte ("deterpenate", "desesquiterpenate", "concentrate").