TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/11/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/11/2024
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. DI Parte_2 C.F._2
AN ON e con domicilio eletto presso il suo studio in Opera (MI), Via
Torquato Tasso n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BORNASCO, in data 14/01/2006,
(atto n.1, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
separati consensualmente con sentenza n. 237/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per quanto concerne le tempistiche di permanenza presso ciascun genitore, le parti concordano un affidamento paritetico che preveda la permanenza dei figli presso ciascun genitore a settimane alterne (dal venerdì al venerdì successivo);
2) La casa familiare sita a Bornasco (PV), via Pergola 9, viene suddivisa tra i coniugi come segue:
- l'appartamento posto al piano terra resta assegnato alla moglie, unitamente a quanto l'arreda, e ivi saranno prevalentemente collocati i figli;
- la mansarda posta al piano rialzato resta assegnata al marito, unitamente a quanto l'arreda.
Il padre, considerata l'attiguità delle abitazioni, ove la moglie non sia presente, potrà accedere anche all'abitazione del piano terra nella settimana in cui starà con i figli, essendo autorizzato a tal fine dalla moglie.
3) considerata la condivisione dell'immobile, seppur suddiviso con le modalità descritte al punto 2), i coniugi concorreranno in pari misura alla corresponsione del 50% di tutte le spese relative all'abitazione (ivi compresa spesa alimentare, utenze e spese inerenti ai tre figli). Per permettere alle parti di adempiere a tali oneri i coniugi prevedono quanto segue:
a) la sig.ra a prescindere da quanto previsto dal punto 2), avrà diritto a Pt_1 percepire il 100% dell'AUF o altra misura fiscale in favore dei figli. L'importo percepito a tale titolo, attualmente pari ad € 585,00, sin tanto che permarrà la condizione di cui all'articolo 2), sarà versato mensilmente sul conto corrente cointestato tra le parti. Ove suddetta condizione dovesse cessare, permarrà il diritto della moglie di trattenere per sé suddetti importi. Le parti concordano sin d'ora che,
Pag. 2 di 6 ove l'importo attualmente percepito dalla sig.ra a titolo di AUF dovesse Pt_1 diminuire, entrambi si impegnano a corrispondere in pari quota la differenza tra quanto percepito ora e quanto verrà percepito effettivamente.
b) Il sig. verserà mensilmente sul conto corrente cointestato tra le parti un importo Pt_2 mensile pari ad € 650,00.
c) Eventuali integrazioni che si rendessero necessarie durante ciascun mese per fronteggiare ulteriori spese, siano esse ordinarie o straordinarie, siano esse inerenti la casa, i consumi delle utenze e/o i figli, verranno ripartite in parti uguali;
d) Eventuali costi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'immobile, purché preventivamente concordati tra le parti, verranno ripartiti in pari quota.
4) Considerata la ripartizione di tutte le spese secondo quanto sopra indicato, resta inteso che:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche
Pag. 3 di 6 con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) i coniugi, come in premessa già evidenziato, si riconoscono entrambi debitori della complessiva somma di € 150.000,00 nei confronti della sig.ra (CF Persona_1
, madre della sig.ra impegnandosi a C.F._3 Parte_1 restituire suddetta somma alla loro creditrice quando l'immobile di cui sono comproprietari verrà venduto. Saldato tale debito nonché l'eventuale mutuo residuo, il ricavato della vendita verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi;
6) Il sig. , ove cessi la condizione di cui al punto 2) sopra riportato, si Parte_2 impegna a rivedere le condizioni di mantenimento della moglie e dei figli;
7) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei risparmi accumulati nel corso del matrimonio. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/11/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 237/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 24/03/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Pag. 4 di 6 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in BORNASCO il giorno Parte_1 Parte_2
14/01/2006 (atto n.1, parte II, serie A, anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10/11/2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/11/2024
da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con l'Avv. DI Parte_2 C.F._2
AN ON e con domicilio eletto presso il suo studio in Opera (MI), Via
Torquato Tasso n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BORNASCO, in data 14/01/2006,
(atto n.1, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
separati consensualmente con sentenza n. 237/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per quanto concerne le tempistiche di permanenza presso ciascun genitore, le parti concordano un affidamento paritetico che preveda la permanenza dei figli presso ciascun genitore a settimane alterne (dal venerdì al venerdì successivo);
2) La casa familiare sita a Bornasco (PV), via Pergola 9, viene suddivisa tra i coniugi come segue:
- l'appartamento posto al piano terra resta assegnato alla moglie, unitamente a quanto l'arreda, e ivi saranno prevalentemente collocati i figli;
- la mansarda posta al piano rialzato resta assegnata al marito, unitamente a quanto l'arreda.
Il padre, considerata l'attiguità delle abitazioni, ove la moglie non sia presente, potrà accedere anche all'abitazione del piano terra nella settimana in cui starà con i figli, essendo autorizzato a tal fine dalla moglie.
3) considerata la condivisione dell'immobile, seppur suddiviso con le modalità descritte al punto 2), i coniugi concorreranno in pari misura alla corresponsione del 50% di tutte le spese relative all'abitazione (ivi compresa spesa alimentare, utenze e spese inerenti ai tre figli). Per permettere alle parti di adempiere a tali oneri i coniugi prevedono quanto segue:
a) la sig.ra a prescindere da quanto previsto dal punto 2), avrà diritto a Pt_1 percepire il 100% dell'AUF o altra misura fiscale in favore dei figli. L'importo percepito a tale titolo, attualmente pari ad € 585,00, sin tanto che permarrà la condizione di cui all'articolo 2), sarà versato mensilmente sul conto corrente cointestato tra le parti. Ove suddetta condizione dovesse cessare, permarrà il diritto della moglie di trattenere per sé suddetti importi. Le parti concordano sin d'ora che,
Pag. 2 di 6 ove l'importo attualmente percepito dalla sig.ra a titolo di AUF dovesse Pt_1 diminuire, entrambi si impegnano a corrispondere in pari quota la differenza tra quanto percepito ora e quanto verrà percepito effettivamente.
b) Il sig. verserà mensilmente sul conto corrente cointestato tra le parti un importo Pt_2 mensile pari ad € 650,00.
c) Eventuali integrazioni che si rendessero necessarie durante ciascun mese per fronteggiare ulteriori spese, siano esse ordinarie o straordinarie, siano esse inerenti la casa, i consumi delle utenze e/o i figli, verranno ripartite in parti uguali;
d) Eventuali costi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'immobile, purché preventivamente concordati tra le parti, verranno ripartiti in pari quota.
4) Considerata la ripartizione di tutte le spese secondo quanto sopra indicato, resta inteso che:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche
Pag. 3 di 6 con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) i coniugi, come in premessa già evidenziato, si riconoscono entrambi debitori della complessiva somma di € 150.000,00 nei confronti della sig.ra (CF Persona_1
, madre della sig.ra impegnandosi a C.F._3 Parte_1 restituire suddetta somma alla loro creditrice quando l'immobile di cui sono comproprietari verrà venduto. Saldato tale debito nonché l'eventuale mutuo residuo, il ricavato della vendita verrà ripartito in parti uguali tra i coniugi;
6) Il sig. , ove cessi la condizione di cui al punto 2) sopra riportato, si Parte_2 impegna a rivedere le condizioni di mantenimento della moglie e dei figli;
7) I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei risparmi accumulati nel corso del matrimonio. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/11/2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 237/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 24/03/2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Pag. 4 di 6 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in BORNASCO il giorno Parte_1 Parte_2
14/01/2006 (atto n.1, parte II, serie A, anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10/11/2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6